IL DIRETTORE DEI LAVORI E DEL DEMANIO 
                     del Ministero della difesa 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                      dell'Agenzia del demanio 
 
  Visto il decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66,  recante  il
Codice dell'Ordinamento militare, che prevede l'alienazione, da parte
del Ministero della difesa, della proprieta', dell'usufrutto o  della
nuda  proprieta'  di  alloggi  non  piu'  funzionali  alle   esigenze
istituzionali, in numero non inferiore a tremila, compresi in  interi
stabili da alienare in blocco; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010,
n. 90, recante il Testo Unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di Ordinamento militare; 
  Visto il decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre  2010,
pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  70  del  26  marzo  2011,
Supplemento Ordinario n. 80, con  il  quale  sono  stati  individuati
nell'Allegato "A" al predetto decreto gli  alloggi  da  alienare,  ai
fini dell'attuazione del programma pluriennale  per  la  costruzione,
l'acquisto e la  ristrutturazione  di  alloggi  di  servizio  per  il
personale militare di cui al decreto legislativo del 15 marzo 2010 n.
66 recante il Codice dell'Ordinamento militare; 
  Constatato che il citato decreto direttoriale  prevede  all'art.  2
che il trasferimento  al  patrimonio  disponibile  degli  alloggi  da
alienare  venga   formalizzato   mediante   successivi   decreti   di
trasferimento emanati di concerto con l'Agenzia del  demanio,  previa
formalizzazione delle relative dichiarazioni in catasto; 
  Considerato che gli alloggi da alienare di cui all'Allegato "A" del
decreto n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 appartengono in parte  al
demanio pubblico dello Stato ed in parte al patrimonio  indisponibile
dello Stato; 
  Considerato che per gli alloggi appartenenti  al  demanio  pubblico
dello Stato,  mediante  appositi  decreti  emanati  di  concerto  con
l'Agenzia del demanio, si e'  provveduto  al  loro  trasferimento  al
patrimonio dello Stato; 
  Ravvisata la necessita' di provvedere, per gli alloggi appartenenti
al patrimonio indisponibile dello Stato,  al  loro  trasferimento  al
patrimonio disponibile dello Stato per consentirne l'alienazione; 
  Visto l'art. 9 del  regio  decreto 23  maggio  1924,  n.  827,  che
classifica tra i  beni  immobili  disponibili  quelli  che  non  sono
destinati ad un servizio pubblico o governativo; 
  Considerato che gli alloggi riportati nell'Allegato "A" al  decreto
n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 non  sono  piu'  funzionali  alle
esigenze delle Forze Armate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Gli  alloggi  di  cui  alle  premesse,  individuati  nell'elenco
allegato  al  presente  decreto,  del   quale   costituiscono   parte
integrante, sono trasferiti dal patrimonio indisponibile dello  Stato
al patrimonio disponibile,  per  essere  alienati  per  le  finalita'
dell'art. 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  recante
il Codice dell'Ordinamento militare e secondo le  modalita'  definite
nel decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90,
recante il Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di
Ordinamento militare.