IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
                            e dell'ippica 
 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  Regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V  recante  norme  sulle
denominazioni di origine e  indicazioni  geografiche  e  le  menzioni
tradizionali  e  il  capo  VI  recante  norme  sull'etichettatura   e
presentazione; 
  Visto il Regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  14
luglio  2009  che  stabilisce  talune  regole  di  applicazione   del
Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine,   le   indicazioni   geografiche   protette,   le   menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  401/2010  della  Commissione  del  7
maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n.  607/2009
recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE)  n.  479/2008,
per quanto riguarda  le  denominazioni  di  origine,  le  indicazioni
geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e  la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  Regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto in particolare l'art. 17 del  decreto  legislativo  8  aprile
2010, n. 61, relativo ai consorzi di tutela per le  denominazioni  di
origine e le indicazioni geografiche dei vini; 
  Visto  il  decreto  dipartimentale  del  12  maggio  2010   recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto  ministeriale  22  marzo  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 95
del 23 aprile 2012, con il quale e' stato attribuito per un  triennio
al Consorzio  volontario  per  la  tutela  dei  vini  Arcole  DOC  il
riconoscimento  e  l'incarico  a  svolgere  le  funzioni  di  tutela,
promozione,  valorizzazione,  informazione  del  consumatore  e  cura
generale degli interessi relativi alla denominazione Arcole; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010
che individua le modalita' per  la  verifica  della  sussistenza  del
requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Considerato che, a seguito  della  verifica  di  rappresentativita'
eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate  dall'organismo  di
controllo, Siquria S.p.a.,  autorizzato  a  svolgere  l'attivita'  di
controllo sulla denominazione «Arcole», con note  prot.  n.  47C/2015
del 29 aprile 2015 e prot. n. 91C/2015, il Consorzio  volontario  per
la  tutela  dei  vini  Arcole  DOC  non  possiede  i   requisiti   di
rappresentativita' idonei al conferimento delle  funzioni  c.d.  erga
omnes, di cui all'art.  17,  comma  4,  del  decreto  legislativo  n.
61/2010 ma ha dimostrato solo la rappresentativita' di cui al comma 1
dell'art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Arcole»; 
  Considerato che lo  statuto  del  Consorzio  per  la  tutela  della
denominazione di origine controllata dei vini  Collio,  approvato  da
questa Amministrazione,  e'  stato  sopposto  alla  verifica  di  cui
all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12  maggio
2010; 
  Ritenuto  pertanto   necessario   procedere   alla   modifica   del
riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela dei vini Arcole
DOC, concesso con il  decreto  22  marzo  2012,  ed  al  conferimento
dell'incarico  a  svolgere  le  funzioni   di   tutela,   promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e  cura  generale  degli
interessi di cui all'art. 17, comma 1,  del  decreto  legislativo  n.
61/2010 per la DOC «Arcole»; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' modificato il riconoscimento del Consorzio volontario per  la
tutela dei vini Arcole DOC, con sede legale in  Soave  (VR),  Via  A.
Mattielli, 11, concesso con il  decreto  22  marzo  2012,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 95 del 23 aprile 2012, ed e' conferito l'incarico  a  svolgere  le
funzioni di  tutela,  promozione,  valorizzazione,  informazione  del
consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma
1, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Arcole». 
  2. L'incarico conferito con il presente decreto ha  durata  di  tre
anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto stesso. 
  3. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle  prescrizioni
previste nel decreto del 22  marzo  2012,  puo'  essere  sospeso  con
provvedimento  motivato  ovvero  revocato  in  caso  di  perdita  dei
requisiti previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2010. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua
pubblicazione. 
 
    Roma, 7 settembre 2015 
 
                                         Il direttore generale: Gatto