IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
                            e dell'ippica 
 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  Regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V  recante  norme  sulle
denominazioni di origine e  indicazioni  geografiche  e  le  menzioni
tradizionali  e  il  capo  VI  recante  norme  sull'etichettatura   e
presentazione; 
  Visto il Regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  14
luglio  2009  che  stabilisce  talune  regole  di  applicazione   del
Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine,   le   indicazioni   geografiche   protette,   le   menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  401/2010  della  Commissione  del  7
maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n.  607/2009
recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE)  n.  479/2008,
per quanto riguarda  le  denominazioni  di  origine,  le  indicazioni
geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e  la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  Regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto in particolare l'art. 17 del  decreto  legislativo  8  aprile
2010, n. 61, relativo ai consorzi di tutela per le  denominazioni  di
origine e le indicazioni geografiche dei vini; 
  Visto  il  decreto  dipartimentale  del  12  maggio  2010   recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto  ministeriale  8  agosto  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie  generale  -  n.
200 del 28 agosto 2012, con il  quale  e'  stato  attribuito  per  un
triennio al Consorzio Vini di Romagna il riconoscimento e  l'incarico
a  svolgere  le  funzioni  di  tutela,  promozione,   valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi  di  cui
all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile  2010,  n.
61, per la DOCG «Romagna Albana» e per  le  DOC  «Colli  di  Faenza»,
«Colli d'Imola», «Romagna»; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010
che individua le modalita' per  la  verifica  della  sussistenza  del
requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Considerato che lo statuto nella versione da  ultimo  approvata  da
questa Amministrazione, e' stato  sottoposto  alla  verifica  di  cui
all'art. 3, comma 2 del citato decreto dipartimentale del  12  maggio
2010; 
  Considerato altresi' che nel citato statuto il  Consorzio  Vini  di
Romagna richiedeva il conferimento dell'incarico di cui all'art.  17,
comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, anche  per
la DOC «Colli Romagna Centrale» e per le IGT  «Forli'»,  «Ravenna»  e
«Rubicone»; 
  Considerato che il Consorzio  Vini  di  Romagna  ha  dimostrato  la
rappresentativita' di cui al comma 1 e 4  dell'art.  17  del  decreto
legislativo n. 61/2010 per la  DOCG  «Romagna  Albana»,  per  le  DOC
«Colli di Faenza», «Colli d'Imola», «Romagna» e per le IGT  «Forli'»,
«Ravenna» e «Rubicone», ma non per la DOC «Colli  Romagna  Centrale».
Tale  verifica  e'  stata  eseguita  sulla  base  delle  attestazioni
rilasciate dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., con  nota
prot. n. S20/22678/2015 del 21 agosto 2015, autorizzato a svolgere le
attivita' di controllo sulle DOP Romagna  Albana,  Colli  di  Faenza,
Colli d'Imola, Colli Romagna Centrale e Romagna e sulle  IGP  Forli',
Ravenna e Rubicone; 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio Vini di  Romagna  a  svolgere  le  funzioni  di  tutela,
promozione,  valorizzazione,  informazione  del  consumatore  e  cura
generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto
legislativo n. 61/2010 per la DOCG «Romagna  Albana»  e  per  le  DOC
«Colli di Faenza», «Colli d'Imola», «Romagna»; 
  Ritenuto   altresi'   necessario    procedere    al    conferimento
dell'incarico al Consorzio Vini di Romagna a svolgere le funzioni  di
tutela, promozione, valorizzazione, informazione  del  consumatore  e
cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1  e  4,  del
decreto legislativo  n.  61/2010  sulle  IGT  «Forli'»,  «Ravenna»  e
«Rubicone»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' confermato  per  un  triennio,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto,  l'incarico  concesso  con  il
decreto dell'8 agosto 2012 al Consorzio Vini  di  Romagna,  con  sede
legale in Forli', Corso della Repubblica n. 5, a svolgere le funzioni
di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e
cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1  e  4,  del
decreto legislativo n. 61/2010 per la DOCG «Romagna Albana» e per  le
DOC «Colli di Faenza», «Colli d'Imola», «Romagna». 
  2. E'  conferito  per  un  triennio,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione del presente decreto, al Consorzio Vini di Romagna, con
sede legale in Forli', Corso della  Repubblica  n.  5,  l'incarico  a
svolgere  le  funzioni   di   tutela,   promozione,   valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi  di  cui
all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo  n.  61/2010  sulle
IGT «Forli'», «Ravenna» e «Rubicone».