IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante «Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE»; Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare: l'art. 10, comma 2, lettera g), che prevede fra i destinatari degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette gli uffici della pubblica amministrazione; l'art. 41, comma 2, lettera c), che, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, dispone che, su proposta dell'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia, sono emanati e periodicamente aggiornati, con decreto del Ministro dell'interno, indicatori di anomalia per i soggetti indicati nell'art. 10, comma 2, lettere e) e g), e nell'art. 14 dello stesso decreto; l'art. 41, comma 3, che dispone che gli indicatori di anomalia, elaborati ai sensi del comma 2, sono sottoposti, prima della loro emanazione, al Comitato di sicurezza finanziaria per assicurarne il coordinamento; l'art. 66, comma 4, che stabilisce che la definizione di pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera r), e' modificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; Tenuto conto del decreto del Ministro dell'interno del 17 febbraio 2011 e successive modificazioni, recante determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari; Visto il provvedimento dell'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia del 4 maggio 2011, recante istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette; Visto l'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione; Considerato che il Comitato di sicurezza finanziaria si e' pronunciato favorevolmente nella riunione del 15 luglio 2015; Su proposta dell'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Nel presente decreto e nel relativo allegato si intendono per: a) «codice appalti»: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni; b) «decreto antiriciclaggio»: il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni; c) «finanziamento del terrorismo»: in conformita' con l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, «qualsiasi attivita' diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo previsti dal codice penale, e cio' indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti»; d) «Paesi o territori a rischio»: i Paesi o i territori non annoverati in quelli a regime antiriciclaggio equivalente di cui al relativo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e, in ogni caso, quelli indicati da organismi internazionali competenti (ad es. GAFI, OCSE) come esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale; e) «persone politicamente esposte»: in conformita' con l'art. 1, comma 2, lettera o), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonche' i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico del decreto antiriciclaggio; f) «riciclaggio»: in conformita' con l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, «le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita', allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprieta' dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita'; l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita'; la partecipazione ad uno degli atti di cui agli alinea precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione»; g) «UIF»: in conformita' con l'art. 1, comma 2, lettera z), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia, cioe' la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorita' competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; h) «uffici della pubblica amministrazione»: in conformita' con l'art. 1, comma 2, lettera r), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni», nonche' le citta' metropolitane di cui all'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.