IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e  successive  modificazioni
con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera c); 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, come modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  salute  8  novembre  2011,
registrato all'Ufficio  centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici», foglio n. 1282 del 14 novembre  2011,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
Prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  8  novembre   2012   n.   189,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare,
l'art. 12, comma 5; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12  dicembre  2006  sui  prodotti  medicinali  per  uso
pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) n. 1768/92,  della
Direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2001, concernente l'attuazione della  direttiva  2001/83/CE  e
successive  modificazioni,  relativa   ad   un   codice   comunitario
concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia  con  delibera
del 6 novembre 2014, n. 41, della cui pubblicazione sul proprio  sito
istituzionale e' stato dato avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, serie generale n. 22 del 28 gennaio 2015; 
  Visto il regolamento della Commissione  712/2012  di  modifica  del
regolamento (CE) 1234/2008  del  24  novembre  2008  riguardante  «La
variazione dei i  termini  per  la  adozione  delle  decisioni  della
Commissione per la autorizzazione alla immissione  in  commercio  dei
farmaci per uso umano»; 
  Vista la notifica dell'European Medicine Agency del 22 gennaio 2015
di approvazione della  variazione  EMEA/H/C/000390/II/0049/G  con  la
quale ai sensi dell'art. 15 del regolamento europeo n.  1234/2008  la
Agenzia  europea  del  farmaco  ha  dato  opinione  favorevole   alla
suindicata  variazione  di  autorizzazione  della  nuova   confezione
europea EU/1/06/38/003; 
  Vista la notifica dell'European Medicine Agency del 26  marzo  2015
di approvazione della  variazione  EMEA/H/C/000390/IAIN/0050  con  la
quale ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Europeo n.  1234/2008  la
Agenzia  europea  del  farmaco  ha  dato  opinione  favorevole   alla
suindicata  variazione  di  autorizzazione  delle  nuove   confezioni
europee EU/1/01/199/004; 
  Vista la istanza della azienda titolare inviata a questa Agenzia il
15 maggio 2015 A/49653 con la quale viene richiesta la autorizzazione
alla immissione in  commercio  delle  nuove  confezioni  del  farmaco
TRAVATAN      approvate       con       procedura       centralizzata
EMEA/H/C/000390/II/0049/G e EMEA/H/C/000390/IAIN/0050; 
  Visto il  parere  sul  regime  di  classificazione  ai  fini  della
fornitura espresso,  su  proposta  dell'Ufficio  assessment  europeo,
dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di  AIFA  in  data  14-16
settembre 2015; 
 
                             Determina: 
 
  Nelle more della pubblicazione in  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea, le nuove confezioni dei seguenti medicinali per  uso  umano,
di  nuova  autorizzazione,  corredate   di   numero   di   A.I.C.   e
classificazione ai fini della fornitura: 
    TRAVATAN 
  descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte  integrante  del
presente provvedimento, sono  collocate  in  apposita  sezione  della
classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge  8  novembre  2012  n.
189, denominata  Classe  C  (nn),  dedicata  ai  farmaci  non  ancora
valutati  ai   fini   della   rimborsabilita',   nelle   more   della
presentazione da parte della azienda  interessata  di  una  eventuale
domanda di diversa classificazione. 
  Il    titolare     dell'A.I.C.,     prima     dell'inizio     della
commercializzazione  deve  avere  ottemperato,  ove  previsto,   alle
condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace
del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio attivita' di  HTA
nel settore farmaceutico  -  il  prezzo  ex  factory,  il  prezzo  al
pubblico  e  la  data  di  inizio   della   commercializzazione   del
medicinale. 
  Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12  del  decreto-legge
n. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, la  collocazione  nella
classe  C(nn)  di  cui  alla  presente  determinazione   viene   meno
automaticamente in caso di mancata  presentazione  della  domanda  di
classificazione in fascia di  rimborsabilita'  entro  il  termine  di
trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art.  12,
comma 5-ter,  del  decreto-legge  158/2012,  convertito  dalla  legge
189/2012, con la conseguenza che  il  medicinale  non  potra'  essere
ulteriormente commercializzato. 
  La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 24 settembre 2015 
 
                                          Il direttore generale: Pani