IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI 
                       INTERNI E TERRITORIALI 
                     DEL MINISTERO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                   IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA 
                   RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
                     DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con  i  Ministri  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e dell'interno in data 28  novembre  2014,  pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 93 della Gazzetta Ufficiale del  6  dicembre
2014 che individua i comuni nei quali, a decorrere dall'anno 2014, si
applica l'esenzione dall'IMU prevista dall'art. 7, comma, 1,  lettera
h), del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504,  sulla  base
dell'altitudine, in quanto ricadenti in aree definite  montane  o  di
collina, delimitate ai sensi dell'art. 15  della  legge  27  dicembre
1977, n. 984; 
  Visto il decreto-legge 24  gennaio  2015,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,  n.  34,  che  all'art.  1,
comma 1, lettera a-bis), prevede a  decorrere  dal  2015  l'esenzione
dall'IMU per i terreni agricoli nonche'  per  quelli  non  coltivati,
ubicati nei comuni delle isole minori,  individuati  nell'allegato  A
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e prevede, inoltre, al comma  4
del medesimo art. 1,  l'applicazione  di  tale  esenzione  anche  per
l'anno 2014; 
  Visto l'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 15 ottobre 2013,  n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013,  n.
137, il quale prevede che il Ministero dell'interno e' autorizzato  a
non procedere ad assegnazioni finanziarie a favore  di  singoli  enti
locali nel caso in cui l'importo sia inferiore a 12 euro; 
  Considerato che con decreto del Ministero dell'interno, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, si  devono  stabilire
le modalita' per la compensazione dei minori gettiti derivanti -  per
l'anno 2014 ed a decorrere dall'anno 2015 - dalle predette  esenzioni
IMU in favore sia dei comuni delle regioni a  statuto  ordinario  che
straordinario, con  le  sole  eccezioni  dei  comuni  delle  Province
Autonome di Bolzano e di Trento, non situati in  zone  montane  o  di
collina,  nei  quali  ricadono  terreni  ad  immutabile  destinazione
agro-silvo-pastorale  a   proprieta'   collettiva   indivisibile   ed
inusucapibile, che in favore  dei  terreni  agricoli,  anche  se  non
coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori; 
  Acquisiti  dal  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento delle finanze - Direzione  studi  e  ricerche  economico
fiscali - i dati relativi alle stime dei minori  gettiti  da  imposta
municipale, riferite a ciascuno dei comuni nei quali ricadono terreni
ad  immutabile   destinazione   agro-silvo-pastorale   a   proprieta'
collettiva indivisibile ed inusucapibile non situati in zone  montane
o di collina, nonche' ai terreni  agricoli  dei  comuni  delle  isole
minori; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Compensazione del minor gettito IMU in favore dei  comuni  nei  quali
  ricadono terreni 
ad immutabile   destinazione   agro-silvo-pastorale   a    proprieta'
  collettiva indivisibile ed inusucapibile 
 
  1. Ai comuni delle  regioni  a  statuto  ordinario,  della  Regione
siciliana e della regione Sardegna, indicati nell'elenco  A  allegato
al  presente  decreto,  nei  quali  ricadono  terreni  ad  immutabile
destinazione    agro-silvo-pastorale    a    proprieta'    collettiva
indivisibile  ed   inusucapibile,   e'   attribuito   uno   specifico
contributo, per il 2014 di importo complessivo pari a €  2.738.955,49
e  a  decorrere  dal  2015,  pari  a  €  2.807.039,13,  a  titolo  di
compensazione  del  minor  gettito   derivante   dall'esenzione   IMU
riconosciuta in base  all'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  24
gennaio 2015, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2015,  n.  34.  L'importo  spettante  ai  singoli  comuni,  non
inferiore a 12 euro, e' indicato nello stesso elenco A. 
  2.  Ai  comuni  della  Regione  Friuli-Venezia   Giulia,   indicati
nell'elenco A-bis allegato al presente decreto,  nei  quali  ricadono
terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a  proprieta'
collettiva indivisibile ed inusucapibile, e' attribuito, a  decorrere
dall'anno 2014, uno specifico contributo, a titolo  di  compensazione
del minor gettito  derivante  dall'esenzione  IMU  riconosciuta  alle
predette tipologie di terreni ai sensi  dell'art.  1,  comma  4,  del
decreto-legge 24 gennaio 2014, n.  4,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 24  marzo  2015,  n.  34.  Gli  importi  complessivi  del
predetto specifico contributo, pari a €  19.658,81,  spettanti  nelle
misure determinate pro-quota nello stesso elenco A-bis sono  devoluti
alla regione Friuli  Venezia-Giulia,  che  provvede  alla  successiva
attribuzione ai comuni beneficiari nel  rispetto  delle  disposizioni
dello statuto speciale, delle relative norme di  attuazione  e  delle
eventuali specifiche disposizioni legislative di settore.