IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il Reg. (UE) n. 1151 del 21 novembre 2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, che abroga i regolamenti (CE) numeri 509 e 510 del 29 marzo 2006; Visto il Reg. (UE) n. 1308 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 607 del 14 luglio 2009 della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Visto il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 187/1 del 26 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti; Visto il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 193/25 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; Visto il decreto ministeriale del 28 luglio 2015, n. 53334, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2015 al n. 3188, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalita' per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualita' dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009; Considerata la nota ARES(2015) 3313866 del 7 agosto 2015, con la quale la Commissione Europea ha formulato alcune osservazioni in merito al decreto ministeriale 28 luglio 2015, n. 53334; Considerata l'opportunita' di garantire un tempestivo adeguamento delle disposizioni contenute negli allegati al decreto ministeriale 28 luglio 2015, n. 53334; Ravvisata la necessita' di recepire le osservazioni della Commissione europea modificando conseguentemente il decreto ministeriale 28 luglio 2015, n. 53334 e di differire il termine per la presentazione delle istanze di contributo in attesa della ricezione del numero di identificazione dell'aiuto riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea; Decreta: Art. 1 1. L'art. 4 del decreto ministeriale 28 luglio 2015, n. 53334 e' sostituito dal seguente: "Art. 4" Soggetti esclusi Sono esclusi dai contributi: a) le grandi imprese, come definite ai sensi dell'allegato I al regolamento (U.E.) n. 702/2014; b) le imprese in difficolta' ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto (14) del regolamento (U.E.) n. 702/2014 e ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, punto c) del regolamento (U.E.) n. 651/2014; c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, paragrafo 5 del Reg. (UE) 702/2014."