IL MINISTRO 
                      DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il Reg. (UE) n. 1151 del  21  novembre  2012  del  Parlamento
Europeo e del Consiglio, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli
e alimentari, che abroga i regolamenti (CE) numeri 509 e 510  del  29
marzo 2006; 
  Visto il Reg. (UE) n. 1308 del  17  dicembre  2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, recante organizzazione  comune  dei  mercati
agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607  del  14  luglio  2009  della
Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n.
479/2008 del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  denominazioni  di
origine protette e le indicazioni geografiche protette,  le  menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti vitivinicoli, ed in particolare  l'art.  73,  ai  sensi  del
quale, in via transitoria e con scadenza al  31  dicembre  2011,  per
l'esame delle domande, relative al conferimento della  protezione  ed
alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine  e
ad indicazione geografica, presentate allo stato membro entro  il  1°
agosto 2009, si applica  la  procedura  prevista  dalla  preesistente
normativa nazionale e comunitaria in materia; 
  Visto il Reg. (UE) n. 651/2014  della  Commissione  del  17  giugno
2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L  187/1  del  26  giugno  2014,  che
dichiara compatibili con il mercato interno,  in  applicazione  degli
articoli  107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea, alcune categorie di aiuti; 
  Visto il Reg. (UE) n. 702/2014  della  Commissione  del  25  giugno
2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 193/25  del  1°  luglio  2014,  che
dichiara compatibili con il mercato interno,  in  applicazione  degli
articoli  107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e
nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione  (CE)
n. 1857/2006; 
  Visto il  decreto  ministeriale  del  28  luglio  2015,  n.  53334,
registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2015 al n. 3188, con  il
quale sono  stati  determinati  i  criteri  e  le  modalita'  per  la
concessione  di  contributi,  concernenti  la  valorizzazione  e   la
salvaguardia delle caratteristiche di qualita' dei prodotti  agricoli
ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai  sensi  dei
regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009; 
  Considerata la nota ARES(2015) 3313866 del 7 agosto  2015,  con  la
quale la Commissione Europea  ha  formulato  alcune  osservazioni  in
merito al decreto ministeriale 28 luglio 2015, n. 53334; 
  Considerata l'opportunita' di garantire un  tempestivo  adeguamento
delle disposizioni contenute negli allegati al  decreto  ministeriale
28 luglio 2015, n. 53334; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  recepire   le   osservazioni   della
Commissione   europea   modificando   conseguentemente   il   decreto
ministeriale 28 luglio 2015, n. 53334 e di differire il  termine  per
la  presentazione  delle  istanze  di  contributo  in  attesa   della
ricezione del numero di identificazione  dell'aiuto  riportato  sulla
ricevuta inviata dalla Commissione europea; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'art. 4 del decreto ministeriale 28 luglio 2015,  n.  53334  e'
sostituito dal seguente: 
 
                              "Art. 4" 
 
                          Soggetti esclusi 
 
  Sono esclusi dai contributi: 
    a) le grandi imprese, come definite ai sensi dell'allegato  I  al
regolamento (U.E.) n. 702/2014; 
    b) le imprese in difficolta' ai sensi dell'art. 2,  paragrafo  1,
punto (14) del regolamento (U.E.) n. 702/2014 e ai sensi dell'art. 1,
paragrafo 4, punto c) del regolamento (U.E.) n. 651/2014; 
    c) i soggetti destinatari di un ordine  di  recupero  pendente  a
seguito di una precedente decisione  della  Commissione  europea  che
dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno
conformemente a quanto indicato all'art. 1, paragrafo 5 del Reg. (UE)
702/2014."