IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' 
                      NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
 
1. Glossario 
  Ai fini delle presenti Linee Guida si intendono per: 
    a) "Autorita'", l'Autorita' nazionale anticorruzione (A.N.AC.); 
    b) "Codice", il  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 
    c) "Regolamento", il d.P.R. 5 ottobre 2010, n.  207  (Regolamento
di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12  aprile  2006,
n. 163, recante «Codice dei contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
servizi e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e
2004/18/CE»); 
    d) "Concessione  di  lavori  pubblici",  il  contratto  a  titolo
oneroso, concluso in forma scritta, avente ad  oggetto  l'esecuzione,
ovvero  la  progettazione  esecutiva  e   l'esecuzione,   ovvero   la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva  e  l'esecuzione
di lavori pubblici o di  pubblica  utilita',  e  di  lavori  ad  essi
strutturalmente e direttamente collegati, nonche'  la  loro  gestione
funzionale ed economica, che presenta le stesse caratteristiche di un
appalto  pubblico  di  lavori,  ad  eccezione  del   fatto   che   il
corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto  di  gestire
l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo; 
    e) "Concessione di servizi", il contratto che presenta le  stesse
caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad  eccezione  del
fatto che  il  corrispettivo  della  fornitura  di  servizi  consiste
unicamente nel diritto  di  gestire  i  servizi  o  in  tale  diritto
accompagnato da un prezzo; 
    f) "Contratti di partenariato pubblico privato", contratti aventi
per oggetto  una  o  piu'  prestazioni  quali  la  progettazione,  la
costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o  di
pubblica utilita', oppure la fornitura di un  servizio,  compreso  in
ogni caso il finanziamento totale o parziale  a  carico  di  privati,
anche in forme diverse, di  tali  prestazioni,  con  allocazione  dei
rischi ai sensi  delle  prescrizioni  e  degli  indirizzi  comunitari
vigenti; 
    g) "Finanza di impresa" o "Corporate finance",  il  finanziamento
dell'attivita' di impresa, registrato  nel  bilancio  della  medesima
impresa e garantito dal patrimonio del prenditore di fondi; 
    h) "Finanza di progetto" o "Project finance", il finanziamento di
un progetto in grado di generare, nella fase di gestione,  flussi  di
cassa sufficienti  a  rimborsare  il  debito  contratto  per  la  sua
realizzazione e remunerare il capitale di  rischio,  che  qualora  si
concretizzi  nell'affidamento  di  una  concessione   che   contempli
l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico di  soggetti
privati e' disciplinata nei suoi aspetti  procedurali  dall'art.  153
del Codice; 
    i) "Societa' di  progetto  o  Societa'  veicolo  (SPV  -  Special
pourpose Vehicle)",  la  societa'  per  azioni  o  a  responsabilita'
limitata, anche consortile, che consente di garantire la  separazione
giuridica  ed  economica  del  progetto  dalle  altre  attivita'  dei
soggetti coinvolti nel progetto stesso; 
    j) "Opera fredda", opera per la quale il privato che la  realizza
e  la  gestisce   fornisce   servizi   direttamente   alla   pubblica
amministrazione  e  trae  la  propria  remunerazione  dai   pagamenti
effettuati da quest'ultima; 
    k) "Opera calda", opera  dotata  di  un'intrinseca  capacita'  di
generare reddito attraverso ricavi  da  utenza,  in  misura  tale  da
ripagare i  costi  di  investimento  e  remunerare  adeguatamente  il
capitale coinvolto nell'arco della vita della concessione; 
    l) "Opera tiepida", opera in grado di generare ricavi  da  utenza
non sufficienti a ripagare interamente le risorse  impiegate  per  la
loro  realizzazione,  rendendo   necessario,   per   consentirne   la
fattibilita' finanziaria, un contributo pubblico; 
    m) "Rischio di costruzione", il rischio che  nella  realizzazione
dell'opera vengano superati i costi preventivati, la possibilita'  di
costi aggiuntivi derivanti da  ritardi  nella  consegna,  il  mancato
rispetto delle specifiche o dei  requisiti  di  costruzione,  nonche'
rischi ambientali e di altro tipo che richiedono pagamenti  a  favore
di terzi; 
    n) "Rischio di domanda", il rischio che comprende la possibilita'
che la domanda dei servizi sia superiore o inferiore al previsto; 
    o) "Rischio di  disponibilita'",  il  rischio  che  comprende  la
possibilita' di  costi  aggiuntivi,  ad  esempio  di  manutenzione  e
finanziamento, e il pagamento  di  penali  perche'  il  volume  o  la
qualita' dei servizi non  rispettano  gli  standard  specificati  nel
contratto; 
    p) "Rischio di valore residuo e di obsolescenza",  i  rischi  che
comprendono il rischio che il valore del bene sia inferiore a  quello
atteso alla fine del contratto e in quale misura  le  amministrazioni
pubbliche hanno l'opzione di acquisire il bene; 
    q)  "Rischio  operativo",  rischio  del  mancato  recupero  degli
investimenti effettuati o dei costi sostenuti  legato  alla  gestione
dei lavori o dei servizi oggetto della concessione,  comprendente  un
rischio sul lato della domanda o sul lato dell'offerta, o entrambi; 
    r)   "Equilibrio   economico-finanziario",   il   complesso   dei
presupposti  e  delle  condizioni  di  convenienza  economica  e   di
sostenibilita' finanziaria di un progetto di investimento,  ossia  la
capacita' del progetto di creare valore nel corso della  concessione,
generando un  livello  di  redditivita'  per  il  capitale  investito
adeguato rispetto alle aspettative dell'investitore privato e  flussi
monetari sufficienti a garantire il  rimborso  dei  finanziamenti  ed
un'adeguata redditivita' per gli azionisti; 
    s) "Piano economico-finanziario", il  documento  nel  quale  sono
rappresentati  i  presupposti  e  le  condizioni   per   l'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti  e  della  gestione  per  la
durata del rapporto concessorio. 
2. Premessa 
  La presente determinazione  contiene  linee  guida  in  materia  di
project finance o finanza di progetto (di seguito, anche  "PF"),  che
nei principi generali possono essere utilizzate per la maggior  parte
dei contratti di parternariato pubblico-privato (di seguito,  "Ppp"),
di cui il PF e' un'espressione. 
  Secondo la definizione contenuta nel Regolamento (UE)  n.  549/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio  2013,  relativo
al «Sistema europeo  dei  conti  nazionali  e  regionali  nell'Unione
europea» (cd. "SEC2010"), i  Ppp  «sono  contratti  a  lungo  termine
stipulati tra due unita', sulla base dei quali un'unita' acquisisce o
costruisce una o piu'  attivita',  le  gestisce  per  un  determinato
periodo e quindi le cede a una  seconda  unita'.  Tali  accordi  sono
normalmente stipulati tra  un'impresa  privata  e  un'amministrazione
pubblica, ma non sono escluse altre  combinazioni:  ad  esempio,  una
societa' pubblica da una parte e un'istituzione senza scopo di  lucro
privata dall'altra». 
  Il PF, invece, consiste nel finanziamento di un progetto  in  grado
di generare, nella fase di gestione, flussi di  cassa  sufficienti  a
rimborsare il debito contratto per la sua realizzazione e  remunerare
il capitale di rischio.  Si  tratta,  quindi,  di  una  modalita'  di
finanziamento strutturato utilizzata anche per alcune  operazioni  di
Ppp. Le distinzioni tra PF e Ppp sono, quindi,  teoricamente  chiare:
il primo attiene al finanziamento di un'opera o di  un  progetto,  il
secondo alle modalita' di  collaborazione  tra  pubblico  e  privato;
tuttavia, per  come  e'  strutturato  il  Codice,  che  all'art.  153
disciplina il PF  quale  forma  di  affidamento  di  una  concessione
alternativa a quella (cd. ad iniziativa  pubblica)  di  cui  all'art.
143,  esperibile  laddove  sia  contemplato  l'utilizzo  di   risorse
totalmente o parzialmente a carico dei «soggetti proponenti»,  i  due
istituti tendono spesso a sovrapporsi,  rischiando  di  creare  anche
confusione  tra  gli  operatori  economici.  Il   recepimento   della
direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  26
febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti  di  concessione  (di
seguito, anche solo "la Direttiva  2014/23/UE"),  che  deve  avvenire
entro il 18 aprile 2016, potra' costituire  l'occasione  per  fissare
piu' chiaramente i rapporti tra Ppp, concessioni e PF (in tal  senso,
si veda anche la disposizione sub art. 1,  comma  1,  lett.  ll)  del
disegno di legge delega per il recepimento delle  direttive  europee,
che  individua  tra  i  criteri  guida  quello  di   procedere   alla
razionalizzazione delle forme di partenariato pubblico privato). 
  Oggetto delle presenti Linee guida sono le  procedure  disciplinate
dall'art. 153 del Codice, rubricato «Finanza di  progetto»  ma,  come
gia' evidenziato, sono fornite  indicazioni  che  possono  valere  in
generale per i Contratti di Ppp e, per quanto compatibili, anche  per
altri  istituti  presenti  nel  Codice,  quali  quelli   disciplinati
dall'art. 175, sulle infrastrutture strategiche. 
  Con questo atto vengono, pertanto, aggiornate e consolidate  in  un
unico documento le determinazioni dell'Autorita' n. 1 del 2009, Linee
guida sulla finanza di progetto dopo l'entrata  in  vigore  del  c.d.
terzo correttivo, e  n.  2  del  2010,  Problematiche  relative  alla
disciplina applicabile all'esecuzione del contrato di concessione  di
lavori pubblici, che quindi devono intendersi superate dalle presenti
Linee guida. 
  Appare opportuno ricordare, in  via  preliminare,  che  il  mercato
nazionale del PF si caratterizza per  la  coesistenza  di  un  numero
elevato di interventi di ridotte  dimensioni  e  di  un  numero  piu'
ridotto di interventi di importo, pero', particolarmente elevato.  Le
due tipologie di  PF  si  differenziano  necessariamente  per  alcuni
aspetti rilevanti, quali ad esempio l'opportunita' di far ricorso  ad
uno special purpose vehicle,  strumento  fondamentale  per  i  PF  di
importo elevato. Le presenti Linee guida sono pensate  principalmente
per gli affidamenti di importo  elevato,  ma  si  applicano  con  gli
opportuni accorgimenti anche a quelli di importo ridotto. 
3. La concessione di lavori e servizi e la finanza di progetto 
3.1 Gli elementi distintivi della concessione rispetto  al  contratto
  d'appalto e l'allocazione del rischio 
 
  Il Codice definisce (art. 3, comma 11)  le  concessioni  di  lavori
come contratti a titolo oneroso aventi ad oggetto la progettazione  e
l'esecuzione dei lavori,  nonche'  la  loro  gestione  funzionale  ed
economica, che «presentano le stesse caratteristiche  di  un  appalto
pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il  corrispettivo  dei
lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o  in  tale
diritto accompagnato da un  prezzo»,  alle  condizioni  previste  dal
Codice. Rispetto alla definizione originaria,  l'art.  42,  comma  2,
lettera a) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito  con
modificazioni dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214  (Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita'  e  il  consolidamento  dei  conti
pubblici),  ha  introdotto  la  previsione  per  cui:  «la   gestione
funzionale ed economica puo' anche riguardare, eventualmente  in  via
anticipata, opere o parti di opere  direttamente  connesse  a  quelle
oggetto della concessione e da ricomprendere nella  stessa».  Dunque,
nella  concessione  di  lavori  e'  ora  normativamente  prevista  la
possibilita' dello sfruttamento di un'opera  anche  prima  che  siano
terminati tutti i lavori previsti nel contratto di concessione. 
  Diversamente da quanto accade per i lavori, il Codice  contiene  un
numero ridotto di prescrizioni per quanto concerne la concessione dei
servizi.  Ai  sensi  del  comma  12,  dell'art.  3  del  Codice,   la
concessione di  servizi  e'  un  contratto  che  presenta  le  stesse
caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, «ad eccezione  del
fatto che  il  corrispettivo  della  fornitura  di  servizi  consiste
unicamente nel diritto  di  gestire  i  servizi  o  in  tale  diritto
accompagnato da un prezzo, in conformita' all'art. 30». A  sua  volta
l'art. 30,  contiene  norme  di  semplificazione  e  derogatorie  per
l'affidamento dei contratti di concessione  dei  servizi,  prevedendo
che: «salvo quanto disposto nel presente  articolo,  le  disposizioni
del  codice  non  si  applicano  alle  concessioni  di  servizi».  In
sostanza, per l'affidamento delle concessioni di servizi e'  previsto
che, salva l'applicazione  di  discipline  specifiche  che  prevedono
forme piu' ampie di concorrenza, la scelta del  concessionario  debba
avvenire nel rispetto dei principi  desumibili  dal  Trattato  e  dei
principi generali relativi  ai  contratti  pubblici.  La  scelta  del
concessionario puo' avvenire previa gara informale cui sono  invitati
almeno cinque concorrenti, se  sussistono  in  tale  numero  soggetti
qualificati  in  relazione  all'oggetto  della  concessione,  e   con
predeterminazione dei criteri selettivi. 
  Tuttavia, per il PF, l'art. 152, comma 3, del  Codice  prevede  che
«le  disposizione  del  presente  Capo  si   applicano,   in   quanto
compatibili,  anche  ai  servizi,  con  le  modalita'   fissate   dal
regolamento». Tali modalita' sono ora disciplinate dall'art. 278  del
Regolamento. 
  A tale riguardo, occorre evidenziare che  la  Direttiva  2014/23/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti   di   concessione   unifica   le
definizioni di concessione di lavori e di concessione di servizi e le
relative normative, superando cosi' la dicotomia ad oggi vigente. 
  Ad ogni modo, cio' che caratterizza la  concessione,  sia  essa  di
lavori che di servizi, differenziandola dal contratto  d'appalto,  e'
la ripartizione del rischio tra amministrazione e concessionario.  In
assenza di alea correlata alla gestione, indipendentemenre dal  nomen
iuris utilizzato, non si configura la concessione  bensi'  l'appalto,
nel quale vi e' unicamente il rischio imprenditoriale derivante dalla
errata valutazione dei costi di costruzione, da una cattiva gestione,
da inadempimenti contrattuali da parte dell'operatore economico o  da
cause di  forza  maggiore.  Nella  concessione,  invece,  al  rischio
proprio dell'appalto, si aggiunge il rischio di mercato. Pertanto, in
assenza  di  un  effettivo  trasferimento  del  rischio  in  capo  al
concessionario, le procedure di aggiudicazione dovranno essere quelle
tipiche dell'appalto e i relativi costi dovranno essere integralmente
contabilizzati nei bilanci della stazione appaltante. 
  La nuova direttiva europea, all'art.  5,  comma  1,  specifica  con
chiarezza che il contenuto necessario del contratto di concessione e'
il trasferimento del  rischio  operativo  legato  alla  gestione  dei
lavori o servizi al concessionario,  cioe'  la  possibilita'  di  non
riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e i costi sostenuti
per l'operazione. La parte del rischio trasferita al  concessionario,
in  altri  termini,  deve  comportare  una  reale  esposizione   alle
fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata
subita dal concessionario non sia puramente nominale o  trascurabile.
Il rischio operativo espone il concessionario al rischio  di  perdite
derivanti da squilibri che si possono generare  sia  dal  lato  della
domanda (ad esempio,  una  domanda  di  mercato  inferiore  a  quella
preventivata) sia dal lato dell'offerta (la fornitura di servizi  non
in linea con la domanda di mercato). 
  In altri  termini,  si  ha  un  rischio  operativo  quando  non  e'
garantito nel corso dell'esecuzione il raggiungimento dell'equilibrio
economico-finanziario previsto in fase di affidamento. 
  Per le concessioni dei lavori, con la  decisione  dell'11  febbraio
2004 l'Eurostat ha stabilito le condizioni  in  base  alle  quali  la
realizzazione di un'opera e' da  intendersi  a  carico  del  bilancio
pubblico o del settore privato, ovvero le condizioni per cui le spese
per le infrastrutture possono essere poste fuori dal  bilancio  dello
Stato. A tal fine,  l'Eurostat  individua  tre  principali  forme  di
rischio: 
    1) rischio di costruzione (e' il rischio legato ai ritardi  nella
consegna, ai costi addizionali, a standard progettuali inadeguati); 
    2)  rischio  di  disponibilita'  (e'  il  rischio   legato   alla
performance dei servizi che il partner  privato  deve  rendere  e  si
sostanzia nella potenziale decurtazione dei  pagamenti  pubblici  per
effetto dell'applicazione di penali, qualora gli standard dei servizi
non siano soddisfatti); 
    3) rischio di domanda (che riguarda la possibilita' di variazioni
della domanda, al di sopra o al di  sotto  del  livello  previsto  al
momento della  firma  del  contratto  di  Ppp,  a  prescindere  dalla
qualita' delle prestazioni offerte dal partner privato). 
  Accanto a tali rischi, ve ne sono altri comuni a tutte le tipologie
di progetto  che  si  verificano  nel  lungo  periodo,  quali  quelli
finanziari, normativi, politici, autorizzativi, ecc. 
  Un'opera realizzata con il Ppp non incide sui bilanci  pubblici  se
il partner privato sostiene il rischio di costruzione ed  almeno  uno
degli altri due  rischi  (rischio  di  disponibilita'  o  rischio  di
domanda). 
  I  criteri  individuati  nella  Decisione   Eurostat   2004   sopra
richiamata devono essere integrati ed aggiornati con i contenuti  del
nuovo Sistema Europeo dei Conti nazionali e regionali  pubblicato  da
Eurostat a maggio del 2013 (cd. "SEC2010"),  che  a  partire  dal  1°
settembre 2014 ha sostituito il SEC95 precedentemente in  vigore.  Il
SEC2010 contempla  tra  le  principali  forme  di  rischio  anche  il
"rischio di valore residuo e di obsolescenza" legato, ad esempio,  al
fatto che qualora il Ppp preveda la riconsegna dell'infrastruttura al
termine di scadenza della concessione, il valore  di  acquisto  o  di
subentro possa essere inferiore rispetto a quello atteso. 
  Inoltre, un indispensabile complemento al SEC2010 e' il Manuale sul
disavanzo e sul debito pubblico (Manual  on  Government  Deficit  and
Debt - MGDD), pubblicato per la prima volta da Eurostat nel 1999 e da
ultimo aggiornato nel mese di agosto 2014, che dedica il  capitolo  4
della parte VI alle Public Private Partnership. 
  In particolare, in ordine al  suesposto  criterio  dei  rischi,  il
nuovo Manuale, ribadendo che per poter contabilizzare off balance gli
assetts oggetto dell'operazione  di  Ppp  e'  necessaria  una  chiara
dimostrazione  della  sopportazione  da  parte  del   privato   della
maggioranza dei rischi, precisa che la  rilevanza  del  rischio  deve
essere valutata tenendo conto dell'impatto  sia  sulla  redditivita',
sia sul profilo finanziario del partner. 
  Ai fini di una corretta allocazione dei  rischi,  si  ribadisce  la
rilevanza sostanziale dei fattori relativi al finanziamento  pubblico
dei costi di investimento, alla presenza di garanzie pubbliche,  alle
clausole di fine contratto ed al valore di riscatto dell'asset a fine
concessione. 
  In tale sede e' specificato, tra l'altro, che, con  riferimento  al
finanziamento pubblico,  ad  esempio,  vanno  individuate  differenti
forme, quali l'apporto di capitale di rischio (equity) o di  capitale
di credito (finanziamenti bancari), accanto  alle  piu'  tradizionali
forme di contribuzione pubblica. In tutti questi  casi  e'  stabilito
che quando il costo del capitale  e'  prevalentemente  coperto  dallo
Stato in una delle suddette forme, cio' indica che lo Stato assume la
maggioranza  dei  rischi.  Inoltre,  l'incremento  del   livello   di
finanziamento, da minoritario a maggioritario, in corso d'opera  puo'
comportare la riclassificazione on balance dell'asset, ossia  la  sua
imputazione sul bilancio del soggetto pubblico. 
  Anche la presenza  di  garanzie  pubbliche  puo'  rappresentare  un
elemento   idoneo   ad   influenzare   il    trattamento    contabile
dell'operazione,   in   quanto   queste   possono   incidere    sulla
distribuzione dei rischi tra le parti. A tale proposito  e'  chiarito
che   le   garanzie   possono   comportare    l'iscrizione    o    la
riclassificazione   dell'asset   on   balance    quando    assicurano
un'integrale copertura del debito o un rendimento certo del  capitale
investito dal soggetto privato. Come elemento discretivo e'  indicato
il criterio secondo cui l'opera deve essere contabilizzata on balance
quando l'effetto combinato delle garanzie e del  contributo  pubblico
copra piu' del 50% del costo.  A  tal  proposito,  il  nuovo  Manuale
estende l'applicazione delle regole in materia anche ai casi  in  cui
un'amministrazione fornisca una garanzia al partner non  direttamente
legata al debito contratto in relazione a uno specifico  progetto  in
Ppp. 
  Sul punto,  occorre  richiamare  anche  il  considerando  19  della
Direttiva 2014/23/UE che indica la possibilita', per  i  settori  con
tariffe regolamentate, di  accordi  contrattuali  che  prevedono  una
compensazione   parziale   del   rischio   operativo,   inclusa   una
compensazione in caso di  cessazione  anticipata  del  contratto  per
motivi imputabili all'amministrazione aggiudicatrice o per  cause  di
forza maggiore. 
  Anche  l'allocazione  dell'asset  alla  fine  del  contratto,  come
ricordato,  rappresenta  un  elemento  idoneo   ad   incidere   sulla
contabilizzazione dell'intervento. In particolare, essa puo' incidere
sulla contabilizzazione on balance dell'infrastruttura se ricorre una
delle seguenti tre condizioni: 
    1. si concorda  un  prezzo  fisso  che  l'amministrazione  dovra'
pagare alla scadenza del contratto e questo prezzo non rispecchia  il
valore di mercato dell'asset; 
    2. e' previsto un prezzo piu' alto del valore economico atteso; 
    3. e' previsto un prezzo piu' basso del valore  economico  atteso
perche'  l'amministrazione  ha  gia'   pagato   in   precedenza   per
l'acquisizione dell'asset. 
  Si richiama, pertanto, l'attenzione delle  stazioni  appaltanti  ad
una corretta valutazione della ricorrenza, nelle singole fattispecie,
delle condizioni e dei presupposti che caratterizzano il contratto di
concessione, distinguendolo  dal  differente  strumento  contrattuale
dell'appalto. Una corretta qualificazione  giuridica  dell'operazione
posta in  essere  e',  infatti,  presupposto  indispensabile  per  la
corretta individuazione della disciplina  giuridica  e  contabile  da
applicare. A tale riguardo, si richiamano le conseguenze in punto  di
responsabilita' amministrativa e contabile per gli eventuali maggiori
costi  sopportati  dall'amministrazione  a  causa  di   un   utilizzo
improprio dei Contratti di  Ppp  e  del  PF.  In  particolare,  giova
sottolineare come il giudice amministrativo abbia sancito la nullita'
per illiceita' della causa, ai sensi dell'art. 1344 del codice civile
("contratto in frode alla legge"), di un contratto di concessione nel
quale  non  erano  stati  osservati  i  precetti   comunitari   nella
distribuzione dei rischi (v. Tar Sardegna, sentenza 10 marzo 2011, n.
213). Sotto il profilo della responsabilita' amministrativo-contabile
la Corte dei Conti ha piu'  volte  evidenziato  come  sia  necessario
accertare che il contratto da  concludere  abbia  le  caratteristiche
proprie del Ppp con utilizzo di risorse private ai  sensi  del  comma
15-ter  dell'art.  3  del  Codice  e  non  rappresenti,  invece,   un
meccanismo elusivo del divieto di  indebitamento  dell'Ente  sia  per
precedenti  violazioni  del  patto  di  stabilita'  che  per  mancato
rispetto dei parametri ex art. 204  TUEL  (v.  ex  multis  Corte  dei
conti, Sez. Reg. Contr Veneto, 2 settembre 2011, n. 352/2011/par,  in
tema di leasing immobiliare). (1) 
3.2 Il valore dei contratti 
 
  A norma dell'art. 29 del Codice, «il  calcolo  del  valore  stimato
degli appalti pubblici  e  delle  concessioni  di  lavori  o  servizi
pubblici e' basato sull'importo totale pagabile  al  netto  dell'IVA,
valutato  dalle  stazioni  appaltanti.  Questo  calcolo  tiene  conto
dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione
o rinnovo del contratto». La dizione  contenuta  nel  Codice  ricalca
quella presente all'art. 9, comma 1, della direttiva  n.  2004/18/CE.
Si tratta di una formulazione che ha  generato  numerose  difficolta'
interpretative, soprattutto rappresentate dalla mancata  comprensione
da parte delle stazioni appaltanti del fatto che nel calcolo di  tale
valore debbano essere ricompresi tutti i proventi di qualsiasi natura
a favore del concessionario, tra cui  le  entrate  provenienti  dagli
utenti del servizio. 
  Tale difficolta' interpretativa ha portato spesso a non riconoscere
la dimensione comunitaria ad affidamenti idonei  a  generare  elevati
introiti per il concessionario. Si ricorda che per le concessioni  di
importo superiore alle soglie comunitarie,  pur  in  presenza  di  un
regime semplificato per gli affidamenti, la Commissione europea nella
propria Comunicazione interpretativa sulle concessioni del 12  aprile
2000,  sulla  scorta  degli  orientamenti  costanti  della  Corte  di
giustizia,  ha  indicato  l'opportunita'  di  pubblicare  gli  avvisi
relativi  alle  concessioni  sulla  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea. In ogni caso, una corretta determinazione del valore stimato
delle concessioni pone i competitors in condizioni di parita' per  la
partecipazione alla gara. 
  La nuova Direttiva 2014/23/UE  ha  elencato  gli  elementi  che  le
amministrazioni aggiudicatrici devono considerare ai fini del calcolo
del valore della concessione. Si tratta, in particolare, di: 
    a) il valore  di  eventuali  forme  di  opzione  e  di  eventuali
proroghe della durata della concessione; 
    b) gli introiti derivanti dal pagamento, da  parte  degli  utenti
dei lavori e dei servizi,  di  tariffe  e  multe  diverse  da  quelle
riscosse per conto dell'amministrazione  aggiudicatrice  o  dell'ente
aggiudicatore; 
    c) i pagamenti o qualsiasi  vantaggio  finanziario  conferito  al
concessionario    in    qualsivoglia    forma    dall'amministrazione
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore o da  altre  amministrazioni
pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un  obbligo
di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento; 
    d) il valore delle sovvenzioni o  di  qualsiasi  altro  vantaggio
finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione
della concessione; 
    e) le entrate derivanti dalla  vendita  di  elementi  dell'attivo
facenti parte della concessione; 
    f) il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi  messi  a
disposizione del concessionario dalle amministrazioni  aggiudicatrici
o dagli enti aggiudicatori, purche' siano necessari per  l'esecuzione
dei lavori o la prestazione dei servizi; 
    g) ogni premio o pagamento ai candidati o agli offerenti. 
  Sebbene la direttiva non sia stata ancora recepita,  e'  necessario
che le amministrazioni aggiudicatrici si  conformino  fin  da  subito
alle indicazioni contenute nel predetto articolo, in quanto si tratta
di  una  norma  che  esplica  principi  di  concorrenza,   ai   quali
l'Autorita' si e' sempre ispirata nei propri provvedimenti  (si  veda
ad esempio la deliberazione del 20 giugno 2012, n. 62, relativa  alla
concessione del  servizio  di  gestione  dei  parcheggi  custoditi  a
pagamento). 
3.3 Le caratteristiche della finanza di progetto 
 
  Tra le diverse forme di Ppp  un  ruolo  centrale  e'  svolto  dalla
finanza di progetto. Con tale termine si indica il  finanziamento  di
un progetto in grado  di  generare  flussi  di  cassa  sufficienti  a
remunerare l'investimento effettuato ed a  garantire  un  utile.  Dal
punto di vista di tecnica  finanziaria  per  il  PF  e'  prevista  la
costituzione di un veicolo ad hoc, definito "special purpose vehicle"
o  societa'  di  progetto  (di  seguito  "Spv").   Lo   scopo   della
costituzione dello Spv e' di separare  il  destino  del  progetto  da
quello dei finanziatori. 
  In realta',  si  deve  da  subito  evidenziare  come  la  normativa
italiana,  all'art.  156  del  Codice,  preveda   esclusivamente   la
possibilita'   per   il    concessionario    di    scegliere,    dopo
l'aggiudicazione, la costituzione di uno Spv.  Una  volta  effettuata
tale scelta, lo  Spv  subentra  al  concessionario,  senza  che  cio'
costituisca una cessione del  contratto.  La  discrezionalita'  nella
costituzione di uno Spv puo' rappresentare una delle ragioni  per  la
diffusione in Italia dello strumento del PF anche per affidamenti  di
importo limitato. 
  Sebbene la tecnica del PF non possa prescindere dalla  costituzione
di una Spv anche per progetti di importo limitato, si ritiene che  la
Spv debba essere almeno sempre presente per tutti gli affidamenti  di
valore elevato; cio' per garantire  al  privato  la  possibilita'  di
accedere a finanziamenti "fuori bilancio", ovvero  che  non  incidono
sui propri indici di indebitamento, e per limitare  al  contempo  gli
effetti   di   un   eventuale   fallimento    del    progetto.    Per
l'amministrazione il principale vantaggio  e'  rappresentato  da  una
maggiore garanzia di esecuzione del progetto. 
  Le operazioni in PF si distinguono da quelle in  corporate  finance
in aspetti determinanti  quali  le  garanzie  del  finanziamento,  il
trattamento  contabile  (con  riferimento  al  promotore  e  solo  in
presenza di Spv), le variabili a base dell'affidamento ed il grado di
leva utilizzabile. Nel PF la garanzia del finanziamento si sposta dal
patrimonio del prenditore di fondi (corporate  finance)  agli  assets
del progetto; il trattamento contabile e' off balance, le  principali
variabili a base dell'affidamento sono i flussi di cassa  attesi  dal
progetto  (e  non  la  solidita'  patrimoniale  del  promotore  o  la
redditivita' attesa) e la leva utilizzabile e' in funzione di questi. 
  La struttura  finanziaria,  tendenzialmente  caratterizzata  da  un
isolamento dei flussi di cassa ed un sistema di garanzie contrattuali
rendono il PF una forma di finanziamento piu' efficiente  rispetto  a
quella tradizionale, in quanto il finanziamento del progetto da parte
delle banche avviene sulla base del suo merito di credito  e  non  su
quello dei suoi sponsor. Tuttavia, bisogna considerare che  il  costo
di  un  finanziamento   bancario   tradizionale   per   la   pubblica
amministrazione e' inferiore rispetto al costo medio del capitale  in
un'operazione  di  PF.  Da   cio'   discende   che   la   valutazione
dell'utilita'  del  ricorso   al   PF   da   parte   della   pubblica
amministrazione non puo' limitarsi  a  considerare  il  puro  aspetto
finanziario,  ma  deve  considerare  il   vantaggio   derivante   dal
trasferimento dei rischi, nonche'  la  possibilita'  di  quantificare
tale vantaggio. In altre parole, l'amministrazione deve  attentamente
considerare il trasferimento dei rischi con l'obiettivo di rispondere
ai fabbisogni dei  cittadini  in  tempi  minori  e  con  standard  di
qualita' maggiori. La scelta dei rischi da  trasferire  all'operatore
privato e' cruciale per il conseguimento del "value of money", inteso
come margine di convenienza di un'operazione di  PF  rispetto  ad  un
appalto tradizionale. 
  In sostanza, sono tre le caratteristiche immanenti del PF: 
    1. la finanziabilita' del progetto, intesa  come  verifica  della
produzione  dei  flussi  di  cassa  sufficienti  a  coprire  i  costi
operativi, a remunerare il capitale di debito e a garantire un  utile
agli sponsor quale remunerazione del capitale di rischio; 
    2. il "ring fencing", ossia la definizione di un nuovo  soggetto,
lo  Spv,  al  quale  vengono  affidati  i  mezzi  finanziari  per  la
realizzazione del progetto con contestuale separazione  del  progetto
dal bilancio degli sponsor (operazione off balance); 
    3. la costituzione di idonee garanzie, non solo  a  favore  delle
banche finanziatrici ("security package"). 
  Poiche' un'operazione di PF si svolge su un arco  temporale  lungo,
l'interazione  tra   i   diversi   soggetti   interessati   (pubblica
amministrazione,  sponsor  Spv,  banche  finanziatrici,  costruttore,
gestore, fornitore e utenti finali)  avviene  necessariamente  in  un
orizzonte temporale lungo. Un'efficiente gestione  del  PF  richiede,
quindi,  tra  l'altro  la  capacita'  di  saper   ridurre   i   tempi
dell'operazione e di prevenire tutti quegli elementi di  attrito  che
possono rallentare o compromettere il raggiungimento degli  obiettivi
prefissati. 
3.4 La centralizzazione della domanda 
 
  Il novellato art. 33, comma 3-bis, del  Codice  stabilisce  che  «I
comuni non  capoluogo  di  provincia  procedono  all'acquisizione  di
lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni  dei  comuni  di  cui
all'art. 32 del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  ove
esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo  consortile  tra  i
comuni medesimi e  avvalendosi  dei  competenti  uffici  anche  delle
province,  ovvero  ricorrendo  ad  un  soggetto  aggregatore  o  alle
province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In  alternativa,
gli stessi comuni possono acquisire beni  e  servizi  attraverso  gli
strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro
soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e  forniture  non  rilascia  il
codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia
che  procedano  all'acquisizione  di  lavori,  beni  e   servizi   in
violazione degli adempimenti  previsti  dal  presente  comma.  Per  i
comuni istituiti a seguito di  fusione  l'obbligo  di  cui  al  primo
periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione». 
  Con la determinazione n. 3 del  25  febbraio  2015  l'Autorita'  ha
fornito prime indicazioni  interpretative  sugli  obblighi  normativi
contenuti  nella   predetta   disposizione.   In   particolare,   con
riferimento all'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 33,  comma
3-bis, del Codice, l'Autorita' ha chiarito che lo  stesso  disciplina
l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari  e
nei  settori  speciali  (in  virtu'  dell'art.  206),  ivi   compreso
l'affidamento di concessioni di lavori pubblici. In tal senso  depone
quanto disposto dall'art. 142, comma 3, del Codice, secondo cui «alle
concessioni di  lavori  pubblici,  nonche'  agli  appalti  di  lavori
pubblici  affidati  dai  concessionari   che   sono   amministrazioni
aggiudicatrici, si  applicano,  salvo  che  non  siano  derogate  nel
presente capo, le disposizioni del presente codice», tra le quali  e'
contenuto l'art. 33, la cui applicazione non e' derogata  da  nessuna
disposizione. 
  Il citato art. 33, comma 3-bis non si applica, invece, ai contratti
esclusi dal campo di applicazione del Codice e  alle  concessione  di
servizi (art. 30 del Codice). 
  Cio' premesso, al fine di stabilire se  la  disposizione  in  esame
trova applicazione anche per le concessioni affidate mediante finanza
di progetto deve aversi riguardo a quanto stabilito all'art. 152  del
Codice che, in apertura del Capo III (del Titolo III - Parte  II  del
Codice) dedicato a «Promotore finanziario,  societa'  di  progetto  e
disciplina della locazione finanziaria per il lavori e del  contratto
di disponibilita'» individua la disciplina comune applicabile a  tali
procedure  di  affidamento.  In  particolare,  l'art.   152   prevede
l'applicazione delle disposizioni del Titolo I - Parte II del  Codice
(in cui e' contenuto l'art. 33) solo «in  quanto  non  incompatibili»
con le previsioni del succitato Capo III. 
  Al riguardo, si  osserva  che  la  centralizzazione  consentirebbe,
soprattutto in un settore come  quello  della  finanza  di  progetto,
caratterizzato da una particolare complessita' tecnica,  economica  e
giuridica,  di  ridurre  i  rischi  connessi  alla   gestione   delle
procedure,  in  virtu'  della  maggiore   competenza   dei   soggetti
aggregatori e della crescente specializzazione  che  dovrebbe  essere
assicurata agli altri soggetti deputati alla  centralizzazione  della
domanda. Ulteriori vantaggi possono derivare  dalla  centralizzazione
in termini di  programmazione,  progettazione,  mancata  duplicazione
degli interventi e riduzione dei costi. 
  Tuttavia, come  gia'  evidenziato  dall'Autorita'  nella  bozza  di
determinazione avente ad oggetto «Obbligo per i Comuni non  capoluogo
di provincia di procedere all'acquisizione di lavori, beni e  servizi
in forma aggregata - art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo del 12
aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. - Ulteriori indirizzi interpretativi»,
vi sono difficolta' applicative del  comma  3-bis  dell'art.  33  del
Codice alle concessioni, tenuto conto della specificita' delle stesse
e della necessita' di un raccordo molto stretto che la gestione di un
rapporto  concessorio  impone  all'eventuale   pluralita'   di   enti
concedenti. Si fa riferimento alle difficolta' di aggregazione  degli
interventi da realizzare, avendo riferimento alla loro  specificita',
per i quali e'  piu'  facilmente  ipotizzabile  una  centralizzazione
della procedure piuttosto che  un'aggregazione  degli  acquisti  (che
puo', invece, piu' agevolmente avvenire per servizi e forniture);  o,
ancora, alle difficolta' connesse alla gestione dell'intera procedura
che implica un coinvolgimento attivo dell'amministrazione  (si  pensi
alla richiesta di modifica al progetto  preliminare  e,  in  caso  di
mancata accettazione del  promotore,  all'interpello  di  quelli  che
seguono in graduatoria - art. 153, comma 3 del Codice). 
4. La fase della programmazione 
  Ai  sensi  dell'art.  128,  comma  1,  del  Codice  l'attivita'  di
realizzazione di lavori di importo superiore  a  100  mila  euro  «si
svolge sulla base di un programma triennale e di  suoi  aggiornamenti
annuali  che  le  amministrazioni  aggiudicatrici   predispongono   e
approvano, nel rispetto dei documenti  programmatori,  gia'  previsti
dalla normativa vigente, e della  normativa  urbanistica,  unitamente
all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso». 
  Secondo quanto  indicato  dal  successivo  comma  2,  il  programma
triennale  rappresenta  un   momento   attuativo   degli   studi   di
fattibilita' e di identificazione e quantificazione dei  bisogni  che
ciascuna  amministrazione  aggiudicatrice  predispone  nell'esercizio
delle proprie autonome competenze. Ai sensi dell'art. 13 comma 1  del
Regolamento, il programma triennale per i lavori viene  redatto  ogni
anno aggiornando quello precedentemente approvato  per  i  lavori  da
eseguire nel triennio successivo. 
  Lo schema  di  programma  viene  reso  pubblico,  prima  della  sua
approvazione, mediante affissione nella  sede  delle  amministrazioni
aggiudicatrici  per  almeno  sessanta  giorni   consecutivi   nonche'
mediante pubblicazione sul profilo del committente. 
  Il programma definitivo, ai sensi dei commi 11 e 12  dell'art.  128
del Codice, deve essere  pubblicato  sul  sito  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  in  virtu'  di  quanto   disposto
dall'art. 38 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  sul  sito
istituzionale  dell'amministrazione,  e   per   estremi,   sul   sito
dell'Osservatorio, nonche' trasmesso, entro trenta giorni  dalla  sua
approvazione,  al  CIPE  dopo  l'approvazione  per  la  verifica   di
compatibilita'. 
  Il programma indica, «per tipologia e in relazione alle  specifiche
categorie degli interventi, le loro finalita', i risultati attesi, le
priorita', le localizzazioni, le problematiche di ordine  ambientale,
paesistico ed urbanistico-territoriale, le  relazioni  con  piani  di
assetto territoriale o di settore, le risorse disponibili,  la  stima
dei costi e dei tempi di  attuazione».  Le  priorita'  del  programma
privilegiano valutazioni  di  pubblica  utilita'  rispetto  ad  altri
elementi in conformita' di quanto disposto dal Codice. 
  Il programma deve contenere  un  ordine  di  priorita'  dei  lavori
previsti, privilegiando i lavori di  manutenzione,  di  recupero  del
patrimonio esistente, di completamento dei lavori  gia'  iniziati,  i
progetti esecutivi approvati, nonche' gli interventi  che  richiedano
finanziamenti  con  capitale   privato   maggioritario,   in   quanto
suscettibili  di  gestione  economica.   L'adozione   dei   programmi
triennali e degli elenchi annuali dei lavori deve avvenire sulla base
di schemi tipo  approvati  dal  Ministero  delle  infrastrutture  con
decreto che contengono indicazioni su  disponibilita'  di  risorse  e
copertura finanziaria da ripartirsi  per  categorie  e  tipologie  di
intervento (art. 128, comma 11, del Codice). 
  L'art. 271 del Regolamento prevede il principio  di  programmazione
anche per i servizi e le forniture, limitandolo pero' solamente ad un
anno. Tuttavia il comma 1 prevede soltanto  una  facolta'  e  non  un
obbligo,  come  previsto  per  le  opere  pubbliche,  lasciando  alla
discrezionalita' delle pubbliche amministrazioni  la  predisposizione
di un piano  annuale.  Ai  sensi  del  successivo  comma  4,  qualora
l'amministrazione abbia predisposto il programma,  l'acquisizione  di
beni e servizi non preventivati puo' comunque avvenire  «in  caso  di
urgenza risultante da eventi imprevisti o imprevedibili  in  sede  di
programmazione». 
  La mancata programmazione nel settore dei servizi  e  forniture  si
puo'  ripercuotere  in  una  carenza  di  trasparenza  nelle   scelte
effettuate dall'amministrazione, scelte che possono anche finire  per
essere motivate da interessi particolaristici,  se  non  clientelari,
piuttosto  che  da  esigenze  pubbliche.   Sono   sintomo   di   tali
problematiche  la  frammentazione  degli  affidamenti,  il  frequente
ricorso a proroghe contrattuali, l'avvio di procedure negoziate senza
bando  motivate  dalla  mera  urgenza  di   provvedere,   l'imprecisa
definizione dell'oggetto del contratto con riguardo  alle  specifiche
tecniche e/o alle quantita', la perdita di controllo della spesa. 
  Per tali ragioni, al fine di privilegiare la massima trasparenza ed
il  contrasto  alla  corruzione,  occorre   che   la   programmazione
preventiva  diventi  la  regola.  Al   riguardo   l'Autorita'   nella
determinazione del 6 novembre 2013, n. 5, ha osservato che:  «benche'
facoltativa,  ...  la  programmazione  non  e'  solo  un  momento  di
chiarezza  fondamentale  per  la  determinazione  del  quadro   delle
esigenze,  la  valutazione  delle  strategie  di  approvvigionamento,
l'ottimizzazione delle risorse ed il controllo delle fasi gestionali,
ma costituisce concreta attuazione dei principi  di  buon  andamento,
economicita' ed  efficienza  dell'azione  amministrativa.  In  questo
senso, la fase della  programmazione  e  quella  della  progettazione
appaiono funzionali a garantire una visione  di  insieme  dell'intero
ciclo  di  realizzazione  dell'appalto,  migliorando  le  chance   di
un'efficiente gestione dello stesso,  a  partire  dall'individuazione
dei fabbisogni fino alla  verifica  del  corretto  svolgimento  della
prestazione; tale verifica puo' ritenersi  effettiva,  infatti,  solo
ove la stazione appaltante sia in grado di confrontare le prestazioni
eseguite con i livelli quantitativi e qualitativi promessi in sede di
gara  e  definiti  nel  contratto,  secondo  il  corrispettivo  e  la
tempistica pattuiti». 
  L'opportunita'  di  informare,  attraverso  la  programmazione,  il
mercato e il territorio circa le modalita' di gestione di servizi  di
rilievo e' particolarmente evidente per un settore, come  quello  del
PF, nel quale e' richiesto l'intervento del capitale privato  e  sono
delegate all'affidatario la gestione e (in parte)  la  configurazione
del servizio. 
  Il Codice prevede che per  i  lavori  di  importo  inferiore  a  un
milione di euro venga incluso nel piano annuale almeno uno studio  di
fattibilita', mentre  per  quelli  di  importo  superiore  almeno  il
progetto preliminare. Per i  lavori  di  manutenzione  e  per  quelli
affidati con PF il Codice prevede  il  solo  studio  di  fattibilita'
(art. 128, comma 6 e art. 153, comma 2). La ratio della previsione e'
da rintracciare nella maggiore liberta' di iniziativa  economica  che
e' lasciata al privato nell'adozione dello  specifico  strumento  del
PF; tuttavia, cio' puo' ripercuotersi sulla fattibilita' del progetto
stesso. Infatti, specie per gli interventi piu' complessi, la fase di
approvazione  del  progetto  preliminare  e  di  accettazione   delle
modifiche progettuali da parte del promotore  puo'  richiedere  tempi
lunghi e cio' puo' determinare un mutamento  sostanziale  del  quadro
economico su cui si era basata l'offerta preliminare  e,  quindi,  la
manifestazione di interesse da parte degli istituti finanziatori. 
  In ogni caso, al fine di accelerare le procedure di  aggiudicazione
del PF, che possono risultare rallentate a  causa  delle  difficolta'
sopra menzionate, il d.l. 22 giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  134  ha  introdotto
importanti modifiche per quanto riguarda  la  conferenza  di  servizi
preliminare e i requisiti  per  la  predisposizione  degli  studi  di
fattibilita' nel PF. 
  In particolare, il comma 1,  attraverso  l'introduzione  del  comma
1-bis nell'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  ha  reso
obbligatorio per le pubbliche amministrazioni indire  una  conferenza
preliminare di servizi con il compito di esprimersi sulla base  dello
studio di fattibilita', specificando che le decisioni assunte in tale
sede sono vincolanti per le stesse, potendo essere  modificate  nelle
successive fasi procedurali solo in  presenza  di  elementi  nuovi  e
rilevanti.  L'istituto  della  conferenza  preliminare   di   servizi
possiede la duplice finalita' di attuare un  coinvolgimento  maggiore
degli investitori privati nella realizzazione delle opere  pubbliche,
nonche'  di  semplificare   l'azione   amministrativa   mediante   il
coordinamento tra i vari enti interessati al  fine  di  comporre  gli
interessi   coinvolti,   talora   confliggenti.   Sarebbe,   infatti,
auspicabile, al fine di ridurre i  tempi  per  la  realizzazione  del
progetto, che l'amministrazione riuscisse a garantire  l'acquisizione
di tutte le necessarie  autorizzazioni,  pareri  e  atti  di  assenso
comunque denominati entro la fase di aggiudicazione, cio' e' peraltro
previsto nel  disegno  di  legge  delega  per  il  recepimento  delle
direttive europee. 
  Il legislatore, compresa l'importanza di porre a base del  progetto
un articolato e dettagliato studio  di  fattibilita',  con  il  comma
2-bis  dell'art.  153  del  Codice  ha  potenziato  tale   strumento,
affidandone la redazione  al  personale  interno  all'amministrazione
solo a condizione che possegga i necessari  requisiti  soggettivi  di
competenza tecnica  per  la  sua  predisposizione  e  prevedendo,  in
mancanza  di  adeguate  professionalita',  l'affidamento  a  soggetti
esterni, tramite procedura selettiva. (2) 
  I correttivi apportati alla fase di predisposizione dello studio di
fattibilita' non si sono spinti fino a prevedere la necessita' di una
consultazione preventiva con i soggetti interessati dagli  interventi
che si intende realizzare,  nonostante  in  passato  vi  siano  stati
disegni e progetti di legge al riguardo. Troppo  spesso  si  assiste,
infatti,   all'opposizione   di   parte   della   popolazione    alla
realizzazione di interventi sul territorio, dovuta anche alle carenze
nel confronto con la stessa per la scelta degli  interventi  e  delle
modalita'  di  realizzazione.  Cio'  determina  inevitabili  ritardi,
specie  nella  fase  di  esecuzione  dei  lavori,   con   conseguenti
lievitazione dei costi e del contenzioso.  Tali  fenomeni  riguardano
non  solo  la  realizzazione  di  importanti  infrastrutture  ma,  in
numerosi casi, interventi anche limitati, come la costruzione  di  un
parcheggio. La consultazione preventiva puo'  rappresentare  un  modo
per acquisire  il  contributo  e  il  punto  di  vista  dei  soggetti
interessati dall'intervento in questione e  per  ridurre  il  rischio
"politico" rappresentato dai mutamenti che  possono  intervenire  nel
committente a seguito del cambio di maggioranza per  nuove  elezioni.
La consultazione pubblica, infatti, puo' essere idonea a scindere  il
destino del singolo progetto da quello della maggioranza  proponente,
in quanto lo stesso e'  stato  valutato  ed  approvato  dai  soggetti
interessati. 
  Indipendentemente dall'esplicita previsione di tale  strumento  nel
riformato Codice dei contratti, si osserva che attualmente non esiste
alcuna  norma  ostativa  allo  svolgimento   di   una   consultazione
preventiva in un momento che precede la definizione dello  studio  di
fattibilita'  e,  quindi,  la  predisposizione   dei   documenti   di
programmazione. Tale consultazione  potrebbe  avvenire,  ad  esempio,
attraverso misure di informazione della popolazione interessata circa
la natura degli interventi che si intende eseguire (quali  comunicati
stampa, informativa a gruppi  gia'  organizzati,  ecc.),  nonche'  la
predisposizione di una pagina nel  sito  istituzionale  del  soggetto
proponente volta, oltre ad  informare,  anche  a  recepire  eventuali
commenti, istanze, ecc. Qualunque  sia  la  modalita'  prescelta,  si
richiama l'attenzione delle stazioni appaltanti sulla necessita'  che
tale consultazione preventiva non  si  riduca  ad  una  comunicazione
meramente formale ma  garantisca  un'effettiva  partecipazione  degli
stakeholders e della collettivita' interessata. A tal  fine,  occorre
fornire ai soggetti coinvolti tutte  le  informazioni  utili  per  un
effettivo confronto, nel rispetto della disciplina sull'accesso  agli
atti.  E'  altresi'  importante  motivare   le   scelte   effettuate,
esplicitando le valutazioni compiute anche con riferimento  a  quanto
rappresentato, in sede di consultazione, dai soggetti interessati. 
  Al fine del contenimento dei tempi, sarebbe  opportuno  che  questa
forma  di  "debat  public"  avvenga   contestualmente,   per   quanto
possibile, alla conferenza preliminare di servizi. 
  Lo studio di fattibilita' che  ne  deriva,  cosi'  messo  a  punto,
sviluppera'  un  potenziale  idoneo  a  formare  un  quadro  globale,
prevedere  tutte  le  possibili  interferenze  e  fornire   soluzioni
adeguate alla realta' in cui il progetto si inserisce. 
  Al riguardo, si segnala che all'art. 1, comma 1,  lettera  ll)  del
disegno di legge delega per il recepimento delle direttive europee e'
espressamente previsto tra i criteri di delega quello della  garanzia
di trasparenza e di pubblicita' degli atti nelle operazioni  di  Ppp.
Occorrera', quindi, verificare se saranno introdotte dal  legislatore
interno forme obbligatorie di  pubblicazione  anche  sul  web  di  un
dataset riferito  a  ciascun  contratto  di  Ppp,  che  comprenda  le
informazioni dalla fase  di  programmazione  sino  al  termine  della
gestione del contratto di concessione. Si tratta di una previsione di
trasparenza che, oltre a risponde  alle  esigenze  informative  e  di
confronto tipiche del debat public, ha ovvi ed importanti riflessi in
chiave di controllo dei costi e della qualita' dell'opera nonche'  di
prevenzione dei rischi di corruzione. 
5. Lo studio di fattibilita' 
5.1 Introduzione 
 
  Nel Codice, all'art. 128, lo studio di  fattibilita'  e'  descritto
come strumento attuativo del  programma  triennale,  nel  quale  deve
riportarsi  l'analisi  dello  stato  di   fatto   sotto   i   profili
storico-artistici, architettonici, paesaggistici,  di  sostenibilita'
ambientale, socio-economica, amministrativa  e  tecnica.  Si  tratta,
dunque, di uno strumento, avente i contenuti sia della pianificazione
territoriale ed economica,  necessaria  per  la  quantificazione  dei
lavori   strumentali   al   soddisfacimento   dei    bisogni    delle
amministrazioni aggiudicatrici, sia del  documento  preliminare  alla
progettazione,  come  elaborato  da  porre  a  base   di   gara   nei
procedimenti  di  cui  all'art.  153  del  Codice.   Lo   studio   di
fattibilita' deve essere dunque in grado  di  trasformare  l'iniziale
idea-progetto in una  specifica  ipotesi  di  intervento,  attraverso
l'identificazione,  la  specificazione   e   la   comparazione,   ove
possibile, di piu' alternative atte a cogliere modalita'  diverse  di
realizzazione dell'idea originaria e  consentire  all'amministrazione
competente di attuare una scelta motivata.  Allo  stesso  tempo  deve
anche avere contenuti sufficienti a poter indire una  gara  d'appalto
e, quindi, poter prevedere nel bando i requisiti di partecipazione  e
l'importo dell'investimento. Nel  disegno  di  legge  delega  per  il
recepimento  delle  direttive  europee  in  materia  di   appalti   e
concessioni e' indicato, tra i criteri di delega, che  lo  studio  di
fattibilita', pur continuando a rappresentare il  documento  posto  a
base di gara, debba possedere un  livello  di  approfondimento  e  di
dettaglio maggiori  rispetto  a  quanto  previsto  con  la  normativa
vigente. In particolare lo  studio  di  fattibilita'  deve  contenere
elementi idonei a verificare i livelli  di  bancabilita'  dell'opera;
tale     verifica     deve     essere     effettivamente     eseguita
dall'amministrazione al fine di porre a gara progetti  con  accertata
copertura finanziaria. Cio' al fine di ridurre il rischio di  mancata
aggiudicazione della gara, molto spesso derivante  dalla  difficolta'
di finanziamento dell'opera, nonche' di  contenere  i  tempi  per  la
realizzazione del progetto,  molto  spesso  procrastinati  dal  lungo
intervallo intercorrente tra il momento iniziale della programmazione
degli interventi e quello del closing finanziario. 
  Appare evidente, quindi, il ruolo sostanziale che viene ad assumere
lo studio di fattibilita' e la necessita' di individuarne chiaramente
i contenuti minimi indefettibili, in relazione alla duplice  funzione
ad esso assegnata. 
  Al fine di redigere una programmazione coerente  con  le  effettive
necessita'  della  comunita',  in  una  prima  fase,  e'   necessario
prevedere la  raccolta  di  tutti  gli  elementi  occorrenti  per  la
formazione di un quadro completo dei bisogni e delle  esigenze  della
collettivita'. In tale ottica, invero, l'art. 11 del Regolamento  non
da' indicazioni specifiche. In ogni caso,  dovranno  essere  valutati
dall'amministrazione e per essa dal Responsabile del Procedimento tre
profili: 
    a) la domanda da soddisfare per la collettivita' di riferimento e
le  opportunita'  in  atto,  individuando  standard   qualitativi   e
quantitativi prestazionali dei servizi richiesti, che siano oggettivi
e misurabili; 
    b) i piani e le strategie proprie dell'amministrazione o di altri
enti interessati o sovraordinati; 
    c)  gli  obblighi   derivanti   dalla   normativa   nazionale   e
comunitaria. 
  La quantificazione  della  domanda  deve  considerare,  oltre  alle
esigenze  del  bacino  potenziale  di  utenza,  anche  le  specifiche
soluzioni tecnologiche e finanziarie  prospettate.  L'identificazione
della domanda non puo' essere generica, ma deve basarsi su  parametri
facilmente  identificabili   e   misurabili.   Cio'   anche   perche'
l'individuazione corretta della  domanda  potenziale  rappresenta  un
elemento fondamentale per la determinazione dei costi e dei possibili
rendimenti dell'investimento e, quindi, per la definizione del  piano
economico e finanziario. E'  chiaro,  ad  esempio,  che  un'eventuale
richiesta di rivisitazione del  piano  economico  e  finanziario  (e,
quindi,  delle  tariffe  all'utenza),  motivata  con  modifiche   non
previste  e  non  preventivabili   della   domanda   finale,   dovra'
necessariamente basarsi su  indicatori  identificabili  e  misurabili
gia' presenti nei documenti di gara. 
  Come evidenziato nel paragrafo precedente,  l'individuazione  e  la
quantificazione della domanda  da  soddisfare  dovrebbe  giovarsi  di
forme di partecipazione, del tipo del debat public francese. 
  La conferenza di servizi obbligatoria, di cui al  richiamato  comma
1-bis dell'art.  14-bis  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e'
finalizzata a  vincolare  le  amministrazioni  a  definire  i  propri
fabbisogni e  a  presentare  al  mercato  proposte  chiare,  offrendo
soluzioni che ricomprendano anche eventuali opere compensative che si
rendano necessarie a mitigare l'impatto  ambientale,  territoriale  e
sociale. 
  Lo studio di fattibilita'  ha,  quindi,  lo  scopo  di  trasformare
un'iniziale idea-progetto in  una  specifica  ipotesi  di  intervento
identificando, specificando e  comparando  piu'  alternative  con  la
funzione  di  individuare  modalita'  diverse  di  soddisfazione  del
bisogno e di realizzazione dell'idea originale. 
5.2  La  scelta  del  modello   di   realizzazione   dell'intervento:
  partenariato pubblico e privato o appalto 
 
  La realizzazione delle infrastrutture puo' avvenire o  mediante  la
formula   dell'appalto    con    risorse    totalmente    a    carico
dell'amministrazione, o mediante una delle formule di Ppp (ex art. 3,
comma 15-ter). A tal fine si  rende  necessario  valutare,  da  parte
delle amministrazioni pubbliche, se sia conveniente procedere ad  una
forma di partenariato con il privato oppure, diversamente,  ricorrere
ad un  contratto  di  appalto  piu'  tradizionale.  Tale  analisi  va
effettuata in modo differenziato in rapporto alle  caratteristiche  e
dimensioni dell'intervento che si prevede debba essere realizzato  ed
alle risorse economiche disponibili. In particolare, si dovra'  tener
conto almeno dei seguenti aspetti: 
    i. la presenza di un quadro normativo e  regolatorio  compatibile
con l'intervento; 
    ii. l'esistenza di rischi trasferibili al soggetto privato; 
    iii. la capacita' organizzativa e la presenza del know how  della
pubblica amministrazione per intraprendere un'operazione di Ppp; 
    iv. la possibilita' di  praticare  un  sistema  di  pagamenti  da
legare a prefissati livelli quantitativi e  qualitativi  in  sede  di
gestione; 
    v. la tariffabilita' dei servizi da erogare  e  la  verifica  del
consenso della collettivita' a pagare tali servizi. 
  Un  tale   controllo   potrebbe   fornire   elementi   direttamente
utilizzabili  nell'elaborazione  del  bando  di   gara   in   ordine,
segnatamente, alle piu'  consone  modalita'  di  scelta  del  partner
privato. La verifica  della  praticabilita'  del  Ppp  va  effettuata
quando sono disponibili alcune informazioni sulle alternative per  la
realizzazione delle  idee-progetto,  ma  in  ogni  caso  prima  della
conclusione dello studio di  fattibilita'  poiche',  ad  esempio,  un
esito non favorevole al Ppp potrebbe comportare anche la rinuncia  al
progetto. 
  Tutto cio' presuppone che: 
    a) le  procedure  di  aggiudicazione  siano  regolate  attraverso
meccanismi concorrenziali e competitivi; 
    b) i rischi connessi alla costruzione e gestione dell'opera siano
chiaramente identificati, valutati e posti in capo al  soggetto  piu'
in grado di farsene carico; 
    c) la corretta quantificazione dei costi connessi  ai  rischi  da
allocare  riduca  le  asimmetrie  informative  attribuendo   maggiore
consapevolezza all'amministrazione. 
  L'amministrazione  dovrebbe  trovare  conveniente   effettuare   un
determinato progetto mediante uno schema di  Ppp  e  non  tramite  un
tradizionale schema di appalto solo quando il rendimento  atteso  per
l'intera societa' e' positivo. Il value for money dei Ppp rappresenta
il  beneficio  in  termini  finanziari  derivante  per  la   pubblica
amministrazione dal ricorso a tale tipo di  operazione.  A  tal  fine
occorre valutare, oltre al costo di investimento per la realizzazione
di un determinato progetto, anche  il  costo  totale  dell'opera  nel
corso di tutta la sua vita utile prendendo in considerazione i  costi
di manutenzione e gestione nonche' le  diverse  tipologie  di  rischi
associati al progetto che possono tradursi in elementi di costo. 
  Una  corretta  valutazione  dei  rischi  e'   compiuta   attraverso
l'elaborazione di una matrice dei rischi. Si tratta  di  definire  se
l'ottimale allocazione del rischio specifico debba essere in capo  al
soggetto  pubblico  o  privato  o  se  non  sia  piuttosto  opportuno
considerare altre forme di gestione condivisa.  E'  chiaro  che  piu'
dettagliata sara' la matrice, minori si riveleranno  le  possibilita'
di  trascurare  alcuni  aspetti  dell'operazione.   Al   fine   della
costruzione della matrice dei rischi,  si  dovrebbero  considerare  i
seguenti aspetti: 
    a) identificazione del rischio, ovvero l'individuazione di  tutti
quegli elementi che potrebbero costituire un rischio  nella  fase  di
progettazione, di costruzione dell'infrastruttura o di gestione; (3) 
    b) risk assessment, ovvero la valutazione della probabilita'  del
verificarsi di un evento associato ad un rischio e dei costi  che  ne
possono derivare. E' importante definire  anche  il  momento  in  cui
l'evento negativo si potrebbe verificare; 
    c) risk management, individuazione dei meccanismi che  permettono
di minimizzare gli effetti derivanti da un evento.  Nei  progetti  di
Ppp la gestione ottimale del rischio, per quanto gia' detto, consiste
nell'allocazione in capo al soggetto che e' in grado  di  sopportarlo
meglio. 
Esempio di possibile matrice dei rischi 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Nella tabella e' riportato  un  possibile  schema  di  matrice  dei
rischi. Nella prima colonna sono indicate alcune tipologie di rischio
che si possono affrontare  nell'arco  di  vita  del  progetto.  Nella
seconda e nella terza la probabilita' del verificarsi  dell'evento  e
le relative conseguenze in termini di costi (e  di  tempo/ritardi  di
realizzazione dell'opera e della sua fruizione). Nella quarta colonna
e' indicata la possibilita' di mitigazione del rischio  nel  caso  di
trasferimento  dello  stesso  al  privato;  appare  evidente  che  la
risposta contenuta nella colonna (ad  esempio,  bassa,  media,  alta)
dovrebbe essere correlata con la  percentuale  di  trattenimento  del
rischio da parte del pubblico (colonna  6)  e  quella  trasferita  al
privato (colonna 7). Nella quinta colonna sono indicati gli strumenti
reputati maggiormente utili per la mitigazione del rischio. 
  La matrice dei rischi potrebbe essere maggiormente dettagliata,  ad
esempio, prevedendo a quale dei soggetti che intervengono  nell'opera
sia trasferito il rischio (ente affidante, costruttore, gestore, Spv,
banca, assicuratore, ecc.). 
  Uno dei metodi piu' diffusi, ma non l'unico, per misurare l'entita'
del value for money e' quello del public sector comparator (Psc). (4)
Questo modello di  valutazione  si  basa  sul  confronto  del  valore
attuale netto dei costi e  dei  ricavi  generati  nelle  due  diverse
soluzioni  di  appalto/concessione.  La  differenza  fra   i   valori
riportati, rappresenta la misura del  value  for  money  espresso  in
termini di risparmio sui costi di un'alternativa rispetto all'altra. 
  In termini tecnici, il Psc puo' essere definito come  un  ipotetico
costo, aggiustato con una componente  di  rischio  nel  caso  in  cui
un'opera   infrastrutturale   sia    finanziata    e    gestita    da
un'amministrazione pubblica. Secondo la tecnica Psc, il vero costo di
realizzazione dell'opera per il soggetto pubblico e' dato dal  valore
attuale netto dei costi (VANc) sommato al valore  attuale  netto  dei
rischi (VANr). 
  Per calcolare il  Psc  e'  necessaria  una  completa  attivita'  di
quantificazione dei diversi flussi di cassa relativi all'intero ciclo
della costruzione e gestione di una infrastruttura.  Il  calcolo  del
Psc e' effettuato attraverso la misurazione di varie componenti: 
    - il Psc base (raw Psc) che include il costo del  capitale  ed  i
costi  operativi,  sia  diretti   che   indiretti,   associati   alla
costruzione, alla manutenzione e alla gestione dell'infrastruttura; 
    - la neutralita' competitiva  che  consiste  nella  rimozione  di
qualsiasi   vantaggio   competitivo   che   l'amministrazione   possa
conseguire  nella  costruzione  e   gestione   di   un'infrastruttura
attraverso un appalto tradizionale; 
    - il rischio trasferibile che e'  il  rischio  associato  ad  una
serie di eventi che influenzano  la  costruzione  e  la  gestione  di
un'opera; 
    - il rischio trattenuto che e' il rischio  che  non  puo'  essere
trasferito al soggetto privato e che, quindi, rimarrebbe in ogni caso
in capo al soggetto pubblico. Un esempio di rischio  trattenuto  puo'
essere costituito dalle eventuali modifiche legislative  che  abbiano
ricadute sull'esecuzione e gestione dell'opera. 
  Il Psc risulta, pertanto, come somma delle suddette componenti: 
    Psc= Psc base + neutralita' competitiva + rischio trasferibile  +
rischio trattenuto 
  Il Psc puo' essere utilizzato  sia  nella  fase  iniziale,  in  cui
l'amministrazione dovra' decidere se  realizzare  un'opera  in  PF  o
attraverso un appalto tradizionale, sia nelle fasi piu' a valle  dove
le  offerte  di  operatori  privati  dovranno  essere   concretamente
valutate. Nel primo caso il Psc  viene  calcolato  nell'ambito  dello
studio  di  fattibilita'  per  alimentare  il  processo   decisionale
pubblico.  Nel  secondo  caso  il  Psc  puo'  essere  utilizzato  per
confrontare le offerte presentate dai soggetti privati o valutare  ex
post la convenienza complessiva dell'operazione. 
  Una volta valutati i rischi e definiti i costi,  con  le  modalita'
sopra  specificate,  occorrera'  determinare   il   vero   costo   di
realizzazione dell'opera per il soggetto pubblico, secondo la formula
valore attuale netto dei costi (VANc)  +  valore  attuale  netto  dei
rischi (VANr). Tale valore dovra' essere confrontato con il  VAN  dei
costi e rischi ottenibile del soggetto privato. Solo se il privato e'
in grado di minimizzare i rischi trasferiti  dal  soggetto  pubblico,
per esempio tramite il rispetto del budget di costruzione, dei  tempi
di  realizzazione,  dei  costi  di  manutenzione,   l'amministrazione
conseguira'  il  c.d.  value  for  money  ovvero   avra'   realizzato
un'operazione  con  efficienza,  efficacia  e  risparmio  di  risorse
pubbliche. 
5.3 Il contenuto dello studio di fattibilita' 
 
  La  definizione  in  concreto  del  contenuto   dello   studio   di
fattibilita'  va  ricercata  nel  bilanciamento   di   due   esigenze
contrapposte: avere uno studio di fattibilita' affidabile e completo,
garantendo ai concorrenti la possibilita' di apportare modifiche alla
soluzione indicata nello studio stesso. 
  La disciplina analitica  relativa  ai  contenuti  dello  studio  di
fattibilita', specie per i lavori,  e'  contenuta  nell'art.  14  del
Regolamento. Per quanto riguarda i servizi, ai  sensi  dell'art.  278
del Regolamento, lo studio di fattibilita' da  presentare  a  corredo
delle proposte  dei  privati  deve  permettere  alle  amministrazioni
aggiudicatrici, una valutazione sotto il profilo della funzionalita',
della fruibilita' del servizio, dell'accessibilita' al pubblico,  del
rendimento, del costo di gestione e  di  manutenzione,  della  durata
della concessione, delle tariffe da applicare, della  metodologia  di
aggiornamento delle stesse, del valore  economico  del  piano  e  del
contenuto della bozza di convenzione, nonche' l'assenza  di  elementi
ostativi alla loro realizzazione. 
  L'art. 14 del Regolamento si compone di due commi, di cui il  primo
contiene disposizioni  di  carattere  generale  sul  contenuto  dello
studio di fattibilita', mentre il secondo disposizioni specifiche per
gli studi di fattibilita' da porre a base  di  gara  per  il  dialogo
competitivo e il PF. 
  Il comma 1 dell'art. 14 del Regolamento prevede che  lo  studio  di
fattibilita', ai  fini  della  programmazione,  si  componga  di  una
relazione illustrativa contenente: 
    a)   le   caratteristiche   funzionali,   tecniche,   gestionali,
economico-finanziarie dei lavori da realizzare; 
    b) l'analisi delle possibili alternative rispetto alla  soluzione
realizzativa individuata; 
    c) la verifica della possibilita'  di  realizzazione  mediante  i
contratti di Ppp; 
    d) l'analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti
architettoniche, geologiche, socio-economiche, amministrative; 
    e) la descrizione, ai fini  della  valutazione  preventiva  della
sostenibilita'  ambientale  e  della   compatibilita'   paesaggistica
dell'intervento,  dei  requisiti  dell'opera  da  progettare,   delle
caratteristiche  e  dei  collegamenti  con  il  contesto  nel   quale
l'intervento si inserisce, con particolare riferimento alla  verifica
dei  vincoli   ambientali,   storici,   archeologici,   paesaggistici
interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall'intervento,
nonche' l'individuazione  delle  misure  idonee  a  salvaguardare  la
tutela ambientale e i valori culturali e paesaggistici. 
  Quando a seguito dell'approvazione dello studio di fattibilita'  di
cui al comma 1, sia accertata, sulla base delle analisi descritte nel
punto precedente, la convenienza di  affidare  la  realizzazione  del
progetto tramite lo strumento del PF, lo studio  di  fattibilita'  da
porre a base di gara, ai sensi del successivo comma 2, salva  diversa
motivata determinazione del responsabile del procedimento, si compone
dei seguenti elaborati: (5) 
    a) relazione illustrativa generale contenente: 
      1. l'inquadramento  territoriale  e  socio-economico  dell'area
oggetto dell'intervento: 
        1.1.  corografia,  stralcio  del  piano  regolatore  generale
comunale,   verifica   della   compatibilita'   con   gli   strumenti
urbanistici; 
        1.2. analisi dell'impatto socio-economico con riferimento  al
contesto produttivo e commerciale esistenti. 
  La relazione dovrebbe, cioe', contenere una descrizione dettagliata
e  puntuale  dell'opera  che  si  intende  realizzare,  eventualmente
accompagnata da immagini relative allo  stato  del  territorio  e  ad
opere simili che  si  prendono  a  riferimento.  Inoltre,  dovrebbero
essere  spiegate   le   ragioni   alla   base   dell'intervento,   da
contestualizzare con l'ambiente socio-economico in cui lo  stesso  si
inserira'. 
      2.  l'analisi  della  domanda  e  dell'offerta  attuale  e   di
previsione con riferimento: 
        2.1. al bacino d'utenza; 
        2.2. alla stima dei bisogni dell'utenza mediante utilizzo  di
parametri fisici riferiti alla specifica  tipologia  dell'intervento,
quali i flussi di traffico e il numero di accessi; 
        2.3.  all'individuazione,  in  termini  quantitativi   e   di
gradimento, dell'offerta attuale e di quella  prevista  nei  medesimi
settori di intervento. 
  L'analisi della domanda prevede la  determinazione  del  numero  di
utenti  presumibilmente  interessato  all'opera,  mediante   ipotesi,
informazioni, dati statistici (quali quelli  relativi  ai  flussi  di
traffico e numero previsto di  accessi)  e  indagini  conoscitive  su
campioni significativi. Accanto  all'analisi  della  domanda  occorre
effettuare anche un'analisi dell'offerta, consistente nel  verificare
se la domanda individuata e' gia' soddisfatta o potrebbe esserlo,  in
un futuro prossimo, con strumenti alternativi. 
      3. l'analisi delle alternative progettuali: 
        3.1. individuazione delle alternative progettuali  dal  punto
di vista delle scelte tecnologiche, organizzative e finanziarie; 
        3.2. matrice delle alternative progettuali. 
  Occorre, in questa sede, creare un quadro  chiaro  delle  possibili
soluzioni alternative che ne approfondisca i  punti  di  forza  e  di
debolezza. Le differenti soluzioni possono essere valutate alla  luce
di  vari  profili:  localizzazione,  caratterizzazione  e   tipologia
dell'opera. Le alternative  vanno  valutate  sulla  base  di  criteri
oggettivi e tra di esse puo' essere  annoverata  anche  l'alternativa
zero da intendersi pero' non  come  un  "non  fare"  quanto  come  la
possibilita' di adottare una soluzione conservativa, di miglioramento
su interventi preesistenti. (6) Le diverse alternative devono  essere
rappresentate in una matrice, nella quale siano descritti i punti  di
forza e di debolezza delle stesse. 
      4. lo studio dell'impatto ambientale  riferito  alla  soluzione
progettuale individuata e alle possibili soluzioni alternative: 
        4.1. analisi sommaria degli  aspetti  geologici,  geotecnici,
idraulici, idrogeologici, desunti dalle cartografie disponibili o  da
interventi gia' realizzati ricadenti nella zona; 
        4.2. verifica dei vincoli ambientali, storici,  archeologici,
paesaggistici interferenti sulle aree o  sugli  immobili  interessati
dall'intervento. 
  Occorre   descrivere   il   possibile   impatto   derivante   dalla
realizzazione dell'opera  con  il  paesaggio  e  con  l'ambiente,  le
risorse  naturali,  la  qualita'  della   vita.   Bisogna,   inoltre,
individuare   i   potenziali   effetti   e   i   rischi    ambientali
dell'intervento, indicando le eventuali contromisure  necessarie  per
annullarli o mitigarne la portata, individuandone i relativi costi. 
    b) relazione tecnica contenente: 
      1. le caratteristiche  funzionali  e  tecniche  dei  lavori  da
realizzare; 
  Ai fini della  predisposizione  della  relazione  tecnica,  bisogna
acquisire  tutte  le  informazioni  necessarie  per  identificare  le
attivita' e le funzioni da insediare,  badando  alle  caratteristiche
dimensionali e volumetriche degli spazi da utilizzare,  nonche'  alle
caratteristiche funzionali e  tecniche  per  rendere  ottimale  l'uso
della  struttura.  In  sostanza,  in  questa  fase  bisogna   partire
necessariamente dai fabbisogni che si vuole soddisfare  e  verificare
se l'intervento previsto riesce a  garantirli.  Ad  esempio,  occorre
verificare se determinati ambienti che ci si  propone  di  realizzare
siano  sufficienti  a  garantire  l'accesso  e  l'usufruibilita'  dei
servizi da parte degli utenti. 
    2.  descrizione,  ai  fini  della  valutazione  preventiva  della
sostenibilita'  ambientale  e  della   compatibilita'   paesaggistica
dell'intervento,  dei  requisiti  dell'opera  da  progettare,   delle
caratteristiche  e  dei  collegamenti  con  il  contesto  nel   quale
l'intervento si inserisce nonche' delle misure idonee a salvaguardare
la tutela ambientale ed i valori culturali e paesaggistici. 
  Lo studio di  fattibilita'  deve  contenere  documenti  utili  alla
possibilita' di adeguare la conformazione fisica dell'intervento alla
collocazione spaziale tenendo  conto  di  eventuali  vincoli  che  ne
possano  condizionare  la  realizzazione  o  il   funzionamento.   In
particolare, dovranno essere evidenziati in  dettaglio  tutti  quegli
elementi che, da un  punto  di  vista  tecnico,  possono  determinare
vincoli o mutamenti alla realizzazione dell'opera, legati alla tutela
ambientale, al rispetto di vincoli culturali e paesaggistici, nonche'
alla presenza di  eventuali  interferenze.  Cio'  anche  al  fine  di
evitare che nella fase di esecuzione dell'opera  si  debba  procedere
alla realizzazione di varianti. 
    3. analisi sommaria  delle  tecniche  costruttive  e  indicazione
delle norme tecniche da applicare. 
    4. cronoprogramma. 
  Il   cronoprogramma   si   riferisce   alla    fase    realizzativa
dell'intervento. Qualora  l'amministrazione  intenda  riconoscere  la
facolta' di cui all'art. 143, comma 4, del Codice, ovvero la gestione
economica di  stralci  funzionali,  anche  anticipata  rispetto  alla
conclusione  dell'insieme  dei  lavori,  il   cronoprogramma   dovra'
dettagliare anche i tempi previsti per la realizzazione delle singole
parti. 
    5. stima sommaria dell'intervento secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 22, comma 1, (7) del Regolamento con l'individuazione  delle
categorie di cui all'allegato A e dei relativi  importi,  determinati
mediante l'applicazione delle quote di incidenza delle corrispondenti
lavorazioni rispetto al costo complessivo. 
  Il Regolamento prevede  come  regola  generale  l'applicazione  dei
costi standardizzati per i lavori  ai  fini  del  calcolo  dei  costi
dell'intervento. In assenza di tali costi  standardizzati  si  potra'
fare riferimento ad interventi analoghi realizzati o  ad  un  computo
metrico estimativo. Si tratta, naturalmente, di stime di massima,  in
quanto ci si trova ancora in  una  fase  di  studio  di  fattibilita'
dell'intervento; tuttavia, tali  stime,  insieme  a  quelle  presenti
nell'elaborato tecnico-economico, sono fondamentali per  valutare  la
realizzabilita' dell'opera. 
    c)  elaborati  progettuali   stabiliti   dal   responsabile   del
procedimento tra quelli previsti dall'art. 21; 
  Il Rup, laddove lo ritenga opportuno, puo' stabilire  di  includere
nello  studio  di  fattibilita'  ulteriori   elaborati   progettuali,
individuati  tra  quelli  indicati  all'art.  21  per   il   progetto
preliminare. 
    d) elaborato tecnico-economico contenente: 
      1. la verifica della  possibilita'  di  realizzazione  mediante
concessione rispetto all'appalto. 
  La relazione  tecnico-economica  deve  contenere  innanzitutto  gli
elementi  per  i  quali  si  ritiene  opportuno  procedere  con   una
concessione. Si tratta degli elementi gia' esaminati per  l'utilizzo,
ad esempio, dello strumento del Psc. 
    2. analisi della fattibilita' finanziaria (costi  e  ricavi)  con
riferimento alla fase di costruzione e, nel caso di concessione, alla
fase di gestione. 
  In questa parte deve essere effettuata  un'analisi  dei  flussi  di
spesa e di entrata sia per la fase di costruzione che per  quella  di
gestione. Si tratta di valutare elementi di costo (che si  sostengono
soprattutto nella fase di costruzione dell'opera e  per  la  relativa
manutenzione) e di ricavo  (che  si  realizzano  quando  la  fase  di
costruzione  e'  terminata  e  comincia  la   gestione   dell'opera).
L'orizzonte temporale di riferimento diventa un fattore decisivo  per
calcolare la sostenibilita' finanziaria di un'opera,  cosi'  come  il
tasso di sconto utilizzato per attualizzare i flussi di  costo  e  di
ricavo futuri. In questa  fase  si  deve  effettuare  un'analisi  dei
rischi nel tempo, considerando le  diverse  alternative  progettuali,
attraverso la matrice dei rischi. La matrice dei  rischi,  come  gia'
evidenziato, deve evidenziare la tipologia del rischio e la  relativa
allocazione: concedente, partner privato o entrambi. Si  ricorda  che
una corretta stima dei costi e dei ricavi, oltre a  rappresentare  un
elemento  essenziale  per  la  corretta   allocazione   dei   rischi,
rappresenta un elemento fondamentale per la bancabilita' dell'opera. 
    3.  analisi  della  fattibilita'  economica  e  sociale  (analisi
costi-benefici). 
  L'analisi  della  fattibilita'  economica  e  sociale  di  un'opera
pubblica ha lo scopo di verificarne  il  grado  di  utilita'  per  la
collettivita'. Quest'analisi differisce dalla  precedente  in  quanto
devono anche essere considerati i benefici e i costi  (non  monetari)
dell'intervento. E' l'esempio di un'opera di difesa idraulica il  cui
prodotto caratteristico e' la riduzione dei rischio idraulico, ovvero
il cui beneficio per la collettivita' e' rappresentato, non tanto  da
un ricavo immediato, quanto dalla riduzione di un rischio e,  quindi,
di possibili oneri futuri. In  questo  caso,  per  la  sostenibilita'
finanziaria dell'opera, occorre verificare come viene  remunerato  il
concessionario. E' chiaro che l'analisi di fattibilita'  economica  e
sociale riguarda  maggiormente  le  ragioni  dell'intervento,  mentre
l'analisi  di  fattibilita'  finanziaria   attiene   di   piu'   alla
realizzabilita' dello stesso tramite gli strumenti di partenariato. 
    4. schema di sistema tariffario, nel caso di concessione. 
  Questo schema e' chiaramente essenziale per definire  i  flussi  di
ricavo  per   il   concessionario.   E'   altresi'   importante   per
l'accessibilita'  dell'opera  da  parte  dell'utenza.   Ad   esempio,
prevedere tariffe elevate per gli utenti puo' ridurne l'appetibilita'
per gli stessi e, quindi, non  permettere  che  si  determinino  quei
flussi di ricavo necessari per garantire la fattibilita'  finanziaria
dell'opera, nonche' ridurre i benefici attesi dalla stessa. 
    5. elementi essenziali dello schema di contratto. 
  Come rappresentato in seguito e in maggiore dettaglio, il contratto
rappresenta un documento fondamentale per il PF, in quanto  destinato
a  regolare  i  rapporti  di  lungo  periodo  tra  tutti  i  soggetti
partecipanti. La conoscenza dei principali  diritti  e  obblighi  del
rapporto concessionario, gia' in fase di gara, permette di  formulare
con maggior cognizione la propria offerta. 
5.4  L'affidamento  dello  studio  di  fattibilita'  ed  i   relativi
  corrispettivi 
 
  Lo studio di fattibilita' deve  essere,  di  norma,  redatto  dagli
Uffici tecnici delle  amministrazioni  aggiudicatici;  ai  sensi  del
comma  2-bis  dell'art.  153,  in  carenza  di   organico   altamente
qualificato,  la  redazione  di  tutto  o  parte  dello   studio   di
fattibilita'   puo'    essere    affidata    a    soggetti    esterni
all'amministrazione. 
  In alternativa, anche sulla base delle modalita'  con  cui  saranno
recepite le direttive europee in materia di appalti e concessioni che
potrebbero prevedere, tra l'altro,  lo  strumento  delle  committenze
ausiliarie, le amministrazioni potranno far  ricorso  a  soggetti  di
supporto,  unita'  tecniche  di  riferimento  che  si   occupano   di
programmazione e  gestione  degli  interventi,  strutturazione  delle
gare,   monitoraggio   dei   contratti,   interne    alla    Pubblica
Amministrazione. 
  Per la selezione del soggetto, singolo o plurimo, da incaricare per
l'elaborazione dello studio  di  fattibilita',  il  responsabile  del
procedimento provvede a specificare nel bando  tutte  le  prestazioni
richieste per assicurare la  interdisciplinarieta'  e  l'integrazione
delle competenze.  Considerato  il  generico  rinvio  alle  procedure
previste dal Codice, le procedure di affidamento  possono  riguardare
servizi di ricerca  o  affini,  rientranti  nell'Allegato  II  A  del
Codice, o, spesso, servizi di progettazione, di cui all'art.  91  del
Codice stesso. Si tratta  di  un  incarico  cui  afferiscono  diverse
tipologie di servizi: il  bando  per  l'affidamento  dovra',  quindi,
indicare la qualificazione necessaria per le diverse prestazioni. 
  In merito al corrispettivo da porre a base di  gara  l'allegato  Z2
del d.m. 31 ottobre 2013, n. 143, «Regolamento recante determinazione
dei corrispettivi  da  porre  a  base  di  gara  nelle  procedure  di
affidamento   di   contratti   pubblici    dei    servizi    relativi
all'architettura ed all'ingegneria», prevede ora i corrispettivi  per
i diversi servizi rientranti nella parte di progettazione degli studi
di fattibilita'. (8)   Le amministrazioni, oltre ad  utilizzare  tali
corrispettivi nella determinazione del prezzo a base  di  gara,  sono
tenute ad esplicitare le modalita' di calcolo al fine di garantire la
massima trasparenza. 
6. Le modalita' di svolgimento della procedura a  gara  unica  (commi
1-14) 
6.1 La scelta della procedura di aggiudicazione 
 
  Il comma 1 dell'art. 153 indica che, in alternativa alle  procedure
previste per il rilascio delle concessioni, nel caso del PF si  possa
seguire una procedura quale  quella  descritta  nei  commi  1-14  del
medesimo articolo. (9) 
  Si ritiene, tuttavia, opportuno che le stazioni appaltanti valutino
la possibilita' di ancorare l'affidamento del PF a  gara  unica  alle
procedure standard presenti nel Codice, anche al fine di  evitare  il
possibile  insorgere  di  contenzioso.  Il   punto   di   riferimento
obbligato, sembra allora, per analogia, quanto previsto dall'art. 144
del Codice in materia di concessione di lavori, nonche' dall'art. 58,
comma 15, del Codice in materia di dialogo competitivo. 
  L'art. 144 del Codice, prevede come procedura di aggiudicazione  la
procedura aperta o quella ristretta.  Si  ricorda,  inoltre,  che  ai
sensi  dell'art.  55,  comma  2,  del  Codice,   le   amministrazioni
aggiudicatrici utilizzano di preferenza la procedura ristretta quando
il contratto non ha ad  oggetto  la  sola  esecuzione,  o  quando  il
criterio di aggiudicazione e' quello dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa, cosi' come previsto per la concessione di lavori. L'art.
58, comma 15 del  Codice  prevede,  inoltre,  che  la  procedura  del
dialogo  competitivo  possa  concludersi  con  l'affidamento  di  una
concessione di lavori. Si ricorda che, ai sensi dell'art.  58,  comma
1, del Codice, «il ricorso  al  dialogo  competitivo  per  lavori  e'
consentito  previo  parere  del  Consiglio   superiore   dei   lavori
pubblici». 
  Recentemente, con il d.l. 21 giugno 2013,  n.  69,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e' stato introdotto il
comma 3-bis all'art. 144, che introduce una forma "ibrida" di dialogo
competitivo. In sostanza, e' previsto che:  «Per  le  concessioni  da
affidarsi con la procedura ristretta, nel bando puo' essere  previsto
che  l'amministrazione  aggiudicatrice  possa  indire,  prima   della
scadenza  del   termine   di   presentazione   delle   offerte,   una
consultazione preliminare con  gli  operatori  economici  invitati  a
presentare le offerte,  al  fine  di  verificare  l'insussistenza  di
criticita' del progetto posto a base di gara sotto il  profilo  della
finanziabilita', e possa provvedere, a seguito  della  consultazione,
ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di  presentazione
delle  offerte,  che  non  puo'  essere  inferiore  a  trenta  giorni
decorrenti dalla relativa comunicazione agli  interessati.  Non  puo'
essere  oggetto  di   consultazione   l'importo   delle   misure   di
defiscalizzazione di cui all'art. 18 della legge 12 novembre 2011, n.
183, e all'art.  33  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
nonche' l'importo dei contributi pubblici, ove previsti». 
  L'Autorita', con l'Atto di segnalazione n. 2  del  4  luglio  2013,
recante «Osservazioni e proposte di intervento in materia di  appalti
pubblici», non  ha  condiviso  la  scelta  di  introdurre  una  nuova
procedura di aggiudicazione, quale  quella  contenuta  nel  novellato
comma  3-bis,  considerato  che  il  dialogo  competitivo   e'   gia'
utilizzabile per l'affidamento della concessione di lavori. 
  Le possibili procedure di gara sono, dunque, le seguenti: (10) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
6.2 Le fasi della procedura a gara unica 
 
  Nella procedura a gara unica, disciplinata dai commi 1-14 dell'art.
153, l'amministrazione aggiudicatrice: 
    1. pubblica un bando di gara, ponendo alla base dello stesso  uno
studio di fattibilita'; 
    2. prende in esame le offerte  che  sono  pervenute  nei  termini
indicati nel bando; 
    3.  redige  una  graduatoria  secondo  il  criterio  dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa e nomina promotore il soggetto che ha
presentato la migliore offerta; la nomina  del  promotore  puo'  aver
luogo anche in presenza di una sola offerta; 
    4. pone in approvazione il progetto  preliminare  presentato  dal
promotore, sottoponendolo a conferenza di servizi; 
    5. quando il progetto non  necessita  di  modifiche  progettuali,
procede direttamente alla stipula del contratto di concessione; 
    6. altrimenti richiede al promotore di procedere  alle  modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione  del  progetto.  La
predisposizione  di  tali  modifiche  e  lo   svolgimento   di   tali
adempimenti, in  quanto  onere  del  promotore,  non  comporta  alcun
compenso aggiuntivo, ne' incremento delle spese sostenute e  indicate
nel piano economico-finanziario per la predisposizione delle offerte; 
    7.  qualora  le  modifiche  proposte  non  siano  accettate   dal
promotore, l'amministrazione aggiudicatrice, fissando il termine  per
la  risposta,  ha  facolta'   di   richiedere   progressivamente   ai
concorrenti successivi in graduatoria la disponibilita'  a  stipulare
il contratto di concessione, previa modifica del progetto preliminare
del     promotore,     l'eventuale     adeguamento     del      piano
economico-finanziario nonche' lo svolgimento di tutti gli adempimenti
di legge. 
  Nel  caso  in  cui  risulti  aggiudicatario  della  concessione  un
soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento,
a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese sostenute  per
la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle
opere dell'ingegno di cui all'art. 2578 del codice civile, in  misura
non superiore al 2,5 per cento  del  valore  dell'investimento,  come
desumibile dallo studio di fattibilita' posto a base di gara. 
  Quindi, se il progetto preliminare puo' essere approvato cosi' come
presentato  in  sede  di  gara,  l'amministrazione  ha  l'obbligo  di
stipulare  il  contratto  di  concessione  col  promotore;  in   caso
contrario, se il progetto necessita di modifiche il contratto  verra'
stipulato con il promotore se accetta  di  effettuare  le  modifiche,
altrimenti con  il  concorrente  in  graduatoria  che,  interpellato,
accetta le modifiche apportate al progetto. 
6.3 Contenuti del bando e del disciplinare di gara 
 
  E' prescritta espressamente la pubblicazione  del  bando  di  gara,
oltre che sui siti informatici di cui all'art. 66 del  Codice,  anche
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e  nella  Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea (per gli affidamenti sopra-soglia). 
  L'amministrazione  aggiudicatrice  deve  curare   con   particolare
attenzione i contenuti del bando  di  gara  e  del  disciplinare,  da
richiamare espressamente nel bando stesso (ai  sensi  dell'art.  153,
comma 7). 
  Si rammenta che il bando deve obbligatoriamente prevedere, oltre ai
contenuti  di  cui  all'art.  144  del  Codice  e  allo   studio   di
fattibilita', anche: 
    a)  la  possibilita'  per  l'amministrazione  aggiudicatrice   di
chiedere al promotore di apportare le modifiche intervenute  in  fase
di approvazione del progetto e che la concessione  sara'  aggiudicata
al promotore solo  subordinatamente  all'accettazione,  da  parte  di
questo  ultimo,  delle  modifiche  progettuali  e   dei   conseguenti
adeguamenti del piano economico-finanziario; 
    b) la facolta' per l'amministrazione aggiudicatrice - in caso  di
mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al
progetto preliminare - di interpellare progressivamente i concorrenti
seguenti in graduatoria. 
  Il disciplinare di gara deve  almeno  indicare  l'ubicazione  e  la
descrizione   dell'intervento   da   realizzare,   la    destinazione
urbanistica, la consistenza, le tipologie del  servizio  da  gestire.
Cio', secondo il legislatore, al fine di consentire la  par  condicio
tra i partecipanti. 
  L'art. 144 del Codice, a sua volta, rimanda  all'Allegato  IXB,  il
quale prevede, tra l'altro, che nel bando siano indicate: 
    i. le modalita' con le quali i partecipanti alla gara  dimostrano
la disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie a  coprire  il
costo dell'investimento; 
    ii. il limite minimo di lavori da appaltare  obbligatoriamente  a
terzi; 
    iii.   l'eventuale   prezzo   massimo    che    l'amministrazione
aggiudicatrice intende corrispondere; 
    iv. l'eventuale prezzo minimo che il concessionario e'  tenuto  a
corrispondere per la costituzione e il trasferimento dei diritti; 
    v.  l'eventuale  canone  da   corrispondere   all'amministrazione
aggiudicatrice; 
    vi. il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori  e  per
l'avvio della gestione; 
    vii. la durata massima della concessione; 
    viii. le condizioni di gestione del servizio rispetto  all'utenza
finale; 
    ix. la facolta' o l'obbligo di costituire la societa' di progetto
e relative caratteristiche; 
  Ai sensi del  comma  6,  dell'art.  153,  il  bando  deve  altresi'
specificare: 
    a) i criteri  di  valutazione  dell'offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa, nonche' la loro relativa ponderazione  e,  qualora  cio'
sia impossibile, il loro ordine di importanza;  tali  criteri  devono
includere, oltre a quanto previsto dall'art. 83, comma 1, del Codice,
anche gli aspetti relativi a: 
      1) la qualita' del progetto preliminare; 
      2) il valore economico-finanziario del piano; 
      3) il contenuto della bozza di convenzione; 
    b) i criteri motivazionali di attribuzione dei punteggi per  ogni
criterio di valutazione. 
  Nella valutazione del valore  economico-finanziario  del  piano  e'
opportunto che la stazione appaltante presti  particolare  attenzione
agli oneri economici a  carico  della  pubblica  amministrazione  e/o
dell'utenza  (contributi  erogati  dalla  PA,  canoni  di   gestione,
tariffe). 
  Appare opportuno che nel bando sia  anche  chiaramente  esplicitato
che in sede di verifica di conguita' dell'offerta,  l'amministrazione
si riserva, oltre al controllo  formale  dell'avvenuta  asseverazione
del piano  economico  finanziario  da  parte  dell'Istituto  bancario
(effettuata esclusivamente sulla base dei dati forniti dall'impresa),
anche la valutazione di merito circa la congruita' della proposta, la
correttezza e la validita' degli elementi che sorreggono il  piano  e
la sua idoneita' allo scopo. (11) 
  L'art. 144  del  Codice,  al  comma  3-bis,  cui  il  comma  21-bis
dell'art. 153 in materia di PF espressamente rinvia,  prevede  che  i
bandi ed i relativi allegati, lo schema  di  contratto  ed  il  piano
economico-finanziario, siano «definiti in modo da assicurare adeguati
livelli di bancabilita' dell'opera».  Inoltre,  ai  sensi  del  comma
3-ter, inserito dall'art. 19, comma 1, lettera b), dal d.l.  69/2013:
«il  bando  puo'  prevedere  che  l'offerta   sia   corredata   dalla
dichiarazione sottoscritta da uno o  piu'  istituti  finanziatori  di
manifestazione di  interesse  a  finanziare  l'operazione,  anche  in
considerazione dei contenuti dello schema di contratto  e  del  piano
economico-finanziario». 
  Tale  norma,  finalizzata   ad   agevolare   la   possibilita'   di
sovvenzionare le opere realizzate  in  PF,  ha  suscitato  non  poche
perplessita'   interpretative.   Innanzitutto,   in    ordine    alla
vincolativita' dell'obbligo assunto,  in  quanto  non  sono  previste
sanzioni per il mancato rispetto, e poi  anche  in  ordine  alla  sua
portata effettiva, considerando i tempi lunghi che  intercorrono  tra
la presentazione delle offerte (basate per  il  PF  sullo  studio  di
fattibilita') ed il momento dell'aggiudicazione. E' evidente che  tra
questi due momenti possono intervenire modifiche rilevanti tanto  nel
contenuto della convenzione quanto nelle condizioni di mercato  (che,
ad  esempio,  possono  non  permettere  piu'  determinati  tassi   di
interesse  o  la  praticabilita'  di  specifiche  tariffe  all'utenza
finale). Laddove il bando preveda  pero'  tale  opzione,  questa  non
dovrebbe rappresentare una mera espressione di forma, che si  traduce
in un ulteriore appesantimento  burocratico  per  la  partecipazione,
bensi'  dovrebbe  rappresentare  uno  dei  criteri   di   valutazione
dell'offerta. Cio' in particolare, laddove questa  manifestazione  di
interesse si inserisca in una  procedura  di  dialogo  competitivo  o
ristretta con dialogo (quale quella introdotta dal comma 3-bis). 
  Il comma 3-quater, come modificato dalla l. 98/2013  ha  introdotto
la possibilita' di prevedere nel bando la risoluzione del rapporto in
caso di mancata sottoscrizione del contratto di  finanziamento  o  in
mancanza della sottoscrizione o del collocamento  delle  obbligazioni
di progetto di cui all'art. 157, entro un  congruo  termine  fissato.
Non e' chiaro quali siano i parametri da considerare per stabilire la
congruita' del termine, tuttavia il legislatore stabilisce  un  tetto
pari a ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di  approvazione  del
progetto definitivo. 
  A fronte di tale risoluzione, il concessionario non  avra'  diritto
ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle  relative
alla progettazione definitiva. 
  Tuttavia, se l'opera possiede la peculiarita' di  prestarsi  a  una
realizzazione a stralci, il bando di  gara  puo'  altresi'  prevedere
che, in caso di parziale finanziamento del progetto  e  comunque  per
uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il  contratto
di concessione rimanga valido limitatamente alla parte che regola  la
realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale. 
  Riguardo  all'individuazione  dello   «stralcio   tecnicamente   ed
economicamente  funzionale»,  la   discrezionalita'   lasciata   alle
amministrazioni appare  troppo  ampia,  pertanto,  il  concetto  puo'
risultare «spesso foriero di numerose controversie  interpretative  e
giudiziali, nella misura in cui non  sussistono  elementi  certi  cui
ancorare la funzionalita', soprattutto, da un punto di vista tecnico»
come evidenziato nella segnalazione dell'Autorita' del 4 luglio 2013,
n. 2. Sarebbe, quindi, opportuno che l'individuazione  degli  stralci
funzionali avvenga anticipatamente nella definizione dei documenti di
gara,  eventualmente  ricorrendo  a  quelle  forme  di  consultazione
preventiva previste per le concessioni. 
  Sempre al fine di assicurare la realizzabilita' dell'opera,  ovvero
per agevolare gli investimenti e  assicurare  l'equilibrio  economico
finanziario della concessione, il d.l. 6  dicembre  2011  n.  201  ha
introdotto la possibilita' di prevedere nel bando che la gestione del
concessionario si estenda anche alle opere  o  parti  di  opere  gia'
realizzate  (art.  143  commi  1  e  4).  Attraverso  tale   gestione
anticipata il  concessionario  puo'  acquisire  sin  dall'inizio  del
rapporto concessorio i proventi derivanti dall'afflusso di incassi  e
ridurre l'onerosita' del ricorso al mercato finanziario  al  fine  di
ottenere la liquidita' necessaria alla realizzazione dell'intervento.
Al riguardo, e' opportuno  che  la  gestione  anticipata  di  stralci
funzionali  non  produca  la  traslazione  sul  concedente  di  parte
significativa del  rischio  di  impresa  e  che  i  flussi  di  cassa
derivanti    dalla    stessa    siano     computati     nel     piano
economico-finanziario e tenuti in considerazione anche ai fini  della
determinazione della durata contrattuale. 
  Si ritiene, quindi,  che  le  stazioni  appaltanti  debbano  sempre
indicare nei documenti di gara quali siano gli stralci  funzionali  o
le parti di opera che possano essere oggetto di gestione  autonoma  o
anticipata rispetto al completamento dei lavori, anche  relativamente
ad opere accessorie  ancorche'  funzionalmente  connesse  con  quelle
oggetto della concessione, poste al servizio di quelle principali. 
  Al comma 5, con la stessa finalita' di perseguire l'equilibrio  del
piano  economico-finanziario  viene  poi  prevista  la  cessione   di
immobili nella disponibilita' dell'amministrazione al  concessionario
privato come forma alternativa di contributo pubblico.  Le  modalita'
di valorizzazione dei beni sono stabilite  dall'amministrazione,  con
l'approvazione del progetto a base di gara o nell'ambito dello studio
di fattibilita' nel caso di gara indetta ai sensi dell'art. 153. 
  Il  bando  di  gara  deve  indicare  la   durata   prevista   della
concessione, salvo che tale durata non rappresenti uno degli elementi
di valutazione dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa.  L'art.
143, comma 6, prevede che questa sia di regola non superiore a trenta
anni. Il successivo comma 8, prevede che  tale  durata  possa  essere
prolungata, tenendo conto del rendimento, della percentuale di prezzo
prevista e dell'importo dei lavori, nonche' dei rischi connessi  alle
modifiche delle condizioni di mercato. Per le concessioni  di  valore
superiore a un miliardo di euro, la durata puo' essere stabilita fino
a cinquanta anni. 
  Ai fini della  determinazione  della  durata  di  una  concessione,
sembra opportuno attenersi gia' a  quanto  indicato  nella  Direttiva
2014/23/UE, che al Considerando n. 52, indica: «per le concessioni di
durata superiore a cinque anni la durata dovrebbe essere limitata  al
periodo  in  cui   si   puo'   ragionevolmente   prevedere   che   il
concessionario recuperi gli investimenti effettuati  per  eseguire  i
lavori e i servizi e ottenga un ritorno  sul  capitale  investito  in
condizioni operative normali, tenuto conto degli specifici  obiettivi
contrattuali assunti dal concessionario per rispondere alle  esigenze
riguardanti, ad esempio, la qualita' o il prezzo per gli  utenti.  La
stima dovrebbe essere valida  al  momento  dell'aggiudicazione  della
concessione. Dovrebbe essere  possibile  includere  gli  investimenti
iniziali e  successivi  ritenuti  necessari  per  l'esecuzione  della
concessione,  in  particolare  spese  per   infrastrutture,   diritti
d'autore, brevetti, materiale,  logistica,  affitto,  formazione  del
personale e spese iniziali». 
  Si evidenzia, quindi, che ai fini della determinazione della durata
della   concessione   occorre   tener   conto   della    complessita'
dell'operazione posta in essere e dei  flussi  di  cassa  complessivi
dalla stessa generati, anche se  il  trasferimento  del  rischio  che
avviene con il contratto di concessione non comporta la certezza  del
recupero integrale delle somme investite. 
  Appare opportuno sottolineare che, in  ordine  all'ipotesi  in  cui
alla scadenza del contratto  il  concedente  intenda  individuare  un
nuovo concessionario, la gara per la scelta del nuovo  concessionario
debba essere fatta  con  congruo  anticipo  rispetto  al  termine  di
scadenza naturale della concessione. 
  Quanto agli ulteriori contenuti del bando, deve  precisarsi  quanto
segue. 
  La disciplina non indica il termine di presentazione delle  offerte
la   cui   fissazione   rientra,   quindi,   nella   discrezionalita'
dell'amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto dei  limiti  minimi
previsti dall'art. 70 e dall'art. 145 del Codice, fermo  restando  il
principio generale di cui al  comma  1  del  medesimo  art.  70,  che
prescrive alle amministrazioni di  tenere  conto  della  complessita'
della prestazione oggetto del contratto e  del  tempo  ordinariamente
necessario per preparare le offerte. 
  Al  fine  di  garantire  una  durata  certa  della  procedura,   e'
opportuno,  come   gia'   evidenziato,   inserire   nel   bando   che
l'amministrazione aggiudicatrice indichera' il termine entro il quale
il promotore (o i concorrenti seguenti in  graduatoria,  interpellati
in caso di scorrimento) dovra' comunicare alla stessa  l'accettazione
delle modifiche al progetto presentato, ai  fini  della  stipula  del
contratto. 
6.4 I requisiti di partecipazione 
 
  L'art. 153,  comma  8  del  Codice  richiede  che  i  soggetti  che
intendano presentare offerta siano in possesso dei requisiti previsti
dal  regolamento  per   il   concessionario,   anche   associando   o
consorziando    altri    soggetti,    o    ricorrendo    all'istituto
dell'avvalimento, fermi i requisiti di cui all'art. 38. 
  L'art. 95 del Regolamento  contiene  la  disciplina  relativa  alla
partecipazione, prevedendo che il concessionario che voglia  eseguire
i lavori previsti nella concessione debba essere qualificato ai sensi
dell'art.  40  del  Codice,  nonche'  dell'art.  79,  comma  7,   del
Regolamento. 
  In  ogni  caso,  il  concessionario  dovra'  possedere  i  seguenti
ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi: 
    a) fatturato medio relativo alle attivita'  svolte  negli  ultimi
cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al
dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento; 
    b)   capitale   sociale   non   inferiore   ad    un    ventesimo
dell'investimento previsto per l'intervento; 
    c) svolgimento negli ultimi  cinque  anni  di  servizi  affini  a
quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al
cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento; 
    d) svolgimento negli ultimi cinque anni  di  almeno  un  servizio
affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad
almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento. 
  Al comma  2  dell'art.  95  del  Regolamento  e'  previsto  che  in
alternativa  ai  requisiti  previsti  alle  lettere  c)  e   d),   il
concessionario puo' incrementare i requisiti previsti alle lettere a)
e b), nella misura fissata dal bando di gara, comunque  compresa  fra
1,5 volte e 3 volte. 
  Nel caso di RTI o consorzi i requisiti di cui  alle  lettere  a)-d)
devono essere posseduti cumulativamente da  ciascuno  dei  componenti
del raggruppamento o del consorzio e ognuno di loro dovra' possederne
una quota non inferiore al 10%. 
6.5 I contenuti delle offerte 
 
  Con riguardo ai contenuti delle offerte, ai  sensi  dell'art.  153,
comma 9, il concorrente deve presentare: 
    a) un progetto preliminare, redatto secondo quanto prescritto nel
disciplinare di gara; 
    b) una bozza di convenzione; 
    c) un piano economico-finanziario asseverato da una banca, da una
societa' di servizi costituita da  istituto  di  credito  e  iscritta
nell'elenco degli intermediari di cui all'art. 106  del  Testo  unico
bancario   o   da   una   societa'    di    revisione.    Il    piano
economico-finanziario deve indicare,  tra  l'altro,  l'importo  delle
spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo dei
diritti sulle opere dell'ingegno, di cui  all'art.  2578  del  codice
civile;  tale  importo  non  puo'  superare  il   2,5%   del   valore
dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilita' posto
a base di gara; 
    d) la specificazione delle caratteristiche dei  servizi  e  della
loro gestione; 
    e)  un  documento  con  cui   si   da   conto   del   preliminare
coinvolgimento di uno o piu' istituti finanziatori nel progetto. 
  Il piano economico-finanziario deve essere redatto in modo tale  da
permettere di valutare la convenienza economica  di  un  progetto  di
investimento  e  della  sua  capacita'  di  rimborsare  il  debito  e
remunerare il capitale di rischio. Ai sensi dell'art. 143,  comma  7,
del Codice, deve  prevedere  la  specificazione  del  valore  residuo
dell'investimento,  al  netto  dei  previsti  ammortamenti   annuali,
nonche' l'eventuale valore residuo non ammortizzato al termine  della
concessione,  qualora  il  piano  non  abbia  previsto   l'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e  della  connessa  gestione
dei servizi. Quest'ipotesi si verifica nel caso  in  cui  il  livello
delle tariffe a  carico  dell'utenza  e  il  livello  presunto  della
domanda dei servizi non siano sufficienti  a  coprire  l'ammortamento
dell'intero investimento, nel periodo di concessione previsto. 
  Il piano economico e finanziario dovrebbe essere redatto  valutando
attentamente i seguenti aspetti: (12) 
    a) tempistica (anno di inizio della  costruzione,  anno  di  fine
della costruzione, anno di inizio della gestione, anno di fine  della
concessione, ecc.); 
    b) costi di investimento e loro distribuzione temporale; 
    c) gestione operativa, ovvero ricavi,  costi  operativi,  utenze,
tariffe, ecc.; 
    d) gestione finanziaria: tasso di interesse,  linee  di  credito,
margini sul tasso  di  interesse,  commissioni  bancarie,  contributo
pubblico, ecc.; 
    e) imposizione fiscale, metodo ed aliquote di ammortamento; 
    f) riserva legale, di cassa, ecc.; 
    g) tempi medi di pagamento e incassi. 
  L'asseverazione del  piano  economico-finanziario  «consiste  nella
valutazione degli elementi economici  e  finanziari,  quali  costi  e
ricavi del progetto e composizione delle fonti  di  finanziamento,  e
nella verifica della capacita' del piano di generare flussi di  cassa
positivi e della congruenza dei dati con  la  bozza  di  convenzione»
(art. 96, comma 4, del  Regolamento).  L'attivita'  di  asseverazione
rappresenta,  pertanto,  la  verifica  di  coerenza  della  struttura
economico-finanziaria dell'intervento. 
  Inoltre, l'attivita' di  asseverazione,  quando  effettuata  da  un
istituto  di  credito,  non  puo'  essere  considerata  come  impegno
giuridico da parte da parte dello stesso al successivo  finanziamento
a favore del promotore; il legislatore, infatti, all'art. 153,  comma
9,  del  Codice,  ha  separato  le  attivita'  di  asseverazione  dal
preliminare coinvolgimento di uno o piu' finanziatori nel progetto. 
  Ai sensi dell'art. 96, comma 5,  del  Regolamento,  la  valutazione
degli elementi economici e finanziari ai fini dell'asseverazione deve
riguardare almeno i seguenti aspetti: 
    a) prezzo che il concorrente intende chiedere all'amministrazione
aggiudicatrice; 
    b)   prezzo   che   il    concorrente    intende    corrispondere
all'amministrazione  aggiudicatrice  per   la   costituzione   o   il
trasferimento dei diritti; 
    c)   canone   che   il    concorrente    intende    corrispondere
all'amministrazione; 
    d) tempo massimo previsto  per  l'esecuzione  dei  lavori  e  per
l'avvio della gestione; 
    e) durata prevista della concessione; 
    f)    struttura    finanziaria    dell'operazione,    comprensiva
dell'analisi dei profili di bancabilita' dell'operazione in relazione
al debito indicato nel piano economico-finanziario; 
    g) costi, ricavi e  conseguenti  flussi  di  cassa  generati  dal
progetto con riferimento alle tariffe. 
  In assenza di  una  chiara  specificazione  nel  Regolamento  degli
elementi costitutivi del piano economico-finanziario, si ritiene  che
almeno gli elementi che devono necessariamente  essere  valutati  nel
processo di asseverazione debbano essere contenuti nel piano stesso. 
6.6 Le garanzie 
 
  La disciplina di cui all'art. 153, comma 13, prevede che le offerte
siano corredate dalla garanzia provvisoria di cui all'art. 75,  comma
6, del Codice, che copre la mancata sottoscrizione del contratto  per
fatto  imputabile   all'aggiudicatario.   Nel   caso   di   modifiche
progettuali, la  procedura  prevede  espressamente  la  facolta'  del
promotore di non accettare l'aggiudicazione del contratto e,  quindi,
qualora questi se ne avvalga, l'amministrazione aggiudicatrice non e'
legittimata ad escutere la cauzione di cui sopra. 
  L'offerta deve essere corredata di un'ulteriore  cauzione  pari  al
2,5% del valore dell'investimento che serve a finanziare il promotore
nel caso questi non acconsenta ad apportare  le  modifiche  richieste
dall'amministrazione nella fase di approvazione del progetto. 
  Al pari  di  ogni  affidamento,  e'  richiesta  anche  la  cauzione
definitiva di cui all'art. 113 del Codice a garanzia dell'adempimento
per i lavori. 
  Va  inoltre  garantito,  al  momento  di  inizio   della   gestione
dell'opera, l'esatto adempimento di tutti gli  obblighi  contrattuali
da prestarsi secondo le modalita' di cui al citato  art.  113,  nella
misura del 10% del costo annuo operativo  di  esercizio.  La  mancata
presentazione di questa ulteriore garanzia, per  espressa  previsione
normativa, costituisce grave inadempimento contrattuale. (13) 
  La cauzione definitiva sui lavori ex  art.  113  del  Codice  e  la
cauzione a garanzia delle penali relative  alla  gestione  dell'opera
prevista dal comma 13 dell'art. 153 del Codice sono, quindi, distinte
per oggetto, importo e momento di rilascio. 
6.7 Criterio di aggiudicazione 
 
  Il criterio di aggiudicazione, previsto dall'art. 153, comma 4,  e'
quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, di cui  all'art.
83 del Codice. L'Autorita' e' gia'  intervenuta  sulle  modalita'  di
valutazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa per  il  PF,
con la  determinazione  20  maggio  2009,  n.  4,  «Linee  guida  per
l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa
nelle procedure previste  dall'art.  153  del  Codice  dei  contratti
pubblici» (14) , cui si rimanda. 
  Oltre a quanto previsto dal citato art. 83, il  comma  5  dell'art.
153 prevede che, tra i parametri di valutazione, vi  siano  ulteriori
tre elementi da valutare: 
    a) profilo tecnico (costruttivo-progettuale); 
    b)  profilo  economico   (rendimento,   costo   di   gestione   e
manutenzione, durata, valore economico e finanziario del piano); 
    c) impatto sull'utenza (fruibilita' dell'opera, accessibilita' al
pubblico, tempi di ultimazione dei lavori,  tariffe  da  applicare  e
relative  modalita'  di  aggiornamento,  contenuto  della  bozza   di
convenzione). 
6.8 L'aggiudicazione e la stipula del contratto 
 
  Ai sensi del  comma  10  dell'art.  153,  una  volta  pervenute  le
offerte, l'amministrazione deve: 
    a) valutare le offerte pervenute,  anche  in  caso  di  una  sola
offerta; 
    b) redigere una graduatoria e nominare promotore il soggetto  che
ha presentato la migliore offerta; 
    c) porre in approvazione il progetto preliminare  presentato  dal
promotore,  con  le  modalita'  indicate  all'art.  97  (tra  cui  la
conferenza  dei  servizi).  Il  promotore  procede   alle   modifiche
progettuali  necessarie  ai  fini  dell'approvazione  del   progetto,
nonche' a  tutti  gli  adempimenti  di  legge  anche  ai  fini  della
valutazione di impatto ambientale,  senza  che  cio'  comporti  alcun
compenso aggiuntivo; 
    d) procedere direttamente alla stipula della concessione,  se  il
progetto non necessita di modifiche progettuali; 
    e) qualora il promotore non accetti di  modificare  il  progetto,
richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in  graduatoria
l'accettazione delle modifiche al progetto. 
  In merito alle possibili modifiche che possono essere richieste  al
promotore, si ritiene che, per come  e'  formulata  la  norma  e  per
garantire effettive condizioni di parita' tra i concorrenti,  non  si
possano richiedere modifiche che  alterino  in  modo  sostanziale  la
proposta prescelta. Al fine di indivuare le modiche che  alterano  in
modo sostanziale la proposta, si ritiene che possa farsi  riferimento
a tutte quelle modifiche  del  progetto  e  dell'intervento  proposto
idonee  a  produrre  gli  effetti  descritti  dalla  nuova  direttiva
2014/23/UE. Fermo restando il rispetto di tale  limite,  qualora,  in
sede di  approvazione  del  progetto  preliminare,  siano  prescritte
modifiche tali da comportare un aumento dei  costi  di  realizzazione
dell'intervento l'amministrazione aggiudicatrice  dovra'  verificare,
prima della stipula del  contratto  di  concessione,  che  sussistano
ancora  i  requisiti  di   qualificazione   in   capo   al   soggetto
aggiudicatario. Laddove il promotore necessiti di possedere requisiti
in misura maggiore a quelli inizialmente richiesti,  si  ritiene  che
egli possa integrare la propria  compagine  con  nuovi  soggetti  che
apportino ulteriori requisiti. 
  Si  ritiene  che  l'inciso  del  comma  10,  lettera  c),  relativo
«all'onere  del  promotore  di  apportare  le   modifiche   ai   fini
dell'approvazione del progetto», sia riferibile all'ipotesi in cui il
promotore sia interessato alla stipula del contratto. In  tale  fase,
pertanto,  il  promotore  e'  tenuto  ad   apportare   le   modifiche
progettuali richieste senza alcun compenso, ai fini dell'approvazione
del progetto stesso. L'unica voce che, ai sensi  del  comma  10,  non
comporta  alcun  compenso  aggiuntivo  e'  quella  delle   spese   di
progettazione inerenti le modifiche richieste e delle spese sostenute
per la predisposizione delle offerte. Cio'  significa,  naturalmente,
che qualsiasi altro incremento dei costi per la  realizzazione  delle
opere o per la gestione dei servizi,  potra'  costituire  oggetto  di
adeguamento del piano economico-finanziario, cosi' come previsto  dal
comma 3, lettera a) della disposizione in esame. 
  Se, invece, il promotore non e' piu' interessato alla  stipula  del
contratto, puo' rifiutare di apportare le modifiche richieste. 
  Per quanto riguarda l'eventuale scorrimento della  graduatoria,  si
deve tenere presente  che  esso  non  e'  volto  ad  individuare  una
proposta diversa, ma un altro concorrente disposto ad  uniformare  la
propria proposta a quella del promotore, comprese  le  modifiche  non
accettate   dal   promotore   stesso.   Anche   in    questo    caso,
l'amministrazione aggiudicatrice dovra' verificare l'adeguatezza  dei
requisiti di qualificazione del concorrente al nuovo  progetto  prima
della stipula della concessione. 
  E' opportuno precisare che la stipula del contratto  puo'  avvenire
solo dopo l'approvazione del progetto preliminare. 
  Si pone poi il problema del caso in cui ne' il  promotore  ne'  gli
altri concorrenti accettino le modifiche progettuali richieste. 
  Al riguardo si potrebbero prospettare due interpretazioni: 
    a) l'amministrazione non puo' ulteriormente procedere; 
    b) l'amministrazione  puo'  acquisire  il  progetto  preliminare,
modificarlo ed adeguare il piano economico-finanziario, approvarlo ed
indire una nuova gara. 
  Si ritiene preferibile la seconda ipotesi  poiche'  l'opera  e'  di
interesse pubblico, in quanto inserita nel programma triennale e  non
sembra che dal dettato normativo possa desumersi un divieto per  tale
acquisizione.  L'amministrazione   aggiudicatrice   deve,   comunque,
inserire nel bando una clausola inerente la facolta' di acquisire  il
progetto. 
  E' opportuno che, qualora dovesse verificarsi il caso in cui ne' il
promotore  ne'  gli  altri   concorrenti   accettino   le   modifiche
progettuali,  l'amministrazione,  prima  di  procedere  all'indizione
della  gara,  approfondisca  le  motivazioni  che  hanno  indotto   i
concorrenti a rifiutare le modifiche, in quanto cio' potrebbe  essere
indice  di  un'operazione  non  adeguatamente  remunerativa  per   il
mercato; in tal caso, dovra', eventualmente, modificare  il  progetto
ed il piano economico-finanziario. 
7. Lo svolgimento della procedura a  doppia  gara  e  il  diritto  di
prelazione (comma 15) 
  Il comma 15 dell'art. 153 del Codice prevede che  l'amministrazione
aggiudicatrice, in alternativa a quanto previsto dal comma 3, lettere
a)  e   b)   del   medesimo   articolo,   possa   -   successivamente
all'approvazione del progetto preliminare - procedere come segue: 
    a) pubblica  un  bando,  ponendo  a  base  di  gara  il  progetto
preliminare   approvato   ed    il    piano    economico-finanziario,
eventualmente  adeguato  a  seguito  delle  necessarie  modifiche  al
progetto,  richieste  in  sede  di  approvazione,  nonche'  le  altre
condizioni contrattuali offerte dal promotore; 
    b) ove non  siano  state  presentate  offerte,  il  contratto  e'
aggiudicato al promotore; 
    c) ove siano state presentate una o piu'  offerte,  il  promotore
puo',    entro    quarantacinque    giorni    dalla     comunicazione
dell'amministrazione aggiudicatrice, adeguare la propria  proposta  a
quella del migliore offerente, aggiudicandosi il contratto; in questo
caso,   l'amministrazione   aggiudicatrice   rimborsa   al   migliore
offerente,  a  spese  del  promotore,  i  costi  sostenuti   per   la
partecipazione alla gara, nella misura massima di  cui  al  comma  9,
terzo periodo, dell'art. 153 del Codice; 
    d) ove il promotore, nel termine di  quarantacinque  giorni,  non
adegui la propria proposta a quella del miglior offerente individuato
in   gara,   quest'ultimo   e'   aggiudicatario   del   contratto   e
l'amministrazione  aggiudicatrice  rimborsa  al  promotore,  a  spese
dell'aggiudicatario, i costi sostenuti nella misura massima di cui al
comma 9, terzo periodo, dell'art. 153, del Codice. 
  Il sistema a doppia gara potrebbe  permettere  di  superare  quelle
criticita' evidenziate per la procedura a  gara  unica  rappresentate
dai limiti che possono essere insiti nella possibilita' di introdurre
modifiche (di rilievo) al progetto offerto dal promotore. Infatti,  a
differenza della gara unica, il progetto preliminare viene  posto  di
nuovo ad un vaglio concorrenziale, anche se il promotore parte da una
situazione di vantaggio, rappresentata dal diritto di  prelazione  (e
cio' potrebbe  scoraggiare  la  partecipazione  alla  gara  di  altri
soggetti o alterarne i comportamenti). 
  I partecipanti alla seconda procedura devono presentare  un'offerta
consistente in proposte di miglioramento  di  tipo  tecnico-economico
del progetto  preliminare  e  della  convenzione,  nonche'  un  piano
economico-finanziario che tenga conto delle  modifiche  richieste  in
sede di offerta. 
  La norma non chiarisce se alla seconda gara debba partecipare anche
il promotore. Poiche' il promotore  ha  gia'  effettuato  la  propria
offerta, sembrerebbe che si  possa  escludere  tale  evenienza.  Cio'
anche perche' e' previsto il caso che non pervengano offerte valutate
economicamente piu' vantaggiose  rispetto  a  quella  del  promotore,
lasciando quindi intendere che il  progetto  preliminare  predisposto
dal promotore rappresenta gia' un'offerta in sede di gara. 
  Anche nel caso della seconda gara  il  criterio  di  aggiudicazione
deve essere quello dell'offerta economicamente  piu'  vantaggiosa.  I
criteri di valutazione delle offerte devono essere tali da permettere
il confronto con il progetto preliminare. 
  I concorrenti,  compreso  il  promotore,  devono  prestare  sia  la
cauzione provvisoria, sia la cauzione del  2,5%,  in  quanto,  se  il
promotore non esercita la prelazione, ha diritto  al  rimborso  delle
spese a carico dell'aggiudicatario, mentre se il  promotore  esercita
il diritto di prelazione,  deve  versare,  tramite  l'amministrazione
aggiudicatrice, al miglior offerente, le spese di partecipazione alla
gara, che non possono superare tale importo.  Pertanto,  dal  momento
che nella procedura in esame non e' prevista  la  partecipazione  del
promotore alla seconda gara, le cauzioni presentate da quest'ultimo a
corredo dell'offerta nella prima  gara  devono  essere  eventualmente
integrate nell'importo, laddove  il  valore  economico  del  progetto
preliminare posto a base della seconda gara fosse maggiore del valore
stimato nello studio di fattibilita' posto a base della prima gara ed
occorre che sia altresi' esteso il relativo termine di  validita'  al
fine di coprire con le garanzie  in  questione  l'intero  periodo  di
efficacia delle offerte nella seconda gara. 
  In ordine alla  verifica  dei  requisiti  di  partecipazione  nella
procedura a doppia gara, e' necessario  che  il  promotore,  che  non
partecipa alla successiva gara, divenendo titolare di un  diritto  di
prelazione, abbia i requisiti del concessionario sin nella prima fase
di gara che nella seconda. 
  Per quanto concerne i requisiti di ordine generale e' evidente  che
questi debbano essere posseduti in tutte le fasi in cui  si  articola
la  procedura  di  gara;   mentre   per   i   requisiti   di   ordine
economico-finanziario e  tecnico-organizzativo,  possono  verificarsi
due ipotesi: 1) in sede di approvazione del progetto  presentato  dal
promotore non  sono  state  apportate  modifiche  sostanziali  e,  di
conseguenza, i requisiti di partecipazione  restano  quelli  indicati
nel bando, il  cui  possesso  da  parte  del  promotore  deve  essere
verificato alla conclusione delle operazioni della prima gara; 2)  il
progetto necessita di modifiche che  comportano  requisiti  ulteriori
rispetto a quelli inizialmente richiesti e, in tal caso,  laddove  il
promotore accetti di  modificare  il  progetto,  si  ritiene  che  la
verifica dei  nuovi  requisiti  andra'  eseguita  anche  prima  della
indizione della seconda gara, alla quale - come detto - il  promotore
non  partecipera'.  Laddove  il  promotore  necessiti  di   possedere
requisiti in misura maggiore  a  quelli  inizialmente  richiesti,  si
ritiene che possa integrare la propria compagine con  nuovi  soggetti
che apportino ulteriori requisiti. 
  Tale interpretazione si impone per ragioni  di  efficienza  e  buon
andamento dell'azione amministrativa,  dal  momento  che  laddove  il
promotore, il cui progetto e' stato approvato e posto  a  base  della
seconda gara, non possegga i  requisiti  di  partecipazione  potrebbe
essere  del  tutto  vanificato  l'esperimento  della   seconda   gara
(situazione che si verifica quando  non  vi  e'  un'offerta  valutata
economicamente piu' vantaggiosa), con conseguente dispendio di  tempo
e risorse. Naturalmente, restano ferme  le  verifiche  di  legge  che
l'amministrazione  dovra'  eseguire  sull'aggiudicatario  al  momento
della stipula del contratto di concessione. 
8. Lo svolgimento delle procedure ad iniziativa  dei  privati  (commi
16-18) 
  Il comma 16 dell'art. 153  consente  il  ricorso  a  procedure  che
utilizzano la finanza di progetto in  relazione  ai  lavori  inseriti
nell'elenco   annuale   di   cui   all'art.   128,   per   i    quali
l'amministrazione non ha proceduto alla pubblicazione del bando entro
sei mesi. In tale ipotesi, entro quattro mesi  da  tale  termine,  e'
consentito ai privati, in possesso dei requisiti del  concessionario,
di cui al comma 8 (vd.  par.  6.4),  di  supplire  all'inerzia  della
pubblica amministrazione con la propria iniziativa. 
  Si  ritiene  che  il  privato  possa  accedere   allo   studio   di
fattibilita' elaborato  dall'amministrazione  per  l'inserimento  del
lavoro negli atti di programmazione, al fine di  poter  formulare  la
propria proposta. 
  La proposta deve avere il contenuto dell'offerta di cui al comma  9
dell'art. 153: un progetto preliminare, una bozza di convenzione,  un
piano economico finanziario asseverato (vd. par.  6.5).  La  proposta
deve essere corredata da una cauzione ai sensi dell'art. 75,  nonche'
dalla  documentazione  dimostrativa  del   possesso   dei   requisiti
soggettivi e dall'impegno a prestare l'ulteriore  cauzione  del  2,5%
del valore dell'investimento, nel caso di indizione di una gara. 
  Entro sessanta giorni dal  termine  per  l'eventuale  presentazione
delle proposte da parte dei privati, anche qualora sia pervenuta  una
sola  proposta,  le  amministrazioni  aggiudicatrici   provvedono   a
pubblicare un avviso contenente i criteri in base ai quali si procede
alla valutazione delle stesse, con le modalita' di cui all'art. 66  o
122 del Codice. 
  Si ritiene che la  previsione  di  pubblicare  l'avviso,  da  parte
dell'amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla presentazione di
proposte da parte di soggetti privati, vada intesa in senso  cogente.
Cio' anche in considerazione del fatto che le  proposte  dei  privati
hanno tutte per oggetto la realizzazione di interventi gia'  previsti
nella  programmazione  triennale  e  ricompresi  tra  le   opere   da
realizzare con il concorso di capitali privati. 
  E'  consentita  la  presentazione   di   proposte   rielaborate   e
ripresentate  secondo  i  criteri  indicati  nel  bando,  nonche'  la
presentazione  di  nuove  proposte,  entro   novanta   giorni   dalla
pubblicazione dell'avviso. 
  Scaduto questo termine, le amministrazioni entro  sei  mesi  devono
valutare le proposte pervenute e una volta  individuata  quella  piu'
rispondente  al  pubblico  interesse,  verificato  il  possesso   dei
requisiti  dei  proponenti,  possono  adottare  una  delle   seguenti
procedure: 
    a) se il progetto preliminare  necessita  di  modifiche,  qualora
ricorrano le condizioni di cui all'art. 58, comma 2 del Codice, viene
indetto un dialogo competitivo, ponendo a base di  esso  il  progetto
preliminare e il piano economico-finanziario; 
    b)  se  il  progetto  preliminare  non  necessita  di  modifiche,
l'amministrazione  previa  approvazione  del   progetto   preliminare
presentato dal promotore, provvede  a  bandire  una  concessione,  ai
sensi dell'art. 143, ponendo il progetto a base di gara  e  invitando
il promotore; 
    c) in alternativa, procede ai sensi del comma 15, lettere c), d),
e), f) dell'art.  153  del  Codice  (la  seconda  gara  esaminata  al
paragrafo 7), ponendo a base di gara lo stesso progetto  e  il  piano
economico-finanziario ed invitando alla gara il promotore. 
  I  concorrenti  devono  possedere  i  requisiti  previsti  per   il
concessionario e sono tenuti a presentare la garanzia provvisoria del
2% dell'investimento, ai sensi dell'art. 75 del Codice, e l'ulteriore
cauzione  del  2,5%  del  valore  dell'investimento  necessarie   per
rimborsare  le  spese  sostenute  dal  promotore  che   non   risulti
aggiudicatario nella procedura di cui al comma 16, lettera a). 
  Diversamente da  quanto  previsto  per  il  caso  sub  a),  per  le
procedure sub b) e  sub  c),  ovvero  per  quelle  in  cui  non  sono
necessarie modifiche, il promotore gode del  diritto  di  prelazione,
secondo le modalita' previste al comma 15. 
  Il soggetto che ha presentato  la  proposta  prescelta  (ovvero  il
promotore nei casi sub b) e sub c)) deve necessariamente  partecipare
alla gara, pena l'incameramento da parte  della  stazione  appaltante
della cauzione. 
  Nel caso il progetto necessiti di modifiche si puo'  utilizzare  il
dialogo competitivo, sempre che ne ricorrano  le  condizioni.  Questo
inciso contenuto nella norma in esame  induce  a  ritenere  esistente
un'alternativa  al  dialogo  competitivo,  ma  la  disposizione   non
chiarisce  quale.  Si   potrebbe,   in   tal   caso,   ritenere   che
l'amministrazione   stessa   modifichi   il   progetto   preliminare,
adeguandolo  alle  modifiche  richieste  in  sede  di   approvazione,
predisponga il piano economico-finanziario  ed  indica  una  gara  ai
sensi dell'art. 143 del Codice. 
9. Lo svolgimento delle procedure ad iniziativa  dei  privati  (commi
19-21) 
  Gli operatori economici  possono  presentare  alle  amministrazioni
aggiudicatrici anche proposte relative alla realizzazione di lavori o
lavori di pubblica utilita', inclusa la  locazione  finanziaria,  non
presenti nel piano triennale  o  negli  strumenti  di  programmazione
approvati dalle stesse sulla base della normativa vigente. 
  Gli operatori economici che possono presentare tali  proposte  sono
quelli individuati dal comma 21 e, precisamente: 
    a)  soggetti  in  possesso  dei  requisiti   del   concessionario
(analizzati al paragrafo 5.4); 
    b) soggetti di cui all'art. 34 e all'art. 90, comma 2, lettera b)
(15) del Codice,  eventualmente  associati  o  consorziati  con  enti
finanziatori e con gestori di servizi; 
    c)  soggetti  che  svolgono  in   via   professionale   attivita'
finanziaria, assicurativa,  tecnico-operativa,  di  consulenza  e  di
gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilita'  e  dei
servizi alla collettivita', che nei tre  anni  hanno  partecipato  in
modo significativo alla realizzazione  di  interventi  di  natura  ed
importo almeno pari a quello oggetto  della  proposta  (art.  96  del
Regolamento). 
  La  proposta  contiene  un  progetto  preliminare,  una  bozza   di
convenzione,  il  piano   economico-finanziario   asseverato   e   la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. 
  La proposta deve essere corredata dalle autodichiarazioni  relative
al possesso dei requisiti di cui al comma 21, dalla cauzione  di  cui
all'art. 75 e dall'impegno  a  prestare  una  cauzione  nella  misura
dell'importo del 2,5% nel caso di indizione di gara. La  cauzione  ex
art.  75  e'  volta  a  garantire  la   serieta'   ed   affidabilita'
dell'offerta, il possesso dei requisiti da parte del proponente e  la
partecipazione di quest'ultimo alle fasi successive di gara. 
  Poiche' la proposta nasce su iniziativa degli  operatori  economici
si ritiene importante che nel progetto siano indicati quali  siano  i
benefici per l'amministrazione e  il  territorio  e  quali  siano  le
ragioni per la realizzazione dello stesso sulla base del PF. 
  L'amministrazione  aggiudicatrice  valuta,  entro  tre   mesi,   il
pubblico interesse  della  proposta.  A  tal  fine  l'amministrazione
aggiudicatrice puo' invitare il proponente ad apportare  al  progetto
preliminare le modifiche necessarie per la sua  approvazione.  Se  il
proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta  non  puo'
essere valutata di pubblico interesse. 
  Il progetto  preliminare,  eventualmente  modificato,  e'  inserito
nella programmazione triennale di cui all'art. 128  ed  e'  posto  in
approvazione con le modalita' indicate all'art. 97. In questa fase si
procede, quindi, alla conferenza dei servizi  ad  esito  della  quale
possono essere richieste ulteriori modifiche, per la sua approvazione
definitiva. Anche in questo caso, se  le  modifiche  non  sono  state
apportate il progetto non puo' essere approvato. Come gia'  segnalato
nell'analizzare la fase della programmazione, sarebbe  opportuno  che
nella  fase  di  approvazione  del  progetto  preliminare   venissero
garantire forme  di  coinvolgimento  degli  utenti  e  dei  residenti
interessati  dal  progetto.   Inoltre,   l'amministrazione   dovrebbe
verificare se sono presenti quegli elementi che  fanno  preferire  la
scelta del Ppp  rispetto  all'appalto  tradizionale,  analizzati  nel
paragrafo 5.2. 
  Il progetto preliminare approvato e'  posto  a  base  di  gara  per
l'affidamento  di  una  concessione,  alla  quale  e'   invitato   il
proponente, che assume  la  denominazione  di  promotore.  Nel  bando
l'amministrazione  aggiudicatrice  puo'  chiedere   ai   concorrenti,
compreso il promotore, la  presentazione  di  eventuali  varianti  al
progetto. Nel bando e' specificato che il promotore  puo'  esercitare
il diritto di prelazione. 
  I concorrenti, incluso il promotore, in possesso dei requisiti  del
concessionario  (descritti  al  paragrafo  6.4),  devono   presentare
un'offerta  contenente   una   bozza   di   convenzione,   il   piano
economico-finanziario    asseverato,    la    specificazione    delle
caratteristiche del servizio e della gestione, nonche'  le  eventuali
varianti al progetto preliminare. I concorrenti  devono  prestare  le
garanzie di cui al comma 13 dell'art. 153 (si veda il paragrafo 6.6). 
  Il criterio di aggiudicazione e' quello dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa (descritto al paragrafo 6.7). 
  Se il promotore non e' risultato  aggiudicatario  della  gara  puo'
esercitare,    entro    quindici    giorni    dalla     comunicazione
dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione.  In  questo
caso deve impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle
medesime   condizioni   offerte   dall'aggiudicatario,   versando   a
quest'ultimo   l'importo   delle   spese   per   la   predisposizione
dell'offerta nei limiti del 2,5% del valore dell'investimento  (comma
9 del citato art. 153). 
  Se il promotore non esercita il diritto di prelazione ha diritto di
ricevere dall'aggiudicatario una somma  non  superiore  al  2,5%  del
valore dell'investimento a titolo di rimborso per la  predisposizione
della proposta. 
10. La finanza di progetto nei servizi 
10.1 La concessione di servizi 
 
  Mentre il project financing nel  settore  dei  lavori  pubblici  e'
regolato dettagliatamente dall'art. 153 del Codice, per la finanza di
progetto nel settore dei servizi il Codice, all'art. 152, comma 3, si
limita  a  prevedere  che  «le  disposizioni  del  presente  Capo  si
applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi, con le  modalita'
fissate dal regolamento». Tali modalita' sono contenute nell'art. 278
del Regolamento. 
  Come gia' evidenziato, la fattispecie della concessione di  servizi
trova nel Codice una disciplina "minimale"  che  si  sostanzia  nella
previsione di una norma  di  chiusura,  contenuta  nell'art.  30  del
Codice,  secondo  la  quale,  salva  l'applicazione   di   discipline
specifiche che prevedono forme piu' ampie di concorrenza,  la  scelta
del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili
dal Trattato e dei principi generali relativi ai  contratti  pubblici
e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicita',
non discriminazione, parita' di  trattamento,  mutuo  riconoscimento,
proporzionalita', previa gara informale a cui  sono  invitati  almeno
cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati
in relazione all'oggetto della concessione, e  con  predeterminazione
dei criteri selettivi. 
  Allo stato, dunque, in attesa di conoscere come sara'  recepita  la
direttiva 2014/23/UE, il Codice  prevede  che  le  concessioni  siano
affidate mediante una gara  informale  con  almeno  cinque  operatori
economici. 
  Tali scarne indicazioni devono, peraltro, essere  lette  alla  luce
delle regole enucleate dalla Commissione europea, in particolar  modo
nella comunicazione interpretativa per l'aggiudicazione degli appalti
non o solo parzialmente disciplinati dalle direttive appalti pubblici
(2006/C    179/02)    e    nella     comunicazione     interpretativa
sull'applicazione del diritto comunitario degli  appalti  pubblici  e
delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati
(2008/C 91/02). 
  Nelle  comunicazioni  citate,   la   Commissione   pone   l'accento
soprattutto  sull'obbligo  di  trasparenza   cui   sono   tenute   le
amministrazioni, obbligo che consiste nel  garantire,  in  favore  di
ogni potenziale offerente, un adeguato  livello  di  pubblicita'  che
consenta  l'apertura  dei  contratti  di  servizi  alla  concorrenza,
nonche'  il   controllo   sull'imparzialita'   delle   procedure   di
aggiudicazione (cfr. Corte di giustizia, sentenza  7  dicembre  2000,
causa C-324/98, considerato n. 62). 
  Il principio di trasparenza e' poi strettamente legato a quello  di
non discriminazione, poiche' garantisce condizioni di concorrenza non
falsate ed esige che le amministrazioni concedenti rendano  pubblica,
con   appropriati   mezzi,   la   loro   intenzione   di    ricorrere
all'affidamento di una  concessione.  Secondo  le  indicazioni  della
Commissione europea, tali forme di pubblicita'  devono  contenere  le
informazioni necessarie affinche' potenziali concessionari  siano  in
grado di valutare il loro interesse  a  partecipare  alla  procedura,
quali l'indicazione dei criteri  di  selezione  ed  attribuzione  dei
punteggi, l'oggetto della concessione e delle prestazioni attese  dal
concessionario. 
  Il  suddetto  art.  278  introduce  e  disciplina  -   accanto   al
tradizionale modello di concessioni di  servizi  cd.  "ad  iniziativa
pubblica", che trova la propria regolamentazione nel citato  art.  30
del Codice - l'ipotesi della concessione  di  servizi  ad  iniziativa
privata,  nella   quale   e'   il   privato   che   puo'   presentare
all'amministrazione competente la propria proposta. 
10.2 Le proposte da parte di privati 
 
  L'analisi  dell'art.  278  del  Regolamento   evidenzia   come   il
legislatore abbia inteso dettare una disciplina del PF nei servizi il
piu' possibile simile a quella  dettata  per  i  lavori,  creando  un
modello  non  eccessivamente  difforme  da  quello  gia'  avviato   e
sperimentato nel settore delle opere pubbliche. 
  Il comma 1 del citato art. 278 prevede  che  le  proposte  ai  fini
dell'affidamento in PF di contratti di concessione di servizi  devono
contenere uno studio di fattibilita', una bozza  di  convenzione,  un
piano  economico-finanziario   asseverato   dai   soggetti   indicati
dall'art.  153,  comma  9,  del  Codice,  una  specificazione   delle
caratteristiche del servizio e della gestione, nonche'  l'indicazione
degli elementi di cui all'art. 83, comma 1  del  Codice  (criteri  di
valutazione per l'offerta economicamente piu'  vantaggiosa)  e  delle
garanzie offerte dal promotore all'Amministrazione aggiudicatrice; le
proposte indicano, inoltre, l'importo delle spese  sostenute  per  la
loro predisposizione nel limite di cui all'art. 153, comma 9,  ultimo
periodo,  del  Codice  (2,5%  del  valore   dell'investimento,   come
desumibile dallo studio di fattibilita'). 
  Pertanto, la principale differenza rispetto al caso di proposte  da
parte di privati per i lavori risiede nel fatto che alla  base  della
proposta dei privati vi e'  uno  studio  di  fattibilita'  e  non  un
progetto preliminare. 
  Secondo il successivo comma 2, qualora l'amministrazione si avvalga
della facolta' di cui all'art. 271 del Regolamento - e, cioe',  della
facolta' di approvare il programma annuale per l'acquisizione di beni
e  servizi  relativi  all'esercizio  successivo  -  e'   ammessa   la
presentazione di proposte con riferimento a servizi non indicati  nel
programma. 
  In tal caso, le amministrazioni valutano le proposte entro sei mesi
dal loro ricevimento  e  possono  adottare,  nell'ambito  dei  propri
programmi, gli studi di fattibilita' ritenuti di pubblico  interesse;
come previsto dall'art. 153, comma 19, del Codice per le  concessioni
di lavori, tale adozione non determina alcun diritto  del  proponente
al compenso per le prestazioni compiute o alla gestione dei servizi. 
  L'iter procedurale successivo  alla  presentazione  della  proposta
puo' essere suddiviso in due diverse fasi: una prima fase finalizzata
alla valutazione della fattibilita' della proposta presentata ed  una
seconda fase volta alla scelta del concessionario. L'attivita' cui e'
tenuta l'Amministrazione in sede di  valutazione  della  proposta  e'
individuata dal comma 3 dell'art. 278. 
  La fattibilita' delle proposte presentate  e'  valutata,  da  parte
delle  amministrazioni  aggiudicatrici,  sotto   il   profilo   della
funzionalita', della fruibilita' del servizio, dell'accessibilita' al
pubblico, del rendimento, del costo di gestione  e  di  manutenzione,
della durata della concessione, delle  tariffe  da  applicare,  della
metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore  economico  del
piano e del contenuto della  bozza  di  convenzione;  e'  verificata,
inoltre, l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione. 
  Qualora vi siano piu' proposte, le stesse  devono  essere  valutate
comparativamente nel rispetto dei principi di cui all'art. 30,  comma
3,  del  Codice  ovvero  dei  principi   di   trasparenza,   adeguata
pubblicita',  non  discriminazione,  parita'  di  trattamento,  mutuo
riconoscimento, proporzionalita'. 
  Per quanto attiene alla  fase  di  selezione  dell'affidatario  del
servizio, il comma 4 dell'art. 278 statuisce che  le  amministrazioni
procedono ad indire una gara informale ai sensi del citato  art.  30,
comma 3, del Codice, ponendo a base di gara  la  proposta  presentata
dal promotore che deve essere invitato a partecipare. 
  Pertanto, dal combinato disposto degli articoli 30,  comma  3,  del
Codice e 278, comma 4, del Regolamento  emerge  che  l'individuazione
del concessionario avviene tramite  una  gara  informale  alla  quale
devono essere invitati almeno cinque concorrenti e nell'ambito  della
quale   i   criteri   di   selezione   devono   essere,   ovviamente,
predeterminati dall'amministrazione aggiudicatrice. 
  Il medesimo comma 4 prosegue statuendo che, nella  fase  di  scelta
del concessionario, il promotore puo' adeguare la propria proposta  a
quella giudicata dall'amministrazione piu' conveniente, risultando in
tal caso affidatario  della  concessione.  E',  quindi,  previsto  un
diritto di prelazione a favore del promotore attribuito per  il  solo
fatto di aver provveduto alla presentazione della proposta. 
  Soprattutto per le concessioni di importo elevato appare  opportuno
che l'amministrazione aggiudicatrice, invece di ricorrere ad una gara
informale, si autovincoli con una procedura piu' "garantista",  quale
quella rappresentata dalla procedura ristretta. 
  Anche nell'ipotesi in esame, come avviene per  l'affidamento  della
concessioni ex art. 30 del Codice, viene fatta  salva  l'applicazione
delle "discipline specifiche che prevedono forme piu' ampie di tutela
della concorrenza". 
  Infine, con una previsione di chiusura, il comma  5  dell'art.  278
dispone che per tutto quanto non espressamente regolato  dalla  norma
si applicano le disposizioni del Codice e del Regolamento  in  quanto
compatibili,  ovvero  quelle   relative   al   PF   per   i   lavori,
precedentemente esaminate. 
10.3 L'opportunita' della programmazione 
 
  L'art. 278 estende, dunque, al settore dei servizi la possibilita',
prevista per  i  lavori  dall'art.  153,  comma  19  del  Codice,  di
presentare proposte per l'affidamento di concessioni di servizi al di
fuori del programma annuale facoltativo ex art. 271 del  Regolamento.
La norma di riferimento e', in proposito, l'art. 271,  comma  1,  del
Regolamento, secondo  cui  «ciascuna  amministrazione  aggiudicatrice
puo' approvare ogni anno un programma annuale per  l'acquisizione  di
beni e servizi relativo all'esercizio successivo». 
  Per i servizi e le forniture, al contrario di quanto avviene per  i
lavori, non e' previsto un doppio grado di programmazione (annuale  e
triennale), ma un unico atto che copre un  arco  temporale  piuttosto
limitato (un anno), peraltro facoltativo. 
  Con riguardo al contenuto del programma  annuale,  l'art.  278  del
Regolamento richiama, per quanto compatibili, le disposizioni di  cui
all'art. 128, commi 2, ultimo periodo, 9, 10, e 11 del Codice. 
  Tra le disposizioni richiamate non compare tuttavia  la  previsione
di cui al medesimo  comma  2  dell'art.  128  del  Codice  (penultimo
periodo),   secondo   cui,   negli   atti   di   programmazione    le
amministrazioni aggiudicatrici individuano con  priorita'  i  bisogni
che possono essere soddisfatti tramite  la  realizzazione  di  lavori
finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione
economica. 
  Come gia' evidenziato nel paragrafo 4, si  ritiene  opportuno,  per
ragioni di trasparenza,  prevenzione  della  corruzione  e  controllo
della spesa pubblica, che anche nei servizi si proceda ad  un'attenta
programmazione.  In   assenza   di   programmazione,   peraltro,   la
possibilita' attribuita dall'art. 278 del Regolamento, di affidare la
gestione di un servizio in concessione sulla  base  di  una  proposta
proveniente   dal   privato,   comporta    pericolose    interferenze
nell'attivita' propria dell'Amministrazione relativa alla valutazione
della pubblica utilita' e priorita'  del  servizio,  senza  che,  tra
l'altro, sia assicurata la trasparenza  delle  scelte  effettuate  in
merito all'intervento pubblico, cui l'istituto  della  programmazione
principalmente risponde. 
10.4 I requisiti del proponente nei servizi 
 
  A differenza di  quanto  avviene  per  i  lavori,  l'art.  278  del
Regolamento non specifica quali siano i requisiti  che  il  promotore
deve possedere per la presentazione degli studi di fattibilita'. 
  Se, da un lato, non sembra possa dubitarsi della necessita' che  il
promotore  debba  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  carattere
generale previsti dall'art. 38 del Codice, irrisolta appare,  invece,
la questione relativa ai requisiti economici e tecnici dello  stesso,
che, in ogni caso, in analogia con  quanto  previsto  per  i  lavori,
dovrebbero essere proporzionati alla proposta presentata. 
  La mancanza  di  previa  determinazione  potrebbe  creare  problemi
laddove si consideri, da un lato, che al promotore e'  attribuito  un
diritto di prelazione nella successiva gara per  l'affidamento  della
concessione e, dall'altro, che, come per  i  lavori,  l'asseverazione
del piano economico finanziario da parte di una banca non implica  un
impegno giuridico al  successivo  finanziamento  e  non  costituisce,
pertanto, garanzia di affidabilita' economica della proposta. 
  Naturalmente l'amministrazione aggiudicatrice  nel  procedere  alla
gara con la proposta del promotore deve individuare  i  requisiti  di
partecipazione dei concorrenti. In questa fase, per garantire la  par
condicio  tra  i  concorrenti  anche  il   promotore,   eventualmente
associandosi con altre imprese, deve possedere i  requisiti  previsti
per il concessionario. Si tratta di una questione gia'  affrontata  e
chiarita  dall'Autorita'  per  le  concessioni  di  lavori  (si  veda
determinazione 4 ottobre 2001, n. 20 (16) ). 
11. Disciplina applicabile all'esecuzione del contratto 
11.1 La disciplina applicabile 
 
  La disciplina  delineata  dal  Codice  e  dal  Regolamento  per  le
concessioni realizzate tramite PF, mentre risulta dettagliata  per  i
profili inerenti l'affidamento, non  lo  e'  altrettanto  per  quanto
riguarda l'esecuzione dei lavori e per la successiva fase di gestione
dell'opera. (17) 
  Invero, l'art. 152 del Codice, nel richiamare le norme  applicabile
al PF, enuclea soltanto quelle relative  alla  fase  di  affidamento.
Tuttavia, considerato che le  procedure  disciplinate  dall'art.  153
portano all'affidamento di una concessione di lavori (o di  servizi),
si ritiene debbano applicarsi anche le disposizioni di  cui  all'art.
142  e  ss.  relative  alla  fase  di   esecuzione,   che   rimandano
integralmente a quanto previsto dal Codice e dal Regolamento per  gli
appalti di lavori e di servizi. 
  La disciplina  contenuta  nell'art.  142  regola  poi  non  solo  i
rapporti  tra  concedente   e   concessionario,   ma   anche   quelli
intercorrenti tra quest'ultimo e un appaltatore terzo, in  quanto  ai
sensi dell'art. 146, la stazione appaltante puo': 
    a)  imporre  al  concessionario  di  affidare  a  terzi   appalti
corrispondenti ad una percentuale non inferiore  al  30%  del  valore
globale dei lavori oggetto della concessione.  Tale  aliquota  minima
deve figurare nel bando di gara e nel contratto di concessione; 
    b) invitare i  candidati  a  dichiarare  nelle  loro  offerte  la
percentuale, ove sussista, del  valore  globale  dei  lavori  oggetto
della concessione, che intendono appaltare a terzi. 
  L'art. 142 distingue, inoltre, il caso in cui il concessionario sia
anche un'amministrazione aggiudicatrice o un  soggetto  privato.  Nel
primo caso, agli  appalti  di  lavori  affidati  dal  concessionario,
analogamente a quanto previsto per la concessione, si applicano tutte
le disposizioni  del  Codice,  se  non  espressamente  derogate.  Nel
secondo caso, il comma 4 dell'art. 142, prevede che  i  concessionari
siano tenuti ad applicare per gli appalti affidati a terzi  gli  art.
149-151 e, in quanto compatibili e non  specificamente  derogati,  la
normativa in materia di pubblicita' e  termini,  requisiti  generali,
qualificazione degli operatori economici, progettazione, contenzioso,
ecc., e, per la fase di esecuzione, subappalto, collaudo e  piani  di
sicurezza. 
  Con riguardo  agli  ulteriori  aspetti  della  disciplina,  l'opera
realizzata in regime di concessione  deve  essere  sottoposta  -  per
espressa previsione normativa - sia  al  collaudo  finale  dell'opera
(art. 142 del Codice) sia al collaudo in corso d'opera (art. 141  del
Codice). 
  L'art. 141 stabilisce, al comma 8,  nei  casi  di  affidamento  dei
lavori   in   concessione,   l'attribuzione   al   responsabile   del
procedimento  delle  funzioni  di  vigilanza  in  tutte  le  fasi  di
realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione. 
  Conseguentemente, l'art. 10, lettera r) del Regolamento prevede tra
le funzioni del responsabile del procedimento  quella  «di  vigilanza
sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori  pubblici,
verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali». 
  Nel caso di affidamento della realizzazione dell'opera in regime di
concessione, la normativa vigente non definisce a priori le  concrete
modalita' di svolgimento della funzione di  vigilanza  da  parte  del
responsabile del procedimento, ma  stabilisce  che  queste,  comunque
obbligatorie  anche  nell'ipotesi  di  affidamento  a   terzi   della
realizzazione dei lavori da parte del concessionario, debbano  essere
precisate  principalmente  nell'ambito  del  contratto,  giacche'  in
quest'ultimo documento e' possibile identificare  maggiori  o  minori
poteri riservati al  committente  e,  pertanto,  diverse  conseguenti
modalita' di vigilanza alle quali il  responsabile  del  procedimento
deve attenersi. 
  Con riferimento alla direzione dei lavori, gli artt. 130 del Codice
dei  contratti  pubblici  e  147  del   Regolamento   prevedono   che
l'attivita'   di   direzione   dei   lavori   sia   espletata   dalle
amministrazioni  aggiudicatrici.  Tali  disposizioni   si   ritengono
applicabili anche alle concessioni, non essendo stata prevista alcuna
deroga nella specifica disciplina dettata per  le  concessioni  (alle
quali si applicano le disposizioni del Codice, salvo  che  non  siano
derogate nel Capo II ad esse dedicato - art. 142, comma 3). 
  Per gli affidamenti a terzi da parte del concessionario che riveste
la natura di amministrazione aggiudicatrice, questi  sara'  tenuto  a
nominare  il  direttore  dei  lavori  in  considerazione  del  rinvio
contenuto all'art. 142, comma 3, a tutte le disposizioni  del  Codice
che non sono espressamente derogate. Analogamente si ritiene che tale
facolta' debba essere esercitata anche dal concessionario che non sia
amministrazione aggiudicatrice considerata la natura  fiduciaria  del
direttore dei lavori. 
  Poiche' il concedente e' interessato alla corretta  esecuzione  del
progetto nella sua unitarieta' e'  opportuno  che  adotti  specifiche
misure per verificare la coerenza e qualita' dei lavori affidati  dal
concessionario a imprese terze, cio' che puo' realizzarsi  attraverso
l'espressione di gradimento del direttore  dei  lavori  nominato  dal
concessionario oppure  attraverso  la  previsione  di  uno  specifico
organo con poteri di vigilanza. 
  Prima di  analizzare  il  contenuto  della  convenzione,  documento
fondamentale  per  la  regolazione  dei  rapporti  tra  concedente  e
concessionario, appare necessario sottolineare come il  d.l.  69/2013
ha modificato l'art. 143, comma 5,  prevedendo  che  «All'atto  della
consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara  di  disporre  di
tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta,  permessi
o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa
vigente e che detti atti  sono  legittimi,  efficaci  e  validi».  La
norma, evidentemente rivolta a velocizzare la fase di esecuzione, non
specifica pero' quali sono gli atti cui ci si  riferisce,  risultando
volutamente aperta, sia per tener conto  delle  differenze  esistenti
per  tipologia  di  lavoro  che  di  future  modifiche  normative  al
riguardo. 
  Pertanto,   piu'   dell'esplicitazione    del    contenuto    della
dichiarazione sembra opportuno concentrarsi sulle modalita'  con  cui
deve essere predisposta  tale  dichiarazione.  Appare,  innanzitutto,
evidente  che  la  dichiarazione  debba   essere   sottoscritta   dal
concedente. E', inoltre, opportuno che nella  stessa  siano  indicati
gli estremi con cui dette autorizzazioni sono state rilasciate e, per
quanto possibile, allegate alla convenzione. Al fine  di  ridurre  il
possibile contenzioso successivo, sarebbe infine  necessario  che  la
dichiarazione sia sottoscritta dal concessionario, il quale  dichiara
che, per quanto  di  sua  conoscenza,  l'esecuzione  del  lavoro  non
necessita di ulteriori autorizzazioni. 
11.2 La convenzione 
 
  L'atto  fondamentale  che  regola  i  rapporti  tra  concedente   e
concessionario e' il contratto di concessione  o  "convenzione",  nel
quale   devono   essere   appunto   disciplinati   i   rapporti   tra
amministrazione concedente e concessionario per tutta la durata della
concessione. Si ricorda che la bozza di convenzione e'  un  documento
fondamentale gia' per l'affidamento della concessione, dovendo essere
presente nelle offerte dei concorrenti  nei  casi  di  gara  unica  e
doppia gara, nelle proposte dei privati per le concessioni  ex  commi
16 e 19, nonche' nelle proposte dei privati per i servizi. 
  Il  contratto   rappresenta   l'insieme   di   obblighi   giuridici
reciprocamente assunti dalle parti, ovvero  il  bilanciamento  tra  i
vari interessi  coinvolti;  deve,  quindi,  dare  atto  di  tutte  le
componenti economiche,  gestionali,  amministrative  dell'operazione,
bilanciate  in   maniera   da   assicurare   l'equilibrio   economico
finanziario. 
  L'art. 115 del  Regolamento  individua  puntualmente  quali  devono
essere i contenuti minimi dello schema di contratto di concessione: 
    a)  le  condizioni  relative  all'elaborazione   da   parte   del
concessionario del progetto dei lavori da realizzare e  le  modalita'
di approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice; 
    b)    l'indicazione     delle     caratteristiche     funzionali,
impiantistiche, tecniche e architettoniche dell'opera e  lo  standard
dei servizi richiesto; 
    c) i poteri  riservati  all'amministrazione  aggiudicatrice,  ivi
compresi  i  criteri  per  la  vigilanza  sui  lavori  da  parte  del
responsabile del procedimento; 
    d) la specificazione della quota annuale  di  ammortamento  degli
investimenti; 
    e)  l'eventuale   limite   minimo   dei   lavori   da   appaltare
obbligatoriamente  a  terzi  secondo  quanto  previsto  nel  bando  o
indicato in sede di offerta; 
    f) le procedure di collaudo; 
    g) le modalita' ed  i  termini  per  la  manutenzione  e  per  la
gestione dell'opera realizzata, nonche' i  poteri  di  controllo  del
concedente sulla gestione stessa; 
    h) le penali per le inadempienze del concessionario,  nonche'  le
ipotesi di decadenza della concessione e la procedura della  relativa
dichiarazione; 
    i) le modalita' di corresponsione  dell'eventuale  prezzo,  anche
secondo quanto previsto dall'art. 143, comma 5, del codice; (18) 
    l) i criteri per la determinazione e l'adeguamento della  tariffa
che il concessionario potra' riscuotere  dall'utenza  per  i  servizi
prestati; 
    m)  l'obbligo  per  il  concessionario  di  acquisire  tutte   le
approvazioni  necessarie  oltre  quelle  gia'  ottenute  in  sede  di
approvazione del progetto; 
    n) le  modalita'  ed  i  termini  di  adempimento  da  parte  del
concessionario degli eventuali oneri di concessione, comprendenti  la
corresponsione di canoni o prestazioni di natura diversa; 
    o)  le  garanzie  assicurative  richieste  per  le  attivita'  di
progettazione, costruzione e gestione; 
    p) le modalita', i termini e gli eventuali  oneri  relativi  alla
consegna del lavoro  all'amministrazione  aggiudicatrice  al  termine
della concessione; 
    q) nel caso  di  cui  all'art.  143,  comma  5,  del  codice,  le
modalita'  dell'eventuale  immissione   in   possesso   dell'immobile
anteriormente al collaudo dell'opera; 
    r)  il  piano  economico  -  finanziario   di   copertura   degli
investimenti e della connessa gestione  temporale  per  tutto  l'arco
temporale prescelto; 
    s) il corrispettivo per il valore residuo  dell'investimento  non
ammortizzato al termine della concessione. (19) 
    Poiche'  cio'  che  differenzia  la  concessione  dal   contratto
d'appalto e'  la  ripartizione  del  rischio  tra  amministrazione  e
concessionario, appare evidente che nella convenzione debbano  essere
presenti gli  elementi  necessari  per  una  chiara  allocazione  dei
rischi,  ovvero   diritti   e   obblighi   del   concedente   e   del
concessionario.  Si  ricorda,  tra  l'altro,  che  le  modalita'   di
ripartizione dei rischi rappresentano un elemento fondamentale per la
contabilizzazione dell'intervento, ai fini dei bilanci pubblici. 
  Considerato che nella concessione, al rischio proprio dell'appalto,
si  aggiunge  il  rischio  di  mercato,  nella  convenzione  dovranno
chiaramente essere disciplinate le situazioni per le quali  andamenti
difformi rispetto a quelli preventivati  all'atto  di  sottoscrizione
del contratto possano condurre  ad  una  revisione  dello  stesso,  a
favore del concessionario o  del  concedente,  e  quelle  che  invece
determineranno una riduzione o aumento  degli  introiti  (e,  quindi,
possibili perdite o guadagni ulteriori) per il concessionario. 
  In particolare, con riferimento all'esigenza  di  riequilibrio  del
piano economico e finanziario, la convenzione dovra' stabilire  quali
siano gli eventi straordinari e non  attribuibili  a  responsabilita'
del concessionario in grado di  influenzare  la  realizzazione  e  la
gestione   dell'opera,   come   possibili   ritardi   nei    processi
autorizzativi, inadempimenti del concedente,  modifiche  normative  e
cause di forza  maggiore,  che  determinano  ritardi  importanti  nel
cronoprogramma. 
  Per quanto riguarda le situazioni che possono determinare  benefici
a  favore  della  stazione  appaltante  dovrebbero  essere   inserite
clausole di "benefit sharing" che consentono di ottenere  vantaggi  a
seguito, ad  esempio,  di  sopravvenute  innovazioni  tecnologiche  o
varianti  che  determinano  riduzioni  dei   costi   di   costruzione
dell'opera o, ancora, modifiche del regime fiscale, in senso positivo
per il concessionario. 
  L'art. 143, comma 8, del Codice prevede che le variazioni apportate
dalla stazione appaltante ai presupposti  che  hanno  determinato  il
piano economico e  finanziario  posto  a  fondamento  del  contratto,
nonche' le norme legislative e regolamentari che  stabiliscano  nuovi
meccanismi tariffari o  che  comunque  incidono  sull'equilibrio  del
piano economico finanziario, comportano la sua necessaria  revisione,
da  attuare  mediante  rideterminazione  delle  nuove  condizioni  di
equilibrio, anche tramite la proroga del termine  di  scadenza  delle
concessioni. Il  comma  8-bis,  introdotto  dall'art.  19,  comma  1,
lettera a), della legge n. 98 del 2013 afferma  che  «La  convenzione
definisce  i  presupposti  e  le  condizioni  di   base   del   piano
economico-finanziario   le   cui   variazioni   non   imputabili   al
concessionario, qualora determinino una modifica dell'equilibrio  del
piano, comportano la sua revisione. La convenzione  contiene  inoltre
una  definizione  di  equilibrio   economico   finanziario   che   fa
riferimento ad indicatori di redditivita' e di capacita' di  rimborso
del debito, nonche' la procedura di verifica e la  cadenza  temporale
degli adempimenti connessi». 
  Pertanto,  ai  sensi  del  comma  8-bis  e'  necessario  che  nella
convenzione  siano  specificati  i  presupposti   e   le   condizioni
dell'equilibrio economico e finanziario, attraverso il riferimento  a
parametri quantitativi, oggettivamente determinati e determinabili, e
riferiti all'intera vita della concessione. Tra  le  condizioni  e  i
presupposti dovrebbero essere compresi i  dati  relativi  all'importo
degli investimenti, al costo di costruzione, ai prezzi e alle tariffe
unitarie, alle loro modalita' di  aggiornamento,  alla  durata  della
concessione, al valore del contributo pubblico. 
  Inoltre, la convenzione deve definire in modo chiaro  e  misurabile
l'equilibrio economico  finanziario  facendo  riferimento  al  valore
degli  indicatori  di  redditivita',  quali  il  tasso   interno   di
rendimento (Tir) dei mezzi propri, il Tir del progetto  o  il  valore
attuale netto (Van). 
  Per quanto concerne la capacita' di rimborso del  debito,  si  deve
fare riferimento a indicatori quali il DSCR (ovvero il  Debt  Service
Cover Ratio, rapporto tra il flusso di cassa di  periodo  disponibile
per il servizio del debito, annuale o semestrale, e il  servizio  del
debito,  capitale  e  interessi,  relativo  allo  stesso  periodo  di
riferimento), o al LLCR (ovvero il Loan Life Cover Ratio, il rapporto
tra il valore attuale netto dei flussi di cassa nel periodo di durata
del finanziamento e il valore attuale del debito). 
  In mancanza della predetta revisione del PEF il concessionario puo'
recedere dal contratto. Al riguardo, si evidenzia l'opportunita'  che
nella convenzione siano specificatamente  individuati  i  diritti  di
natura patrimoniale conseguenti al recesso del concessionario ex art.
143 comma 8, richiamando l'attenzione delle stazioni appaltanti sulla
necessita' che, anche in tale fase, occorrera' prestare attenzione  a
che permanga una corretta allocazione dei rischi tra partner  privato
e amministrazione. Pertanto, tali diritti patrimoniali conseguenti al
recesso non potranno assumere una dimensione ed un contenuto tale  da
azzerare i rischi assunti dal concessionario. 
  In merito alla possibilita' di introdurre modifiche ai contratti di
concessione, la direttiva 2014/23/UE, all'art. 43, elenca i  casi  in
cui e' possibile modificare le concessioni senza una nuova  procedura
di aggiudicazione. 
  In linea generale, si procede ad una distinzione tra situazioni  in
cui vengono apportate modifiche sostanziali alla concessione iniziale
e circostanze che implichino modifiche di minor  impatto  sul  valore
del  contratto  (Considerandi  75  e  76).  Una  nuova  procedura  di
aggiudicazione  si  rende  sempre  necessaria   quando   intervengano
variazioni della concessione inerenti in particolare il suo ambito di
applicazione o il contenuto dei diritti e  degli  obblighi  reciproci
delle parti; condizioni che, se conosciute prima e incluse negli atti
di gara, avrebbero potuto comportare un esito diverso della procedura
di aggiudicazione. 
  Nei casi in cui, invece, intervengano circostanze  non  prevedibili
ex  ante  «nonostante  una  ragionevole  e   diligente   preparazione
dell'aggiudicazione   iniziale   da   parte   delle   amministrazioni
aggiudicatrici o dell'ente aggiudicatore, tenendo conto dei  mezzi  a
sua disposizione, della natura e delle caratteristiche  del  progetto
specifico, delle buone prassi  del  settore  e  della  necessita'  di
garantire un  rapporto  adeguato  tra  le  risorse  investite  e  nel
preparare l'aggiudicazione  e  il  suo  valore  prevedibile»,  quindi
secondo il criterio di normale  diligenza,  si  puo'  procedere  alla
revisione del piano economico-finanziario,  senza  procedere  ad  una
nuova aggiudicazione. 
  Tuttavia, la  revisione  e'  subordinata  al  ricorrere  di  alcune
condizioni: a) l'imprevedibilita' delle circostanze sopraggiunte;  b)
la possibilita'  di  modificare  il  contenuto  del  contratto  senza
alterare la  natura  generale  della  concessione;  c)  nel  caso  di
concessioni  aggiudicate  dall'amministrazione  aggiudicatrice   allo
scopo di svolgere un'attivita' diversa da quelle di cui  all'allegato
II, dei settori cd.  speciali,  l'eventuale  aumento  di  valore  non
superiore al 50% del valore della concessione iniziale. 
  Si  puo'  procedere  sempre  a  una  revisione  della  concessione,
indipendentemente dal valore finanziario  del  contratto:  a)  se  si
tratta di modifiche non sostanziali nel contratto; b) se le modifiche
sono state previste nei  documenti  di  gara  iniziali,  in  clausole
chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di
revisione  dei  prezzi,  o  opzioni;  c)   per   lavori   o   servizi
supplementari che si sono resi necessari e non  erano  inclusi  nella
concessione iniziale quando non sia ipotizzabile un  cambiamento  del
concessionario per motivi economici  o  tecnici  quali  il  requisito
d'intercambiabilita' o interoperativita' tra apparecchiature  servizi
o  impianti  esistenti  o  perche'  comporti  per   l'amministrazione
notevoli disguidi consistenti nella duplicazione dei costi. 
  In caso di piu' modifiche successive, le limitazioni  si  applicano
al valore di ciascuna modifica. Le modifiche  successive  non  devono
essere intese ad aggirare le indicazioni contenute nella direttiva. 
  Un'ulteriore  ipotesi  di  modifica  e'  quella  in  cui  si  renda
necessario  il  cambiamento  del  concessionario,  nelle  circostanze
riconducibili a quelle gia' previste dal nostro ordinamento  all'art.
159  del  Codice  per  il  subentro,  ovvero  la  risoluzione   della
concessione per fatto del concessionario (successione  a  seguito  di
fusioni societarie, ristrutturazioni, acquisizioni o  insolvenza),  e
all'art. 51, concernente vicende soggettive dell'aggiudicatario. 
  Con particolare riferimento al subentro ai sensi dell'art. 159  del
Codice,  si  sottolinea  la  necessita'  che  il   termine   per   la
designazione  della  societa'  subentrante  da   parte   degli   enti
finanziatori del  progetto,  fissato  nel  contratto  o  in  mancanza
assegnato dall'amministrazione, sia  congruo,  avuto  riguardo  anche
alla complessita'  delle  attivita'  preliminari  necessarie  a  tale
designazione. Inoltre, in  attesa  dell'emanazione  del  decreto  del
Ministero delle infrastrutture di cui al comma 2  dell'art.  159  del
Codice, il contratto dovra' puntualmente disciplinare i criteri e  le
modalita' di attuazione del subentro. 
  Infine, per quanto concerne la sostituzione del  concessionario  al
termine del periodo di scadenza della concessione  appare  opportuno,
cosi' come deve avvenire per gli appalti di servizi, che il bando per
il nuovo affidamento sia predisposto con congruo anticipo, in modo da
non dover prevedere poi la necessita' di  proroghe  dell'affidamento.
Qualora  sia  previsto  un  corrispettivo  per  il   valore   residuo
dell'investimento si suggerisce che questo sia  posto  a  carico  del
nuovo concessionario e che l'effettivo  pagamento  del  corrispettivo
sia una condizione imprescindibile per il subentro.  Il  ritardo  del
pagamento  puo'  giustificare  la  prosecuzione  dell'attivita'   del
precedente gestore, che deve essere congruamente remunerato,  secondo
quanto previsto nella convenzione per la gestione, e non puo'  essere
causa di una proroga della durata  della  concessione  per  il  nuovo
affidatario oltre il termine fissato nel bando. 
    Approvato dal Consiglio nella seduta del 23 settembre 2015 
      Roma, 23 settembre 2015 
 
                                               Il Presidente: Cantone 
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 14 ottobre 2015 
Il Segretario: Esposito 

(1) Al riguardo, si ricorda che il comma 111-bis  dell'art.  1  della
    legge 13 dicembre 2010 n. 220 ("Disposizioni  per  la  formazione
    del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge   di
    stabilita' 2011)") prevede che «I contratti  di  servizio  e  gli
    altri atti posti in essere dalle regioni e dagli Enti locali  che
    si configurano elusivi  delle  regole  del  patto  di  stabilita'
    interno sono nulli» e al comma 111-ter stabilisce che «Qualora le
    Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino
    che  il  rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno  e'  stato
    artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione
    delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o
    altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori  che
    hanno posto in essere atti elusivi  delle  regole  del  patto  di
    stabilita' interno, la condanna ad una sanzione  pecuniaria  fino
    ad un massimo di dieci volte l'indennita' di carica percepita  al
    momento di  commissione  dell'elusione  e,  al  responsabile  del
    servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a  3
    mensilita' del trattamento  retributivo,  al  netto  degli  oneri
    fiscali e previdenziali". 

(2) Per le modalita' di selezione dei progettisti esterni si  rimanda
    a quanto contenuto nella determinazione 25 febbraio 2015,  n.  4,
    «Linee   guida   per   l'affidamento   dei   servizi    attinenti
    all'architettura ed all'ingegneria». 

(3) Per un'analisi dettagliata dei possibili  rischi  si  rimanda  al
    paragrafo 3.1. 

(4) Per un'analisi completa per l'applicazione  dello  strumento  del
    public  sector  comparator  si  rimanda  allo  studio  effettuato
    dall'Autorita', insieme alla Unita' Tecnica Finanza di  Progetto,
    ha pubblicato nel settembre del 2009 relativo a:  "Analisi  delle
    tecniche  di  valutazione  per   la   scelta   del   modello   di
    realizzazione  dell'intervento:  il  metodo  del  Public   Sector
    Comparator e  l'analisi  del  valore",  disponibile  al  seguente
    link: 
    http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/Pubblicazi
    oni/StudiRicerche/PSC/   

(5) La normativa non prevede distinzioni in merito al contenuto dello
    studio di fattibilita' per  dimensioni  del  progetto,  con  cio'
    intendendo che lo studio di fattibilita' da porre a base di  gara
    debba necessariamente contenere tutti gli elementi  indicati  nel
    citato comma 2, indipendentemente dal  valore  dell'opera.  Nelle
    «Linee guida per la realizzazione di studi di  fattibilita'»,  di
    gennaio 2013, ITACA ha suggerito che considerando «che gli  studi
    redatti  con  finalita'  programmatiche  ordinarie  ...   possano
    costituire il livello semplificato e che  necessariamente  quelli
    posti a base di gara debbano  seguire  i  disposti  del  comma  2
    (livello  completo),  a   livello   regionale   potrebbe   essere
    interessante   introdurre   una   fascia   intermedia    (livello
    sintetico), piu' analitica del livello base ma  meno  descrittiva
    dello studio di fattibilita' competo,  ad  esempio  nel  caso  di
    ricorso a contributo regionale»  o  per  i  progetti  di  importo
    contenuto. 

(6) La soluzione di  non  procedere  con  l'intervento  non  dovrebbe
    costituire una reale  alternativa  in  questa  fase,  trattandosi
    della documentazione da porre a base di gara  e,  quindi,  avendo
    gia' superato lo scrutinio della fase  di  programmazione,  circa
    l'utilita' dell'intervento. 

(7) L'art. 22, comma 1, del  Regolamento  prevede  che:  «Il  calcolo
    sommario della spesa e' effettuato, per quanto concerne le  opere
    o i  lavori,  applicando  alle  quantita'  caratteristiche  degli
    stessi, i corrispondenti prezzi  parametrici  dedotti  dai  costi
    standardizzati determinati dall'Osservatorio. In assenza di costi
    standardizzati,  applicando  parametri  desunti   da   interventi
    similari  realizzati,  ovvero  redigendo   un   computo   metrico
    estimativo di massima». 

(8) Anche per il calcolo delle tariffe da porre a  base  di  gara  si
    rinvia alla gia' citata determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015,
    «Linee   guida   per   l'affidamento   dei   servizi    attinenti
    all'architettura e all'ingegneria». 

(9) L'apertura presente nel comma citato appare coerente  con  quanto
    previsto dalla nuova direttiva 2014/23/UE,  laddove  all'art.  30
    «sull'aggiudicazione dei contratti di  concessione»  non  prevede
    alcuna procedura specifica per  l'aggiudicazione;  cio'  poiche':
    «Di norma le concessioni sono accordi complessi di  lunga  durata
    con i quali il concessionario  assume  responsabilita'  e  rischi
    tradizionalmente assunti dalle amministrazioni  aggiudicatrici  e
    dagli enti aggiudicatori e rientranti  di  norma  nell'ambito  di
    competenza di  queste  ultime.  Per  tale  ragione,  fatta  salva
    l'osservanza  della  presente  direttiva  e   dei   principi   di
    trasparenza e di parita' di trattamento, dovrebbe essere lasciata
    alle amministrazioni aggiudicatrici  e  agli  enti  aggiudicatori
    un'ampia flessibilita' nel definire e organizzare la procedura di
    selezione del concessionario» (Considerando 68). 

(10) Per tale schema si e' partiti da un documento  redatto  da  Epec
     per  le  procedure  di  affidamento  previste  dalle   direttive
     comunitarie (cfr. Utfp-Epec, Una Guida ai PPP. Manuale di  buone
     prassi, Versione italiana, maggio 2011). 

(11) In  ordine  alla  valutazione   dell'attendibilita'   del   PEF,
     l'amministrazione esercita un potere discrezionale,  sindacabile
     unicamente  per   manifesta   illogicita'   o   incongruita'   o
     travisamento dei fatti (Cons. St., Sez. V, 8 febbraio  2011,  n.
     843). 

(12) L'elenco e' ripreso e  rielaborato  da  Utfp  -  Unita'  Tecnica
     Finanza di Progetto, UTFP: 100 domande & risposte, II  edizione,
     maggio 2014. 

(13) Per le modalita' di applicazione  delle  garanzie  di  cui  agli
     artt. 75 e 113 del Codice  si  rimanda  alla  Determinazione  29
     luglio 2014,  n.  1,  «Problematiche  in  ordine  all'uso  della
     cauzione provvisoria e definitiva (artt. 75 e 113 del Codice)». 

(14) Per le modalita' di applicazione  delle  garanzie  di  cui  agli
     artt. 75 e 113 del Codice  si  rimanda  alla  Determinazione  29
     luglio 2014,  n.  1,  «Problematiche  in  ordine  all'uso  della
     cauzione provvisoria e definitiva (artt. 75 e 113 del Codice)» 

(15) Si tratta delle «societa' di ingegneria le societa' di  capitali
     di cui ai capi V, VI e VII del titolo V  del  libro  quinto  del
     codice civile ovvero nella forma di societa' cooperative di  cui
     al capo I del titolo VI del libro quinto del codice  civile  che
     non abbiano i requisiti di cui alla  lettera  a),  che  eseguono
     studi di fattibilita',  ricerche,  consulenze,  progettazioni  o
     direzioni    dei    lavori,    valutazioni     di     congruita'
     tecnico-economica   o   studi   di   impatto   ambientale.    Ai
     corrispettivi relativi alle predette attivita' professionali  si
     applica il contributo integrativo qualora previsto  dalle  norme
     legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui
     ciascun firmatario del progetto fa riferimento  in  forza  della
     iscrizione obbligatoria al relativo  albo  professionale.  Detto
     contributo dovra' essere versato pro quota alle rispettive Casse
     secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti». 

(16) Sul punto si veda anche la Sentenza dell'Adunanza  plenaria  del
     Consiglio di Stato 15 aprile 2010, n. 2155 

(17) In mancanza di una chiara disciplina  in  materia,  le  stazioni
     appaltanti devono conformarsi ai contenuti  giurisprudenziali  e
     possono  conformarsi,  anche  al  fine   della   riduzione   del
     contenzioso e  del  costo  degli  interventi,  alle  indicazioni
     fornite dall'Autorita'. Si segnalano,  inoltre,  due  importanti
     documenti contenenti linee guida in materia  di  esecuzione  dei
     contratti  di  PF:  documento   congiunto   Ance,   Anci,   Abi,
     Universita' degli Studi di Roma "Tor  Vergata",  Legance,  Linee
     guida per la predisposizione delle convenzioni di concessione  e
     gestione, gennaio 2014, e Epec - European Ppp Expertise  Center,
     Managing PPPs during their contract  life.  Guidance  for  sound
     management, marzo 2014. 

(18) L'art. 143, comma 5, prevede a sua  volta:  «Le  amministrazioni
     aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono
     prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a
     titolo di prezzo, la cessione in  proprieta'  o  in  diritto  di
     godimento di beni immobili  nella  loro  disponibilita'  o  allo
     scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia
     necessaria    all'equilibrio     economico-finanziario     della
     concessione.   Le   modalita'   di   utilizzazione   ovvero   di
     valorizzazione    dei    beni     immobili     sono     definite
     dall'amministrazione aggiudicatrice unitamente  all'approvazione
     ai sensi dell'articolo 97 del progetto posto a base di  gara,  e
     costituiscono uno dei presupposti che  determinano  l'equilibrio
     economico-finanziario  della  concessione.  Nel  caso  di   gara
     indetta ai sensi dell'articolo 153,  le  predette  modalita'  di
     utilizzazione   ovvero   di   valorizzazione    sono    definite
     dall'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito dello studio  di
     fattibilita'». 

(19) Un possibile schema  di  convenzione  e'  contenuto  nei  citati
     documento Ance et. Al. ed Epec, nonche'  in  Utfp,  Partenariato
     Pubblico-Privato per la realizzazione di strutture  ospedaliere.
     Un modello di convenzione di concessione di lavori, marzo  2008.
     L'Autorita' intende procedere  all'adozione  di  uno  schema  di
     convenzione  tipo  a  seguito   dell'adozione   della   presente
     determinazione e del recepimento delle Direttive in  materia  di
     appalti e concessioni.