Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge  25  maggio  1970,  n.
352,  si  annuncia  che  la  cancelleria  della  Corte   suprema   di
cassazione, in data 16 ottobre 2015, ha raccolto  a  verbale  e  dato
atto della dichiarazione resa da 18 cittadini  italiani,  muniti  dei
certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di
voler promuovere  una  richiesta  di  referendum  popolare,  previsto
dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: 
    "Volete voi che siano abrogati: 
      la legge 6 maggio 2015, n.  52,  "Disposizioni  in  materia  di
elezione della Camera  dei  deputati",  limitatamente  alle  seguenti
parti: 
        articolo 1, comma 1, lettera f); 
      nonche' il decreto del Presidente  della  Repubblica  30  marzo
1957, n. 361, "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme
per la  elezione  della  Camera  dei  deputati",  limitatamente  alle
seguenti parti: 
        articolo 1, comma 2, come sostituito dall'articolo  2,  comma
1, della legge 6 maggio 2015, n.  52,  "Disposizioni  in  materia  di
elezione della Camera dei deputati", limitatamente alle parole:  "con
l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a  seguito  del
primo turno di votazione qualora una lista abbia conseguito un numero
di voti validi pari almeno al 40  per  cento  del  totale  nazionale,
ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai  sensi  dell'articolo
83»; 
        Art. 11, comma aggiunto in fine dall'art. 2, comma  5,  della
legge 6 maggio 2015, n. 52,  "Disposizioni  in  materia  di  elezione
della Camera dei deputati"; 
        Art. 31, comma 2-bis, aggiunto dall'art. 2, comma  17,  lett.
c), della legge 6 maggio 2015, n. 52,  "Disposizioni  in  materia  di
elezione della Camera dei deputati"; 
        Art. 83, comma 1, numero  2,  come  sostituito  dall'art.  2,
comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in  materia
di elezione della Camera dei deputati"; 
        Art. 83, comma 1, numero  5,  come  sostituito  dall'art.  2,
comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in  materia
di elezione della Camera dei deputati"; 
        Art. 83, comma 1, numero  6,  come  sostituito  dall'art.  2,
comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in  materia
di elezione della Camera dei deputati"; 
        Art. 83, comma 1, numero  7,  come  sostituito  dall'art.  2,
comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in  materia
di elezione della Camera dei deputati"; 
        Art. 83, comma 2, come  sostituito  dall'art.  2,  comma  25,
della legge 6  maggio  2015,  n.  52,  "Disposizioni  in  materia  di
elezione della Camera dei deputati"; 
        Art. 83, comma 3, come  sostituito  dall'art.  2,  comma  25,
della legge 6  maggio  2015,  n.  52,  "Disposizioni  in  materia  di
elezione della Camera dei deputati"; 
        Art. 83, comma 4, come  sostituito  dall'art.  2,  comma  25,
della legge 6  maggio  2015,  n.  52,  "Disposizioni  in  materia  di
elezione della Camera dei deputati"; 
        Art. 83, comma 5, come  sostituito  dall'art.  2,  comma  25,
della legge 6  maggio  2015,  n.  52,  "Disposizioni  in  materia  di
elezione della Camera dei deputati"; 
        Art. 83, comma 6, come  sostituito  dall'art.  2,  comma  25,
della legge 6  maggio  2015,  n.  52,  "Disposizioni  in  materia  di
elezione della Camera dei deputati", limitatamente alle  parole  "per
l'individuazione della  lista  che  ha  ottenuto  la  maggiore  cifra
elettorale  nazionale  ovvero  delle  liste   ammesse   all'eventuale
ballottaggio; ai fini del conseguimento della percentuale di  cui  al
comma 1, numero 5)"; 
        Art. 83-bis, comma 1, numero 1, come sostituito dall'art.  2,
comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in  materia
di elezione della Camera dei deputati"; 
        Art. 83-bis, comma 1, numero 2, come sostituito dall'art.  2,
comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in  materia
di elezione della Camera dei deputati"; 
        Art. 83-bis, comma 1, numero 3, come sostituito dall'art.  2,
comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in  materia
di elezione della Camera dei deputati"; 
        Art.  83-bis,  comma  1,  numero  3,  primo   periodo,   come
sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015,  n.  52,
"Disposizioni in materia di  elezione  della  Camera  dei  deputati",
limitatamente alle parole "L'ufficio procede quindi  all'attribuzione
nei singoli collegi dei seggi spettanti  alle  liste  del  gruppo  di
liste di minoranza"; 
        Art.  83-bis,  comma  1,  numero  3,  secondo  periodo,  come
sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015,  n.  52,
"Disposizioni in materia di  elezione  della  Camera  dei  deputati",
limitatamente alle parole "del gruppo di liste di minoranza"; nonche'
alle parole "che compongono  il  gruppo";  nonche'  alle  parole  "al
gruppo stesso"; 
        Art.  83-bis,  comma  1,  numero  3,  quarto  periodo,   come
sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015,  n.  52,
"Disposizioni in materia di  elezione  della  Camera  dei  deputati",
limitatamente alle parole "del gruppo"; 
        Art. 83-bis, comma 1, numero 5, come sostituito dall'art.  2,
comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in  materia
di elezione della Camera dei deputati"; 
        Art. 92, primo  comma,  numero  1-bis,  primo  periodo,  come
inserito dall'art.2, comma 30, lett. a), della legge 6  maggio  2015,
n.  52,  "Disposizioni  in  materia  di  elezione  della  Camera  dei
deputati", limitatamente alle parole  "e  alla  determinazione  della
lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale"; 
        Art. 92, primo  comma,  numero  1-bis,  terzo  periodo,  come
inserito dall'art. 2, comma 30, lett. a), della legge 6 maggio  2015,
n.  52,  "Disposizioni  in  materia  di  elezione  della  Camera  dei
deputati"; 
        Art. 93, comma 2, lett. c), come inserito dall'art. 2,  comma
31, lett. b) della legge 6  maggio  2015,  n.  52,  "Disposizioni  in
materia di elezione della Camera dei  deputati",  limitatamente  alle
parole "La scheda per il ballottaggio e' la medesima con la quale  la
votazione si svolge sull'intero territorio nazionale"; 
        Art.  93-bis,  comma  1,   terzo   periodo,   come   aggiunto
dall'art.2, comma 32 della legge 6 maggio 2015, n. 52,  "Disposizioni
in materia di elezione della Camera dei deputati", limitatamente alle
parole "e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore
cifra elettorale nazionale"; 
        Art. 93-bis, comma 1, quinto periodo, come aggiunto dall'art.
2, comma 32 della legge  6  maggio  2015,  n.  52,  "Disposizioni  in
materia di elezione della Camera dei  deputati",  limitatamente  alle
parole  "I  seggi  attribuiti  nella   circoscrizione   Trentino-Alto
Adige/Südtirol sono computati nel numero  dei  seggi  ottenuti  dalla
lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale,  quando
il candidato nel collegio uninominale e' contraddistinto dal medesimo
contrassegno di quella lista ovvero quando tale lista e' collegata in
un collegio uninominale ad un candidato proclamato eletto"; 
        Art. 93-ter, comma 3, come aggiunto  dall'art.  2,  comma  32
della legge 6  maggio  2015,  n.  52,  "Disposizioni  in  materia  di
elezione della Camera dei deputati"; 
        Art. 93-quater, comma 4, come aggiunto dall'art. 2, comma  32
della legge 6  maggio  2015,  n.  52,  "Disposizioni  in  materia  di
elezione della Camera dei deputati"; 
        Art.  93-quater,  comma  6,  primo  periodo,  come   aggiunto
dall'art. 2, comma 32 della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni
in materia di elezione della Camera dei deputati", limitatamente alle
parole "Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione
dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1,  numero  7),";  nonche'
alle parole "ricevutane comunicazione"; 
        Art. 93-quater, comma 7, come aggiunto dall'art. 2, comma  32
della legge 6  maggio  2015,  n.  52,  "Disposizioni  in  materia  di
elezione della Camera dei deputati"? 
    Dichiarano di eleggere domicilio presso la sede del Coordinamento
Democrazia Costituzionale, Avv. Pietro Adami,  Foro  di  Roma,  Corso
d'Italia, 97, 00198 Roma, e-mail: cdemocraziacostituzionale@gmail.com