IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
"Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni"; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  "Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche"; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  105
del 27 febbraio  2013  recante  organizzazione  del  Ministero  delle
politiche agricole, alimentari e  forestali,  a  norma  dell'art.  2,
comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  154,  recante
"Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura"; 
  Visto l'art. 2 comma 5-undecies della legge 26  febbraio  2011,  n.
10,  recante   conversione   in   legge,   con   modificazioni,   del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225,  che  individua  i  soggetti
attuatori in relazione ai singoli interventi previsti  dal  Programma
nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015; 
  Visto   il   "Programma   nazionale   triennale   della   pesca   e
dell'acquacoltura 2013-2015" adottato con decreto del Ministro del 31
gennaio 2013, registrato alla Corte dei conti in data 29 marzo  2013,
registro n. 3, foglio n. 142, pubblicato  sul  supplemento  ordinario
alla G.U. n. 141 del 18 giugno 2013; 
  Considerata la dotazione finanziaria inerente l'annualita' 2015  di
cui  al  capitolo  7080/3  "Contributi  per  iniziative  a   sostegno
dell'attivita' ittica"; 
  Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove  norme
in materia di procedimento amministrativo e  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi"; 
  Vista in particolare l'art. 12 della suddetta legge che prevede che
la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi   ed   ausili
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
a  persone  ed  enti  pubblici  e  privati  sono   subordinate   alla
predeterminazione   ed   alla   pubblicazione    da    parte    delle
amministrazioni  procedenti,  nelle  forme  previste  dai  rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle  modalita'  cui  le  amministrazioni
stesse devono attenersi; 
  Visto il parere  espresso  dal  Consiglio  di  Stato  nell'adunanza
generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che, per realizzare
l'esigenza di trasparenza ed imparzialita' cui e' preordinato  l'art.
12 della legge n. 241/90 l'Amministrazione puo' procedere nella forma
del  decreto  ministeriale  senza  che  quest'ultimo  rivesta  natura
regolamentare; 
  Ritenuto di  dover  individuare  l'intervento  prioritario  per  la
realizzazione  di  iniziative  di  sostegno   dell'attivita'   ittica
nell'ambito  del  Programma  nazionale  triennale   della   pesca   e
dell'acquacoltura  2013-2015  cui  dare  attuazione  nella   corrente
annualita' e di determinare i requisiti soggettivi  e  oggettivi,  le
modalita'  di  presentazione  dei  progetti,  il  contributo  massimo
concedibile a ciascun progetto  e  altre  norme  procedurali  per  la
concessione delle risorse finanziarie; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto individua l'intervento  prioritario  per  la
realizzazione  di  iniziative  di  sostegno   dell'attivita'   ittica
nell'ambito  del  Programma  nazionale  triennale   della   pesca   e
dell'acquacoltura  2013-2015  cui  dare  attuazione  nella   corrente
annualita'  e  determina  i  requisiti  soggettivi  e  oggettivi,  le
modalita'  di  presentazione  dei  progetti,  il  contributo  massimo
concedibile  per  la  realizzazione  del  progetto  e   altre   norme
procedurali per la concessione delle risorse finanziarie. 
  2. Per l'annualita' 2015 e' individuato in attuazione del Programma
nazionale triennale della  pesca  e  dell'acquacoltura  2013-2015  il
seguente intervento per la realizzazione di  iniziative  di  sostegno
dell'attivita' ittica: 
    - Definizione di nuove strategie di mercato,  nuove  opportunita'
competitive e occupazionali, nuove forme organizzative,  nuove  fonti
energetiche per la valorizzazione del territorio  e  delle  comunita'
costiere. 
  3. I programmi, a pena di inammissibilita', non  devono  riguardare
l'esecuzione di attivita' che costituiscano oggetto di progetti  gia'
completati o in corso di realizzazione e  gia'  finanziati  a  totale
copertura da altri enti o dallo stesso  Ministero  per  le  politiche
agricole alimentari e forestali ed i contributi di  cui  al  presente
decreto non sono cumulabili con  altre  agevolazioni  contributive  o
finanziarie pubbliche sulle stesse spese ammissibili.