IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                                  e 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca (di  seguito,
decreto-legge n. 104 del 2013); 
  Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104  del
2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di
ristrutturazione,  miglioramento,  messa  in  sicurezza,  adeguamento
sismico,  efficientamento  energetico  di  immobili   di   proprieta'
pubblica adibiti  all'istruzione  scolastica  e  all'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica  e  immobili  adibiti  ad  alloggi  e
residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali,
nonche' la costruzione di nuovi  edifici  scolastici  pubblici  e  la
realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole  o  di  interventi
volti al miglioramento delle palestre scolastiche  esistenti  per  la
programmazione triennale 2013-2015, le  Regioni  interessate  possano
essere autorizzate  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  a
stipulare appositi mutui trentennali  con  oneri  di  ammortamento  a
totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti,
con la Banca di sviluppo del  Consiglio  d'europa,  con  la  societa'
Cassa depositi  e  prestiti  S.p.a.  e  con  i  soggetti  autorizzati
all'esercizio  dell'attivita'   bancaria   ai   sensi   del   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Visto inoltre il medesimo art. 10, cosi' come modificato  dall'art.
1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che stabilisce, per
la realizzazione dei predetti interventi, contributi pluriennali  per
euro 40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni  annui  per  la
durata residua dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016
e fino al 2044; 
  Visto in particolare l'ultimo periodo del comma 1 del  citato  art.
10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia  e
delle  finanze,  di  concerto  con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca   e   con   il   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  per  definire  le   modalita'   di
attuazione  della  norma  per  l'attivazione  dei  mutui  e  per   la
definizione  di  una  programmazione  triennale,  in  conformita'  ai
contenuti dell'intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il
1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano e le autonomie locali; 
  Visto il decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito,  con,
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  recante  misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle  attivita'  produttive  e,  in  particolare,  l'art.  9,  comma
2-quater, che ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione  dell'art.
10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo  tra  gli
immobili oggetto di interventi di edilizia  scolastica  anche  quelli
adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
  Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1,  recante  accelerazione  delle
procedure per  l'esecuzione  di  opere  pubbliche  e  di  impianti  e
costruzioni industriali  e,  in  particolare,  l'art.  19,  il  quale
dispone che a modifica  delle  leggi  vigenti,  le  rate  dei  mutui,
concessi per l'esecuzione di opere pubbliche e  di  opere  finanziate
dallo Stato o dai enti pubblici, sono erogate sulla base degli  stati
di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio  tecnico  o,  se  questi
manchi, dal direttore dei lavori; 
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica, e in particolare gli  articoli  4  e  7,  recanti  norme,
rispettivamente,  in  materia   di   programmazione,   attuazione   e
finanziamento degli interventi,  nonche'  di  anagrafe  dell'edilizia
scolastica; 
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2004) e,  in  particolare,  l'art.  4,  comma  177,  come
modificato e integrato dall'art. 1, comma 13,  del  decreto-legge  12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2004, n. 191, nonche' dall'art. 1, comma 85,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui  limiti  di  impegno
iscritti  nel  bilancio  dello  Stato  in  relazione   a   specifiche
disposizioni legislative (di seguito, legge n. 350 del 2003); 
  Visto altresi', il comma 177-bis del medesimo art. 4  della  citata
legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina  in  materia
di  contributi  pluriennali,  prevedendo,  in  particolare,  che   il
relativo utilizzo e' autorizzato con decreto del Ministro competente,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
verifica  dell'assenza  di  effetti  peggiorativi  sul  fabbisogno  e
sull'indebitamento netto rispetto a quello  previsto  a  legislazione
vigente; 
  Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311,  recante  disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1, commi 75 e  76,
che detta disposizioni in materia di ammortamento di  mutui  attivati
ad intero carico del bilancio dello Stato; 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  legge  di
contabilita' e finanza pubblica e, in particolare, l'art.  48,  comma
1,  che  prevede  che  nei   contratti   stipulati   per   operazioni
finanziarie,  che  costituiscono  quale  debitore  un'amministrazione
pubblica, e' inserita apposita clausola che prevede  a  carico  degli
istituti finanziatori l'obbligo  di  comunicare  in  via  telematica,
entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del tesoro  e  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato, all'ISTAT e  alla  Banca  d'Italia,  l'avvenuto
perfezionamento dell'operazione  finanziaria  con  indicazione  della
data  e  dell'ammontare  della  stessa,  del  relativo  piano   delle
erogazioni e  del  piano  di  ammortamento  distintamente  per  quota
capitale e quota interessi, ove disponibile; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del paese, e in  particolare
l'art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di  un
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la  definizione  di
priorita' strategiche, modalita' e termini per la  predisposizione  e
l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita',
di   interventi   di   edilizia   scolastica   nonche'   i   relativi
finanziamenti; 
  Visto l'art. 1, comma 160, legge 13 luglio  2015,  n.  107  recante
riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti con  il  quale  si
stabilisce che la programmazione nazionale predisposta ai  sensi  del
citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 rappresenta il piano
del fabbisogno nazionale in materia di  edilizia  scolastica  per  il
triennio 2015-2017 e sostituisce i piani di cui  all'art.  11,  comma
4-bis, del il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
  Vista l'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il  1°
agosto 2013, tra il Governo, le  regioni,  le  province  autonome  di
Trento e Bolzano e le autonomie locali, sull'attuazione dei piani  di
edilizia scolastica formulati ai sensi  del  citato  art.  11,  commi
4-bis e seguenti, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179; 
  Visto in particolare l'art. 5 della citata intesa che  prevede  che
le regioni, nel procedimento programmatorio,  valutino  i  fabbisogni
edilizi in ragione di una dettagliata indicazione, da parte di comuni
e province, dell'utilizzo degli edifici vincolati  alla  destinazione
scolastica,  anche  in  considerazione,  tra  l'altro,  di  eventuali
proposte di razionalizzazione della rete scolastica, della  celerita'
di esecuzione degli interventi, la cui  immediata  cantierabilita'  -
con particolare riguardo alla sussistenza di progettazioni esecutive,
alla disponibilita' delle aree e all'assenza di vincoli di  carattere
normativo - deve costituire elemento  di  priorita'  nell'accesso  al
finanziamento; 
  Visto altresi' l'art. 6 della  suddetta  intesa  che  prevede,  tra
l'altro,   una   rilevanza,   ai   fini   della   definizione   della
programmazione     degli     interventi,     anche     dell'eventuale
compartecipazione finanziaria delle regioni e degli enti locali nella
realizzazione dei progetti; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  23
gennaio 2015 con cui sono stati individuati i criteri e le  modalita'
di attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n.  104  del  2013
(di seguito, decreto interministeriale 23 gennaio 2015); 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 16 marzo 2015, n. 160 (di seguito, decreto ministeriale
n. 160 del 2015), con cui sono state ripartite, su base regionale, le
risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento
derivanti  dall'utilizzo  dei  contributi   trentennali   autorizzati
dall'art. 10 del  decreto-legge  n.  104  del  2013,  riportando  per
ciascuna  regione  la  quota  di  contributo  annuo   assegnato   che
costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  27
aprile 2015, n. 8875 (di seguito, decreto interministeriale  n.  8875
del 2015), con cui e' stato prorogato al 30 aprile 2015 il termine di
scadenza  per  la  predisposizione,  da  parte  delle  regioni,   dei
rispettivi piani triennali di edilizia scolastica e al 31 maggio 2015
il   termine   entro   il   quale   il   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,  sulla  base  dei  piani  triennali
regionali, predispone un'unica programmazione nazionale; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  29  maggio  2015,  n.  322   (di   seguito,   decreto
ministeriale n. 322 del  2015),  con  il  quale  si  e'  proceduto  a
predisporre la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di
edilizia scolastica redatta sulla base dei piani regionali  pervenuti
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visti i piani di erogazione e degli  interventi  predisposti  dalle
singole regioni allegati al presente decreto; 
  Vista la circolare del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  5
aprile  del  2004,  n.  13,  concernente  l'autorizzazione  di  spesa
pluriennale: limiti di impegno; 
  Vista la circolare del Ministro dell'economia e  delle  finanze  28
giugno 2005, esplicativa  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005); 
  Vista la direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6
giugno 2006, recante definizione dei criteri  di  carattere  generale
per il coordinamento dell'azione amministrativa  del  Governo  intesi
all'efficace controllo e  monitoraggio  degli  andamenti  di  finanza
pubblica per l'anno 2006; 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  -  28  febbraio
2007,  n.  15,  recante  procedure  da  seguire  per  l'utilizzo   di
contributi pluriennali; 
  Vista la Circolare del Ministro dell'economia e  delle  finanze  24
maggio 2010, n. 2276, recante adempimenti di cui  all'art.  48  della
legge 31 dicembre 2009, n.  196  (legge  di  contabilita'  e  finanza
pubblica); 
  Considerato  che  l'art.   1,   comma   3,   del   citato   decreto
interministeriale  23  gennaio  2015,  cosi'  come   modificato   dal
successivo decreto interministeriale 27 aprile 2015, prevede che  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sia autorizzata,
ai sensi dell'art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n.
350,  la  stipula  dei  suddetti  mutui  da   parte   delle   regioni
beneficiarie, sulla base del riparto  disposto  con  il  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di cui  al
successivo art. 2, comma 3; 
  Vista la nota del 10 luglio 2015,  prot.  8979,  con  la  quale  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha chiesto
l'autorizzazione,   mediante   attualizzazione,   all'utilizzo    dei
contributi pluriennali recati dall'art. 10 del decreto-legge  n.  104
del 2013, per l'importo di euro 40 milioni annui dal 2015 al 2044; 
  Vista la nota del 21 luglio,  prot.  n.  14842,  con  la  quale  il
Ministero dell'economia e delle finanze - Gabinetto  del  Ministro  -
tenuto conto dei pareri espressi dai Dipartimenti del tesoro e  della
Ragioneria generale dello  Stato,  ha  comunicato  che  dall'utilizzo
mediante attualizzazione dei contributi trentennali recati  dall'art.
10  del  decreto-legge  n.  104  del  2013,  non   derivano   effetti
peggiorativi sul fabbisogno e  sull'indebitamento  netto  rispetto  a
quanto previsto a legislazione vigente; 
  Considerato che i suddetti contributi pluriennali per  i  quali  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha chiesto
l'autorizzazione all'utilizzo con la predetta nota prot. 8979 del  10
luglio 2015, sono iscritti, per le finalita' previste dalla normativa
di cui in premessa, sul capitolo 7106 dello stato di previsione della
spesa  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'   e   della
ricerca; 
  Considerato che con il citato decreto ministeriale n. 160 del 2015,
sono state ripartite su  base  regionale  le  risorse  previste  come
attivabili  in  termini  di   volume   di   investimento,   derivanti
dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall'art. 10 del
decreto-legge n. 104 del 2013, ed e' stata individuata  per  ciascuna
regione la quota di contributo annuo assegnato,  che  costituisce  il
limite di spesa a carico del bilancio dello Stato; 
  Considerato che, con il citato  decreto  ministeriale  n.  322  del
2015, si e' proceduto alla predisposizione della programmazione unica
nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica sulla base  dei
piani redatti dalle singole regioni; 
  Considerato che, dalle verifiche effettuate ai sensi  dell'art.  4,
comma 177-bis, della richiamata legge n. 350 del 2003,  e'  risultato
che, dall'attualizzazione  dei  contributi  pluriennali  oggetto  del
presente decreto, non derivano effetti peggiorativi sul fabbisogno  e
sull'indebitamento netto rispetto a quanto  previsto  a  legislazione
vigente; 
  Considerato  che  l'art.   2,   comma   1,   del   citato   decreto
interministeriale 23 gennaio 2015, prevede che i piani  annuali  sono
soggetti a conferma annuale circa l'attualita' degli  interventi  ivi
inseriti per gli anni 2016 e 2017, rispettivamente entro il 31  marzo
2016 e il 31 marzo 2017; 
  Dato  atto  che,  in  virtu'  della  citata  previsione   contenuta
nell'art. 2, comma 1, del decreto interministeriale 23 gennaio  2015,
gli interventi inseriti nei piani annuali predisposti  dalle  regioni
potrebbero subire variazioni nel limite del finanziamento spettante a
ciascuna regione e comunque nell'ambito  degli  interventi  contenuti
nella programmazione unica nazionale; 
  Ritenuto  quindi,  che  l'utilizzo  delle  risorse  relative   agli
interventi inseriti nei piani annuali 2016 e 2017 soggetti a conferma
e allo stato non confermati possa essere autorizzato ai sensi  e  nei
termini di cui al successivo art. 1, comma 2,  del  presente  decreto
nel limite del finanziamento spettante alla regione nell'ambito della
programmazione unica nazionale; 
  Considerato che l'art. 2 del citato decreto  interministeriale  del
23   gennaio   2015,   come   modificato   dal   successivo   decreto
interministeriale del 27  aprile  2015,  dispone  altresi'  che,  con
l'autorizzazione alla stipula in favore delle regioni dei mutui,  gli
enti locali sono autorizzati alla stipula dei contratti di appalto; 
  Dato atto che,  in  ragione  della  necessita'  di  conferma  degli
interventi contenuti nei piani 2016 e 2017,  possono  procedere  alla
stipula dei contratti di appalto i soli enti  locali  rientranti  nel
piano annuale 2015 di cui  all'allegato  elenco  che  aggiudichino  i
lavori entro i termini di  cui  all'art.  2,  comma  5,  del  decreto
interministeriale  del  23  gennaio  2015,  cosi'   come   modificato
dall'art. 1, comma 1, del decreto interministeriale 27  aprile  2015,
n. 8875, mentre gli enti locali i cui interventi sono  contenuti  nei
piani 2016 e 2017 possono procedere alla  stipula  dei  contratti  di
appalto solo in seguito alla conferma dei  medesimi  piani  da  parte
delle  regioni  approvata  con  successivo   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Ritenuto di poter autorizzare, ai sensi dell'art. 4, comma 177-bis,
della legge 24 dicembre  2003,  n.  350,  l'utilizzo  dei  contributi
recati dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del  2013,  mediante  la
stipula di mutui trentennali, al fine di consentire l'attuazione  del
Piano di edilizia scolastica 2015-2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.  4,  comma  177-bis,  della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzato l'utilizzo - da  parte
delle regioni, per il  finanziamento  degli  interventi  inclusi  nei
piani  regionali  triennali  di  edilizia  scolastica  di  cui   alla
programmazione unica nazionale 2015-2017, ai sensi  dell'art.  2  del
decreto  interministeriale  23  gennaio   2015   -   dei   contributi
pluriennali di euro 40.000.000,00 annui, decorrenti dal 2015  e  fino
al 2044, previsti dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, per
le finalita', nella misura e  per  gli  importi  a  ciascuna  regione
assegnati per effetto dei decreti richiamati in premessa. 
  2. L'utilizzo  dei  contributi  pluriennali  di  cui  al  comma  1,
quantificato includendo nel costo  di  realizzazione  dell'intervento
anche gli oneri di finanziamento, avviene per i  singoli  beneficiari
sulla  base  di  quanto  riportato  nell'Allegato  A,  che  e'  parte
integrante e sostanziale del  presente  decreto,  in  relazione  alla
decorrenza e alla scadenza degli stessi, al netto ricavo attivabile a
seguito delle operazioni finanziarie di attualizzazione, con oneri di
ammortamento per capitale e interessi posti  a  carico  del  bilancio
dello Stato, che le regioni,  soggetti  beneficiari  dei  contributi,
sono  autorizzate  a  perfezionare  con  la  Banca  europea  per  gli
investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'europa, con la
societa'  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.  e  con   i   soggetti
autorizzati  all'esercizio  dell'attivita'  bancaria  ai  sensi   del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' al piano delle
erogazioni del netto ricavo stesso,  che  indica  il  limite  massimo
degli importi utilizzabili in ciascun anno. Eventuali variazioni  del
suddetto piano, derivanti da esigenze adeguatamente  documentate  dei
soggetti beneficiari dei  contributi  devono  essere  preventivamente
comunicate al Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca che provvede a richiedere  autorizzazione  in  tal  senso  al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  tesoro  e
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
  3. Al fine di ottimizzare la gestione delle operazioni oggetto  del
presente decreto,  il  perfezionamento  delle  stesse  puo'  avvenire
mediante la stipula di un contratto di mutuo sulla base di uno schema
tipo, che  deve  essere  sottoposto  al  preventivo  nulla  osta  del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  tesoro  -
Direzione VI. 
  4. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto di mutuo, l'istituto
finanziatore   deve   notificare   al   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle
finanze copia conforme dei contratti di mutuo perfezionati. 
  5. Nel contratto di mutuo stipulato  con  l'istituto  finanziatore,
nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia e, in
particolare, di quanto previsto dall'art. 45, comma 32,  della  legge
23 dicembre 1998, n. 448, deve essere inserita apposita clausola  che
prevede l'obbligo a carico dello stesso  di  comunicare,  al  massimo
entro 30 giorni dalla stipula, al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze -  Dipartimento  del  tesoro  (Direzione  II  e  VI  )  e  al
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  (Ispettorato
generale per le politiche di bilancio - Ufficio XVI  ),  all'ISTAT  e
alla  Banca  d'Italia,  l'avvenuto  perfezionamento   dell'operazione
finanziaria con indicazione delle informazioni di  cui  al  prospetto
allegato alla circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze
24 maggio 2010, n. 2276, tenuto conto della tipologia dell'operazione
finanziaria perfezionata.