IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  "Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche"; 
  Visto l'art. 33 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,
recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"  che  stabilisce,  al  comma  3,
lettera b), che il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali svolga, tra l'altro, le funzioni e i compiti di prevenzione
e repressione - attraverso l'Ispettorato centrale  repressione  frodi
di cui  all'art.  10  del  decreto-legge  18  giugno  1986,  n.  282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986,  n.  462  -
nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari  e  ad
uso agrario; controllo sulla qualita' delle  merci  di  importazione,
nonche' lotta alla concorrenza sleale; 
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  882/2004  del  Parlamento  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali  intesi
a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; 
  Viste le Linee guida in materia  di  controlli  adottate  ai  sensi
dell'art. 14, comma 5, del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,   n.   116,   recante
"Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea", che all'art. 1, commi 1 e 2, prevede  l'istituzione  presso
il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  del
registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  recante  il  Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali, e, in particolare, l'art. 19, commi  2
e 3, che prevede che la  comunicazione  di  dati  diversi  da  quelli
sensibili e giudiziari da parte di  un  soggetto  pubblico  ad  altri
soggetti, pubblici e privati, e' ammessa quando e'  prevista  da  una
norma di legge o di regolamento; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni e integrazioni, recante il Codice  dell'amministrazione
digitale, e, in particolare, l'art. 50, concernente la disponibilita'
dei dati delle pubbliche amministrazioni e l'art. 58  concernente  le
modalita' della fruibilita' del dato; 
  Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive  modificazioni,
recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti  connessi
al suo esercizio" che al Titolo II-bis disciplina  i  diritti  e  gli
obblighi dell'utente e del costitutore di una banca dati; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 12 gennaio 2015,  n.  162,  recante  semplificazione  della
gestione della PAC 2014-2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  n.
59 del 12 marzo 2015; 
  Ritenuto di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni
di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del citato decreto-legge  n.  91  del
2014, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  116  del  2014,
all'emanazione  del   decreto   interministeriale   di   natura   non
regolamentare per l'istituzione  del  registro  unico  dei  controlli
sulle imprese agricole; 
  Considerato che ai fini della  programmazione  delle  attivita'  di
controllo nei settori diversi da quello delle  imprese  agricole,  le
amministrazioni competenti continuano ad esercitare la programmazione
ed il coordinamento delle predette  attivita'  secondo  la  specifica
normativa vigente; 
  Ritenuto che il registro unico dei controlli ispettivi possa essere
utilizzato anche a servizio  dell'attivita'  di  riprogrammazione  ai
sensi dell'art. 42 del regolamento (CE) n.  882/2004  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004; 
  Visto l'Accordo sancito tra il Governo, le Regioni  e  le  Province
autonome, e gli enti locali nella seduta della  Conferenza  unificata
del 7 maggio 2015; 
  Sentita l'Autorita' garante per la protezione dei  dati  personali,
il cui parere e' stato trasmesso con nota del 2 luglio 2015; 
  Vista la presa d'atto della Conferenza unificata nella  seduta  del
16 luglio 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
               Registro unico dei controlli ispettivi 
 
  1. E' istituito,  presso  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, il registro unico dei controlli ispettivi, di
seguito  denominato  RUCI  integrato  nell'anagrafe  nazionale  delle
aziende agricole attraverso il SIAN. 
  2. Il  RUCI  costituisce,  nel  rispetto  delle  finalita'  di  cui
all'art. 1, comma  2,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116,
strumento   di   ausilio   alle   amministrazioni    pubbliche    per
l'effettuazione dei controlli di propria competenza  e  per  la  loro
piu'  razionale  programmazione,  ferma  restando  l'attuazione   dei
controlli straordinari ed urgenti. 
  3. Nel RUCI affluiscono i dati concernenti i  controlli  effettuati
da parte di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza  e
di controllo e degli organismi pagatori, nonche' da organismi privati
autorizzati dalle vigenti disposizioni allo svolgimento di compiti di
controllo a carico delle imprese agricole. 
  4. I registri unici di controllo istituiti dalle  regioni  e  dalle
province autonome di Trento e di Bolzano o dagli  organismi  pagatori
alimentano il RUCI con le informazioni in  essi  contenute.  Il  RUCI
alimenta i registri unici dei controlli regionali ove istituiti. 
  5. Il pubblico funzionario incaricato dell'esercizio dei  controlli
ispettivi di cui al presente decreto verifica, attraverso il RUCI, le
informazioni pertinenti e non eccedenti  riconducibili  alla  propria
competenza, al fine di evitare  duplicazioni  e  sovrapposizioni  nei
procedimenti  di  controllo  e  di   recare   il   minore   intralcio
all'esercizio dell'attivita' d'impresa.