In  data  11  maggio  2015  il   Consiglio   di   amministrazione
dell'Istituto nazionale di astrofisica con  delibera  n.  23/2015  ha
approvato il Regolamento del personale. 
 
                              Titolo I 
 
                          PRINCIPI GENERALI 
 
                               Art. 1. 
 
                 Finalita' ed ambito di applicazione 
 
    1. Il presente regolamento e' adottato in attuazione del  decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, di seguito  denominato  decreto
di riordino e dello Statuto dell'Istituto Nazionale  di  Astrofisica,
di seguito  denominato  INAF,  e  disciplina  il  reclutamento  e  la
gestione del personale dell'Istituto, in conformita' ai  principi  ed
alle  vigenti  norme  generali  sull'ordinamento  del   lavoro   alle
dipendenze  delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui   al   decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, ai principi  e  disposizioni  del  codice  civile,  per
quanto compatibili, nonche' alle  disposizioni  della  contrattazione
collettiva di comparto, nel rispetto  dei  principi  di  trasparenza,
efficienza, economicita' ed efficacia. 
    2. Gli istituti  e  gli  articoli  del  presente  regolamento  si
intendono  automaticamente  modificati  ed  adeguati   ad   eventuali
successive disposizioni di legge o  della  contrattazione  collettiva
che disciplinino diversamente le materie trattate. 
 
                               Art. 2. 
 
            Dotazione organica e fabbisogno di personale 
 
    1.  L'INAF  definisce,  nell'ambito   della   propria   autonomia
organizzativa ed in coerenza con il Piano triennale di attivita',  il
piano di fabbisogno di personale e la dotazione organica ai  sensi  e
con  le  procedure  previste  dagli  articoli  2  e  6  del   decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
    2. Il Consiglio di  amministrazione,  sentite  le  organizzazioni
sindacali,  determina  il  piano  di  fabbisogno  di  personale,   la
consistenza e le variazioni della dotazione organica ed  i  piani  di
assunzione nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti
dal piano triennale di attivita', nel rispetto dei contingenti e  dei
vincoli  finanziari  previsti  dalla  normativa  vigente  e  con   le
modalita' di cui all'art. 5 del decreto di riordino. 
    3. La dotazione organica, unica a livello nazionale ed articolata
per profili e livelli, e' ridefinita periodicamente  e,  comunque,  a
scadenza triennale, in relazione al piano triennale di  attivita'  ed
ogni qual  volta  si  renda  necessario  a  seguito  di  processi  di
riorganizzazione, trasformazione o trasferimento  di  funzioni  o  in
tutti gli altri casi previsti dalla legge. 
    4.  In  presenza  di  situazioni  eccezionali  e  temporanee   di
soprannumerarieta'  di  alcuni  profili  e/o  livelli  rispetto  alla
dotazione organica vigente, l'INAF e' tenuto, ai  sensi  dell'art.  6
del decreto legislativo n. 165/2001, a rideterminare  automaticamente
la dotazione  stessa,  utilizzando  le  vacanze  organiche  di  altri
profili   o   livelli   e   rispettando,   comunque,   il   principio
dell'invarianza  della  spesa  teorica   della   dotazione   organica
complessiva. 
    5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, in  caso  di
cessazione dal servizio del personale con la qualifica di  astronomo,
i relativi posti andranno ad incrementare l'organico  dei  rispettivi
livelli di ricercatore e/o tecnologo, secondo le  disposizioni  della
vigente contrattazione integrativa. 
 
                               Art. 3. 
 
                   Programmazione delle assunzioni 
 
    1. I bandi di concorso sono emanati  in  relazione  ai  piani  di
assunzione del personale di cui al comma 2, dell'articolo  2,  previa
delibera del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti  e
delle modalita' previste dalla legislazione vigente  e  dei  principi
generali di cui al successivo articolo 4. 
    2. Il Direttore Generale, sentito il Direttore  scientifico,  nel
rispetto delle priorita' definite dal Piano triennale  di  attivita',
nonche'  dei  contingenti  e  dei  limiti  di  spesa  previsti  dalle
normative vigenti, propone al Consiglio di Amministrazione  il  piano
di reclutamento di personale. 
    3.  Il  Consiglio  di  Amministrazione  delibera  il   piano   di
reclutamento  di  personale  ed  autorizza  l'avvio  delle   relative
procedure. 
    4. I bandi di concorso  per  il  reclutamento  di  personale  con
rapporto di lavoro subordinato sono emanati dal  Direttore  Generale,
il  quale  provvede  alla  nomina  delle  relative  commissioni,  nel
rispetto dei criteri deliberati dal CdA. 
 
                              Titolo II 
 
                      PROCEDURE DI RECLUTAMENTO 
 
                               Art. 4. 
 
                          Principi generali 
 
    1. Le procedure di reclutamento si conformano ai principi di  cui
all'art.  35  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e
successive modificazioni ed  integrazioni  ovvero  si  conformano  ai
seguenti principi: 
    a)  adeguata  pubblicita'  delle  procedure  di  reclutamento   e
modalita'  di  svolgimento  che   garantiscano   l'imparzialita'   ed
assicurino economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo anche
all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare, ove
e' opportuno, forme di preselezione; 
    b) adozione  di  meccanismi  oggettivi  e  trasparenti  idonei  a
verificare il possesso dei  requisiti  attitudinali  e  professionali
richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; 
    c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratori e lavoratrici; 
    d) decentramento, delle  fasi  di  espletamento  delle  procedure
concorsuali e/o selettive; 
    e) composizione delle commissioni esclusivamente con  esperti  di
provata competenza nelle materie di concorso che non siano componenti
dell'organo  di  direzione  politica  dell'amministrazione,  che  non
ricoprano cariche politiche elettive e che non  siano  rappresentanti
sindacali  o  designati  dalle   confederazioni   ed   organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali; 
    f) riserva alle donne, salva motivata impossibilita',  di  almeno
un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso. 
    g) rispetto delle riserve dei posti previste da norme di legge  e
contrattuali. 
    2. L'INAF, in materia di reclutamento del personale  ricercatore,
aderisce ai  principi  generali  previsti  dalla  Carta  europea  dei
ricercatori e dal Codice di condotta per l'assunzione degli stessi di
cui  alla  Raccomandazione  della  Commissione  Europea   2005/251/CE
dell'11 marzo 2005. 
    3. All'espletamento di  procedure  concorsuali  finalizzate  alla
copertura di posti vacanti in organico si procede dopo  l'esperimento
di procedure di mobilita', ai sensi di quanto previsto  dall'art.  30
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165   e   successive
modificazioni ed integrazioni. 
    4. Al personale dipendente INAF appartenente  alla  qualifica  di
ricercatore astronomo ed astronomo associato, vincitore  di  concorso
pubblico per l'accesso ai livelli II e I del profilo di ricercatore o
tecnologo, si applica la normativa relativa al CCNL del personale del
comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e  Sperimentazione
e   viene   riconosciuta   l'anzianita'   pregressa   nel   superiore
profilo/livello, ai sensi  e  nella  misura  prevista  dalle  vigenti
disposizioni  della  contrattazione  collettiva  ed  integrativa   di
comparto. 
    5. In attuazione del principio di non discriminazione di cui alla
clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva  1999/70/CE  e
di cui all'art. 6, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.  368,
relativo  all'attuazione  della  predetta  Direttiva  1999/70/CE,   e
successive modifiche ed integrazioni, al personale  assunto  a  tempo
indeterminato con profilo di ricercatore o tecnologo, all'atto  della
costituzione del rapporto  di  lavoro,  sono  riconosciuti,  ai  fini
dell'anzianita'  di  servizio  e  dell'  attribuzione  della   fascia
stipendiale  ai  sensi  delle  relative  disposizioni  del  CCNL   di
comparto, i periodi di servizio prestati a tempo  determinato  presso
l'INAF nel medesimo profilo. 
    6. Per le progressioni di livello all'interno dei singoli profili
e per ogni altra maggiorazione economica nei confronti dei dipendenti
INAF,  si   applicano   le   vigenti   disposizioni   legislative   e
contrattuali. 
    7. Ai fini di perequare il trattamento di fine rapporto, comunque
denominato, l'INAF ammette a riscatto, a  totale  carico  dei  propri
dipendenti, i periodi riconosciuti  dall'INPDAP  nelle  misure  dallo
stesso applicate nei confronti del personale  delle  altre  Pubbliche
Amministrazioni. 
 
                               Capo I 
 
          Reclutamento del personale a tempo indeterminato 
 
                               Art. 5. 
 
                      Modalita' di reclutamento 
 
    Il  reclutamento  del  personale  a  tempo  indeterminato,  ferme
restando le modalita' relative alle assunzioni obbligatorie  previste
dalle norme vigenti, puo' avvenire: 
    a) per concorso pubblico; 
    b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento
ai sensi della legislazione vigente per i  profili  per  i  quali  e'
richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo; 
    c) mediante trasferimento di personale da Enti del comparto o  da
altre pubbliche amministrazioni; 
    d) per chiamata diretta secondo le modalita' e nel  rispetto  dei
limiti di cui all'art. 13 del decreto di riordino n. 213/2009. 
 
                               Art. 6. 
 
   Procedure di reclutamento del personale ricercatore e tecnologo 
 
    1.  Il  Consiglio  di   Amministrazione,   nel   rispetto   delle
disposizioni normative in materia  di  reclutamento  nelle  pubbliche
amministrazioni contenuti  nel  Titolo  II,  Capo  III,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
1994,  n.  487,  nonche'  nel  rispetto  delle   disposizioni   della
contrattazione  collettiva  di  comparto,   definisce   con   propria
delibera: 
    a)  le  modalita'  generali  di  svolgimento  dei  concorsi   per
l'assunzione ai diversi profili e livelli del personale ricercatore e
tecnologo; 
    b) i requisiti di ammissione; 
    c) i criteri per la formulazione dei bandi di  concorso  compresa
la definizione di eventuali soglie di idoneita'; 
    d) i criteri generali per la valutazione dei titoli scientifici e
tecnologici; 
    e) le modalita' generali di svolgimento delle  prove  concorsuali
ed i criteri generali di valutazione delle stesse; 
    f)  i  criteri  per  la  composizione  e  la   formazione   delle
commissioni esaminatrici; 
    g) i criteri  per  stabilire  il  grado  di  decentramento  delle
procedure  alle  Strutture  territoriali   dell'Ente   al   fine   di
assicurarne l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneita'; 
    h) le modalita' di  accoglimento  delle  domande  provenienti  da
candidati comunitari ed extracomunitari. 
 
                               Art. 7. 
 
     Procedure di reclutamento del personale dei livelli IV-VIII 
 
    1.  Il  Consiglio  di   Amministrazione,   nel   rispetto   delle
disposizioni normative in materia  di  reclutamento  nelle  pubbliche
amministrazioni contenuti  nel  Titolo  II,  Capo  III,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
1994,  n.  487,  nonche'  nel  rispetto  delle   disposizioni   della
contrattazione  collettiva  di  comparto,   definisce   con   propria
delibera: 
    a)  le  modalita'  generali  di  svolgimento  dei  concorsi   per
l'assunzione ai diversi profili del personale tecnico-amministrativo; 
    b) i requisiti di ammissione; 
    c) i criteri per la formulazione dei bandi di concorso; 
    d)  i  criteri  per  la  composizione  e  la   formazione   delle
commissioni esaminatrici; 
    e) le modalita' generali di svolgimento delle prove concorsuali; 
    f) i criteri  per  stabilire  il  grado  di  decentramento  delle
procedure alle Strutture di ricerca dell'Ente al fine di  assicurarne
l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneita'. 
 
                               Art. 8. 
 
       Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale 
 
    1. L'INAF puo' assumere per  chiamata  diretta  con  contratto  a
tempo indeterminato, nell'ambito del 3 per  cento  dell'organico  dei
ricercatori  e  tecnologi  e  nei  limiti  delle  disponibilita'   di
bilancio, ricercatori e tecnologi  italiani  o  stranieri  dotati  di
altissima qualificazione  scientifica,  che  si  siano  distinti  per
merito  eccezionale  ovvero  che  siano  stati  insigniti   di   alti
riconoscimenti scientifici in ambito internazionale, con possibilita'
di inquadramento al massimo livello previsto dal  CCNL  di  comparto,
ivi compresa l'attribuzione della connessa fascia stipendiale. 
    2. In coerenza con il piano di  fabbisogno  del  personale,  come
determinato dal Consiglio di Amministrazione, le assunzioni di cui al
presente articolo avvengono secondo le modalita' di cui all'art.  26,
comma 2, dello Statuto ovvero su  proposta  congiunta  del  Direttore
Scientifico e del Consiglio Scientifico,  previo  nulla  -  osta  del
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e  della  Ricerca,  sulla
base del parere del comitato di esperti per la politica della ricerca
(CEPR), ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo di riordino  n.
213/2009. 
 
                               Art. 9. 
 
                   Contratti individuali di lavoro 
 
    I contratti di lavoro relativi alle assunzioni  di  personale  di
cui al presente Capo I sono stipulati  dal  Direttore  Generale,  che
puo' delegare alla sottoscrizione  degli  stessi  i  Direttori  delle
Strutture  territoriali  di  Ricerca  o  i  dirigenti  degli   uffici
interessati alle assunzioni stesse. 
 
                               Capo II 
 
           Reclutamento del personale a tempo determinato 
 
                              Art. 10. 
 
                          Principi generali 
 
    1.  L'INAF  puo'  assumere  personale  a  tempo  determinato,  in
coerenza con il Piano triennale  di  attivita',  nel  rispetto  delle
previsioni e dei limiti previsti dall'art. 36 del decreto legislativo
30 marzo  2001,  n.  165  e  dalle  specifiche  vigenti  disposizioni
normative e  contrattuali  in  materia,  per  esigenze  di  carattere
esclusivamente  temporaneo  o  eccezionale   ovvero   per   specifici
programmi o progetti di ricerca scientifici o tecnologici. 
    2. I contratti a tempo determinato hanno una durata pari a quella
strettamente necessaria per il  raggiungimento  degli  obiettivi  dei
programmi o progetti ovvero per  il  soddisfacimento  delle  esigenze
temporanee  o  eccezionali  per  le  quali  sono  stati  attivati  e,
comunque, non superiore alla durata di cinque anni,  alla  condizione
prevista dall'art. 24 del CCNL di comparto 2006-2009. 
    3. Per esigenze di carattere eccezionale, l'INAF puo'  reclutare,
con provvedimento motivato, personale straordinario con  rapporto  di
lavoro di durata non superiore ai 90 giorni limitatamente ai  profili
professionali per i quali e' consentito l'accesso con il  diploma  di
scuola secondaria di secondo grado, in conformita' a quanto  disposto
dall'art. 6, comma 1, della legge 20 marzo 1975, n. 70. 
 
                              Art. 11. 
 
                      Modalita' di reclutamento 
 
    1.  Il  reclutamento  del  personale  a  tempo  determinato  puo'
avvenire: 
    a) mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 35,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    b)  mediante  utilizzo  delle  graduatorie  concorsuali  a  tempo
indeterminato, secondo le modalita' previste dalla vigente  normativa
in materia; 
    c) per chiamata diretta, nell'ambito del  10%  dell'organico  dei
ricercatori  e  tecnologi  e  per  specifici  progetti  di   ricerca,
ricercatori  o  tecnologi,  italiani  o  stranieri,  con  documentata
produzione scientifica  di  eccellenza  e  documentata  attivita'  di
ricerca pluriennale in enti o istituzioni  di  ricerca  o  in  atenei
stranieri o  in  istituzioni  di  ricerca  internazionali,  ai  sensi
dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n.  138
e del combinato disposto dell'art. 20, comma 3, e dell'art. 23, comma
8, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127; 
    d) per chiamata diretta, nel limite  di  un  contingente  massimo
pari al 20% dell'organico  del  personale  con  profilo  tecnico  dei
livelli  IV-VIII,  di  personale  tecnico  di  elevato   livello   di
competenza, esperienza,  ovvero  altamente  specializzato,  anche  di
cittadinanza straniera, per attivita' di supporto tecnico nell'ambito
dei  programmi  di  ricerca   e   nell'ambito   della   gestione   di
infrastrutture tecniche complesse, ai sensi dell'art.  15,  comma  4,
lettera b), del CCNL di comparto 1994-1997; 
    2. Ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto-legge  9  febbraio
2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n.
35, l'Ente stipula contratti di lavoro a  tempo  determinato  con  il
personale dipendente con profilo di ricercatore, il quale, in seguito
all'attribuzione di borse di  studio,  assegni  o  altre  sovvenzioni
dell'Unione europea o istituzioni internazionali, svolga la  relativa
attivita' di ricerca presso l'INAF e  sia  collocato  in  aspettativa
senza assegni, su richiesta, per il periodo massimo di  durata  della
borsa di  studio,  assegno  o  sovvenzione.  Gli  oneri  relativi  ai
contratti di lavoro di cui  al  presente  comma  sono  a  carico  dei
finanziamenti derivanti dalla borsa di studio, assegno o  sovvenzione
dell'Unione europea  o  istituzione  internazionale.  Il  trattamento
economico complessivo del  ricercatore  non  puo'  comunque  eccedere
quello previsto per il livello apicale e per la fascia  piu'  elevata
del profilo di ricercatore dal vigente CCNL di comparto. 
 
                              Art. 12. 
 
     Procedure di reclutamento del personale a tempo determinato 
 
    Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle  disposizioni
normative in materia di reclutamento nelle pubbliche  amministrazioni
contenuti nel Titolo II, Capo III, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche'  delle
norme  della  contrattazione  collettiva  di  comparto,  definisce  i
criteri  per  le  procedure  selettive  relative  all'assunzione   di
personale a tempo determinato nei  diversi  profili  e  livelli,  nel
rispetto dei principi di cui al precedente articolo 4, commi 1  e  2,
nonche' i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici. 
 
                              Art. 13. 
 
                   Contratti individuali di lavoro 
 
    1. I contratti di lavoro relativi alle assunzioni di personale di
cui al presente Capo II sono stipulati dal Direttore Generale per  le
esigenze  della  Sede  Centrale  e  dai  Direttori  delle   Strutture
territoriali di ricerca interessate per le  esigenze  delle  medesime
Strutture. 
    2. I competenti uffici della  Direzione  Generale  forniscono  il
necessario supporto ai  Direttori  delle  Strutture  territoriali  di
ricerca per la corretta predisposizione dei contratti individuali  di
lavoro. 
 
                              Capo III 
 
                     Contratti di collaborazione 
 
                              Art. 14. 
 
                          Principi generali 
 
    1. L'INAF puo' attivare collaborazioni a termine, per  specifiche
e temporanee esigenze cui non puo' far fronte  con  il  personale  in
servizio o in relazione a specifici programmi o progetti  di  ricerca
scientifici  o  tecnologici,  mediante  conferimento   di   incarichi
individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa, nel rispetto e  nei  limiti  di  cui  alla
normativa vigente. 
    2. La durata dei contratti di cui al presente articolo  non  puo'
eccedere quella  strettamente  necessaria  al  soddisfacimento  delle
esigenze temporanee o alla durata del programma o progetto di ricerca
scientifico o tecnologico. 
    3. Il Consiglio di Amministrazione delibera  le  modalita'  e  le
procedure  comparative  per  il  conferimento  degli   incarichi   di
collaborazione nel rispetto delle disposizioni  di  cui  all'art.  7,
commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n,  165  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
 
                              Art. 15. 
 
                        Stipula dei contratti 
 
    1. I contratti di cui al presente Capo  III  sono  stipulati  dal
Direttore  Generale  per  le  esigenze  della  Sede  Centrale  e  dai
Direttori delle Strutture di  ricerca  interessate  per  le  esigenze
delle Strutture stesse. 
    2. I competenti uffici della  Direzione  Generale  forniscono  il
necessario supporto ai  Direttori  delle  Strutture  territoriali  di
ricerca. 
 
                              Art. 16. 
 
                Assegni di Ricerca e Borse di Studio 
 
    1. L'INAF puo' conferire assegni per lo svolgimento di  attivita'
di ricerca ("Assegni di Ricerca") ai sensi della normativa vigente  e
nel rispetto di quanto previsto da un apposito Disciplinare  adottato
dal Consiglio di Amministrazione. 
    2. L'INAF puo' conferire Borse di Studio per attivita'  formativa
in favore di neolaureati o laureandi nel rispetto delle  modalita'  e
dei  criteri  indicati  da  apposito  disciplinare   deliberato   dal
Consiglio di Amministrazione. 
 
                               Capo IV 
 
                         Personale associato 
 
                              Art. 17. 
 
                          Principi generali 
 
    1. Per il raggiungimento dei propri fini  istituzionali,  l'INAF,
ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma  4,  del  decreto  di
riordino e  dall'articolo  27  dello  Statuto,  si  avvale  anche  di
personale delle Universita' o  di  altri  Enti  Pubblici  e  privati,
nazionali  ed   internazionali,   nonche'   proveniente   dal   mondo
dell'impresa, associato alle proprie attivita'. 
    2. Possono essere associati alle attivita'  dell'INAF  dipendenti
in quiescenza provenienti  da  Universita'  o  altri  Enti  Pubblici,
purche'  in  possesso  di   elevata   e   comprovata   qualificazione
professionale, nonche' laureandi, dottorandi, borsisti  e  assegnisti
di ricerca. 
    3. L'associatura di cui ai precedenti commi 1 e 2 e'  disposta  e
puo' essere revocata dal Presidente dell'INAF ai sensi  dell'apposito
Disciplinare di cui al successivo comma 7. 
    4. L'associazione non costituisce rapporto di lavoro, si  esplica
a tempo determinato ed a titolo gratuito; e'  soggetta,  per  la  sua
attivazione, alle esigenze dei programmi e dei progetti di ricerca ed
alle disponibilita' logistiche  delle  singole  Strutture  e,  per  i
dipendenti di altri Enti, al rilascio dell'autorizzazione del  datore
di lavoro di appartenenza. 
    5. Al personale associato e' fatto divieto di svolgere  attivita'
in contrasto con quelle dell'INAF. 
    6. In caso di missione nell'interesse dell'Ente, a tale personale
si applica il regime di rimborso  analitico  delle  spese  sostenute,
secondo le modalita' previste dall'art. 51, comma 5, del TUIR. 
    7. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta  del  Presidente,
sentito il Direttore Scientifico, disciplina con propria delibera  le
tipologie di associazione, le categorie dei destinatari, la durata  e
le caratteristiche specifiche di ciascuna tipologia, le modalita'  di
attribuzione, gli  adempimenti  a  carico  degli  interessati  e  dei
Direttori delle Strutture. 
    8. L'INAF puo' attribuire incarichi  gratuiti  di  ricerca  o  di
collaborazione tecnico - scientifica al personale associato che opera
con  continuita'  e  prevalentemente   nell'Ente,   nell'ambito   dei
programmi  scientifici  e  presso  le   Strutture   territoriali   di
quest'ultimo.  Tali  tipologie  associative   sono   deliberate   dal
Consiglio di Amministrazione su richiesta dell'interessato e proposta
del Direttore della Struttura di afferenza. 
 
                               Capo V 
 
                 Personale di qualifica dirigenziale 
 
                              Art. 18. 
 
                          Principi generali 
 
    1. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene tramite concorso
pubblico  nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni  e  delle  modalita'  stabilite  nel   Regolamento   per
l'accesso alla dirigenza adottato con decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. 
    2. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per  il  reclutamento
di personale dirigenziale sono composte secondo quanto stabilito  dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n.  272  e
sono  nominate  con  determinazione  del  Direttore  Generale  previa
delibera del Consiglio di Amministrazione. 
 
                              Art. 19. 
 
                       Incarichi dirigenziali 
 
    Gli incarichi dirigenziali, nei limiti  della  vigente  dotazione
organica, sono conferiti ai dirigenti dal Direttore Generale,  previa
delibera del Consiglio di amministrazione, nel rispetto  dei  criteri
di cui all'art. 19, commi 1 ed 1-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
                              Art. 20. 
 
      Valutazione dei dirigenti e responsabilita' dirigenziale 
 
    1. I  dirigenti  amministrativi  sono  sottoposti  a  valutazione
secondo il sistema di valutazione di cui al  Titolo  II  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
    2. La valutazione di cui al comma 1 costituisce  presupposto  per
le misure di cui all'art. 21 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. 
    3. Il Direttore Generale, ai fini della valutazione dei dirigenti
amministrativi, provvede all'assegnazione degli obiettivi ai medesimi
dirigenti entro il 31 gennaio di ogni anno e definisce i parametri  e
gli indicatori per la suddetta valutazione in coerenza con  il  piano
della performance approvato dal Consiglio di Amministrazione. 
 
                               Capo VI 
 
                        Personale di ricerca 
 
                              Art. 21. 
 
                          Principi generali 
 
    Al  personale  appartenente  alla  qualifica  di   astronomo   e'
garantita parita' di trattamento e di opportunita' scientifica con il
personale dei livelli I-III del comparto delle  Istituzioni  e  degli
Enti di Ricerca e Sperimentazione nell'ambito di tutte  le  attivita'
dell'Ente e nello svolgimento dei compiti di  ricerca,  nel  rispetto
della vigente legislazione. 
 
                              Art. 22. 
 
           Direzione Strutture di Ricerca e di particolare 
                     rilievo tecnico-scientifico 
 
    1.  Con  deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione,  nel
rispetto di quanto previsto dall'Art. 28,  comma  4,  dello  Statuto,
sono individuate le Strutture di ricerca dell'INAF e sono determinate
le relative indennita' di direzione nei limiti  di  quanto  stabilito
dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro. 
 
                              Art. 23. 
 
           Perfomance individuale del personale di ricerca 
 
    1. L'INAF, previa definizione, da parte dell'Agenzia Nazionale di
Valutazione  del  sistema  Universitario  e  della   Ricerca,   degli
obiettivi specifici, degli indicatori e degli standard, nonche' delle
modalita' dirette ad assicurare il ciclo di gestione della perfomance
dei ricercatori e tecnologi, adotta  le  specifiche  misure  previste
dall'art. 74, comma 4, del decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.
150 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  26
gennaio 2011. 
    2. In conformita' a quanto disposto dai  provvedimenti  normativi
indicati nel comma precedente, l'INAF adotta specifiche misure  volte
a garantire: 
    (a) la misurazione, valutazione  della  perfomance  di  tutto  il
personale di ricerca dell'INAF, ivi incluso il personale appartenente
alla qualifica di astronomo; 
    (b) l'utilizzazione di  sistemi  premianti,  secondo  criteri  di
valorizzazione del merito e delle eccellenze; 
    (c) la trasparenza dei risultati dell'attivita' di misurazione  e
valutazione svolta dagli organi competenti, allo  scopo  di  favorire
forme  diffuse  di  controllo  nel  rispetto  dei  principi  di  buon
andamento e imparzialita'. 
 
                              Capo VII 
 
                  Diritti, doveri e responsabilita' 
 
                              Art. 24. 
 
  Diritti brevettuali derivanti da invenzioni e opere dell'ingegno 
 
    Con   apposito   disciplinare   adottato   dal    Consiglio    di
Amministrazione, informate  le  OO.SS.,  su  proposta  congiunta  del
Direttore Generale e del Direttore Scientifico, l'INAF regolamenta  i
diritti  derivanti  da  invenzioni,  brevetti  industriali  ed  opere
dell'ingegno nel rispetto  della  vigente  normativa  in  materia,  e
definisce, i criteri per la determinazione del canone  relativo  alla
licenza concessa a terzi  per  l'uso  dell'invenzione,  nonche'  ogni
ulteriore aspetto dei reciproci rapporti. 
 
                              Art. 25. 
 
     Attivita' per prestazioni finanziate da committenti esterni 
 
    L'INAF, con apposito disciplinare  deliberato  dal  Consiglio  di
Amministrazione,  individua  le  modalita'  per  l'effettuazione   di
prestazioni  conto  terzi  ed  i  criteri  di  riparto  dei  proventi
derivanti dalle attivita' finanziate da soggetti pubblici, privati  e
comunitari con risorse diverse  dal  finanziamento  ordinario;  nella
determinazione del riparto si tiene conto, previa  concertazione  con
le OO.SS., di specifiche disposizioni contenute nei CCNL. 
 
                              Art. 26. 
 
                        Doveri del personale 
 
    1. Il personale dell'INAF conforma la propria condotta al  Codice
di comportamento dei pubblici dipendenti, al rispetto dei principi di
buon andamento  ed  imparzialita'  dell'azione  amministrativa,  alle
disposizioni legislative in materia ed a quelle contenute nei vigenti
CCNL di comparto. 
    2. Il  personale  e'  tenuto  a  prestare  la  propria  attivita'
mantenendo il segreto sulle notizie di cui siano venuti a  conoscenza
nell'espletamento della propria attivita' e la cui divulgazione possa
arrecare danno all'INAF o a terzi. 
    3. Al personale appartenente alla qualifica di astronomo, il  cui
rapporto di impiego resta disciplinato  dal  vigente  ordinamento  ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  e
successive modificazioni  ed  integrazioni,  si  applicano  le  norme
disciplinari previste dal Titolo VII, Capo I, II e  III  del  decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
    4. I codici di comportamento e le disposizioni di cui ai commi  1
e  3  sono  pubblicati  sul  sito   istituzionale   dell'INAF;   tale
pubblicazione, che  deve  evidenziare  anche  le  relative  sanzioni,
equivale ad ogni effetto all'affissione nella sede di lavoro. 
 
                              Art. 27. 
 
 
               Sanzioni disciplinari e responsabilita' 
 
    L'INAF, ai sensi di quanto previsto dall'art. 69,  comma  4,  del
decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150  individua  presso  la
Direzione  Generale  l'ufficio  o  il  Servizio  competente   per   i
procedimenti disciplinari. 
 
                              Art. 28. 
 
 
                          Incompatibilita' 
 
    1.  Ferme  restando  specifiche  incompatibilita'   previste   da
disposizioni  legislative  vigenti,  le  cariche  di  Presidente,  di
componente  del   Consiglio   di   Amministrazione,   del   Consiglio
scientifico,  del  Collegio  dei  Revisori,  del  Comitato   per   la
valutazione delle attivita' di ricerca e dell'Organismo  indipendente
di valutazione e dell'Organismo  indipendente  di  valutazione  della
ricerca sono mutuamente incompatibili tra di loro  e  con  quelle  di
Direttore generale,  di  Direttore  Scientifico  e  di  Direttore  di
Struttura, nonche' con incarichi politici elettivi. 
    2. Il Presidente, i componenti del Consiglio di  Amministrazione,
del Consiglio Scientifico, del Collegio dei Revisori,  dell'Organismo
indipendente  di  valutazione  e   dell'Organismo   indipendente   di
valutazione della ricerca,  il  Direttore  generale  e  il  Direttore
Scientifico  ed  i  Direttori  di  Struttura   non   possono   essere
amministratori o dipendenti di imprese o societa' che  partecipano  a
programmi  o  progetti  nei  quali  l'INAF  e'  presente  con   ruolo
prevalente. 
    3. Il Presidente, i componenti del Consiglio di  Amministrazione,
del Collegio dei Revisori, del Consiglio Scientifico,  dell'Organismo
indipendente  di  valutazione  e   dell'Organismo   indipendente   di
valutazione della ricerca,  il  Direttore  generale  e  il  Direttore
Scientifico non possono far parte di commissioni di concorso  per  il
reclutamento di personale dell'Ente. 
    4. Entro venti giorni dalla data di  efficacia  della  nomina,  i
soggetti di cui al presente articolo dichiarano formalmente, sotto la
propria  responsabilita',   di   non   versare   in   situazioni   di
incompatibilita'. La dichiarazione e' resa al Presidente, o a chi  ne
fa  le  veci,  qualora  l'incompatibilita'  riguardi  il   Presidente
medesimo. 
    5 Il Presidente, o chi ne fa le veci, ove risulti la  sussistenza
di   situazioni   di   incompatibilita',   esperiti   gli   opportuni
accertamenti e sentito l'interessato: 
    a) stabilisce un termine non superiore a venti  giorni  entro  il
quale egli puo' esercitare l'opzione; 
    b)  trascorso  tale  termine,  ove  non  sia  cessata  la   causa
d'incompatibilita'  ovvero  l'interessato  non  abbia  presentato  le
proprie dimissioni, provvede a darne comunicazione  ai  soggetti  che
hanno proceduto alla nomina per i provvedimenti di competenza  ovvero
la decadenza dal sopraggiunto incarico. 
    6. Le dimissioni, anche al di fuori delle  ipotesi  previste  dal
comma 5, sono presentate all'autorita' che ha proceduto alla nomina e
comunicate al Presidente, o a chi ne fa  le  veci,  e  hanno  effetto
dalla data della loro accettazione da parte dell'autorita' competente
per la nomina. 
 
                             Titolo III 
 
 
              GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
 
 
                               Capo I 
 
 
        Sede di lavoro, mobilita', flessibilita' e telelavoro 
 
 
                              Art. 29. 
 
 
                  Sede di lavoro e sede di servizio 
 
    1. La sede di servizio e' il luogo ove e'  ubicata  la  struttura
alla quale e' assegnato il dipendente. 
    2. La sede di  lavoro,  che  di  norma  coincide  con  quella  di
servizio, e' il luogo ove il  dipendente  e'  tenuto  a  prestare  la
propria attivita' lavorativa. 
    3. Il contratto  individuale  di  lavoro  contiene  l'indicazione
della sede di servizio e della sede di lavoro di  prima  destinazione
del dipendente, in  conformita'  a  quanto  stabilito  nel  bando  di
concorso. 
    4. Fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni in materia  di
telelavoro,  qualora  sussistano  motivate  ed  urgenti  esigenze  di
funzionamento delle Strutture, il dipendente puo' essere  chiamato  a
svolgere in via temporanea le proprie  mansioni,  ferma  restando  la
propria sede di servizio, presso piu' di una Struttura  INAF  situata
nello stesso comune. 
 
                              Art. 30. 
 
 
                    Mobilita' interna ed esterna 
 
    1. L'INAF attua la mobilita' del personale secondo  le  tipologie
sotto indicate, nel rispetto della vigente disciplina  legislativa  e
contrattuale in materia: 
    a) mobilita' interna, permanente o temporanea; 
    b) mobilita' esterna,  compartimentale  ed  intercompartimentale,
permanente e temporanea. 
    2. La mobilita' interna, riguardante la variazione della sede  di
servizio, puo' essere temporanea o permanente; si attua su  richiesta
del dipendente o  per  motivate  esigenze  di  servizio  connesse  al
perseguimento dei  fini  istituzionali,  in  coerenza  con  il  Piano
triennale di attivita' e secondo modalita'  e  criteri  definiti  dal
Consiglio di Amministrazione, sentite le OO.SS.. 
    L'INAF   puo'   disporre,   qualora   sussistano   motivate    ed
indifferibili esigenze di servizio o  di  ricerca,  il  trasferimento
d'ufficio  del  dipendente  applicando,  ove  previste,  le  relative
disposizioni contrattuali. In  caso  di  mobilita'  d'ufficio  l'INAF
dovra'  comunque  tenere  conto  delle  condizioni  di  famiglia,  di
eventuali necessita' di studio del dipendente e dei suoi figli. 
    3. La mobilita'  interna  e'  disposta  con  atto  del  Direttore
Generale,  o  suo  delegato,  sentiti  i  Direttori  delle  Strutture
interessate, i quali devono pronunciarsi entro  trenta  giorni  dalla
richiesta: decorso tale termine, si puo' procedere al  trasferimento.
In ogni caso, la valutazione dei  Direttori  di  Struttura  deve  far
riferimento ad elementi  oggettivi  di  funzionamento  dell'attivita'
della Struttura stessa. 
    4. Compatibilmente con le  esigenze  di  servizio,  il  Direttore
Generale puo' disporre a domanda, per gravi,  urgenti  e  documentati
motivi, l'assegnazione temporanea del dipendente ad altra  Struttura,
senza corresponsione di indennita' o  rimborso  spese  a  favore  del
dipendente interessato. 
    5.    L'INAF    attua    la    mobilita'    compartimentale    ed
intercompartimentale nel rispetto di quanto disposto dall'art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive  modificazioni
ed integrazioni. 
    6.   Il   Consiglio   di   amministrazione,   nell'ambito   della
programmazione del fabbisogno di personale, stabilisce, previa intesa
con  le  organizzazioni  sindacali  ai  sensi  del  vigente  CCNL  di
comparto, i profili, i livelli, le sedi di destinazione ed il  numero
dei posti vacanti da coprire in via permanente tramite  procedure  di
mobilita'. 
    7. I criteri e le  modalita'  delle  procedure  di  mobilita'  in
entrata sono definiti con delibera del Consiglio di  Amministrazione,
sulla base dei seguenti principi: 
    a) interesse dell'Ente; 
    b) adeguata pubblicita' delle procedure di mobilita'; 
    c)  precedenza,  per  la  mobilita'  in  entrata,  ai  dipendenti
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o fuori
ruolo presso l'Ente, che facciano domanda di trasferimento; 
    d) attivazione periodica delle  procedure  di  mobilita'  tramite
l'emanazione di appositi bandi. 
    8. La mobilita' in entrata e in uscita e' disposta con  atto  del
Direttore  Generale,  su  richiesta  del  dipendente,  acquisito   il
nulla-osta dell'Amministrazione di  provenienza  o  di  destinazione,
sentito il Direttore  della  Struttura  interessata,  il  quale  deve
pronunciarsi  entro  trenta  giorni  dalla  richiesta:  decorso  tale
termine, si  puo'  procedere  al  trasferimento.  In  ogni  caso,  la
valutazione dei  Direttori  di  Struttura  deve  far  riferimento  ad
elementi oggettivi di funzionamento  dell'attivita'  della  Struttura
stessa. 
    9. L'INAF, per  motivate  esigenze  organizzative  temporanee  in
relazione al  Piano  triennale  di  attivita',  puo'  utilizzare,  in
comando o  assegnazione  temporanea,  personale  di  altre  Pubbliche
Amministrazioni,   con   modalita'   definite   dal   Consiglio    di
Amministrazione  nel  rispetto  delle  vigenti  norme  legislative  e
contrattuali in materia. 
    10. Il Consiglio di  amministrazione  delibera  i  criteri  e  le
modalita' del comando o dell'assegnazione  temporanea  del  personale
INAF presso altre Amministrazioni Pubbliche nazionali, internazionali
e comunitarie, universita', centri, istituti o laboratori  nazionali,
internazionali o stranieri, nel rispetto della normativa  vigente  in
materia. Il comando o l'assegnazione temporanea del personale INAF e'
disposta,  su  richiesta  del  dipendente,  con  atto  del  Direttore
Generale, sentito il Direttore della Struttura interessata, che  deve
pronunciarsi  entro  trenta  giorni  dalla  richiesta.  Decorso  tale
termine, si puo' procedere al trasferimento 
    11. Gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale  del
personale INAF, comandato  o  collocato  in  assegnazione  temporanea
presso  altre  Pubbliche  Amministrazioni,  sono   posti   a   carico
dell'amministrazione che utilizza il dipendente, secondo le modalita'
di riparto di cui all'art. 70, comma 12, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165. 
 
                              Art. 31. 
 
 
                    Mobilita' con le Universita' 
 
    1. Il personale ricercatore, astronomo e  tecnologo  in  servizio
presso l'INAF  puo'  essere  autorizzato  ad  assumere  incarichi  di
insegnamento a contratto presso Universita' italiane  ed  estere,  in
materie pertinenti all'attivita' svolta, fatto  salvo  l'espletamento
dei compiti istituzionali ed il rispetto della disciplina dell'orario
di lavoro presso INAF. 
    2. Il personale di cui al comma  1  puo'  essere  autorizzato  ad
assumere incarichi di direzione di dipartimenti o centri di  ricerca,
o  a  svolgere  attivita'   di   ricerca,   presso   le   istituzioni
Universitarie per periodi determinati. 
    3.  Le   modalita'   con   cui   e'   concessa   l'autorizzazione
all'assunzione degli  incarichi  di  cui  ai  commi  precedenti  sono
disciplinati con deliberazione del Consiglio di  Amministrazione  nel
rispetto della vigente normativa in materia. 
    4. In attuazione dei commi 1 e 2,  l'INAF  puo'  anche  stipulare
convenzioni con Universita' italiane ed estere per  il  conseguimento
di obiettivi di comune interesse. Le  convenzioni  stabiliscono,  con
l'accordo del soggetto interessato, le modalita' di ripartizione  tra
l'Universita' e l'INAF dell'impegno annuo  dell'interessato,  nonche'
degli oneri relativi  al  trattamento  economico,  nel  rispetto  dei
criteri   di   cui   al   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 27 novembre 2012 n. 24786. 
 
                              Art. 32. 
 
 
                            Flessibilita' 
 
    1. L'INAF puo' disporre forme flessibili nell'organizzazione  del
lavoro del proprio personale, ivi compreso il telelavoro, allo  scopo
di razionalizzarne le attivita' sulla base di specifici progetti,  ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 16 giugno 1998, n. 191  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  secondo  le   modalita'
organizzative  disciplinate  dal   decreto   del   Presidente   della
Repubblica 8 marzo 1999,  n.  70  e  tenuto  conto  delle  specifiche
disposizioni della contrattazione collettiva. 
    2. Il Consiglio  di  Amministrazione,  previo  confronto  con  le
organizzazioni sindacali, definisce con  propria  delibera  le  linee
guida per l'impiego flessibile delle risorse  umane  dell'INAF;  tali
linee guida individuano le attivita'  ed  i  connessi  obiettivi,  le
tipologie professionali da coinvolgere, le modalita', i  tempi  e  la
durata di effettuazione. 
 
                               Capo II 
 
 
                Trattamento di missione del personale 
 
 
                              Art. 33. 
 
 
                          Principi generali 
 
    1.  Possono  essere  inviati  in   missione,   con   diritto   al
corrispondente trattamento,  nell'esclusivo  interesse  dell'Ente,  i
dipendenti dell'INAF, i dipendenti di altri Enti pubblici  e  privati
ai quali vengano conferiti  incarichi  in  funzione  della  qualifica
rivestita, ovvero in rappresentanza degli Enti stessi, i soggetti che
hanno un rapporto di collaborazione con l'INAF, tra cui il  personale
associato, con incarico gratuito ai sensi del presente regolamento. 
    2. E' ammesso il  rimborso  delle  spese  sostenute  da  soggetti
diversi da quelli di cui al comma 1, che  collaborino  formalmente  a
programmi  di  ricerca  e/o   attivita',   per   trasferte   compiute
nell'esclusivo  interesse  dell'Ente  preventivamente  e  debitamente
autorizzate. 
    3.  Per  progetti  di  ricerca  finanziati  dall'Unione  europea,
nell'ambito  dei  quali  partecipano  piu'  enti  e  istituzioni,  e'
altresi' ammesso il rimborso  delle  spese  relative  alle  trasferte
compiute  per  lo  svolgimento  di  attivita'  coordinate   dall'Ente
preventivamente e debitamente autorizzate. 
    4.  In  attuazione  del  presente  articolo,  il   Consiglio   di
Amministrazione  adotta  un  Disciplinare  Missioni   che   definisce
specifici criteri e procedure per l'invio in missione  del  personale
di cui ai precedenti  commi,  stabilendo  altresi'  i  termini  e  le
modalita' di rimborso delle spese sostenute, ai sensi  della  vigente
normativa. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni  di
contenimento della spesa, in materia di trattamento di missione. 
 
                              Titolo IV 
 
 
                             FORMAZIONE 
 
 
                              Art. 34. 
 
 
                          Principi generali 
 
    1. La formazione professionale e'  strumento  indispensabile  per
l'aggiornamento e  la  crescita  del  personale  in  servizio  e  per
l'inserimento professionale del personale di nuova assunzione. 
    2. L'INAF si pone  l'obiettivo  dell'aggiornamento  continuo  del
proprio personale mediante opportune iniziative a cio' finalizzate. 
    3. L'INAF, sentite  le  organizzazioni  sindacali,  nel  rispetto
della vigente disciplina del CCNL, attua una verifica  annuale  delle
necessita' formative del personale  sulla  base  di  una  valutazione
complessiva delle  esigenze  dell'Ente,  allo  scopo  di  finalizzare
l'azione formativa anche alla realizzazione dei  propri  progetti  di
ricerca e di sviluppo, nonche' delle  attivita'  di  funzionamento  e
supporto alla ricerca. 
    4.  Le   iniziative   per   la   formazione   e   l'aggiornamento
professionale  sono  attuate  nei  limiti  delle  disponibilita'   di
bilancio,  oltre  che  nel  rispetto   di   quanto   previsto   dalle
disposizioni legislative e contrattuali in materia. 
 
                              Titolo V 
 
 
                    SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
 
 
                              Art. 35. 
 
 
                          Principi generali 
 
    1. L'INAF, secondo le attribuzioni di cui al decreto  legislativo
9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni attua
la normativa vigente in materia di salute e sicurezza  sul  lavoro  e
promuove ulteriori misure migliorative di prevenzione per gli aspetti
non esplicitamente contemplati dalla medesima normativa. 
    2. Le procedure di gestione della  sicurezza  sono  indicate  nei
documenti di valutazione del rischio che  sono  custoditi  presso  la
Direzione Generale e presso ciascuna Struttura di Ricerca. 
    3. I rappresentanti dei lavoratori per la  sicurezza  partecipano
alle attivita' relative alla sicurezza secondo le attribuzioni di cui
al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
    4. I dipendenti sono tenuti alla frequenza di appositi  corsi  di
informazione e formazione  in  materia  di  igiene  e  sicurezza  sul
lavoro, prevenzione incendi e gestione emergenze, che possono  essere
tenuti anche attraverso l'ausilio di strumenti multimediali destinati
alla formazione con metodologia interattiva. 
    5.  L'INAF   assicura   alle   figure   professionali,   inserite
nell'organizzazione della sicurezza, la formazione e  l'aggiornamento
necessario per l'esercizio delle rispettive competenze. 
 
                              Titolo VI 
 
 
                   TRASPARENZA, ACCESSO E PRIVACY 
 
 
                              Art. 36. 
 
 
                          Trattamento dati 
 
    L'INAF effettua il trattamento dei dati personali e sensibili dei
propri  dipendenti  e  collaboratori   nel   rispetto   del   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni e garantisce la tutela e l'esercizio dei  diritti  degli
interessati  secondo  le  modalita'  previste  nel  medesimo  decreto
legislativo n. 196/2003. 
 
                             Titolo VII 
 
 
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 
 
                              Art. 37. 
 
 
                             Abrogazioni 
 
    1. Sono abrogate  tutte  le  disposizioni  incompatibili  con  il
presente regolamento. 
    2.  Fino  all'approvazione  del  presente   regolamento   e   dei
disciplinari ivi previsti continuano a trovare applicazione le  norme
regolamentari precedenti, ove compatibili con lo Statuto. 
 
                              Art. 38. 
 
 
                          Norme transitorie 
 
    Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del  mese
successivo alla data di pubblicazione  del  medesimo  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.