IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                   degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
pesticidi»; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  «Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di  recepimento  della
direttiva  2008/113/CE  della  commissione  dell'8   dicembre   2008,
relativo all'iscrizione nell'Allegato I del  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che  ora  figurano  nei
Regolamenti (UE) n. 540/2011 e n. 541/2011 della commissione,  tra  i
quali la sostanza attiva «Trichoderma harzianum T22»; 
  Visto in particolare,  che  l'approvazione  della  sostanza  attiva
«Trichoderma harzianum T22» decade il 30 aprile 2019,  come  indicato
nell'allegato al Regolamento (UE) n. 540/2011; 
  Visto  il  decreto   del   4   ottobre   2004   di   autorizzazione
all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto  fitosanitario
«Trianum G»; 
  Vista la richiesta presentata dall'impresa Koppert  Italia  S.r.l.,
con sede legale in Bussolengo (Verona) in via delle Nazioni, 7, volta
ad ottenere la  ri-registrazione  secondo  i  principi  uniformi  del
prodotto fitosanitario in questione sulla base del dossier presentato
dall'impresa medesima, conforme ai requisiti di cui all'Allegato  III
del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel Regolamento
(UE) n. 545/2011 della commissione; 
  Considerato che la commissione consultiva dei prodotti fitosanitari
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  ha
preso  atto  della  conclusione  della  valutazione  del  sopracitato
fascicolo,  svolto   dall'Universita'   di   Milano,   al   fine   di
ri-registrare il prodotto di cui trattasi fino  al  30  aprile  2019,
alle stesse condizioni di impiego; 
  Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver
provveduto  alla  classificazione  del  prodotto   fitosanitario   in
questione, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008; 
  Ritenuto di ri-registrare fino al 30 aprile 2019, data di  scadenza
dell'approvazione della sostanza attiva «Trichoderma harzianum  T22»,
il prodotto fitosanitario  in  questione,  alle  condizioni  definite
dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato  VI
del Regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme  ai
requisiti di cui all'Allegato III del citato decreto  legislativo  n.
194/1995,  trasposti  nel  Regolamento   (UE)   n.   545/2011   della
commissione, relativo al prodotto fitosanitario «Trianum G»; 
  Visto il pagamento della tariffa a norma  del  sopracitato  decreto
ministeriale 28 settembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
  E'  ri-registrato  fino  al  30  aprile  2019,  data  di   scadenza
dell'approvazione della sostanza attiva «Trichoderma harzianum  T22»,
il prodotto fitosanitario TRIANUM G  registrato  con  decreto  del  4
ottobre 2004 al numero 12378,  a  nome  dell'impresa  Koppert  Italia
S.r.l., con sede legale in Bussolengo (Verona) in via delle  Nazioni,
7,  autorizzato  con  le  condizioni   e   sulle   colture   indicate
nell'etichetta allegata al presente decreto, fissate in  applicazione
dei principi uniformi. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata, adeguata secondo i principi uniformi, munita di
classificazione stabilita dal titolare ai sensi del Regolamento  (CE)
n. 1272/2008. 
  L'impresa titolare dell'autorizzazione e' tenuta a rietichettare il
prodotto   fitosanitario   munito   dell'etichetta    precedentemente
autorizzata,  non  ancora  immesso  in  commercio  e  a  fornire   ai
rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le  confezioni  di
prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al  fine  della  sua
consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E'  altresi'  tenuta  ad
adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad
assicurare  un  corretto  impiego  del  prodotto   fitosanitario   in
conformita' alle nuove disposizioni. 
  E' fatto comunque salvo ogni eventuale  successivo  adempimento  ed
adeguamento  delle  condizioni   di   autorizzazione   del   prodotto
fitosanitario, anche in  conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e
ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata. 
  I dati relativi al suindicato prodotto sono  disponibili  nel  sito
del Ministero della salute www.salute.gov.it,  nella  sezione  «Banca
dati». 
    Roma, 14 ottobre 2015 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco