IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che,  all'articolo  1,  ha
stabilito  che  le  infrastrutture  pubbliche   e   private   e   gli
insediamenti strategici  e  di  preminente  interesse  nazionale,  da
realizzare per la modernizzazione e  lo  sviluppo  del  Paese,  siano
individuati dal Governo attraverso un programma formulato  secondo  i
criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo,
demandando  a  questo  Comitato  di  approvare,  in  sede  di   prima
applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31  dicembre
2001; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'articolo 1, comma 5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di  monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'articolo 13 -  oltre
ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e
la realizzazione delle  opere  incluse  nel  Programma  approvato  da
questo Comitato - reca modifiche al menzionato articolo 1 della legge
n. 443/2001, prevedendo in particolare che le  opere  medesime  siano
comprese in Intese Generali Quadro tra il  Governo  ed  ogni  singola
Regione o Provincia autonoma al fine del  congiunto  coordinamento  e
della realizzazione degli interventi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327, e s.m.i., recante il testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  "Disposizioni
ordinamentali  in   materia   di   pubblica   amministrazione"   che,
all'articolo 11, dispone che a decorrere dal 1°  gennaio  2003,  ogni
progetto di investimento pubblico deve essere dotato  di  un  "Codice
unico di progetto" (CUP); 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163  "Codice  dei
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture   in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (da ora in avanti
"codice dei contratti pubblici") e s.m.i., e visti in particolare: 
  - la parte Il, titolo III, capo IV, concernente "Lavori relativi  a
infrastrutture   strategiche    e    insediamenti    produttivi"    e
specificamente l'articolo 163, che  attribuisce  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti  la  responsabilita'  dell'istruttoria
sulle  infrastrutture  strategiche,  anche  avvalendosi  di  apposita
"Struttura  tecnica  di  missione",  alla  quale  e'   demandata   la
responsabilita' di assicurare  la  coerenza  tra  i  contenuti  della
relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto; 
  - l'articolo 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20  agosto
2002, n. 190, concernente la "Attuazione della legge n. 443/2001  per
la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
strategici e di interesse nazionale",  come  modificato  dal  decreto
legislativo 17 agosto 2005, n. 189; 
  - l'articolo 38, commi 3 e 4, dell'Allegato XXI, che prevede che il
progetto possa essere sottoposto alla approvazione di questo Comitato
a condizione che l'esito delle indagini  archeologiche  in  corso  di
svolgimento, da formalizzare nella relazione di cui all'articolo  96,
comma  2,  consenta   la   localizzazione   dell'opera   o   comporti
prescrizioni che permettano di individuarne un'idonea localizzazione; 
  Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., che reca un  piano
straordinario contro la mafia, nonche' delega al Governo  in  materia
di normativa antimafia e che,  tra  l'altro,  definisce  le  sanzioni
applicabili in caso di inosservanza  degli  obblighi  previsti  dalla
legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli  strumenti
di pagamento e visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
emanato  in  attuazione  dell'articolo  2  della  predetta  legge  n.
136/2010; 
  Visto l'articolo 36 del decreto legge 24 giugno 2014,  n.  90,  che
individua  le  modalita'  di  monitoraggio  finanziario  dei   lavori
relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di
cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3,  lettera  e),  del
citato decreto legislativo n. 163/2006; 
  Visto l'articolo 1, comma 295, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
(legge di stabilita' 2015), che ha introdotto modifiche  all'articolo
36 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, inserendo, dopo  il  comma
3, il comma 3-bis, che prevede che per le attivita'  di  investimento
di cui al comma 3, lettere a), b) e  c)  del  medesimo  articolo,  e'
riconosciuta ad ANAS s.p.a. una quota non superiore al 12,5 per cento
del  totale   dello   stanziamento   destinato   alla   realizzazione
dell'intervento per spese non previste da altre disposizioni di legge
o regolamentari e non  inserite  nel  quadro  economico  di  progetto
approvato a decorrere dal 1° gennaio 2015; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002  S.O.),
con la quale questo Comitato, ai  sensi  del  richiamato  articolo  1
della  legge  n.  443/2001,  ha  approvato  il  1°  Programma   delle
infrastrutture strategiche, che all'allegato 1  include,  nell'ambito
dei "Corridoi trasversali  e  Dorsale  appenninica",  tra  i  sistemi
stradali  ed  autostradali,  l'infrastruttura  "Rieti  -  L'Aquila  -
Navelli", di cui fa parte l'intervento in approvazione; 
  Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata
corrige in G.U.  n.  140/2003),  con  la  quale  questo  Comitato  ha
definito il sistema per  l'attribuzione  del  CUP,  che  deve  essere
richiesto dai  soggetti  responsabili  di  cui  al  punto  1.4  della
delibera stessa; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con  la
quale questo Comitato  ha  formulato,  tra  l'altro,  indicazioni  di
ordine  procedurale  riguardo  alle  attivita'  di  supporto  che  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere
ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi  nel
Programma delle infrastrutture strategiche; 
  Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004),  con
la quale  questo  Comitato  ha  stabilito  che  il  CUP  deve  essere
riportato su tutti i documenti amministrativi e  contabili,  cartacei
ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico,  e  deve
essere utilizzato nelle banche dati  dei  vari  sistemi  informativi,
comunque interessati ai suddetti progetti; 
  Vista la delibera 27 marzo 2008, n. 28 (G.U. n. 10/2009  S.O.)  con
la quale  questo  Comitato  ha  assegnato  ad  Anas  S.p.A.,  per  la
realizzazione dell'intervento "S.S. 17  dell'Appennino  abruzzese  ed
appulo-sannitico  -  Tronco  Antrodoco  -   Navelli:   variante   sud
all'abitato di L'Aquila - Raccordo tra la strada consortile  Mausonia
e la S.S. 17 ter  2°  lotto",  altro  intervento  dell'infrastruttura
"Rieti - L'Aquila - Navelli", contributi  quindicennali  suscettibili
di sviluppare un volume di investimenti di 10,832 milioni di euro; 
  Vista la delibera 19 luglio 2013 n. 39 (G.U.  n.  41/2014)  con  la
quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo del  "Lotto
4 della S.S. n. 260 "Picente", dallo svincolo di Marana allo svincolo
di Cavallari"; 
  Vista la delibera 1º agosto 2014 n. 26 (G.U. n. 1/2015  S.O.),  con
la quale questo Comitato ha  espresso  parere  favorevole,  ai  sensi
dell'articolo 1 della legge  n.  443/2001  e  s.m.i.,  in  ordine  al
Programma delle infrastrutture strategiche  di  cui  all'XI  Allegato
infrastrutture al Documento di economia e  finanza  (DEF)  2014,  che
include,  nella  "tabella  O  Avanzamento  Programma   infrastrutture
strategiche",  la  infrastruttura  "Rieti  L'aquila  Navelli,   SS260
Picente, dorsale Amatrice - Montereale - L'aquila - lotto III da  San
Pelino a Marana di Montereale"; 
  Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto  con
il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti il 14 marzo 2003, e s.m.i., con il quale - in relazione  al
disposto dell'articolo  15,  comma  5,  del  decreto  legislativo  n.
190/2002, ora articolo 180,  comma  2,  del  decreto  legislativo  n.
163/2006 - e' stato costituito  il  "Comitato  di  coordinamento  per
l'alta sorveglianza delle grandi opere"; 
  Vista la nota 5 novembre 2004,  n.  COM/3001/1,  con  la  quale  il
coordinatore  del  predetto  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta
sorveglianza delle grandi opere espone  le  linee  guida  varate  dal
Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004; 
  Vista la nota 2 dicembre 2014, n. 47599, con la quale il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso  la  documentazione
istruttoria concernente il progetto definitivo della  "infrastruttura
dorsale interna Rieti - L'Aquila - Navelli - S.S. 260 Picente lotto 3
da San Pelino a Marana di Montereale; 
  Vista la nota 13 febbraio 2015, n. 5731, con la quale il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  chiesto   l'inserimento
all'ordine del giorno della prima seduta  utile  di  questo  Comitato
della  proposta  di  approvazione  del  progetto   definitivo   della
"infrastruttura dorsale interna Rieti - L'Aquila - Navelli - S.S. 260
Picente lotto 3 da San Pelino a Marana di Montereale; 
  Vista la nota 19 febbraio 2015, n. 6700, con la quale il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha   fornito   precisazioni
istruttorie; 
  Considerato che l'opera e' inclusa  nella  Intesa  generale  quadro
sottoscritta in data 20 dicembre 2002, tra i corridoi  trasversali  e
dorsale appenninica, nell'ambito della "sistemazione della  S.S.  260
Alto Aterno (tratto L'Aquila - Montereale  -  Amatrice),  della  S.S.
Subequana  e  completamento   della   diramazione   dell'asse   sulla
direttrice Rieti - Avezzano - Sora"; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare: 
sotto l'aspetto tecnico - procedurale: 
  - che l'intervento oggetto della presente delibera fa  parte  della
infrastruttura Rieti/Amatrice - L'Aquila - Navelli, di  comunicazione
tra l'area dell'Aquila e la via Salaria verso Rieti e  verso  Ascoli,
ed e' gestito dalla Provincia  di  Rieti  nel  tratto  in  territorio
laziale (Rieti-Amatrice-confine  regionale)  e  da  Anas  S.p.A.  nel
tratto in territorio abruzzese (confine regionale-Navelli); 
  -  che,  nell'ambito  dell'infrastruttura  "Rieti  -   L'Aquila   -
Navelli",  l'intervento  concerne  il  potenziamento   viario   della
esistente  S.S.  260  Picente,  nel  tratto   del   lotto   3   della
infrastruttura, compreso tra San Pelino e Marana di  Montereale,  nel
territorio  dei  comuni  di  Montereale  e  Cagnano  Amiterno,  nella
provincia dell'Aquila, e ha uno sviluppo di circa 4 km; 
  - che i principali obiettivi del progetto in esame sono: 
  riduzione dei tempi di percorrenza con rettifiche di tracciato allo
scopo di attenuarne la tortuosita' e migliorarne l'altimetria; 
  aumento della sicurezza sia in condizioni normali che in condizioni
invernali; 
  risoluzione  delle  attuali  criticita'  di  traffico   nei   punti
singolari; 
  eliminazione delle situazioni di pericolo; 
  ammodernamento tecnologico dei materiali  di  pavimentazione  e  di
segnaletica; 
  migliore  inserimento  ambientale,  con  soluzioni  rispettose  del
territorio sottoposto a vincolo idrogeologico; 
  - che il citato potenziamento sara' ottenuto  mediante  adeguamento
di tratti di viabilita' esistente o mediante realizzazione di  tratti
in  nuova  sede  in  sostituzione  di  tratti   esistenti,   con   le
caratteristiche di strada C2 extraurbana del decreto  ministeriale  5
novembre 2001; 
  - che l'insieme dei lavori e' stato suddiviso  nei  seguenti  macro
settori: 
  galleria artificiale, 
  svincolo di Cagnano, 
  rettifiche del tracciato stradale; 
  - che le principali opere d'arte sono costituite  da  una  galleria
artificiale della lunghezza  di  circa  210  m  resa  necessaria  per
evitare l'abitato di San Pelino  e  dalle  opere  dello  svincolo  "a
trombetta" necessario per il collegamento tra la S.S. 260 e  la  S.P.
30; 
  - che negli anni 2007-2011 il progetto  definitivo  dell'intervento
e' stato sottoposto alla procedura di  approvazione  ordinaria  e  in
particolare che: 
  in data 31 luglio 2007 e' stato pubblicato l'avviso  di  avvio  del
procedimento di approvazione, di  dichiarazione  di  apposizione  del
vincolo preordinato all'esproprio  e  di  dichiarazione  di  pubblica
utilita'; 
  in data  25  settembre  2007  si  e'  tenuta  la  1ª  seduta  della
conferenza di servizi in esito alla quale si e' ritenuto di integrare
il progetto con le indicazioni del comune di Cagnano Amiterno  e  con
la procedura di VIA; 
  in data 6 novembre 2008 il Comitato di coordinamento regionale  per
le valutazioni di impatto ambientale, a seguito della attivazione  da
parte di Anas S.p.A. del procedimento di VIA,  ha  espresso  giudizio
favorevole n. 1169, con prescrizioni, sul progetto definitivo; 
  in esito al suddetto provvedimento  Anas  S.p.A.  ha  trasmesso  al
Provveditore interregionale per le  opere  pubbliche  per  il  Lazio,
l'Abruzzo e la Sardegna e  alle  altre  amministrazioni  il  progetto
definitivo adeguato agli esiti della 1ª conferenza di servizi e  alle
prescrizioni del provvedimento di VIA; 
  in data 14 dicembre 2009 si e' tenuta la 2ª conferenza  di  servizi
che si e' conclusa evidenziando  la  necessita'  di  acquisizione  di
ulteriori  atti  da   parte   del   Comune   di   Cagnano   Amiterno,
dell'Autorita' dei bacini regionali e del Bacino  del  fiume  Sangro,
del  parere  del  Ministero  della  Difesa  e  integrazioni  ai  fini
espropriativi; 
  in  data  7  aprile  2011,  in  esito  all'esame  della   ulteriore
documentazione  pervenuta  e  delle  conseguenti  verifiche,   e   in
particolare del  giudizio  n.  1692  del  Comitato  di  coordinamento
regionale per la valutazione di impatto ambientale  del  10  febbraio
2011 circa l'avvenuto adeguamento progettuale alle  prescrizioni  del
precedente giudizio del 2008, e' stato emesso ai  sensi  del  Decreto
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, il  provvedimento
conclusivo   che   perfeziona   l'intesa   Stato-Regione    per    la
localizzazione e la realizzazione dell'opera e autorizza il  relativo
progetto definitivo; 
  - che, successivamente, si e' optato per il ricorso alla  procedura
di approvazione sul progetto definitivo ai sensi  dell'articolo  167,
comma 5, del codice degli appalti pubblici al  fine  di  garantire  e
finalizzare la copertura finanziaria, il cui completamento  e'  stato
acquisito con la rimodulazione nel 2013 del  contratto  di  programma
Anas 2009; 
  -  che  Anas  S.p.A.  ha  approvato  il  progetto  definitivo   con
provvedimento 30 luglio 2013, n. 102419; 
  - che Anas S.p.A. con nota 6 settembre 2013 n. 113949 ha inviato il
progetto  definitivo  al  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti, menzionando esplicitamente l'invariata localizzazione  del
progetto stesso rispetto a quanto approvato nel 2011, anche  rispetto
alla compatibilita' ambientale; 
  - che l'avviso di avvio del procedimento  e'  stato  pubblicato  in
data 23 settembre 2013 sui quotidiani "Il Corriere della Sera" e  "Il
Centro"; 
  - che il Ministero per i  Beni  e  le  Attivita'  Culturali  si  e'
espresso favorevolmente  con  prescrizioni  tramite  i  pareri  della
Direzione  dei  Beni  Culturali  e  Paesaggistici  dell'Abruzzo   con
provvedimento 19 dicembre  2013,  n.  9050,  e  della  Soprintendenza
Archeologica dell'Abruzzo, con provvedimento del 18 novembre 2013, n.
8438; 
  - che il Ministero della Difesa si e' espresso favorevolmente,  con
prescrizioni, tramite il parere del Comando Militare Esercito Abruzzo
3 maggio 2010, n.  3421,  confermato  con  nota  25  settembre  2013,
n.6200; 
  - che la conferenza di servizi si e' tenuta  in  data  19  dicembre
2013; 
  - che la  Regione  Abruzzo  si  e'  espressa  favorevolmente  sulla
valutazione di incidenza con parere 9 dicembre 2013, n. 5786,  e  sul
progetto definitivo all'esame con note del Presidente  della  regione
Abruzzo 21 gennaio 2014, n. 19070, e 12 novembre 2014, n. 300336; 
sotto l'aspetto attuativo: 
  che il soggetto aggiudicatore e' Anas S.p.A.; 
  che il cronoprogramma prevede l'inizio dei lavori il 1° aprile 2016
e l'entrata in esercizio dell'intervento il 30 settembre 2018; 
  che la modalita' di affidamento prevista e' l'appalto integrato; 
sotto l'aspetto finanziario: 
  -  che  il  costo  complessivo  dell'intervento  e'  pari  a   euro
24.637.000, IVA esclusa; 
  - che la copertura finanziaria dell'intervento, per una quota  pari
a euro 15.347.000 e' posta a carico  delle  risorse  ordinarie  Anas,
relative al contratto di programma 2007; 
  - che la rimanente quota della copertura finanziaria, pari  a  euro
9.290.000  e'  assicurata  da  una  rimodulazione  del  contratto  di
programma 2009, ai sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  del  medesimo
contratto; 
  - che la rimodulazione di cui sopra e' stata autorizzata in data  4
luglio  2013,  con  nota   n.   3120,   dal   Dipartimento   per   le
infrastrutture, gli  affari  generali  e  il  personale  -  Direzione
generale  per  le  infrastrutture  stradali   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti; Anas S.p.A., con nota 10 luglio 2013,
n. 93486, ha trasmesso al  Ministero  stesso  le  tabelle  1  e  2  -
Allegato A del contratto, debitamente aggiornate e  siglate.  Con  la
nota 16 luglio 2013, n. 22651, il Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti -  Struttura  tecnica  di  missione,  ha  trasmesso  al
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica (DIPE) la documentazione  riguardante  l'autorizzazione  di
cui sopra; 
  - che la  rimodulazione  di  cui  sopra,  con  la  quale  e'  stato
finanziato il lotto 3 in esame, e' confermata anche  nella  relazione
illustrativa dello stato di attuazione  dei  Contratti  di  programma
2007-2013   dell'Anas   S.p.A.   trasmessa   dal   Ministero    delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  in  occasione  della   istruttoria
concernente l'aggiornamento 2014  del  contratto  di  programma,  sul
quale il Cipe si e' espresso con delibera 14 febbraio 2014, n. 4; 
  - che il quadro economico dell'intervento prevede un  importo  pari
al 12,5 per cento dell'importo lavori per  "oneri  di  investimento",
come previsto dalla citata legge di stabilita' 2015; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (articolo 3 della delibera  30  aprile
2012, n. 62); 
  Vista la nota 20 febbraio 2015, n. 839, predisposta  congiuntamente
dal Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e  dal
Ministero dell'economia e delle finanze e posta a  base  dell'odierna
seduta del Comitato; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Approvazione progetto definitivo 
  1.1 Ai sensi e per gli effetti  dell'articolo  167,  comma  5,  del
decreto legislativo n. 163/2006, e s.m.i.,  nonche'  ai  sensi  degli
articoli 10 e 12 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
327/2001, e s.m.i., e' approvato, anche ai  fini  della  attestazione
della compatibilita' ambientale,  della  localizzazione  urbanistica,
della apposizione  del  vincolo  preordinato  all'esproprio  e  della
dichiarazione  di  pubblica  utilita',  con  le  prescrizioni  e   le
raccomandazioni  di  cui  al  successivo  punto  1.3,   il   progetto
definitivo del "lotto 3 della S.S. n. 260 "Picente" da San  Pelino  a
Marana di Montereale". 
  L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione,  approvazione
e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte  le
opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato. 
  1.2 Ai sensi dell'articolo 165, comma 3, del decreto legislativo n.
163/2006  e  s.m.i.,  l'importo  di  24.637.000  euro,  IVA  esclusa,
sinteticamente esposto nella precedente presa d'atto, costituisce  il
limite di spesa dell'intervento di cui al punto 1.1. 
  1.3  Le  prescrizioni  cui  resta  subordinata  l'approvazione  del
progetto sono riportate nella prima parte dell'allegato 1, che  forma
parte  integrante  della  presente  delibera.   L'ottemperanza   alle
prescrizioni non potra' comunque comportare incrementi del limite  di
spesa di cui al precedente punto 1.2. 
  1.4 Le raccomandazioni  sono  riportate  nella  seconda  parte  del
suddetto allegato 1. L'ottemperanza alle raccomandazioni  non  potra'
comunque  comportare  incrementi  del  limite  di  spesa  di  cui  al
precedente punto 1.2. Il soggetto aggiudicatore, qualora  ritenga  di
non poter dar seguito a qualcuna di dette  raccomandazioni,  fornira'
al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire  al  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di  esprimere  le   proprie
valutazioni e di proporre a questo  Comitato,  se  del  caso,  misure
alternative. 
  1.5 Gli espropri sono indicati nell'elaborato progettuale P00  ES00
ESP ED01 B  e  le  interferenze  nella  "Revisione  B"  del  relativo
progetto inviato al Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
con nota di Anas S.p.A. 6 settembre 2013, n. 113949; 
  2. Copertura finanziaria 
  La copertura finanziaria dell'intervento e' assicurata: 
  - quanto a 15.347.000 euro, a carico delle risorse del contratto di
programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  Anas
S.p.A. - annualita' 2007; 
  - quanto a 9.290.000  euro,  con  rimodulazione  del  contratto  di
programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  Anas
S.p.A. - annualita' 2009. 
  3. Disposizioni finali 
  3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  provvedera'
ad assicurare, per conto di questo  Comitato,  la  conservazione  dei
documenti componenti il progetto approvato con la presente delibera. 
  3.2 Il soggetto aggiudicatore provvedera',  prima  dell'inizio  dei
lavori  previsti  nel   citato   progetto   definitivo,   a   fornire
assicurazioni al predetto Ministero  sull'avvenuto  recepimento,  nel
progetto  esecutivo,  delle  prescrizioni  riportate  nel  menzionato
allegato  1.  Resta  fermo  che  la  Commissione  VIA  procedera'   a
effettuare le  verifiche  ai  sensi  dell'articolo  185  del  decreto
legislativo n. 163/2006. 
  3.3 Entro 90 giorni dalla  data  di  pubblicazione  della  presente
delibera, il soggetto  aggiudicatore  provvedera'  a  trasmettere  al
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   l'esito   delle
verifiche preventive di interesse archeologico. 
  3.4 Il medesimo Ministero provvedera' a svolgere  le  attivita'  di
supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti
di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati  dalla
normativa citata in premessa, in particolare con riferimento a quanto
disposto dall'articolo 166, comma 5-bis,  del  codice  dei  contratti
pubblici e tenendo conto delle indicazioni di cui  alla  delibera  n.
63/2003 sopra richiamata. 
  3.5 In relazione alle linee guida esposte  nella  citata  nota  del
Coordinatore del Comitato di coordinamento  per  l'alta  sorveglianza
delle grandi opere, il bando di gara  per  l'affidamento  dei  lavori
dovra'  contenere  una  clausola  che  -  fermo  restando   l'obbligo
dell'appaltatore  di  comunicare  alla  stazione  appaltante  i  dati
relativi a tutti i sub-contratti,  stabilito  dall'articolo  118  del
decreto  legislativo  n.  163/2006  -  ponga  adempimenti   ulteriori
rispetto alle prescrizioni di cui all'articolo  10  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere
piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo -  tra  l'altro  -
l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli
eventuali  sub-appaltatori  e  sub-affidatari  indipendentemente  dai
limiti d'importo fissati dal  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 252/1998, nonche'  forme  di  monitoraggio  durante  la
realizzazione  dei  lavori;  i  contenuti  di  detta  clausola   sono
specificati nell'allegato 2, che  del  pari  forma  parte  integrante
della presente delibera. 
  3.6 Il soggetto aggiudicatore dell'opera dovra' assicurare a questo
Comitato flussi costanti di informazioni  coerenti  per  contenuti  e
modalita' con il sistema di monitoraggio degli investimenti  pubblici
di cui al citato articolo 1 della legge n. 144/1999. 
  3.7 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato  all'opera
dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e
contabile riguardante l'opera stessa. 
    Roma, 20 febbraio 2015 
 
                                                 Il Presidente: Renzi 
 
 
Il Segretario: Lotti 

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2015 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze reg.ne  prev.  n.
3135