IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco, ed, in particolare, il comma 33,  che
disciplina il procedimento di negoziazione del prezzo per i  prodotti
rimborsati dal S.S.N. tra agenzia e produttori; 
  Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre  2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189, come modificato dall'art. 1, comma 585, della legge 23  dicembre
2014, n. 190, ulteriormente  novellato  dall'art.  9-ter,  comma  10,
lettera b) del decreto-legge n. 78/2015, convertito con modificazioni
dalla legge n. 125/2015, in base al  quale  «Entro  il  30  settembre
2015, l'AIFA conclude le procedure di rinegoziazione con  le  aziende
farmaceutiche  volte  alla  riduzione  del  prezzo  di  rimborso  dei
medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito  di
raggruppamenti   di   medicinali    terapeuticamente    assimilabili,
individuati sulla base dei dati relativi  al  2014  dell'Osservatorio
nazionale  sull'impiego  dei  medicinali  OSMED-AIFA,   separando   i
medicinali a brevetto scaduto da  quelli  ancora  soggetti  a  tutela
brevettuale, autorizzati con indicazioni comprese nella medesima area
terapeutica, aventi il medesimo regime di rimborsabilita' nonche'  il
medesimo  regime  di  fornitura.  L'azienda   farmaceutica,   tramite
l'accordo negoziale  con  l'AIFA,  potra'  ripartire,  tra  i  propri
medicinali inseriti nei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili,
la riduzione di  spesa  a  carico  del  Servizio  sanitari  nazionale
attesa, attraverso l'applicazione selettiva di riduzioni  del  prezzo
di rimborso. Il risparmio atteso in  favore  del  Servizio  sanitario
nazionale attraverso la rinegoziazione con l'azienda farmaceutica  e'
dato dalla sommatoria del valore differenziale tra il prezzo a carico
del  Servizio  sanitario  nazionale  di  ciascun  medicinale  di  cui
l'azienda e' titolare inserito  nei  raggruppamenti  terapeuticamente
assimilabili  e  il  prezzo  piu'  basso  tra  tutte  le   confezioni
autorizzate e commercializzate che consentono la medesima  intensita'
di  trattamento  a  parita'  di  dosi  definite   giornaliere   (DDD)
moltiplicato per i corrispondenti consumi registrati nell'anno  2014.
In caso di mancato accordo, totale  o  parziale,  l'AIFA  propone  la
restituzione  alle  regioni   del   risparmio   atteso   dall'azienda
farmaceutica, da effettuare  con  le  modalita'  di  versamento  gia'
consentite ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera g),  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, fino  a  concorrenza  dell'ammontare  della
riduzione attesa dall'azienda stessa, ovvero la riclassificazione dei
medicinali terapeuticamente assimilabili di cui l'azienda e' titolare
con l'attribuzione della fascia C di cui all'art. 8, comma 10,  della
legge 24 dicembre 1993, n. 537,  fino  a  concorrenza  dell'ammontare
della riduzione attesa dall'azienda stessa»; 
  Visto l'art. 12, commi 5 e 6, del decreto-legge 13 settembre  2012,
n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,
n. 189, che equiparano i  medicinali  di  importazione  parallela  ai
restanti medicinali ai fini della classificazione in  relazione  alla
rimborsabilita' degli stessi da parte del SSN; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto l'art. 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
  Visto il verbale della riunione del 1° settembre 2015  tra  AIFA  e
aziende farmaceutiche nel corso della quale sono stati resi  noti  la
metodologia, i contenuti generali e le modalita' di svolgimento delle
negoziazioni di cui  all'art.  11,  comma  1,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, e successive modifiche; 
  Considerati  i  raggruppamenti   di   medicinali   terapeuticamente
assimilabili, individuati  sulla  base  dei  dati  relativi  al  2014
dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei  medicinali  OSMED-AIFA,
separando i medicinali a brevetto scaduto da quelli ancora soggetti a
tutela  brevettuale,  autorizzati  con  indicazioni  comprese   nella
medesima   area   terapeutica,   aventi   il   medesimo   regime   di
rimborsabilita' nonche' il medesimo regime di fornitura; 
  Considerato   che   i   suddetti   raggruppamenti   di   medicinali
terapeuticamente  assimilabili  sono  stati  individuati  nell'ambito
delle  seguenti  classi   farmacologiche:   inibitori   della   pompa
protonica, inibitori  dell'enzima  di  conversione  dell'angiotensina
(come  monocomposti  distintamente  da   quelli   in   associazione);
antagonisti del recettore  dell'angiotensina  II  (come  monocomposti
distintamente da quelli in associazione); statine e ezetimibe per  il
trattamento di I° livello in nota AIFA 13 distintamente da quelle per
il trattamento di II° livello; beta2-agonisti a lunga durata d'azione
(come monocomposti distintamente da quelli in  associazione),  agenti
antimuscarinici a lunga  durata  d'azione,  inibitori  selettivi  del
reuptake  della  serotonina;  eparine  a   basso   peso   molecolare;
bifosfonati e farmaci attivi sul metabolismo osseo; 
  Considerato  che   i   predetti   raggruppamenti   terapeuticamente
assimilabili non individuano raggruppamenti di medicinali equivalenti
sul piano  terapeutico  ai  sensi  dell'art.  15,  comma  11-ter  del
decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il procedimento avviato d'ufficio nei confronti di  Programmi
Sanitari Integrati S.r.l.; 
  Considerato che in sede  di  convocazione  del  21  settembre  2015
l'azienda Programmi Sanitari Integrati si dichiarava  disponibile  ad
un accordo di risparmio complessivo  da  corrispondere  integralmente
mediante rimborso alle Regioni con le modalita' di pay back,  fino  a
concorrenza dell'ammontare della riduzione di spesa a carico del  SSN
pari a € 550.000/annuo; 
  Vista la proposta  negoziale,  corredata  dagli  allegati,  inviata
dall'AIFA in data 29 settembre 2015, tramite PEC; 
  Considerato che alla suddetta proposta l'azienda ha dato  riscontro
in data 1° ottobre 2015, oltre il termine di legge, dichiarandosi non
disponibile alla sottoscrizione dell'accordo; 
  Considerato che non e' stato  possibile  pervenire  ad  un  accordo
negoziale relativamente ai medicinali nella titolarita' della  stessa
Societa' entro il termine di legge; 
  Ritenuta la necessita' ed  urgenza  di  provvedere  alla  riduzione
della spesa a carico del SSN attraverso  la  riclassificazione  nella
fascia C di cui all'art. 8, comma  10,  della  legge  537/1993  delle
specialita' medicinali contenute nell'Allegato A di cui  e'  titolare
la Programmi Sanitari Integrati S.r.l., in attuazione  dell'art.  11,
comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  e  successive
modifiche; 
  Visto l'allegato A, che costituisce parte integrante della presente
determinazione, 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Modalita' di riduzione di spesa a carico del SSN 
 
  1. In ragione di quanto  indicato  in  premessa,  la  modalita'  di
riduzione di spesa a carico  del  Servizio  sanitario  nazionale,  si
realizza attraverso la riclassificazione in fascia C di cui  all'art.
8,  comma  10,  della legge  537/1993  delle  specialita'  medicinali
contenute nell'Allegato A.