IL MINISTRO 
 
  Visto l'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che
autorizza, a decorrere dall'anno 2015, la spesa  di  250  milioni  di
euro annui per interventi in favore del settore dell'autotrasporto; 
  Visto l'art. 1, comma 151, della citata legge n. 190 del  2014  che
dispone che, a valere sulla  quota  riservata  all'incentivazione  di
progetti di investimento nel settore, una quota parte  non  superiore
al 20 per cento delle risorse medesime e' destinata alle imprese  che
pongono  in  essere  iniziative  dirette  a  realizzare  processi  di
ristrutturazione e aggregazione; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29
aprile 2015, n. 130 che in applicazione del citato art. 1, comma 150,
della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  ha  ripartito  le  suddette
risorse fra le diverse aree d'intervento per il  triennio  2015-2017,
avuto riguardo alle esigenze del settore dell'autotrasporto; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  6
agosto 2015 n. 283 che, al fine di garantire una congrua misura delle
deduzioni forfetarie di spese non  documentate,  tenuto  conto  delle
difficolta' in cui versa il settore  ed  in  particolare  le  imprese
artigiane, ha incrementato le risorse destinate alla copertura  delle
deduzioni  forfetarie  stesse  e,  per  il  corrente  anno  2015,  ha
rimodulato la ripartizione effettuata con il decreto 29 aprile  2015,
n. 130; 
  Visto  l'art.  1,  comma  1,  lettera   d)   del   citato   decreto
interministeriale n.  130  del  2015,  come  modificato  dal  decreto
ministeriale 6 agosto 2015, n. 283, che ha destinato  15  milioni  di
euro per l'anno  2015  per  investimenti  finalizzati  allo  sviluppo
dell'intermodalita' e della  logistica  e  ad  iniziative  dirette  a
realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione, rinviando  ad
apposito  decreto,  da  adottarsi  da  parte   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti,  la  disciplina  delle  modalita'  di
erogazione di dette risorse, nonche' gli oneri di gestione e le spese
di funzionamento degli interventi ai sensi dell'art. 19, comma 5, del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 
  Visto il decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato,
ed in particolare l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e gli articoli 17 e
36 che consentono aiuti agli investimenti a favore  delle  piccole  e
medie imprese; 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1407/2013  del  18  dicembre  2013
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"; 
  Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili,
occorre fare riferimento, in via generale, al sovra costo  necessario
per acquisire la tecnologia piu' evoluta da un punto di vista tecnico
ed ambientale; 
  Visto l'art. 6  della  legge  25  febbraio  2008,  n.  34,  recante
"Disposizioni    per    l'adempimento    di    obblighi     derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'  europee",  che  prevede
l'onere per i destinatari degli aiuti di dichiarare di non  rientrare
fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non  rimborsato,  o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali
o incompatibili dalla Commissione europea; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201,  il
quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la  gestione,  nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e  nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato e
che gli oneri relativi alla gestione dei predetti fondi ed interventi
pubblici siano a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi; 
  Valutata l'utilita' di garantire l'incentivazione  all'acquisto  di
veicoli industriali a motorizzazione alternativa  a  gas  naturale  e
biometano, onde assicurare un minor livello di  emissioni  inquinanti
nei territori piu' sensibili e nelle piu' lunghe percorrenze, al fine
di massimizzare gli effetti benefici  sull'ambiente,  in  continuita'
con la misura prevista per l'esercizio finanziario 2014; 
  Ritenuto opportuno incentivare, per le  piccole  e  medie  imprese,
l'acquisizione di semirimorchi volti al rinnovo del parco veicolare e
a  diversificare  la  produzione   massimizzando   l'utilizzo   delle
modalita' di trasporto alternative  al  trasporto  stradale,  nonche'
incentivare  l'acquisto  di  beni  capitali  destinati  al  trasporto
intermodale, ovvero container  e  casse  mobili,  anche  al  fine  di
ottimizzare la catena logistica; 
  Considerato che l'incentivazione  per  l'acquisto  di  semirimorchi
dotati di  dispositivi  innovativi  non  ancora  obbligatori  atti  a
ridurre i consumi puo' essere diretta a tutte le imprese e  non  solo
alle piccole e medie imprese, nel limite del 40 per cento  dei  costi
di  investimento  necessari  per  innalzare  il  livello  di   tutela
ambientale o per andare oltre le norme dell'Unione europea; 
  Ritenuto che l'insieme degli interventi di cui sopra, unito ad  una
maggiorazione degli incentivi a favore  delle  reti  di  imprese  che
effettuano gli investimenti  previsti,  consente  di  dare  un  primo
impulso al rinnovamento ed alla  ristrutturazione  del  settore,  con
particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, allo sviluppo  dei
servizi  logistici  ed  al  riequilibrio  modale,  anche  andando  ad
incidere sulla attuale polverizzazione che connota il settore stesso; 
  Sentite   le   associazioni   di    categoria    dell'autotrasporto
maggiormente rappresentative; 
  Vista la nota della Direzione generale per il trasporto stradale  e
per l'intermodalita' n. 15616 del 6 agosto 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1.  Le  disposizioni   del   presente   decreto   disciplinano   la
ripartizione e le modalita' di erogazione delle  risorse  finanziarie
relative all'anno 2015, nel limite di spesa  pari  a  15  milioni  di
euro,  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  d),   del   decreto
interministeriale del 29 aprile 2015, n.  130,  come  modificato  dal
decreto interministeriale 6 agosto 2015, n. 283. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'incentivazione a
beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di  terzi
attive  sul  territorio  italiano,  in  regola  con  i  requisiti  di
iscrizione  al  Registro  elettronico  nazionale  e  all'Albo   degli
autotrasportatori di cose per  conto  di  terzi,  per  il  rinnovo  e
l'adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l'acquisizione  di
beni strumentali per il trasporto intermodale, nonche'  per  favorire
iniziative di collaborazione e di aggregazione  fra  le  imprese  del
settore nei limiti e secondo le modalita' di cui al presente decreto. 
  3. Le misure  di  incentivazione  sono  erogate  nel  rispetto  dei
principi generali e delle  disposizioni  settoriali  del  regolamento
generale di esenzione (UE)  n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato comune in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato. 
  4. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono  destinati  gli
importi di seguito specificati, corrispondenti  ad  una  quota  parte
delle risorse globalmente disponibili, pari a 15 milioni di euro: 
    a) 6,5 milioni di euro per acquisizione, anche mediante locazione
finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al  trasporto
di merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a  7  tonnellate,
nonche' pari o superiori a 16 tonnellate, a  trazione  alternativa  a
metano CNG e gas naturale liquefatto LNG; 
    b) 6,5 milioni di euro per acquisizione anche mediante  locazione
finanziaria, di semirimorchi, nuovi di  fabbrica,  per  il  trasporto
combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e  per  il
trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave  rispondenti  alla
normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi  volti  a  conseguire
maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica; 
    c) 2 milioni di euro per l'acquisizione, da parte  di  piccole  e
medie imprese, anche mediante locazione finanziaria, di  container  e
casse   mobili,   intesi   quali   unita'   di   carico   intermodale
standardizzate in modo da assicurarne la compatibilita' con tutte  le
tipologie di mezzi di trasporto, cosi' da facilitare  l'utilizzazione
di differenti modalita' di trasporto in combinazione fra loro,  senza
alcuna rottura di carico, ovvero senza che la merce venga trasbordata
o manipolata dal vettore, o dal caricatore. 
  5. I  contributi,  di  cui  al  comma  4,  sono  erogabili  fino  a
concorrenza delle risorse  disponibili  per  ogni  raggruppamento  di
tipologie  di  investimenti.  La  ripartizione   degli   stanziamenti
nell'ambito delle predette aree di intervento puo' essere  rimodulata
con decreto del Direttore della Direzione generale per  il  trasporto
stradale e per l'intermodalita' qualora, per  effetto  delle  istanze
presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le
stesse non risultino sufficienti. 
  6. Ove, a causa  dell'esaurimento  delle  risorse  disponibili  per
ciascuna area anche dopo l'eventuale rimodulazione di cui al comma 5,
il  numero  delle  imprese  ammesse   al   beneficio   non   consenta
l'erogazione degli importi a  ciascuna  spettanti,  con  decreto  del
Direttore della Direzione generale per il trasporto  stradale  e  per
l'intermodalita'  si  procedera'  alla  riduzione  proporzionale  dei
contributi fra le stesse imprese collocate nelle aree  rispetto  alle
quali le risorse si sono rivelate insufficienti. 
  7. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui
all'art. 4 del  citato  regolamento  (UE)  n.  651/2014,  nonche'  di
garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti  margini
di rappresentativita' del settore, l'importo massimo ammissibile  per
gli investimenti di cui al comma  4  per  singola  impresa  non  puo'
superare euro 400.000,00. Qualora l'importo superi tale limite  viene
ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia  non
e' derogabile anche in caso di accertata disponibilita' delle risorse
finanziarie  rispetto   alle   richieste   pervenute   e   dichiarate
ammissibili. 
  8. Non  si  procede  all'erogazione  del  contributo  nel  caso  di
trasferimento della disponibilita' dei beni oggetto  degli  incentivi
nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della  domanda
e la data di pagamento del beneficio. Resta fermo che i beni  di  cui
al comma 4 non  possono  essere  alienati  e  devono  rimanere  nella
disponibilita' del beneficiario del contributo fino  al  31  dicembre
2018, pena la revoca del contributo erogato.