IL MINISTRO Visto l'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che autorizza, a decorrere dall'anno 2015, la spesa di 250 milioni di euro annui per interventi in favore del settore dell'autotrasporto; Visto l'art. 1, comma 151, della citata legge n. 190 del 2014 che dispone che, a valere sulla quota riservata all'incentivazione di progetti di investimento nel settore, una quota parte non superiore al 20 per cento delle risorse medesime e' destinata alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2015, n. 130 che in applicazione del citato art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha ripartito le suddette risorse fra le diverse aree d'intervento per il triennio 2015-2017, avuto riguardo alle esigenze del settore dell'autotrasporto; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2015 n. 283 che, al fine di garantire una congrua misura delle deduzioni forfetarie di spese non documentate, tenuto conto delle difficolta' in cui versa il settore ed in particolare le imprese artigiane, ha incrementato le risorse destinate alla copertura delle deduzioni forfetarie stesse e, per il corrente anno 2015, ha rimodulato la ripartizione effettuata con il decreto 29 aprile 2015, n. 130; Visto l'art. 1, comma 1, lettera d) del citato decreto interministeriale n. 130 del 2015, come modificato dal decreto ministeriale 6 agosto 2015, n. 283, che ha destinato 15 milioni di euro per l'anno 2015 per investimenti finalizzati allo sviluppo dell'intermodalita' e della logistica e ad iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione, rinviando ad apposito decreto, da adottarsi da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la disciplina delle modalita' di erogazione di dette risorse, nonche' gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, ed in particolare l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e gli articoli 17 e 36 che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"; Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili, occorre fare riferimento, in via generale, al sovra costo necessario per acquisire la tecnologia piu' evoluta da un punto di vista tecnico ed ambientale; Visto l'art. 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee", che prevede l'onere per i destinatari degli aiuti di dichiarare di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, il quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato e che gli oneri relativi alla gestione dei predetti fondi ed interventi pubblici siano a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi; Valutata l'utilita' di garantire l'incentivazione all'acquisto di veicoli industriali a motorizzazione alternativa a gas naturale e biometano, onde assicurare un minor livello di emissioni inquinanti nei territori piu' sensibili e nelle piu' lunghe percorrenze, al fine di massimizzare gli effetti benefici sull'ambiente, in continuita' con la misura prevista per l'esercizio finanziario 2014; Ritenuto opportuno incentivare, per le piccole e medie imprese, l'acquisizione di semirimorchi volti al rinnovo del parco veicolare e a diversificare la produzione massimizzando l'utilizzo delle modalita' di trasporto alternative al trasporto stradale, nonche' incentivare l'acquisto di beni capitali destinati al trasporto intermodale, ovvero container e casse mobili, anche al fine di ottimizzare la catena logistica; Considerato che l'incentivazione per l'acquisto di semirimorchi dotati di dispositivi innovativi non ancora obbligatori atti a ridurre i consumi puo' essere diretta a tutte le imprese e non solo alle piccole e medie imprese, nel limite del 40 per cento dei costi di investimento necessari per innalzare il livello di tutela ambientale o per andare oltre le norme dell'Unione europea; Ritenuto che l'insieme degli interventi di cui sopra, unito ad una maggiorazione degli incentivi a favore delle reti di imprese che effettuano gli investimenti previsti, consente di dare un primo impulso al rinnovamento ed alla ristrutturazione del settore, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, allo sviluppo dei servizi logistici ed al riequilibrio modale, anche andando ad incidere sulla attuale polverizzazione che connota il settore stesso; Sentite le associazioni di categoria dell'autotrasporto maggiormente rappresentative; Vista la nota della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' n. 15616 del 6 agosto 2015; Decreta: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la ripartizione e le modalita' di erogazione delle risorse finanziarie relative all'anno 2015, nel limite di spesa pari a 15 milioni di euro, di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale del 29 aprile 2015, n. 130, come modificato dal decreto interministeriale 6 agosto 2015, n. 283. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'incentivazione a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, in regola con i requisiti di iscrizione al Registro elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale, nonche' per favorire iniziative di collaborazione e di aggregazione fra le imprese del settore nei limiti e secondo le modalita' di cui al presente decreto. 3. Le misure di incentivazione sono erogate nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni settoriali del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. 4. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono destinati gli importi di seguito specificati, corrispondenti ad una quota parte delle risorse globalmente disponibili, pari a 15 milioni di euro: a) 6,5 milioni di euro per acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 tonnellate, nonche' pari o superiori a 16 tonnellate, a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG; b) 6,5 milioni di euro per acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica; c) 2 milioni di euro per l'acquisizione, da parte di piccole e medie imprese, anche mediante locazione finanziaria, di container e casse mobili, intesi quali unita' di carico intermodale standardizzate in modo da assicurarne la compatibilita' con tutte le tipologie di mezzi di trasporto, cosi' da facilitare l'utilizzazione di differenti modalita' di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico, ovvero senza che la merce venga trasbordata o manipolata dal vettore, o dal caricatore. 5. I contributi, di cui al comma 4, sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti. La ripartizione degli stanziamenti nell'ambito delle predette aree di intervento puo' essere rimodulata con decreto del Direttore della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' qualora, per effetto delle istanze presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti. 6. Ove, a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna area anche dopo l'eventuale rimodulazione di cui al comma 5, il numero delle imprese ammesse al beneficio non consenta l'erogazione degli importi a ciascuna spettanti, con decreto del Direttore della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' si procedera' alla riduzione proporzionale dei contributi fra le stesse imprese collocate nelle aree rispetto alle quali le risorse si sono rivelate insufficienti. 7. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui all'art. 4 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonche' di garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini di rappresentativita' del settore, l'importo massimo ammissibile per gli investimenti di cui al comma 4 per singola impresa non puo' superare euro 400.000,00. Qualora l'importo superi tale limite viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non e' derogabile anche in caso di accertata disponibilita' delle risorse finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili. 8. Non si procede all'erogazione del contributo nel caso di trasferimento della disponibilita' dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio. Resta fermo che i beni di cui al comma 4 non possono essere alienati e devono rimanere nella disponibilita' del beneficiario del contributo fino al 31 dicembre 2018, pena la revoca del contributo erogato.