IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia; Visti i commi 8-bis ed 8-ter del predetto articolo 73, introdotti dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 114/2014 entrata in vigore il 19 agosto 2014 concernente misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari; Visto l'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, recante interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario; Visto l'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; Visto il decreto ministeriale 14 luglio 2014, n. 553, concernente gli indicatori ISEE e ISPE e importo minimo borse di studio per l'anno accademico 2014-2015; Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 luglio 2015 pubblicato sul sito internet del Ministero della giustizia in data 20 luglio 2015 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 luglio 2015, n. 167 - Attribuzione delle borse di studio di cui all'articolo 73, comma 8-bis, del decreto-legge n. 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013 ed a parziale modifica ed integrazione dello stesso; Decreta: Art. 1 Determinazione annuale delle risorse destinate alle borse di studio 1. L'ammontare delle risorse destinate agli interventi (borsa di studio) di cui all'articolo 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito decreto-legge) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche, e' determinato, per l'anno 2015, nei limiti di € 8.000.000 nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, stanziate sul capitolo 1537 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia. 2. Il Ministro della giustizia provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 1304, delle legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle occorrenti variazioni di bilancio a valere sul fondo di cui al citato capitolo 1537 in favore del pertinente capitolo di gestione.