Premessa: 
      Il decreto legislativo n. 187/2000 prevede  la  giustificazione
individuale di ogni  esame,  l'ottimizzazione  e  la  responsabilita'
clinica  del  medico  specialista,  principi  di  cui  si  rileva  la
necessita' di applicazione  uniforme  sul  territorio  nazionale,  in
particolare del rispetto dei criteri di giustificazione. 
    Al fine di garantire una  applicazione  uniforme  sul  territorio
nazionale e di assicurare l'uso appropriato  delle  risorse  umane  e
strumentali del  Servizio  sanitario  nazionale,  le  presenti  linee
guida, in attuazione delle previsioni del comma 1, dell'art.  6,  del
decreto legislativo n. 187/2000, in relazione alle procedure inerenti
le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate, fissano i criteri
di  riferimento  che  consentono  di  caratterizzare  la  prestazione
sanitaria con la pratica radiologica, e forniscono raccomandazioni  e
indicazioni operative ai prescriventi, nonche'  indicazioni  utili  a
meglio precisare funzioni e responsabilita' del Medico  prescrivente,
del Medico radiologo, del TSRM e del Fisico medico, come previste dal
decreto  legislativo   n.   187/2000   e   dai   rispettivi   profili
professionali, in coerenza con i contenuti presenti in: 
    Linee guida nazionali  di  riferimento  per  la  diagnostica  per
immagini, di cui  all'Accordo,  ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le
Regioni e Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  sul  documento
relativo alle «Linee guida per la  diagnostica  per  immagini»,  Atto
rep. n. 2113 del 28 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 100 del 2 maggio 2005 -  supplemento  ordinario
n. 79; 
    Documento  «Management  della  erogazione  delle  prestazioni  di
diagnostica per immagini»,  sottoscritto  il  17  dicembre  2013  dai
rappresentanti di AIFM, AIMN, AINR, AIRO, SIRM, SNR e FNCPTSRM; 
    Direttiva 2013/59/Euratom, che dovra' essere recepita entro il  6
febbraio 2018, in particolare articoli 55, 56, 57, 58, 59 e 60; 
    Linee  guida  per  la  dematerializzazione  della  documentazione
clinica in Diagnostica per Immagini. Intesa Conferenza  Stato-Regioni
del 4 aprile 2012 - ai sensi art. 8, comma 6, legge n. 131/2003 (Rep.
Atti n. 81/CSR del 4 aprile 2012). 
    In particolare  sono  individuati  i  criteri  di  riferimento  e
individuate le procedure operative da adottare in caso di: 
      pratiche radiologiche standardizzate  (art.  6  commi  1  e  2,
decreto legislativo n.  187/2000),  (elencate  in  Appendice  1),  in
regime di ricovero (ordinario,  day  hospital  o  day  surgery  o  in
elezione) presso strutture pubbliche o private ospedaliere; 
      pratiche   radiologiche    in    regime    di    ricovero    in
urgenza-emergenza presso strutture pubbliche o private ospedaliere; 
      pratiche radiologiche in regime ambulatoriale presso  strutture
territoriali e presidi radiologici privati accreditati e non. 
Pratiche radiologiche standardizzate in regime di ricovero ordinario,
  day  hospital  o  day  surgery  o  in  elezione,  presso  strutture
  pubbliche o private ospedaliere, (la cui esecuzione  e'  consentita
  esclusivamente in regime di ricovero ordinario, day hospital o  day
  surgery  o  in  elezione  presso  strutture  pubbliche  o   private
  ospedaliere). 
    Il Medico radiologo, in collaborazione con il  Tecnico  Sanitario
di Radiologia Medica (TSRM) e con il Fisico medico, in accordo con la
Direzione  sanitaria  della   struttura,   provvede   a   individuare
preliminarmente  le  prestazioni  radiologiche   standard   (pratiche
standardizzate), attuabili presso la struttura medesima, per le quali
risulti  sufficiente  la  sola  valutazione   della   giustificazione
individuale effettuata all'atto della richiesta dal medico di reparto
prescrivente, che possono essere condotte dal TSRM  senza  necessita'
della presenza in  sala  radiologica  del  Medico  radiologo,  previa
verifica da parte del TSRM  della  rispondenza  della  richiesta  del
prescrivente ai contenuti di protocolli prestabiliti, approvati dalla
Direzione sanitaria della struttura. 
    Non   possono   in   ogni   caso   essere   effettuate   pratiche
standardizzate su minori o donne in stato di gravidanza. 
    Possono essere oggetto di procedura  standardizzata  le  indagini
radiologiche tradizionali proiettive non contrastografiche  riportate
in Appendice 1 (elenco esaustivo), proposte dal  medico  di  reparto,
coerenti  con  le  indicazioni   cliniche   di   appropriatezza   per
l'esecuzione,  individuate  preventivamente  dal   responsabile   del
servizio di radiodiagnostica. 
    In caso di pratiche radiologiche standardizzate spetta al  medico
di reparto prescrivente informare il paziente sui rischi  e  benefici
dell'esame radiologico richiesto e  sulla  necessita'  dello  stesso,
rispettando i principi generali sul consenso informato  riportati  in
Appendice 2. Nel formulare  la  richiesta  dell'esame  con  procedure
standardizzate il medico  prescrivente  dovra'  aver  preliminarmente
valutato non solo l'effettiva utilita' e necessita' dell'esame  sotto
il profilo rischi/benefici per il  paziente,  ma  dovra'  anche  aver
escluso la possibilita' di: 
      ottenere le stesse informazioni da indagini gia' effettuate; 
      avvalersi delle  informazioni  ottenibili  con  altre  tecniche
diagnostiche comportanti minori rischi per la salute del paziente. 
    In caso di esame richiesto per il follow-up di  malattia,  dovra'
essere stato verificato che la ripetizione dell'esame risulti congrua
con i tempi di progressione o risoluzione della stessa. 
    Il  TSRM,  preliminarmente   all'esecuzione   dell'indagine,   si
accerta, sotto la propria responsabilita', che il medico di  reparto,
all'atto del ricovero, previa  informativa  sui  rischi  e  benefici,
abbia raccolto e riportato in cartella, redatta in forma analogica  o
digitale,  il  consenso  al  ricovero,  alle  cure   e   agli   esami
diagnostici,  inclusivo  anche  di  tutte  le  indagini  radiologiche
tradizionali proiettive non contrastografiche di cui all'Appendice 1,
e che tale consenso sia stato  sottoscritto  dal  paziente.  Il  TSRM
verifichera' inoltre se dall'anamnesi riportata in cartella  all'atto
del ricovero, possa essere esclusa la possibilita' di  uno  stato  di
gravidanza  o  la  minore  eta'  del  paziente,  ed  inoltre  se   la
prestazione  radiologica,  rispetto  al  quesito  clinico   indicato,
risulti adeguata rispetto ai protocolli stabiliti. 
    L'elenco delle pratiche di cui all'Appendice 1 e' aggiornato  dal
Ministero della salute, in  relazione  all'evoluzione  dei  progressi
tecnici  e  delle   conoscenze,   anche   sentite   le   associazioni
scientifiche di settore. 
    Resta escluso in ogni caso che le prestazioni di Radiodiagnostica
che necessitino  di  somministrazione  di  Mdc  ev  o  intracavitario
possano essere rese dal TRSM in assenza del Medico radiologo. 
Pratiche radiologiche in  regime  di  ricovero  in  urgenza-emergenza
  presso strutture pubbliche o private ospedaliere. 
    In  caso  di  prestazione  radiologica  richiesta  in  regime  di
ricovero in urgenza-emergenza in un DEA di I  e  II  livello  (HUB  o
Spoke) con guardia medica radiologica  attiva,  il  Medico  radiologo
nell'acquisire  la  cartella  clinica,  informatizzata  o  in   forma
cartacea, ha l'obbligo di verificare preliminarmente  che  il  medico
d'emergenza  o  di  altra  specialita',  presente   nella   struttura
ospedaliera,  abbia  trascritto  i  dati  anamnestici  raccolti   dal
paziente e acquisito il consenso al ricovero e agli  accertamenti  ed
esami e alle cure da parte dello stesso paziente (o da parte  di  chi
ne fa le veci nei casi previsti), e che la  richiesta  di  esame  sia
completa con tutte le informazioni necessarie,  tra  cui  una  chiara
formulazione del quesito clinico in funzione del quale l'esame  viene
richiesto,  indispensabile  per  poter  applicare   correttamente   i
principi di giustificazione e ottimizzazione e fornire la prestazione
di Diagnostica per Immagini piu' appropriata al singolo caso. 
    Al fine di poter immediatamente dirimere  eventuali  dubbi  sulla
giustificazione  dell'esame  richiesto,  deve  essere  prevista   una
procedura  operativa  che  assicuri   il   rapido   consulto,   anche
telefonico, fra Medico radiologo e medico specialista del reparto. 
    Se la prestazione in regime di ricovero in  urgenza-emergenza  e'
resa in un pronto soccorso in zona disagiata o in un punto  di  primo
intervento ove non  sia  presente  il  Medico  radiologo,  il  medico
prescrivente del pronto soccorso  o  lo  specialista  presente  nella
struttura provvede, una  volta  raccolta  l'anamnesi  clinica  ed  il
consenso, a prescrivere o a effettuare le  prestazioni  complementari
di  diagnostica  per  immagini  ritenute  necessarie  e  appropriate.
L'assenza di referto radiologico, non previsto in caso  di  attivita'
radiologica complementare ad  attivita'  specialistica,  comporta  la
necessita' di conservazione della registrazione dell'esame. 
    In alternativa, ove opportuno, all'atto  della  richiesta  potra'
essere coinvolto il Medico radiologo, reperibile o  in  telemedicina,
per condurre l'indagine radiologica. 
    Il ricorso alle risorse della teleradiologia (1)   potra'  essere
previsto solo per indagini che non necessitino di somministrazione di
mdc ev o intracavitaria, e presuppone  l'adozione  di  un  protocollo
operativo, sviluppato dal responsabile della UOC di  Radiodiagnostica
in collaborazione con la Direzione sanitaria,  approvato  in  accordo
con  tutte  le  professionalita'  sanitarie  coinvolte  con  delibera
aziendale, che preveda: 
      a) rispetto delle norme in tema di privacy; 
      b) presenza di procedure di verifica e sicurezza  in  grado  di
garantire che le immagini ricevute si riferiscano al paziente per  il
quale viene richiesto l'esame; 
      c)  previsione  di  controlli  e   verifiche   sulla   corretta
attuazione dei protocolli prestabiliti di esecuzione dell'esame e  di
trasferimento delle immagini; 
      d) previsione  di  controlli  adeguati  ad  assicurare  che  le
attrezzature tecniche utilizzate consentano la visualizzazione  senza
perdita di qualita' delle immagini; 
      e) disponibilita' di facile e immediata  comunicazione  con  il
centro che ha realizzato l'indagine; 
      f) congrua programmazione di prove di idoneita' all'uso clinico
delle  attrezzature  informatiche  con  prove  di   funzionamento   e
controlli di qualita' ad intervalli regolari; 
      g) disponibilita' di un sistema RIS-PACS, di idonei monitor per
la visualizzazione e di sistema per la refertazione degli esami; 
      h)  disponibilita'  della  firma   digitale   della   richiesta
dell'esame e del referto radiologico. 
    Il TSRM, in applicazione del protocollo operativo, provvede  alla
conduzione tecnica della pratica. 
    Pratiche radiologiche in regime  ambulatoriale  presso  strutture
territoriali e presidi radiologici privati accreditati e non. 
    Le prestazioni di diagnostica per immagini rese  in  ambulatorio,
sia in  regime  di  accreditamento  col  SSN-SSR  che  privato,  sono
eseguite  esclusivamente  dai  professionisti  dell'area  radiologica
abilitati, Medico Radiologo e TSRM,  secondo  i  rispettivi  ruoli  e
competenze professionali. 
    In tutte le strutture territoriali, della  ASL,  della  ASO,  dei
privati accreditati e non, dove si svolgono attivita' di  diagnostica
per  immagini  in  regime  ambulatoriale,  deve  essere  prevista  in
organico, durante  lo  svolgimento  dell'attivita',  la  presenza  di
almeno un Medico radiologo e di TSRM  in  numero  proporzionale  agli
accessi e alla tipologia dell'attivita' svolta. 
    Il Medico radiologo provvede a valutare l'anamnesi,  a  informare
il paziente  sui  rischi  e  benefici  dell'esame  e  raccogliere  il
consenso informato, con possibilita' a suo giudizio di  ritenere  non
giustificata la prestazione richiesta dal prescrivente e modificarla.
In tal caso, ove possibile, ne informera' preliminarmente  il  medico
prescrivente, mettendolo al  corrente  delle  proprie  conclusioni  e
concordando  con  lo  stesso  la  proposta  di  un  eventuale   esame
sostitutivo, in funzione di una migliore risposta al quesito  clinico
posto. 
    La conduzione tecnica dell'esame e' svolta dal TSRM, in relazione
a quanto preventivamente concordato con il Medico radiologo,  che  in
ogni caso puo'  direttamente  effettuare  l'esame  o  modificarne  il
protocollo di esecuzione in  relazione  alle  esigenze  cliniche  del
paziente. In ogni situazione difforme dal previsto o in  presenza  di
necessita'  di  chiarimento  o   approfondimento,   il   TSRM   fara'
riferimento al Medico radiologo, che assicurera' la propria  presenza
attiva non limitata alla sola refertazione. 
    Le strutture sanitarie, in ottemperanza alla  normativa  vigente,
devono provvedere affinche' in tutti i regimi  di  prestazione  sopra
riportati  sia  coinvolto  un  Fisico  medico,  quale  professionista
sanitario   dell'area   radiologica   abilitato   a   condurre,    in
collaborazione con gli altri professionisti dell'area radiologica per
quanto di competenza, le attivita' volte alla valutazione preventiva,
all'ottimizzazione e verifica delle dosi impartite nelle  esposizioni
mediche,  nonche'  alle  prove  di  accettazione  e  alle  successive
verifiche periodiche di funzionamento  e  ai  controlli  di  qualita'
delle apparecchiature e dei sistemi accessori hardware e  software  a
queste connessi, e alla garanzia della sicurezza. 

(1) Si veda al riguardo il rapporto ISTISAN 10/14: «Linee  guida  per
    l'assicurazione in qualita' in teleradiologia». ISSN 1123-3117.