IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
introduce la possibilita' per il CIPE, su proposta del Ministro della
sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  di
vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla  realizzazione  di
specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 1, comma 593, della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,
che dispone che «Per gli anni 2015 e 2016 nello stato  di  previsione
del Ministero della salute e' istituito un fondo per il  concorso  al
rimborso alle regioni per l'acquisto dei  medicinali  innovativi.  Il
fondo finalizzato al predetto rimborso e' alimentato da: 
    a) un contributo statale alla diffusione dei predetti  medicinali
innovativi per 100 milioni di euro per l'anno 2015; 
    b) una  quota  delle  risorse  destinate  alla  realizzazione  di
specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'art.
1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pari a 400 milioni
di euro per l'anno 2015 e 500 milioni di euro per l'anno 2016»; 
  Visto il successivo comma 594 dell'art. 1, della legge 23  dicembre
2014, n. 190 che dispone del versamento in favore delle regioni delle
somme di cui al punto b) del precedente comma 593 da  effettuare  «in
proporzione  alla  spesa  sostenuta  dalle   regioni   medesime   per
l'acquisto dei medicinali innovativi di cui al comma 593, secondo  le
modalita' individuate con apposito decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»; 
  Considerati  gli  accordi   sottoscritti   tra   AIFA   e   aziende
farmaceutiche ai sensi dell'art. 48, comma 33, del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326  e  s.m.i.,  per  la  fornitura  di  medicinali
innovativi, a prezzi variabili in  funzione  dei  volumi  erogati  in
applicazione dei termini degli accordi stessi; 
  Ritenuto pertanto, in attuazione della normativa sopra  richiamata,
di dover provvedere alla individuazione delle  modalita'  da  seguire
per l'attribuzione, in favore delle  regioni  aventi  diritto,  delle
risorse presenti sul fondo per il concorso al rimborso  dell'acquisto
dei medicinali innovativi di cui all'art. 1, comma 593,  della  legge
23 dicembre 2014, n. 190; 
  Acquisita l'intesa sancita in Conferenza Stato regioni in  data  30
luglio 2015 (Rep. Atti n.143/CSR) nei termini indicati  nell'allegato
sub A che forma parte integrante dell'intesa; 
  Tenuto  conto  di  quanto   specificato   nella   predetta   intesa
relativamente  al  punto  2  del  suddetto  allegato  sub  A  la  cui
trattazione costituira' oggetto di specifico approfondimento in  sede
di tavolo tecnico interistituzionale insediatosi in  data  22  luglio
2015, in applicazione del punto D.4 dell'intesa sancita in Conferenza
Stato regioni il 2 luglio 2015 (Rep. Atti n.113/CSR); 
  Visto l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,
che individua la quota di compartecipazione alla  spesa  sanitaria  a
carico della regione siciliana; 
  Visti l'art. 34, della legge 23 dicembre 1994, n.  724,  l'art.  1,
comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662  e  l'art.  1,  comma
836, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  che  dispongono  che  le
regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  provvedono   integralmente   al
finanziamento della propria spesa sanitaria; 
  Tenuto conto, tuttavia, per le regioni  a  statuto  speciale  e  le
province  autonome,  di  quanto  specificato  nella  predetta  intesa
relativamente al punto 3 del suddetto allegato sub  A,  in  relazione
alla  partecipazione   delle   medesime   autonomie   speciali   alla
ripartizione di 100 milioni di euro per l'anno 2015; 
  Considerato che in attuazione alla richiesta  emendativa  regionale
di cui al punto 1 del predetto allegato sub A l'Agenzia italiana  del
farmaco (AIFA), con nota prot. n. STOG P 79963 del 3 agosto  2015  ha
trasmesso l'elenco dei medicinali innovativi (allegato 2)  a  cui  si
riferiscono i rimborsi del presente decreto e  la  relativa  scadenza
dei benefici economici collegati all'attribuzione dell'innovativita',
ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) del decreto-legge 1°  ottobre
2007, n. 159 convertito con modificazioni  dalla  legge  29  novembre
2007, n. 222 e ss.mm.ii.; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto del decreto 
 
  1.  Il  presente  decreto  disciplina  le  modalita'  operative  di
erogazione delle risorse stanziate ai sensi dell'art. 1,  comma  593,
della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  a  titolo  di  concorso  al
rimborso per l'acquisto dei medicinali innovativi di cui alla lettera
a) dell'art. 8, comma 10, della legge 24  dicembre  1993,  n.  537  e
s.m.i.,  negli  anni  2015  e  2016.  A  tal  fine  viene   riportato
nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto, l'elenco dei farmaci  innovativi  a  cui  si  riferiscono  i
rimborsi del presente decreto e la  relativa  scadenza  dei  benefici
economici collegati  all'attribuzione  dell'innovativita',  ai  sensi
dell'art. 5, comma 2, lett. a) del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.
159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre  2007,  n.
222 e ss.mm.ii. 
  2. Le somme di cui al comma 1, ad esclusione del contributo statale
di cui all'art. 1, comma 593, lettera a),  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190, per la cui ripartizione  si  applica  il  comma  3  del
presente articolo, sono erogate alle regioni a  statuto  ordinario  e
alla  regione  Siciliana,  in  coerenza  con  quanto  previsto  dalla
normativa vigente in materia di compartecipazione totale  o  parziale
alla spesa sanitaria a carico delle  regioni  a  statuto  speciale  e
delle province autonome di Trento e Bolzano. 
  3. Il contributo statale di cui alla lettera a) dell'art. 1,  comma
593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pari a 100 milioni di euro
per l'anno 2015, e' erogato alle regioni a statuto ordinario  nonche'
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento  e
Bolzano.