IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che introduce la possibilita' per il CIPE, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale; Visto l'art. 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che dispone che «Per gli anni 2015 e 2016 nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi. Il fondo finalizzato al predetto rimborso e' alimentato da: a) un contributo statale alla diffusione dei predetti medicinali innovativi per 100 milioni di euro per l'anno 2015; b) una quota delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2015 e 500 milioni di euro per l'anno 2016»; Visto il successivo comma 594 dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che dispone del versamento in favore delle regioni delle somme di cui al punto b) del precedente comma 593 da effettuare «in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali innovativi di cui al comma 593, secondo le modalita' individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»; Considerati gli accordi sottoscritti tra AIFA e aziende farmaceutiche ai sensi dell'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i., per la fornitura di medicinali innovativi, a prezzi variabili in funzione dei volumi erogati in applicazione dei termini degli accordi stessi; Ritenuto pertanto, in attuazione della normativa sopra richiamata, di dover provvedere alla individuazione delle modalita' da seguire per l'attribuzione, in favore delle regioni aventi diritto, delle risorse presenti sul fondo per il concorso al rimborso dell'acquisto dei medicinali innovativi di cui all'art. 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; Acquisita l'intesa sancita in Conferenza Stato regioni in data 30 luglio 2015 (Rep. Atti n.143/CSR) nei termini indicati nell'allegato sub A che forma parte integrante dell'intesa; Tenuto conto di quanto specificato nella predetta intesa relativamente al punto 2 del suddetto allegato sub A la cui trattazione costituira' oggetto di specifico approfondimento in sede di tavolo tecnico interistituzionale insediatosi in data 22 luglio 2015, in applicazione del punto D.4 dell'intesa sancita in Conferenza Stato regioni il 2 luglio 2015 (Rep. Atti n.113/CSR); Visto l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che individua la quota di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico della regione siciliana; Visti l'art. 34, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispongono che le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono integralmente al finanziamento della propria spesa sanitaria; Tenuto conto, tuttavia, per le regioni a statuto speciale e le province autonome, di quanto specificato nella predetta intesa relativamente al punto 3 del suddetto allegato sub A, in relazione alla partecipazione delle medesime autonomie speciali alla ripartizione di 100 milioni di euro per l'anno 2015; Considerato che in attuazione alla richiesta emendativa regionale di cui al punto 1 del predetto allegato sub A l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), con nota prot. n. STOG P 79963 del 3 agosto 2015 ha trasmesso l'elenco dei medicinali innovativi (allegato 2) a cui si riferiscono i rimborsi del presente decreto e la relativa scadenza dei benefici economici collegati all'attribuzione dell'innovativita', ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e ss.mm.ii.; Decreta: Art. 1 Oggetto del decreto 1. Il presente decreto disciplina le modalita' operative di erogazione delle risorse stanziate ai sensi dell'art. 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a titolo di concorso al rimborso per l'acquisto dei medicinali innovativi di cui alla lettera a) dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e s.m.i., negli anni 2015 e 2016. A tal fine viene riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, l'elenco dei farmaci innovativi a cui si riferiscono i rimborsi del presente decreto e la relativa scadenza dei benefici economici collegati all'attribuzione dell'innovativita', ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e ss.mm.ii. 2. Le somme di cui al comma 1, ad esclusione del contributo statale di cui all'art. 1, comma 593, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per la cui ripartizione si applica il comma 3 del presente articolo, sono erogate alle regioni a statuto ordinario e alla regione Siciliana, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di compartecipazione totale o parziale alla spesa sanitaria a carico delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. 3. Il contributo statale di cui alla lettera a) dell'art. 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, e' erogato alle regioni a statuto ordinario nonche' alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.