IL DIRETTORE GENERALE 
                     per la condizione abitativa 
 
  Visto il  decreto-legge  28  marzo  2014,  n.  47  convertito,  con
modificazioni dalla legge 23 maggio  2014,  n.  80,  recante  «Misure
urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e
per l'Expo 2015»; 
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  4,   comma   1   del   citato
decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, che dispone che il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e il  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie
approvano con decreto i criteri per la formulazione di  un  Programma
di recupero e razionalizzazione degli immobili  e  degli  alloggi  di
edilizia residenziale pubblica  di  proprieta'  dei  Comuni  e  degli
Istituti  autonomi  per  le  case   popolari   comunque   denominati,
costituiti anche in  forma  societaria,  e  degli  enti  di  edilizia
residenziale pubblica aventi  le  stesse  finalita'  degli  IACP  sia
attraverso il ripristino degli alloggi di risulta sia per il  tramite
della  manutenzione  straordinaria  degli  alloggi  anche   ai   fini
dell'adeguamento   energetico,   impiantistico    statico    e    del
miglioramento sismico degli immobili; 
  Visto il comma 2  del  medesimo  articolo  4  che  dispone  che  il
Programma di recupero di cui al comma 1 nonche' gli interventi di cui
al successivo articolo 10, comma 10, sono finanziati con  le  risorse
rinvenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2  e  3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive  modificazioni,  nel
limite massimo di 500 milioni di euro che  affluiscono  ad  un  Fondo
appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge  30
novembre 1989, n. 386,  recante  norme  per  il  coordinamento  della
finanza della regione Trentino Alto Adige e delle  province  autonome
di Trento e Bolzano con la riforma tributaria,  con  cio'  disponendo
che dette province autonome non  partecipino  alla  ripartizione  dei
finanziamenti statali previste da leggi di settore; 
  Considerato pertanto che, ai sensi e per gli effetti del comma  109
della legge 191/2009, le somme riferite  alle  province  autonome  di
Trento e Bolzano sono rese indisponibili; 
  Visto il comma 5 del richiamato articolo  4  che  per  l'attuazione
degli interventi previsti dal comma  4,  a  decorrere  dall'esercizio
finanziario 2014 e fino al 31 dicembre 2017,  prevede  l'istituzione,
nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, del  «Fondo  per  gli  interventi  di  manutenzione  e  di
recupero di alloggi abitativi privi  di  soggetti  assegnatari»,  nel
quale confluiscono, nei limiti indicati dal successivo  comma  6,  le
risorse non utilizzate relative alla seguenti autorizzazioni: 
    a)  dell'articolo  36,  della  legge  5  agosto  1978,  n.   457,
relativamente all'articolo 2, lettera f) e all'articolo 3, lettera q)
della medesima legge n. 457/1978; 
    b) dell'articolo 3, comma 7-bis,  del  decreto-legge  7  febbraio
1985, n. 12, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  aprile
1985, n. 118; 
    c) dell'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. 
  Visto il comma 6 del predetto articolo 4 che dispone che  all'onere
derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite di euro  5  milioni
per l'anno 2014, di euro 20 milioni  per  l'anno  2015,  di  euro  20
milioni per l'anno 2016 e di euro 22,9 milioni  per  l'anno  2017  si
provvede mediante utilizzo delle risorse previste alle lettere a), b)
e c) del  comma  5  che  sono  versate  annualmente  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere  riassegnate  sul  Fondo  di  cui  al
medesimo comma 5; 
  Visto il comma 8 del citato articolo  4  che  dispone  che  con  il
decreto interministeriale di cui al comma 1 del medesimo  articolo  4
sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma
5, pari complessivamente a 67,9 milioni di euro, tra le regioni e  le
province autonome di Trento e Bolzano che provvedono entro  due  mesi
all'assegnazione delle risorse ai Comuni e agli Istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati, nonche' agli enti di  edilizia
residenziale aventi le stesse finalita' degli IACP; 
  Visto l'articolo 1, comma 235, della legge  23  dicembre  2014,  n.
190, che per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto
legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla  legge
23 maggio 2014, n. 80, autorizza la spesa complessiva di 130  milioni
di euro, di cui 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016
e 2017 e di 40 milioni di euro per l'anno 2018, e dispone  l'utilizzo
dell'importo complessivo di 270,431 milioni di euro  derivanti  dalle
revoche disposte dall'articolo 13,  comma  1,  del  decreto-legge  23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
febbraio 2014, n. 9, in ragione di 34,831 milioni di euro per  l'anno
2014, di 6,277 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015,  2016  e
2017, di 30,277 milioni di euro per l'anno 2018, di 39,277 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 33,019 milioni  di  euro
per l'anno 2021 e di 24,973 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2022, 2023 e 2024; 
  Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF-Affari  regionali)  del
16 marzo 2015, emanato in attuazione dell'articolo  4,  comma  1  del
citato decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge  23
maggio 2014, n. 80, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  21  maggio
2015, n. 116 con il quale sono  stati  approvati  i  criteri  per  la
formulazione di un Programma di recupero  e  razionalizzazione  degli
immobili  e  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  di
proprieta' dei Comuni e degli Istituti autonomi per le case  popolari
comunque denominati, costituiti anche in forma  societaria,  e  degli
enti di edilizia residenziale pubblica  aventi  le  stesse  finalita'
degli IACP; 
  Considerato pertanto che ai sensi dell'articolo  2,  comma  1,  del
richiamato decreto  16.03.2015,  il  Programma  di  recupero  risulta
articolato in due distinte linee di intervento: 
    a) interventi di non rilevante entita'  di  importo  inferiore  a
15.000 euro finalizzati a rendere prontamente disponibili gli alloggi
sfitti mediante lavorazioni di manutenzione ed efficientamento; 
    b)  interventi  di  ripristino  di  alloggi  di  risulta   e   di
manutenzione straordinaria nel limite di  50.000  euro  per  alloggio
realizzabili mediante le tipologie di cui ai punti da b.1. a b.6; 
  Visto l'articolo 5 del richiamato decreto 16.03.2015  che  destina,
ai fini del monitoraggio dei tempi di utilizzo  dei  fondi  da  parte
delle regioni unitamente al monitoraggio degli eventuali stanziamenti
regionali un importo non superiore allo 0,05% delle  risorse  di  cui
all'articolo 3, comma 2 del medesimo decreto pari complessivamente ad
euro 200.215,50 per la predisposizione di un applicativo  informatico
da mettere a disposizione dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
  Considerato  che  a  seguito  di  tale  accantonamento  le  risorse
effettivamente disponibili per gli interventi di cui  alla  linea  b)
dell'articolo  2,  comma  1,   del   decreto   16.03.2015   ammontano
complessivamente ad euro 400.230.784,50; 
  Visto, in  particolare,  l'articolo  4,  comma  4,  del  richiamato
decreto 16 marzo 2015 che dispone che entro 120 giorni dalla data  di
pubblicazione del decreto le regioni, verificata la rispondenza delle
proposte pervenute ai  criteri  di  cui  all'articolo  1,  dichiarano
l'ammissibilita'  a  finanziamento  delle  proposte   di   intervento
pervenute nel limite delle risorse ripartite per  ciascuna  linea  di
intervento e trasmettano i relativi elenchi, predisposti in ordine di
priorita'  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -
Direzione  generale  per  la  condizione  abitativa  ai  fini   della
ammissione a  finanziamento  degli  interventi  e  assegnazione  alle
regioni delle risorse, nei limiti  delle  disponibilita'  finanziarie
annuali, mediante apposito decreto ministeriale  con  il  quale  sono
stabilite, altresi', le  modalita'  di  trasferimento  delle  risorse
assegnate e di applicazione delle misure di revoca; 
  Visto, altresi', l'articolo 11 del decreto legge 28 marzo 2014,  n.
47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio  2014,  n.  80
che dispone, tra l'altro, che con il  provvedimento  di  assegnazione
delle risorse di cui all'articolo 4 sono stabilite  le  modalita'  di
utilizzo delle risorse medesime, di monitoraggio  e  di  applicazione
delle misure di revoca; 
  Visti gli elenchi trasmessi dalle regioni Piemonte, Valle  d'Aosta,
Lombardia,  Veneto,  Friuli  V.  Giulia,  Liguria,  Emilia   Romagna,
Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo,  Molise,  Campania,  Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna ai sensi del citato  articolo
4, comma 4, del decreto 16 marzo 2015; 
  Ritenuto  pertanto  di  poter  adottare  il  provvedimento  di  cui
all'articolo 4, comma 4, del menzionato decreto interministeriale  16
marzo 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Assegnazione e trasferimento delle risorse 
 
  1. A valere sulla disponibilita' di  euro  67.900.000,00  ripartita
tra le regioni e le province autonome di  Trento  e  Bolzano  con  il
decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli  affari
regionali e le autonomie del 16 marzo  2015,  iscritta  sul  capitolo
7443 dello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti e destinata alla realizzazione degli interventi di  cui
alla linea a) dell'articolo 2, comma 1, del richiamato decreto,  sono
assegnate alle  regioni  le  risorse,  sulla  base  della  tabella  1
allegata al presente decreto e trasferite alle  medesime  nei  limiti
delle  disponibilita'   finanziarie   annuali   e   con   riferimento
all'ammontare degli interventi ammessi a finanziamento ai  sensi  del
successivo articolo 2. A valere sulle  risorse  di  cui  al  presente
comma le somme complessivamente riferite alle  province  autonome  di
Trento e Bolzano per euro 1.041.042,66  sono  rese  indisponibili  ai
sensi del comma 109 della legge 191/2009. 
  2. A valere sulla disponibilita' di euro  400.230.784,50  ripartita
tra le regioni e le province autonome di  Trento  e  Bolzano  con  il
decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli  affari
regionali e le autonomie del 16 marzo  2015,  iscritta  sul  capitolo
7442 dello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti,  destinata  agli  interventi  di  cui  alla  linea  b)
dell'articolo 2, comma 1, del richiamato decreto 16 marzo 2015,  sono
assegnate alle regioni le risorse sulla base della tabella 2 allegata
al presente decreto e  trasferite  alle  medesime  nei  limiti  delle
disponibilita' finanziarie annuali e  con  riferimento  all'ammontare
degli interventi ammessi a  finanziamento  ai  sensi  del  successivo
articolo 2. A valere sulle risorse di cui al presente comma le  somme
riferite alle province autonome di Trento e Bolzano  per  complessivi
euro 9.200.391,69 sono rese indisponibili  ai  sensi  del  comma  109
della legge 191/2009.