IL DIRETTORE GENERALE per la condizione abitativa Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, recante «Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015»; Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 1 del citato decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, che dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie approvano con decreto i criteri per la formulazione di un Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta' dei Comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli IACP sia attraverso il ripristino degli alloggi di risulta sia per il tramite della manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico statico e del miglioramento sismico degli immobili; Visto il comma 2 del medesimo articolo 4 che dispone che il Programma di recupero di cui al comma 1 nonche' gli interventi di cui al successivo articolo 10, comma 10, sono finanziati con le risorse rinvenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, nel limite massimo di 500 milioni di euro che affluiscono ad un Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria, con cio' disponendo che dette province autonome non partecipino alla ripartizione dei finanziamenti statali previste da leggi di settore; Considerato pertanto che, ai sensi e per gli effetti del comma 109 della legge 191/2009, le somme riferite alle province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili; Visto il comma 5 del richiamato articolo 4 che per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 4, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e fino al 31 dicembre 2017, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari», nel quale confluiscono, nei limiti indicati dal successivo comma 6, le risorse non utilizzate relative alla seguenti autorizzazioni: a) dell'articolo 36, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente all'articolo 2, lettera f) e all'articolo 3, lettera q) della medesima legge n. 457/1978; b) dell'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118; c) dell'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Visto il comma 6 del predetto articolo 4 che dispone che all'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite di euro 5 milioni per l'anno 2014, di euro 20 milioni per l'anno 2015, di euro 20 milioni per l'anno 2016 e di euro 22,9 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante utilizzo delle risorse previste alle lettere a), b) e c) del comma 5 che sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo di cui al medesimo comma 5; Visto il comma 8 del citato articolo 4 che dispone che con il decreto interministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo 4 sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 5, pari complessivamente a 67,9 milioni di euro, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che provvedono entro due mesi all'assegnazione delle risorse ai Comuni e agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche' agli enti di edilizia residenziale aventi le stesse finalita' degli IACP; Visto l'articolo 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, autorizza la spesa complessiva di 130 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 40 milioni di euro per l'anno 2018, e dispone l'utilizzo dell'importo complessivo di 270,431 milioni di euro derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in ragione di 34,831 milioni di euro per l'anno 2014, di 6,277 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di 30,277 milioni di euro per l'anno 2018, di 39,277 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 33,019 milioni di euro per l'anno 2021 e di 24,973 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024; Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF-Affari regionali) del 16 marzo 2015, emanato in attuazione dell'articolo 4, comma 1 del citato decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2015, n. 116 con il quale sono stati approvati i criteri per la formulazione di un Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta' dei Comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli IACP; Considerato pertanto che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del richiamato decreto 16.03.2015, il Programma di recupero risulta articolato in due distinte linee di intervento: a) interventi di non rilevante entita' di importo inferiore a 15.000 euro finalizzati a rendere prontamente disponibili gli alloggi sfitti mediante lavorazioni di manutenzione ed efficientamento; b) interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria nel limite di 50.000 euro per alloggio realizzabili mediante le tipologie di cui ai punti da b.1. a b.6; Visto l'articolo 5 del richiamato decreto 16.03.2015 che destina, ai fini del monitoraggio dei tempi di utilizzo dei fondi da parte delle regioni unitamente al monitoraggio degli eventuali stanziamenti regionali un importo non superiore allo 0,05% delle risorse di cui all'articolo 3, comma 2 del medesimo decreto pari complessivamente ad euro 200.215,50 per la predisposizione di un applicativo informatico da mettere a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Considerato che a seguito di tale accantonamento le risorse effettivamente disponibili per gli interventi di cui alla linea b) dell'articolo 2, comma 1, del decreto 16.03.2015 ammontano complessivamente ad euro 400.230.784,50; Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 4, del richiamato decreto 16 marzo 2015 che dispone che entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto le regioni, verificata la rispondenza delle proposte pervenute ai criteri di cui all'articolo 1, dichiarano l'ammissibilita' a finanziamento delle proposte di intervento pervenute nel limite delle risorse ripartite per ciascuna linea di intervento e trasmettano i relativi elenchi, predisposti in ordine di priorita' al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa ai fini della ammissione a finanziamento degli interventi e assegnazione alle regioni delle risorse, nei limiti delle disponibilita' finanziarie annuali, mediante apposito decreto ministeriale con il quale sono stabilite, altresi', le modalita' di trasferimento delle risorse assegnate e di applicazione delle misure di revoca; Visto, altresi', l'articolo 11 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 che dispone, tra l'altro, che con il provvedimento di assegnazione delle risorse di cui all'articolo 4 sono stabilite le modalita' di utilizzo delle risorse medesime, di monitoraggio e di applicazione delle misure di revoca; Visti gli elenchi trasmessi dalle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli V. Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna ai sensi del citato articolo 4, comma 4, del decreto 16 marzo 2015; Ritenuto pertanto di poter adottare il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 4, del menzionato decreto interministeriale 16 marzo 2015; Decreta: Art. 1 Assegnazione e trasferimento delle risorse 1. A valere sulla disponibilita' di euro 67.900.000,00 ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 16 marzo 2015, iscritta sul capitolo 7443 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinata alla realizzazione degli interventi di cui alla linea a) dell'articolo 2, comma 1, del richiamato decreto, sono assegnate alle regioni le risorse, sulla base della tabella 1 allegata al presente decreto e trasferite alle medesime nei limiti delle disponibilita' finanziarie annuali e con riferimento all'ammontare degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi del successivo articolo 2. A valere sulle risorse di cui al presente comma le somme complessivamente riferite alle province autonome di Trento e Bolzano per euro 1.041.042,66 sono rese indisponibili ai sensi del comma 109 della legge 191/2009. 2. A valere sulla disponibilita' di euro 400.230.784,50 ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 16 marzo 2015, iscritta sul capitolo 7442 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, destinata agli interventi di cui alla linea b) dell'articolo 2, comma 1, del richiamato decreto 16 marzo 2015, sono assegnate alle regioni le risorse sulla base della tabella 2 allegata al presente decreto e trasferite alle medesime nei limiti delle disponibilita' finanziarie annuali e con riferimento all'ammontare degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi del successivo articolo 2. A valere sulle risorse di cui al presente comma le somme riferite alle province autonome di Trento e Bolzano per complessivi euro 9.200.391,69 sono rese indisponibili ai sensi del comma 109 della legge 191/2009.