IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge  28  gennaio
2009, n. 2,  che  istituisce  il  Fondo  sociale  per  occupazione  e
formazione; 
  Visto  l'art.  12  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122  il
quale dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2011, nuove decorrenze  dei
trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianita'; 
  Visto il comma 5 dell'art. 12 di cui al  capoverso  precedente,  il
quale prevede che ai soggetti individuati nel  medesimo  comma  5  si
applicano le disposizioni in materia di  decorrenza  dei  trattamenti
pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78; 
  Visto il comma 5-bis del medesimo art. 12, introdotto dall'art.  1,
comma 37, lett. b), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in base  al
quale, «con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a  c)
dal  comma  5,  ancorche'  maturino  i  requisiti  per  l'accesso  al
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011  e  comunque  entro  il
periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito  di  cui
alle medesime lettere, il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
nei  limiti  delle  risorse  disponibili  del   Fondo   sociale   per
occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lett.  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, puo'  disporre,  in
deroga alla normativa vigente, in alternativa a quanto  previsto  dal
citato comma 5, la concessione del prolungamento  dell'intervento  di
tutela  del  reddito  per  il  periodo   di   tempo   necessario   al
raggiungimento della decorrenza del trattamento  pensionistico  sulla
base di quanto stabilito dal presente articolo e, in ogni  caso,  per
una durata non superiore al periodo di  tempo  intercorrente  tra  la
data computata  con  riferimento  alle  disposizioni  in  materia  di
decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data  di
entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del
trattamento pensionistico computata sulla base  di  quanto  stabilito
dal presente articolo»; 
  Visto il comma 6 dell'art. 12 di cui ai  capoversi  precedenti,  in
base al quale: 
  l'INPS  provvede  al  monitoraggio,  sulla  base  della   data   di
cessazione del rapporto di lavoro,  delle  domande  di  pensionamento
presentate dai lavoratori di cui al comma 5 del medesimo art. 12  che
intendono avvalersi, a decorrere dal  1°  gennaio  2011,  del  regime
delle decorrenze previste dalla normativa vigente prima della data di
entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 
  qualora dal predetto monitoraggio  risulti  il  raggiungimento  del
numero di 10.000 domande di pensione, l'INPS non prendera'  in  esame
ulteriori domande  di  pensionamento  finalizzate  ad  usufruire  dei
benefici previsti dal comma 5 del medesimo art. 12; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.  63655
del 5 gennaio 2012, emanato ai sensi dell'art. 12, comma  5-bis,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i., con il quale: 
  e' stato concesso il prolungamento dell'intervento  di  tutela  del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore  di
n.  677  lavoratori  che  nell'anno  2011  non  sono  rientrati   nel
contingente di 10.000  unita'  di  cui  all'art.  12,  comma  5,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n.  122,  ancorche'  abbiano  maturato  i
requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal  1°  gennaio
2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni  di
tutela del reddito; 
  e'  stato  autorizzato   l'Inps   ad   erogare   il   prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori  sopra
indicati che abbiano presentato domanda per  il  pensionamento  sulla
base delle disposizioni in  materia  di  decorrenza  dei  trattamenti
pensionistici  vigenti  prima  dell'entrata  in  vigore  del   citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.  68225
del 2 ottobre 2012, emanato ai sensi dell'art. 12, comma  5-bis,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i., con il quale: 
  e' stato concesso il prolungamento dell'intervento  di  tutela  del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore  di
n. 3494 lavoratori che, nell'anno 2012, non rientrano nel contingente
di 10.000 unita' di cui all'articolo 12, comma 5,  del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella  legge  30
luglio 2010, n. 122,  ancorche'  abbiano  maturato  i  requisiti  per
l'accesso al  pensionamento  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2011  e,
comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni  di  tutela
del reddito. 
  e'  stato  autorizzato   l'Inps   ad   erogare   il   prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori  sopra
indicati che abbiano presentato domanda per  il  pensionamento  sulla
base delle disposizioni in  materia  di  decorrenza  dei  trattamenti
pensionistici  vigenti  prima  dell'entrata  in  vigore  del   citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.  76353
del 16 ottobre 2013, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
nella legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, con il quale: 
  e' stato concesso il prolungamento dell'intervento  di  tutela  del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei
lavoratori che, nell'anno  2013  non  rientrano  nel  contingente  di
10.000 unita' di cui all'art.  12,  comma  5,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni  nella  legge  30
luglio 2010, n. 122,  ancorche'  abbiano  maturato  i  requisiti  per
l'accesso al  pensionamento  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2011  e,
comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni  di  tutela
del reddito; 
  il prolungamento e' stato concesso in favore dei lavoratori  per  i
quali il medesimo  prolungamento  abbia  avuto  inizio  in  una  data
ricompresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013, per un numero  di
mensilita' non superiore al periodo di  tempo  intercorrente  tra  la
data computata  con  riferimento  alle  disposizioni  in  materia  di
decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data  di
entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e  la  data
della decorrenza del trattamento pensionistico computata  sulla  base
di quanto  stabilito  dall'art.  12  del  medesimo  decreto-legge,  e
comunque per un numero di mensilita' non oltre il 31 dicembre 2013; 
  e'  stato  autorizzato   l'Inps   ad   erogare   il   prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori  sopra
indicati che abbiano presentato domanda per  il  pensionamento  sulla
base delle disposizioni in  materia  di  decorrenza  dei  trattamenti
pensionistici  vigenti  prima  dell'entrata  in  vigore  del   citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.  79413
del 14 febbraio 2014, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
nella legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, con il quale: 
  e' stato concesso il prolungamento dell'intervento  di  tutela  del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei
lavoratori gia' destinatari del decreto n. 76353 del 16 ottobre 2013; 
  il prolungamento e' stato concesso in favore dei lavoratori innanzi
citati  limitatamente  alle  mensilita'  residue  nell'anno  2014   e
relative al prolungamento degli interventi  di  sostegno  al  reddito
autorizzati con decreto interministeriale n.  76353  del  16  ottobre
2013; 
  e'  stato  autorizzato   l'Inps   ad   erogare   il   prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori  sopra
indicati che abbiano presentato domanda per  il  pensionamento  sulla
base delle disposizioni in  materia  di  decorrenza  dei  trattamenti
pensionistici  vigenti  prima  dell'entrata  in  vigore  del   citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.  85708
del 24 ottobre 2014, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i., con il quale: 
  e' stato concesso il prolungamento dell'intervento  di  tutela  del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei
lavoratori che, nell'anno  2014  non  rientrano  nel  contingente  di
10.000 unita' di cui all'art.  12,  comma  5,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni  nella  legge  30
luglio 2010, n. 122,  ancorche'  abbiano  maturato  i  requisiti  per
l'accesso al  pensionamento  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2011  e,
comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni  di  tutela
del reddito; 
  il prolungamento e' stato concesso in favore dei lavoratori  per  i
quali il medesimo  prolungamento  abbia  avuto  inizio  in  una  data
ricompresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014, per un numero  di
mensilita' non superiore al periodo di  tempo  intercorrente  tra  la
data computata  con  riferimento  alle  disposizioni  in  materia  di
decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data  di
entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e  la  data
della decorrenza del trattamento pensionistico computata  sulla  base
di quanto  stabilito  dall'art.  12  del  medesimo  decreto-legge,  e
comunque per un numero di mensilita' non oltre il 31 dicembre 2014; 
  e'  stato  autorizzato   l'Inps   ad   erogare   il   prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori  sopra
indicati che abbiano presentato domanda per  il  pensionamento  sulla
base delle disposizioni in  materia  di  decorrenza  dei  trattamenti
pensionistici  vigenti  prima  dell'entrata  in  vigore  del   citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.  88332
del 9 marzo 2015, emanato ai sensi dell'art.  12,  comma  5-bis,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
nella legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, con il quale: 
  e' stato concesso il prolungamento dell'intervento  di  tutela  del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei
lavoratori gia' destinatari del decreto n. 85708 del 24 ottobre 2014; 
  il prolungamento e' stato concesso in favore dei lavoratori innanzi
citati  limitatamente  alle  mensilita'  residue  nell'anno  2015   e
relative al prolungamento degli interventi  di  sostegno  al  reddito
autorizzati con decreto interministeriale n.  85708  del  24  ottobre
2014; 
  e'  stato  autorizzato   l'Inps   ad   erogare   il   prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori  sopra
indicati che abbiano presentato domanda per  il  pensionamento  sulla
base delle disposizioni in  materia  di  decorrenza  dei  trattamenti
pensionistici  vigenti  prima  dell'entrata  in  vigore  del   citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 
  Considerato che dal  monitoraggio  effettuato  dall'INPS  nell'anno
2015 risulta che, per il medesimo anno, i lavoratori interessati  dal
prolungamento   dell'intervento   di   tutela   del   reddito    sono
complessivamente pari a n. 1490 lavoratori per un costo a carico  del
Fondo  sociale  per   occupazione   e   formazione   pari   ad   euro
32.303.225,00; 
  Considerato che dal monitoraggio INPS risulta un risparmio di spesa
pari a Euro 1.504.965,00; 
  Ritenuto di concedere il prolungamento  dell'intervento  di  tutela
del reddito in favore di n. 1490 lavoratori  beneficiari  rientranti,
nell'anno 2015, nelle previsioni di cui all'art. 12, comma 5-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 20 luglio 2010, n. 122; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  autorizzare  l'INPS  all'erogazione   del
prolungamento dell'intervento di tutela del  reddito  in  favore  dei
lavoratori beneficiari di cui al capoverso precedente, nel limite  di
spesa di Euro 32.303.225,00; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito,
con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di  n.  1490
lavoratori che, nell'anno 2015,  non  rientrano  nel  contingente  di
10000 unita' di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con  modificazioni  nella  legge  30  luglio
2010, n.  122,  ancorche'  maturino  i  requisiti  per  l'accesso  al
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque,  entro  il
periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito. 
  Il prolungamento e'  concesso  per  un  numero  di  mensilita'  non
superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con
riferimento  alle  disposizioni  in   materia   di   decorrenza   dei
trattamenti pensionistici vigenti prima  della  data  di  entrata  in
vigore del citato decreto-legge n.  78  del  2010  e  la  data  della
decorrenza del trattamento  pensionistico  computata  sulla  base  di
quanto stabilito dall'art. 12 del medesimo decreto-legge.