IL DIRETTORE GENERALE 
                     della prevenzione sanitaria 
                     del Ministero della salute 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
             per la vigilanza sulle autorita' portuali, 
        le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo 
                      e per vie d'acqua interne 
         del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
 
  Visto l'art. 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045,  e  successive
modificazioni, che individua i medicinali, gli oggetti di  medicatura
e gli utensili vari di cui devono essere provviste le navi mercantili
da traffico, da pesca e da diporto; 
  Visto il regolamento per la pesca marittima approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 5 giugno 1974, n. 282,  che,  integrando  il  citato
art. 88 della legge n. 1045 del  1939,  consente  ai  Ministri  della
sanita' e della marina  mercantile  di  aggiornare  o  modificare  le
tabelle annesse alla citata legge n. 1045 del 1939; 
  Visto il regolamento per la sicurezza  della  navigazione  e  della
vita umana  in  mare  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 novembre 1991 n. 435 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
5 agosto 2002, n. 218, recante il regolamento  di  sicurezza  per  le
navi abilitate alla pesca costiera; 
  Vista la direttiva 92/ 29/ CEE del Consiglio  del  31  marzo  1992,
riguardante le prescrizioni minime  di  sicurezza  e  di  salute  per
promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi; 
  Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n.  271  e  successive
modificazioni recante «Adeguamento della normativa sulla sicurezza  e
salute dei lavoratori marittimi a  bordo  delle  navi  mercantili  da
pesca nazionali»; 
  Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  298  e  successive
modificazioni recante «Attuazione della direttiva 93/103/CE  relativa
alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute  per  il  lavoro  a
bordo delle navi da pesca»; 
  Visto l'art. 75 del decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e
dei  trasporti  29  luglio  2008  n.  146  recante  «Regolamento   di
attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18  luglio  2005,  n.
171, recante il codice della nautica  da  diporto»  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2009, n. 225, S.O.; 
  Visto il decreto interdirigenziale  28  febbraio  2012,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.  183  del  7  agosto  2012,  avente  come
oggetto «Modificazioni delle disposizioni concernenti  i  medicinali,
gli oggetti di  medicatura  e  gli  utensili  di  cui  devono  essere
provviste le navi nazionali destinate al  traffico  mercantile,  alla
pesca e al diporto nautico»; 
  Considerata la  necessita'  di  apportare  modifiche  alle  tabelle
allegate al citato decreto interministeriale 28 febbraio  2012,  alla
luce di alcune indisponibilita' sul mercato, sopravvenute  nel  corso
dell'iter legislativo previsto per la emanazione  del  provvedimento,
di  determinate  preparazioni  farmaceutiche  e/o  di  alcuni  errori
materiali riportati nelle Tabelle in parola; 
  Facendo  seguito  alle  precisazioni,  correzioni  e   integrazioni
contenute nella circolare del Ministero della salute n. 20592 del  28
settembre 2012; 
  Visto il decreto dirigenziale 29  ottobre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2012, n. 295, di sospensione  fino  al
31   dicembre   2012   delle   disposizioni   di   cui   al   decreto
interdirigenziale 28 febbraio 2012; 
  Visto il decreto dirigenziale 27 dicembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 19 febbraio  2013,  n.  42  di  sospensione  delle
disposizioni del decreto interdirigenziale  28  febbraio  2012  sopra
citato sino all'entrata in vigore  del  nuovo  decreto  di  revisione
delle tabelle allegata al decreto ministeriale  25  maggio  1988,  n.
279; 
  Ritenuto dover  provvedere  all'aggiornamento  delle  dotazioni  di
medicinali e di altro materiale sanitario,  ivi  compresi  i  presidi
salvavita, per le navi al fine di evitare possibili conseguenze sulla
sicurezza e sulla salute tanto del  personale  marittimo  quanto  dei
passeggeri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  del  presente  decreto  le  navi
mercantili da traffico e da pesca, nonche' le imbarcazioni e le  navi
da diporto devono avere in dotazione, secondo le istruzioni  indicate
nell'allegato 1, i  medicinali,  gli  oggetti  di  medicatura  e  gli
utensili vari indicati nelle tabelle riportate in allegato 2. 
  2. L'allegato 1 - «Istruzioni» e l'allegato 2 - «Tabelle Dotazioni»
costituiscono parte integrante del presente decreto. 
  3. Il decreto interministeriale 28 febbraio 2012, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2012 e' abrogato. 
    Roma, 1° ottobre 2015 
 
                                              Il direttore generale   
                                          della prevenzione sanitaria 
                                          del Ministero della salute  
                                                      Guerra          
       Il direttore generale per la vigilanza 
sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali 
ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
                       Pujia 

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2015 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 4284