IL MINISTRO 
                        DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
1974, n. 381, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per
la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica  ed  opere
pubbliche», che prevede che la classificazione  come  strade  statali
delle strade locali e provinciali e la sclassificazione delle  strade
statali siano  effettuate  dallo  Stato  d'intesa  con  la  provincia
interessata; 
  Visto l'art. 2, commi 8 e 9,  del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, recante «Nuovo codice della
strada», che attribuisce al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti   la   competenza   in   materia   di   classificazione   e
declassificazione delle strade statali, nei casi e con  le  modalita'
indicate dal regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice
della strada; 
  Visto  l'art.  3,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,  e  successive  modificazioni,
recante «Regolamento di esecuzione ed  attuazione  del  nuovo  codice
della  strada»,  che  prescrive  che  per  le   strade   statali   la
declassificazione  e'  disposta  con  decreto  del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAS o della regione
interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'art.
2, comma 2, del regolamento medesimo; 
  Visti, altresi', i commi 2 e 3 dell'art. 4, del citato decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  495  del  1992,  che   dispongono,
rispettivamente, che l'assunzione e la dismissione di strade  statali
o  di  singoli  tronchi  avvenga  con  decreto  del  Ministro   delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  su  proposta  di  uno  degli  enti
interessati, previo parere degli altri enti  competenti,  sentito  il
Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici  e  che,  in  deroga  alla
procedura di cui al comma 2, i tratti  di  strade  statali  esistenti
dismessi a seguito di varianti, che  non  alterano  i  capisaldi  del
tracciato della strada, perdono di diritto la  classifica  di  strade
statali e, ove  siano  ancora  utilizzabili,  sono  obbligatoriamente
trasferiti alla provincia o al comune; 
  Visto il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n.  381
del 1974, ed in particolare l'art. 19 che, cosi' come modificato  dal
decreto  legislativo  2  settembre  1997,  n.  320,  prevede  che,  a
decorrere dal 1° luglio 1998, sono delegate alle province autonome di
Trento e Bolzano,  per  il  rispettivo  territorio,  le  funzioni  in
materia di viabilita' stradale dello Stato quale ente proprietario  e
dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), escluse le autostrade; 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.  461,  e
successive  modificazioni,   recante   «Individuazione   della   rete
autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», che prevede che nelle
province autonome di Trento e Bolzano, in relazione  alle  specifiche
competenze  alle  stesse  attribuite,  l'individuazione  della   rete
autostradale e stradale nazionale rimane disciplinata da quanto  gia'
disposto dalle apposite norme di attuazione dello statuto; 
  Considerato  che  le  suddette  norme  statutarie  fanno  salva  la
previgente disciplina prevista dal decreto  legislativo  n.  285  del
1992 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 495  del  1992,
in  materia  di  classificazione  delle  strade  statali  in   quanto
complementare  alla  stessa  disciplina  statutaria,  con   la   sola
differenza  che  le  stesse  province  sono  subentrate  all'ANAS  in
qualita' di ente gestore delle strade statali, ai  sensi  del  citato
art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974; 
  Vista la nota n. 3344 del 7  giugno  2012  con  cui  il  Comune  di
Vandoies ha espresso il proprio  parere  favorevole  in  merito  alla
classificazione a strada statale  della  nuova  circonvallazione,  ed
alla declassificazione a strada provinciale del tratto sotteso; 
  Visto il decreto n. 12-00219  del  22  ottobre  2012,  con  cui  la
Provincia  Autonoma  di  Bolzano   ha   deliberato   che   la   nuova
circonvallazione di Vandoies, che si estende dal km.  12,750  al  km.
14,400 della S.S. 49 «della  Pusteria»,  e'  da  classificare  strada
statale, e che il relativo tratto sotteso deve essere  declassificato
in strada provinciale; 
  Vista la nota n. 12.7/23.02/645164 del 29 novembre 2012, con cui la
Provincia Autonoma  di  Bolzano  ha  trasmesso  il  suddetto  decreto
chiedendo la classificazione a strada statale, quale parte della S.S.
49 «della Pusteria», della nuova circonvallazione di Vandoies, che si
estende  dal   km   12,750   al   km   14,400,   e   la   contestuale
declassificazione a strada provinciale del tratto sotteso; 
  Visto il voto n. 37/13 reso nell'adunanza del 20 febbraio 2014, con
il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici - V Sezione -  ha
espresso parere  favorevole  sulla  richiesta  di  classificazione  a
strada statale S.S. 49 «della Pusteria» della nuova  circonvallazione
di  Vandoies  e  della   contestuale   declassificazione   a   strada
provinciale del relativo tratto; 
  Vista la nota n. 2890 del 26  marzo  2015,  con  cui  il  Consiglio
superiore dei lavori pubblici ha trasmesso il suddetto parere; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
      Classificazione della nuova circonvallazione di Vandoies 
 
  La nuova circonvallazione di Vandoies,  di  lunghezza  pari  a  km.
1,650, che sottende il tratto esistente di S.S. 49  «della  Pusteria»
dal km. 12,750 al km. 14,400, e' classificata strada statale S.S.  49
nuova circonvallazione di Vandoies (BZ).