LA BANCA D'ITALIA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Visti in particolare gli articoli 20, comma 2, e 21, comma  2,  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che stabiliscono che  nei
casi in cui una disposizione di  legge  specifichi  la  finalita'  di
rilevante interesse pubblico, ma non  i  tipi  di  dati  sensibili  e
giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su  questi  eseguibili,
il trattamento e' consentito solo in riferimento a quei tipi di  dati
e di operazioni da questi identificati e resi  pubblici  a  cura  dei
soggetti  che  ne  effettuano  il  trattamento,  in  relazione   alle
specifiche finalita' perseguite nei singoli casi; 
  Considerato che, ai sensi  del  medesimo  art.  20,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  detta  identificazione
deve  avvenire  con  atto  di  natura   regolamentare   adottato   in
conformita' al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati
personali (di seguito Garante), ai  sensi  dell'art.  154,  comma  1,
lettera g); 
  Visto il provvedimento generale del  Garante  del  30  giugno  2005
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005); 
  Viste le restanti disposizioni del decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196; 
  Visto l'art. 6 del decreto legislativo 21 novembre  2007,  n.  231,
che ha istituito presso la Banca d'Italia (di seguito Banca) l'Unita'
di Informazione Finanziaria (di seguito UIF) alla quale sono affidati
compiti di prevenzione e contrasto dei  fenomeni  di  riciclaggio  di
denaro e di finanziamento del terrorismo; 
  Considerato che, in base al Regolamento per l'organizzazione  e  il
funzionamento della UIF, adottato dalla Banca ai sensi  del  suddetto
art. 6, per il perseguimento dei propri fini istituzionali la UIF  si
avvale di risorse umane e tecniche, di mezzi  finanziari  e  di  beni
strumentali della Banca; 
  Ritenuto di individuare i tipi di dati e le  operazioni  eseguibili
in relazione ai trattamenti che questa Banca d'Italia e la UIF devono
necessariamente svolgere per perseguire  le  finalita'  di  rilevante
interesse pubblico individuate dalla legge; 
  Ritenuto in particolare di individuare analiticamente nelle tabelle
allegate le operazioni  che  possono  spiegare  effetti  maggiormente
significativi  per  l'interessato,  con  particolare  riguardo   alle
operazioni di comunicazione a terzi nonche' di trasferimento di  dati
giudiziari all'estero ai sensi dell'art. 43 del  decreto  legislativo
30 giugno 2003, n. 196; 
  Ritenuto, altresi', di indicare sinteticamente anche le  operazioni
ordinarie che devono essere necessariamente svolte per perseguire  le
finalita' di rilevante interesse  pubblico  individuate  dalla  legge
(operazioni    di    raccolta,     registrazione,     organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione); 
  Considerato che il trattamento dei dati giudiziari contenuti  nella
Centrale d'Allarme Interbancaria e' gia'  compiutamente  disciplinato
dalla legge istitutiva di tale archivio e dalla  relativa  disciplina
di attuazione (art. 10-bis legge 15 dicembre 1990,  n.  386;  decreto
ministeriale 7 novembre 2001, n. 458; Regolamento Banca  d'Italia  29
gennaio 2002); 
  Considerato che risulta altresi'  gia'  compiutamente  disciplinato
dall'autorizzazione generale del Garante n. 7/2014 il trattamento dei
dati giudiziari necessario per la verifica del requisito di idoneita'
morale di coloro che partecipano a  gare  di  appalto  o  entrano  in
rapporti contrattuali con la Banca; 
  Considerato   inoltre    che    e'    compiutamente    disciplinato
dall'autorizzazione  del  Garante  n.  357  del  18  giugno  2015  il
trattamento dei dati giudiziari dei soggetti esterni  (dipendenti  di
ditte appaltatrici di servizi e/o  lavori,  manutentori,  consulenti,
altri soggetti autorizzati a titolo continuativo)  che  accedono,  in
ragione della loro attivita'  lavorativa,  ad  ambienti  della  Banca
classificati come «sensibili» sotto il profilo della sicurezza; 
  Tenuto conto pertanto, che  dei  predetti  trattamenti  (in  quanto
autorizzati da espressa disposizione di  legge  o  provvedimento  del
Garante ai sensi  dell'art.  21,  comma  1,  decreto  legislativo  n.
196/2003) non e' necessaria l'identificazione nel regolamento di  cui
agli articoli 20, comma 2, e 21,  comma  2,  decreto  legislativo  n.
196/2003; 
  Considerato che il trattamento di dati sensibili  e  giudiziari  da
parte della Banca d'Italia e  della  UIF  avviene  nel  rispetto  dei
principi  e  delle  garanzie  previsti  dall'art.  22   del   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Visto il parere espresso in data 10 settembre 2015 dal Garante; 
 
Adotta il seguente regolamento per il trattamento dei dati  sensibili
  e  giudiziari,  di  cui  le  schede  allegate  costituiscono  parte
  integrante. 
 
1. Oggetto del regolamento 
  Il presente regolamento identifica, in  attuazione  degli  articoli
20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30  giugno  2003,
n. 196, le tipologie di dati sensibili e giudiziari e  le  operazioni
eseguibili da parte della Banca e della UIF per perseguire  finalita'
di rilevante interesse pubblico individuate da espresse  disposizioni
di legge. 
2. Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili 
  In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma  2,
e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  le
schede allegate identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari  e
le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalita'  di
rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi. 
3. Abrogazioni 
  Il Regolamento della Banca  d'Italia  del  22  marzo  2011  recante
l'individuazione dei dati sensibili e giudiziari e  delle  operazioni
eseguibili, e' abrogato. 
    Roma, 6 novembre 2015 
 
                                                Il Governatore: Visco