IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cd. «legge obiettivo»), che all'art. 1, cosi' come modificato dall'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti allo stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001; Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico sia dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP), demandando a questo Comitato il compito di disciplinarne modalita' e procedure attuative; Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e successive modifiche e integrazioni, con il quale e' stato costituito il Comitato di Coordinamento di Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (CCASGO) in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ora trasfuso nell'art. 180, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; Visto l'art. 176 del citato decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) - come integrato dall'art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 - che: al comma 3, lett. e), demanda a questo Comitato la definizione, sulla base delle linee guida indicate dal CCASGO, dei contenuti degli accordi in materia di sicurezza e prevenzione e repressione della criminalita', che il soggetto aggiudicatore di infrastrutture strategiche e' tenuto a stipulare con gli organi competenti, e la definizione dello schema di articolazione del monitoraggio finanziario; al comma 20, individua un'aliquota forfetaria, non soggetta a ribassi d'asta, ragguagliata al costo complessivo dell'intervento, finalizzata all'attuazione delle previste misure volte alla prevenzione e repressione della criminalita' e dei tentativi di infiltrazione mafiosa e comprensiva degli oneri per il monitoraggio finanziario; Visto che l'art. 16, comma 4, lettera g) dell'allegato XXI al suddetto Codice, prevede che l'aliquota di cui al precedente punto sia fissata dalla Stazione appaltante entro i limiti percentuali indicati e sulla base di valutazioni esposte nella relazione di massima a corredo del progetto posto a base di gara, con l'indicazione dell'articolazione delle misure in questione e la stima dei costi. Se il progetto preliminare e' prodotto per iniziativa del promotore si applicano le disposizioni di cui al penultimo periodo del menzionato comma 20. Eventuali variazioni tecniche per l'attuazione delle misure stesse, proposte dall'impresa aggiudicataria in qualsiasi fase dell'opera, non possono essere fonte di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore; Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che dispone - tra l'altro - che gli strumenti di pagamento riportino il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il CUP, e definisce il sistema delle sanzioni; Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che prevede l'applicazione del monitoraggio finanziario alle opere di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV del menzionato decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche; Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003; errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, e viste le ulteriori delibere adottate da questo Comitato stesso ai sensi del citato art. 11 della legge n. 3/2003 tra cui in particolare la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con la quale e' stato stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informatici, comunque interessati ai suddetti progetti; Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (Gazzetta Ufficiale n. 199/2006), con la quale questo Comitato ha rivisitato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (Gazzetta Ufficiale n. 207/2005), e viste le successive delibere con le quali questo Comitato ha espresso il proprio parere in merito alle varie edizioni dell'Allegato infrastrutture ai documenti annuali di programmazione finanziaria; Vista la delibera 5 maggio 2011, n. 45 (Gazzetta Ufficiale n. 234/2011; errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 281/2011), con la quale questo Comitato ha preso atto degli esiti positivi della sperimentazione del monitoraggio finanziario avviata su alcune infrastrutture strategiche ed ha disposto che la sperimentazione medesima proseguisse in sede di attuazione del «progetto C.A.P.A.C.I.» (Creating Automated Procedures Against Criminal Infiltration in public contracts); Vista la delibera 3 agosto 2011, n. 58 (Gazzetta Ufficiale n. 3/2012), con la quale questo Comitato, su proposta del CCASGO, ha dettato linee guida per la stipula degli accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia di cui al menzionato art. 176; Vista la delibera 28 gennaio 2015, n. 15 (Gazzetta Ufficiale n. 155/2015), con la quale questo Comitato ha approvato la proposta di Linee Guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere formulata dal CCASGO al fine di aggiornare, ai sensi dell'art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, le modalita' stabilite con la propria delibera 5 maggio 2011, n. 45 (Gazzetta Ufficiale n. 234/2011; errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 281/2011) e il prototipo di Protocollo operativo che deve essere stipulato tra la Prefettura competente, la Stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria; Vista la nota 20 maggio 2015, n. 11001/119/8(1), con la quale il CCASGO ha trasmesso, perche' venga sottoposto all'esame di questo Comitato, lo schema di Protocollo di legalita' approvato, nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo generale, nella seduta del 13 aprile 2015; Preso atto che la proposta e' intesa a completare il quadro delle misure finalizzate a dare organica ed omogenea attuazione al disposto del piu' volte citato art. 176 del decreto legislativo n. 163/2006, in quanto lo schema di Protocollo di legalita' mira a disciplinare aspetti diversi da quelli finanziari e si pone cosi' in termini di complementarieta' rispetto ai citato prototipo di Protocollo operativo; Preso atto che lo schema di Protocollo si colloca sostanzialmente in continuita' con le linee guida di cui alla delibera n. 58/2011, apportando comunque alcuni aggiornamenti ed integrazioni in relazione alle innovazioni nel frattempo intervenute sul piano normativo, tra cui l'avvio sistematico dei monitoraggio finanziario; Preso atto che i principali adeguamenti, nel rispetto del disegno organico d'intervento tracciato dalla delibera n. 58/2011, investono: l'equiparazione dei concessionari di reti nazionali al soggetto aggiudicatore, tra l'altro in coerenza con i contenuti delle linee guida in tema di monitoraggio finanziario ed in considerazione della specifica posizione istituzionale di detti concessionari; la definizione di un articolato sistema sanzionatorio per le diverse violazioni degli adempimenti previsti dallo schema all'esame, ferme restando le sanzioni stabilite dal prototipo di Protocollo operativo per gli specifici inadempimenti concernenti il monitoraggio finanziario, e soprattutto le modalita' di gestione dei proventi delle penali; l'esonero dalle verifiche antimafia per gli operatori iscritti nelle white list; l'introduzione di istituti contemplati in alcuni dei piu' recenti Protocolli di legalita', quale l'istituzione di una «cabina di regia» presso la Prefettura competente per un monitoraggio congiunto o per l'esame di specifiche problematiche di rilievo; l'obbligo di inserimento, nei contratti da stipulare con tutte le imprese appartenenti alla «filiera», oltre che delle clausole intese a prevenire interferenze a scopo antimafia, di clausole finalizzate a prevenire interferenze illecite a scopo corruttivo; Tenuto conto dell'esame della proposta effettuato nel corso della riunione preparatoria di questo Comitato del 24 giugno 2015 ai sensi del vigente regolamento (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62, Gazzetta Ufficiale n. 122/2012) e, in particolare, delle indicazioni condivise in quella sede anche alla presenza del Coordinatore del CCASGO e concernenti: l'equiparazione del concessionario delle reti nazionali alla stazione appaltante anche per quanto attiene all'applicazione e alla gestione delle penali; l'attribuzione della facolta' di dare indicazioni sulla finalizzazione dell'eventuale quota residua delle penali al soggetto aggiudicatore solo nell'ipotesi che il contributo non sia stato assegnato a carico delle risorse statali o per l'eventuale importo che ecceda tale contributo; nell'ipotesi di concessione di contributi statali, l'importo residuo delle penali deve essere invece versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere eventualmente ridestinato a infrastrutture strategiche; l'adozione della procedura di applicazione delle penali prevista dallo schema (art. 9, comma 8.1) ai vari livelli della «filiera» delle imprese che partecipano alla realizzazione dell'opera anche in caso di realizzazione dell'opera in regime di finanza di progetto: l'importo delle penali resta in questo caso nella disponibilita' del contraente generale o del concessionario, che trattiene l'eventuale quota residua; la precisazione, nel caso di violazioni imputabili a Societa' mandanti di un'ATI, che le sanzioni pecuniarie previste si applicano sulla quota di partecipazione della Societa' all'ATI stessa o sulla diversa quota risultante da eventuali patti parasociali sottesi al contratto; Considerato che, per assicurare maggiore omogeneita' di trattamento, e' opportuno che i Protocolli relativi ai procedimenti in itinere rechino, per quanto possibile, clausole sui profili sanzionatori analoghe a quelle riportate nello schema in esame; Tenuto conto delle variazioni intervenute nel quadro normativo con riferimento al settore autostradale, e in particolare delle disposizioni di cui all'art. n. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e s.m.i. e all'art. n. 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che attribuiscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le funzioni di concedente; Vista la nota DIPE n. 3561 del 6 agosto 2015, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta di questo Comitato; Udita la relazione del coordinatore del CCASGO; Delibera: 1. Approvazione schema di Protocollo di legalita'. E' approvato lo schema di Protocollo di legalita' di cui alla citata nota del 20 maggio 2015 del Comitato di Coordinamento di alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), che, integrato - per quanto concerne gli aspetti sanzionatori - secondo le indicazioni di cui alla precedente presa d'atto, viene allegato alla presente delibera, della quale forma parte integrante. 2. Decorrenza. I bandi di gara pubblicati successivamente alla data di pubblicazione della presente delibera per l'affidamento di lavori di realizzazione di infrastrutture strategiche dovranno prevedere, a carico del Contraente generale o del Concessionario che risultera' aggiudicatario, l'obbligo di stipulare con la Prefettura UTG competente e con la Stazione appaltante il Protocollo di legalita' secondo lo schema di cui al punto precedente. 3. Ulteriori disposizioni. 3.1. Per i procedimenti in corso, la Prefettura competente procedera' a trasmettere al CCASGO la bozza del Protocollo di legalita' redatta secondo le prescrizioni della delibera n. 58/2011 e del relativo allegato, tenendo comunque conto per quanto possibile, ai fini della determinazione dell'entita' delle sanzioni pecuniarie per inadempimenti previsti nell'allegato a detta delibera ed entro le percentuali massime in esso stabilite, le indicazioni di cui all'art. 8 dello schema approvato con la presente delibera ed applicando comunque le diposizioni dello schema medesimo relative a gestione delle penali e utilizzo dell'eventuale quota residua. 3.2. Per i bandi relativi ad infrastrutture strategiche incluse nei Contratti di programma di concessionari di reti nazionali il Protocollo di cui al precedente punto 1 interverra' tra Prefettura competente, concessionario e impresa appaltatrice. 3.3. In considerazione delle succitate variazioni intervenute nel quadro normativo per quel che concerne la figura del concedente nel settore autostradale, le disposizioni dello schema di cui al punto 1 in tema di gestione delle penali da applicarsi in caso di Amministrazioni pubbliche aggiudicatrici, prevalgono sulle disposizioni dei Protocolli di legalita' gia' stipulati con ANAS S.p.A., che regolino diversamente tale aspetto. 4. Monitoraggio del CCASGO. In considerazione del carattere innovativo dei contenuti dello schema approvato al punto 1 della presente delibera il CCASGO procedera' a monitorare attentamente l'efficacia delle relative disposizioni e, nel caso si evidenzino fattispecie non considerate o criticita', proporra' a questo Comitato integrazioni o modifiche delle stesse. Roma, 6 agosto 2015 Il Presidente: Renzi Il Segretario: Lotti Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2015 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3281