IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443  (cd.  «legge  obiettivo»),
che all'art. 1, cosi' come modificato dall'art.  13  della  legge  1°
agosto 2002, n. 166, ha stabilito che le infrastrutture  pubbliche  e
private e gli  insediamenti  strategici  e  di  preminente  interesse
nazionale, da realizzare per la modernizzazione  e  lo  sviluppo  del
Paese,  vengano  individuati  dal  Governo  attraverso  un  Programma
formulato secondo i criteri e le  indicazioni  procedurali  contenuti
allo stesso articolo, demandando a questo Comitato di  approvare,  in
sede di  prima  applicazione,  il  suddetto  Programma  entro  il  31
dicembre 2001; 
  Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone che,
a  decorrere  dal  1°  gennaio  2003,  ogni  progetto  d'investimento
pubblico sia dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP),  demandando
a questo Comitato il compito di disciplinarne modalita'  e  procedure
attuative; 
  Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal  Ministro  dell'interno
di concerto con il Ministro  della  giustizia  e  il  Ministro  delle
infrastrutture  e   dei   trasporti,   e   successive   modifiche   e
integrazioni, con  il  quale  e'  stato  costituito  il  Comitato  di
Coordinamento di Alta Sorveglianza delle  Grandi  Opere  (CCASGO)  in
relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto  legislativo
20 agosto 2002, n. 190, ora trasfuso  nell'art.  180,  comma  2,  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
  Visto l'art. 176 del citato decreto legislativo n. 163/2006 (Codice
dei contratti pubblici) - come  integrato  dall'art.  3  del  decreto
legislativo 31 luglio 2007, n. 113 - che: 
    al comma 3, lett. e), demanda a questo Comitato  la  definizione,
sulla base delle linee guida indicate dal CCASGO, dei contenuti degli
accordi in materia di sicurezza e  prevenzione  e  repressione  della
criminalita',  che  il  soggetto  aggiudicatore   di   infrastrutture
strategiche e' tenuto a stipulare con gli  organi  competenti,  e  la
definizione  dello   schema   di   articolazione   del   monitoraggio
finanziario; 
    al comma 20, individua un'aliquota  forfetaria,  non  soggetta  a
ribassi d'asta, ragguagliata al  costo  complessivo  dell'intervento,
finalizzata  all'attuazione  delle   previste   misure   volte   alla
prevenzione e repressione  della  criminalita'  e  dei  tentativi  di
infiltrazione mafiosa e comprensiva degli oneri per  il  monitoraggio
finanziario; 
  Visto che l'art. 16, comma  4,  lettera  g)  dell'allegato  XXI  al
suddetto Codice, prevede che l'aliquota di cui  al  precedente  punto
sia fissata dalla Stazione  appaltante  entro  i  limiti  percentuali
indicati e sulla base  di  valutazioni  esposte  nella  relazione  di
massima  a  corredo  del  progetto  posto  a  base   di   gara,   con
l'indicazione dell'articolazione delle misure in questione e la stima
dei costi. Se il progetto preliminare e' prodotto per iniziativa  del
promotore si applicano le disposizioni di cui  al  penultimo  periodo
del  menzionato  comma  20.   Eventuali   variazioni   tecniche   per
l'attuazione   delle    misure    stesse,    proposte    dall'impresa
aggiudicataria in qualsiasi fase dell'opera, non possono essere fonte
di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore; 
  Vista la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata  dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con  modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che dispone - tra l'altro - che
gli strumenti di pagamento riportino il codice identificativo di gara
(CIG) e, ove obbligatorio, il  CUP,  e  definisce  il  sistema  delle
sanzioni; 
  Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che  prevede  l'applicazione  del
monitoraggio finanziario alle opere di cui alla Parte II, Titolo III,
Capo IV del menzionato decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta  Ufficiale  n.
51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del  richiamato
art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il  1°  Programma  delle
infrastrutture strategiche; 
  Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta  Ufficiale  n.
87/2003; errata corrige in Gazzetta Ufficiale n.  140/2003),  con  la
quale questo Comitato ha definito il sistema per  l'attribuzione  del
CUP, e viste le ulteriori delibere adottate da questo Comitato stesso
ai sensi del citato  art.  11  della  legge  n.  3/2003  tra  cui  in
particolare la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta  Ufficiale
n. 276/2004), con la quale e' stato stabilito che il CUP deve  essere
riportato su tutti i documenti amministrativi e  contabili,  cartacei
ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico  e  deve
essere utilizzato nelle banche dati  dei  vari  sistemi  informatici,
comunque interessati ai suddetti progetti; 
  Vista la delibera 6 aprile 2006,  n.  130  (Gazzetta  Ufficiale  n.
199/2006), con la quale questo Comitato ha rivisitato il 1° Programma
delle infrastrutture strategiche, come ampliato con delibera 18 marzo
2005, n. 3 (Gazzetta Ufficiale n. 207/2005), e  viste  le  successive
delibere con le quali questo Comitato ha espresso il  proprio  parere
in  merito  alle  varie  edizioni  dell'Allegato  infrastrutture   ai
documenti annuali di programmazione finanziaria; 
  Vista la delibera 5 maggio  2011,  n.  45  (Gazzetta  Ufficiale  n.
234/2011; errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 281/2011),  con  la
quale questo Comitato  ha  preso  atto  degli  esiti  positivi  della
sperimentazione  del  monitoraggio  finanziario  avviata  su   alcune
infrastrutture strategiche ed  ha  disposto  che  la  sperimentazione
medesima  proseguisse   in   sede   di   attuazione   del   «progetto
C.A.P.A.C.I.»  (Creating  Automated   Procedures   Against   Criminal
Infiltration in public contracts); 
  Vista la delibera 3 agosto  2011,  n.  58  (Gazzetta  Ufficiale  n.
3/2012), con la quale questo Comitato, su  proposta  del  CCASGO,  ha
dettato linee guida per  la  stipula  degli  accordi  in  materia  di
sicurezza e lotta antimafia di cui al menzionato art. 176; 
  Vista la delibera 28 gennaio 2015, n.  15  (Gazzetta  Ufficiale  n.
155/2015), con la quale questo Comitato ha approvato la  proposta  di
Linee Guida  per  il  monitoraggio  finanziario  delle  grandi  opere
formulata dal CCASGO al fine di aggiornare, ai sensi dell'art. 36 del
decreto-legge n. 90/2014,  le  modalita'  stabilite  con  la  propria
delibera 5 maggio 2011, n. 45 (Gazzetta Ufficiale n. 234/2011; errata
corrige  in  Gazzetta  Ufficiale  n.  281/2011)  e  il  prototipo  di
Protocollo operativo che deve  essere  stipulato  tra  la  Prefettura
competente, la Stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria; 
  Vista la nota 20 maggio 2015, n. 11001/119/8(1), con  la  quale  il
CCASGO ha trasmesso, perche' venga  sottoposto  all'esame  di  questo
Comitato, lo schema di Protocollo di legalita' approvato, nell'ambito
delle proprie funzioni di indirizzo generale,  nella  seduta  del  13
aprile 2015; 
  Preso atto che la proposta e' intesa a completare il  quadro  delle
misure finalizzate a dare organica ed omogenea attuazione al disposto
del piu' volte citato art. 176 del decreto legislativo  n.  163/2006,
in quanto lo schema di Protocollo di legalita'  mira  a  disciplinare
aspetti diversi da quelli finanziari e si pone cosi'  in  termini  di
complementarieta'  rispetto  ai  citato   prototipo   di   Protocollo
operativo; 
  Preso atto che lo schema di Protocollo si  colloca  sostanzialmente
in continuita' con le linee guida di cui alla  delibera  n.  58/2011,
apportando comunque alcuni aggiornamenti ed integrazioni in relazione
alle innovazioni nel frattempo intervenute sul piano  normativo,  tra
cui l'avvio sistematico dei monitoraggio finanziario; 
  Preso atto che i principali adeguamenti, nel rispetto  del  disegno
organico d'intervento tracciato dalla delibera n. 58/2011, investono: 
    l'equiparazione dei concessionari di reti nazionali  al  soggetto
aggiudicatore, tra l'altro in coerenza con i  contenuti  delle  linee
guida in tema di monitoraggio finanziario ed in considerazione  della
specifica posizione istituzionale di detti concessionari; 
    la definizione di un  articolato  sistema  sanzionatorio  per  le
diverse violazioni degli adempimenti previsti dallo schema all'esame,
ferme restando le sanzioni  stabilite  dal  prototipo  di  Protocollo
operativo per gli specifici inadempimenti concernenti il monitoraggio
finanziario, e soprattutto le  modalita'  di  gestione  dei  proventi
delle penali; 
    l'esonero dalle verifiche antimafia per  gli  operatori  iscritti
nelle white list; 
    l'introduzione di istituti contemplati in alcuni dei piu' recenti
Protocolli di legalita', quale l'istituzione di una «cabina di regia»
presso la Prefettura competente per un monitoraggio congiunto  o  per
l'esame di specifiche problematiche di rilievo; 
    l'obbligo di inserimento, nei contratti da stipulare con tutte le
imprese appartenenti alla «filiera», oltre che delle clausole  intese
a prevenire interferenze a scopo antimafia, di clausole finalizzate a
prevenire interferenze illecite a scopo corruttivo; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta effettuato nel  corso  della
riunione preparatoria di questo Comitato del 24 giugno 2015 ai  sensi
del vigente regolamento (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62,
Gazzetta Ufficiale n. 122/2012) e, in particolare, delle  indicazioni
condivise in quella sede anche alla  presenza  del  Coordinatore  del
CCASGO e concernenti: 
    l'equiparazione del  concessionario  delle  reti  nazionali  alla
stazione appaltante anche per quanto attiene all'applicazione e  alla
gestione delle penali; 
    l'attribuzione  della  facolta'   di   dare   indicazioni   sulla
finalizzazione dell'eventuale quota residua delle penali al  soggetto
aggiudicatore solo nell'ipotesi  che  il  contributo  non  sia  stato
assegnato a carico delle risorse statali o  per  l'eventuale  importo
che ecceda tale contributo; nell'ipotesi di concessione di contributi
statali, l'importo residuo delle penali deve  essere  invece  versato
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  per  essere  eventualmente
ridestinato a infrastrutture strategiche; 
    l'adozione della procedura di applicazione delle penali  prevista
dallo schema (art. 9, comma 8.1)  ai  vari  livelli  della  «filiera»
delle imprese che partecipano alla realizzazione dell'opera anche  in
caso di realizzazione dell'opera in regime di  finanza  di  progetto:
l'importo delle penali resta in questo caso nella disponibilita'  del
contraente generale o del concessionario, che  trattiene  l'eventuale
quota residua; 
    la precisazione, nel caso di  violazioni  imputabili  a  Societa'
mandanti di un'ATI, che le sanzioni pecuniarie previste si  applicano
sulla quota di partecipazione della Societa' all'ATI stessa  o  sulla
diversa quota risultante da eventuali patti  parasociali  sottesi  al
contratto; 
  Considerato   che,   per   assicurare   maggiore   omogeneita'   di
trattamento, e' opportuno che i Protocolli relativi  ai  procedimenti
in itinere  rechino,  per  quanto  possibile,  clausole  sui  profili
sanzionatori analoghe a quelle riportate nello schema in esame; 
  Tenuto conto delle variazioni intervenute nel quadro normativo  con
riferimento  al  settore  autostradale,  e   in   particolare   delle
disposizioni di cui all'art. n. 36 del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, e s.m.i. e all'art. n. 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.
14,  che  attribuiscono  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti le funzioni di concedente; 
  Vista  la  nota  DIPE  n.  3561  del  6  agosto  2015,  predisposta
congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle  finanze  e
posta a base dell'odierna seduta di questo Comitato; 
  Udita la relazione del coordinatore del CCASGO; 
 
                              Delibera: 
 
1. Approvazione schema di Protocollo di legalita'. 
  E' approvato lo schema di  Protocollo  di  legalita'  di  cui  alla
citata nota del 20 maggio 2015 del Comitato di Coordinamento di  alta
sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), che, integrato - per quanto
concerne gli aspetti sanzionatori - secondo  le  indicazioni  di  cui
alla precedente presa d'atto, viene allegato alla presente  delibera,
della quale forma parte integrante. 
2. Decorrenza. 
  I  bandi  di  gara  pubblicati   successivamente   alla   data   di
pubblicazione della presente delibera per l'affidamento di lavori  di
realizzazione di infrastrutture  strategiche  dovranno  prevedere,  a
carico del Contraente generale o del  Concessionario  che  risultera'
aggiudicatario,  l'obbligo  di  stipulare  con  la   Prefettura   UTG
competente e con la Stazione appaltante il  Protocollo  di  legalita'
secondo lo schema di cui al punto precedente. 
3. Ulteriori disposizioni. 
  3.1.  Per  i  procedimenti  in  corso,  la  Prefettura   competente
procedera' a  trasmettere  al  CCASGO  la  bozza  del  Protocollo  di
legalita' redatta secondo le prescrizioni della delibera n. 58/2011 e
del relativo allegato, tenendo comunque conto per  quanto  possibile,
ai fini della determinazione dell'entita' delle  sanzioni  pecuniarie
per inadempimenti previsti nell'allegato a detta delibera ed entro le
percentuali massime in esso stabilite, le indicazioni di cui all'art.
8 dello schema approvato  con  la  presente  delibera  ed  applicando
comunque le diposizioni dello schema  medesimo  relative  a  gestione
delle penali e utilizzo dell'eventuale quota residua. 
  3.2. Per i bandi relativi ad infrastrutture strategiche incluse nei
Contratti  di  programma  di  concessionari  di  reti  nazionali   il
Protocollo di cui al precedente punto 1  interverra'  tra  Prefettura
competente, concessionario e impresa appaltatrice. 
  3.3. In considerazione delle succitate variazioni  intervenute  nel
quadro normativo per quel che concerne la figura del  concedente  nel
settore autostradale, le disposizioni dello schema di cui al punto  1
in  tema  di  gestione  delle  penali  da  applicarsi  in   caso   di
Amministrazioni   pubbliche    aggiudicatrici,    prevalgono    sulle
disposizioni dei Protocolli di  legalita'  gia'  stipulati  con  ANAS
S.p.A., che regolino diversamente tale aspetto. 
4. Monitoraggio del CCASGO. 
  In considerazione del  carattere  innovativo  dei  contenuti  dello
schema approvato  al  punto  1  della  presente  delibera  il  CCASGO
procedera'  a  monitorare  attentamente  l'efficacia  delle  relative
disposizioni e, nel caso si evidenzino fattispecie non considerate  o
criticita', proporra' a  questo  Comitato  integrazioni  o  modifiche
delle stesse. 
    Roma, 6 agosto 2015 
 
                                                 Il Presidente: Renzi 
 
Il Segretario: Lotti 

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2015 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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