IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante  «riforma  dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini, nonche' misure di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario», ed  in  particolare
l'art. 2; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013, n. 158, recante il «regolamento di organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico», ed, in particolare, gli articoli
9 e 10 concernenti la declaratoria delle  funzioni,  rispettivamente,
della Direzione generale per le risorse minerarie  ed  energetiche  e
della Direzione generale per la sicurezza  dell'approvvigionamento  e
le infrastrutture energetiche del medesimo Ministero; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  17
luglio 2014, concernente la «individuazione degli uffici dirigenziali
di  livello  non  generale»,  ed,  in  particolare,   l'allegato   2,
concernente l'articolazione delle divisioni di  livello  dirigenziale
non generali facenti capo alla  Direzione  generale  per  le  risorse
minerarie ed energetiche e alla Direzione generale per  la  sicurezza
dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del  medesimo
Ministero; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni  ed
integrazioni,  recante  «nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  concernente  il   «riordino   della
disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013,  n.  39,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, concernente «disposizioni  in  materia
di  inconferibilita'  e  incompatibilita'  di  incarichi  presso   le
pubbliche amministrazioni e presso  gli  enti  privati  in  controllo
pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6  novembre
2012, n. 190»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  21
novembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 2 della  citata  legge
n. 241/1990, che regola l'esercizio del potere sostitutivo in caso di
inerzia dell'Amministrazione; 
  Vista la direttiva generale per  l'attivita'  amministrativa  e  la
gestione per l'anno 2015, approvata con decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico in data 8 aprile 2015, registrato dalla Corte  dei
Conti in data 28 aprile 2015, reg. ne prev. n. 1343; 
  Vista  la  direttiva  2013/30/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 12 giugno 2013 sulla sicurezza delle operazioni in mare
nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE; 
  Visto  in  particolare,  il  considerando   (20)   della   predetta
direttiva, nel quale e' stabilito che «dovrebbero  essere  assicurate
l'indipendenza e l'obiettivita'  dell'autorita'  competente.  A  tale
riguardo,  l'esperienza  acquisita  da   incidenti   gravi   dimostra
chiaramente  che  l'organizzazione  delle  competenze  amministrative
all'interno  di  uno  Stato  membro  puo'  evitare  i  conflitti   di
interesse, separando chiaramente le funzioni di regolamentazione e le
decisioni connesse in materia di sicurezza in mare e  ambiente  dalle
funzioni di regolamentazione riguardanti lo sviluppo economico  delle
risorse naturali in mare, compresi il rilascio  delle  licenze  e  la
gestione dei ricavi. Il modo migliore per evitare tali  conflitti  di
interessi e' una separazione completa dell'autorita' competente dalle
funzioni relative allo sviluppo economico delle risorse  naturali  in
mare»; 
  Visto altresi', l'art. 8 della predetta direttiva, che nel regolare
la  designazione  dell'autorita'  competente  responsabile   per   le
funzioni di regolamentazione stabilisce, tra l'altro, che «si evitano
pertanto i conflitti di interesse tra le funzioni di regolamentazione
dell'autorita' competente da una parte e, dall'altra, le funzioni  di
regolamentazione in  materia  di  sviluppo  economico  delle  risorse
naturali in mare, rilascio di licenze per le operazioni in  mare  nel
settore degli idrocarburi nello Stato membro e riscossione e gestione
degli introiti derivanti  da  tali  operazioni»  e  che  al  fine  di
conseguire tali  obiettivi,  «gli  Stati  membri  dispongono  che  le
funzioni di regolamentazione dell'autorita' competente  siano  svolte
in un'autorita' indipendente da qualsiasi delle funzioni dello  Stato
membro in materia di sviluppo economico  delle  risorse  naturali  in
mare, di rilascio di licenze per le operazioni in  mare  nel  settore
degli idrocarburi nello Stato membro  e  di  riscossione  e  gestione
degli introiti derivanti da tali operazioni»; 
  Visto il decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  145,  recante
«attuazione  della  direttiva  2013/30/UE   sulla   sicurezza   delle
operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e  che  modifica  la
direttiva 2004/35/CE»; 
  Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo n. 145/2015, il quale
stabilisce che «entro 60 giorni dall'entrata in vigore  del  presente
decreto legislativo, il Ministero dello sviluppo economico  adotta  i
provvedimenti di competenza per  apportare  le  necessarie  modifiche
organizzative alla struttura della Direzione Generale per le  risorse
minerarie  ed  energetiche,  al   fine   di   garantire   l'effettiva
separazione  delle  funzioni  di  regolamentazione  in   materia   di
sicurezza dalle funzioni di regolamentazione riguardanti lo  sviluppo
economico delle risorse naturali in mare, compresi il rilascio  delle
licenze e la gestione dei ricavi»; 
  Tenuto conto che il decreto  legislativo  n.  145/2015,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  in  data  16
settembre 2015, n. 215, e' entrato in vigore il 17 settembre  2015  e
che pertanto il termine di 60 giorni previsto dal sopracitato art.  8
scade il 15 novembre 2015; 
  Atteso che con nota del 30 ottobre 2015, prot. n. 24644,  e'  stato
dato avvio al procedimento preordinato alla modifica del  regolamento
di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico; 
  Dato atto della estrema urgenza di provvedere,  per  effetto  della
citata direttiva comunitaria nelle more  della  modifica  del  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di  organizzazione
del  Ministero,   all'effettiva   separazione   delle   funzioni   di
regolamentazione  in  materia  di   sicurezza   dalle   funzioni   di
regolamentazione riguardanti  lo  sviluppo  economico  delle  risorse
naturali, compresi il  rilascio  delle  licenze  e  la  gestione  dei
ricavi, prevedendo  l'attribuzione  di  queste  ultime  al  Dirigente
generale dell'Amministrazione  in  possesso  dei  requisiti  e  delle
capacita' professionali idonee allo svolgimento dell'incarico; 
  Considerata l'urgenza di provvedere entro  i  predetti  termini  di
legge, previamente sentiti  i  Dirigenti  generali  interessati,  per
garantire il rispetto  degli  obblighi  comunitari  e  comunque  fino
all'entrata   in   vigore   delle   modifiche   al   regolamento   di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'ing. Gilberto Dialuce, Dirigente  generale  per  la  sicurezza
dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero
dello sviluppo economico, e'  individuato  quale  Dirigente  generale
delegato alle funzioni di regolamentazione  riguardanti  lo  sviluppo
economico delle risorse naturali, compresi il rilascio delle  licenze
e la gestione dei ricavi, in sede di prima attuazione della direttiva
2013/30/UE e del decreto legislativo di  recepimento  n.  145/2015  e
comunque fino all'entrata in vigore delle modifiche al regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico. 
  2. L'incarico di  cui  al  comma  precedente  costituisce  incarico
aggiuntivo ai sensi  dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  del  7  febbraio   2014   di   conferimento
dell'incarico   di    Dirigente    generale    per    la    sicurezza
dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero
dello sviluppo economico. 
  3. L'incarico ha la durata di 1 anno e comunque fino all'entrata in
vigore delle modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero
dello sviluppo economico.