IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2014/59/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  15  maggio  2014,  che  istituisce  un   quadro   di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi  e  delle  imprese  di
investimento; 
  Vista la  comunicazione  della  Commissione  europea  2013/C-216/01
concernente l'applicazione dal 1° agosto 2013 delle regole in materia
di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle  banche  nel  contesto
della crisi finanziaria; 
  Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, che attua la
direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  15
maggio 2014; 
  Visti il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  22
novembre 2015  di  approvazione  del  provvedimento  di  avvio  della
risoluzione  della  Banca  delle  Marche  S.p.A.  in  amministrazione
straordinaria, di cui alla  deliberazione  n.  553/2015  in  data  21
novembre  2015  della  Banca  d'Italia;  il  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze del 22 novembre  2015  di  approvazione
del provvedimento di avvio della  risoluzione  della  Banca  popolare
dell'Etruria e del Lazio - Societa'  cooperativa  in  amministrazione
straordinaria, di cui alla  deliberazione  n.  554/2015  in  data  21
novembre  2015  della  Banca  d'Italia;  il  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze del 22 novembre  2015  di  approvazione
del provvedimento di avvio della risoluzione della Cassa di risparmio
di Ferrara S.p.A.  in  amministrazione  straordinaria,  di  cui  alla
deliberazione n. 555/2015  in  data  21  novembre  2015  della  Banca
d'Italia; il decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  del
22 novembre 2015 di approvazione del  provvedimento  di  avvio  della
risoluzione della Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A.
in  amministrazione  straordinaria,  di  cui  alla  deliberazione  n.
556/2015 del 21 novembre 2015 della Banca d'Italia (i  "Provvedimenti
di avvio della risoluzione"); 
  Visto il provvedimento n. 1226609/15 del  18  novembre  2015  della
Banca d'Italia con il quale e' stato  istituito  presso  il  medesimo
Istituto un fondo  di  risoluzione  ai  sensi  dell'articolo  78  del
decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (di seguito il "Fondo di
risoluzione nazionale"); 
  Considerato che i provvedimenti di avvio  della  risoluzione  sopra
menzionati prevedono il ricorso al Fondo nazionale di risoluzione; 
  Viste la decisione della Commissione europea del 22 novembre  2015,
concernente la  risoluzione  della  Banca  delle  Marche  S.p.A.  (SA
39543-2015/N), sulla conformita' della procedura di risoluzione  alla
direttiva 2014/59/UE e sulla compatibilita' dell'intervento del Fondo
nazionale di risoluzione con il quadro normativo dell'Unione  europea
in materia di aiuti di Stato; la decisione della Commissione  europea
del 22 novembre 2015, concernente la risoluzione della Banca Popolare
dell'Etruria e del Lazio - Societa'  cooperativa  (SA  41134-2015/N),
sulla conformita'  della  procedura  di  risoluzione  alla  direttiva
2014/59/UE e sulla compatibilita' dell'intervento del Fondo nazionale
di risoluzione con il quadro normativo dell'Unione europea in materia
di aiuti di Stato; la decisione  della  Commissione  europea  del  22
novembre 2015, concernente la risoluzione della Cassa di risparmio di
Ferrara S.p.A. (SA 41925-2015/N), sulla conformita'  della  procedura
di risoluzione  alla  direttiva  2014/59/UE  e  sulla  compatibilita'
dell'intervento del Fondo nazionale  di  risoluzione  con  il  quadro
normativo dell'Unione europea  in  materia  di  aiuti  di  Stato;  la
decisione della Commissione europea del 22 novembre 2015, concernente
la risoluzione della Cassa di risparmio  della  provincia  di  Chieti
S.p.A.  (SA  43547-2015/N),  sulla  conformita'  della  procedura  di
risoluzione  alla  direttiva  2014/59/UE   e   sulla   compatibilita'
dell'intervento del Fondo nazionale  di  risoluzione  con  il  quadro
normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. 
  Considerato  che  i  Provvedimenti  di  avvio   della   risoluzione
prevedono la costituzione di enti-ponte ai sensi dell'articolo 42 del
decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; 
  Considerata la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  adottare
disposizioni volte  a  garantire  la  tempestiva  costituzione  degli
enti-ponte, al fine della migliore tutela  dei  depositanti  e  degli
investitori e al fine di evitare effetti  negativi  sulla  stabilita'
finanziaria ed economica, in particolare  nell'area  di  insediamento
delle banche in questione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 novembre 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Costituzione di enti-ponte ai  sensi  dell'articolo  42  del  decreto
                legislativo 16 novembre 2015, n. 180 
 
  1. Sono costituite, con effetto dalle ore 00,00  del  giorno  della
pubblicazione  del  presente  decreto-legge,  quattro  societa'   per
azioni, denominate Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A.,  Nuova
Banca delle Marche S.p.A.,  Nuova  Banca  dell'Etruria  e  del  Lazio
S.p.A, Nuova Cassa di risparmio di  Chieti  S.p.A,  (di  seguito  "le
societa'") tutte con sede in Roma,  via  Nazionale,  91,  aventi  per
oggetto  lo  svolgimento  dell'attivita'  di  ente-ponte   ai   sensi
dell'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre  2015,  n.  180,
con riguardo rispettivamente  alla  Cassa  di  risparmio  di  Ferrara
S.p.A.,  alla  Banca  delle  Marche  S.p.A.,  alla   Banca   popolare
dell'Etruria e del Lazio -  Societa'  cooperativa  e  alla  Cassa  di
risparmio  di  Chieti  S.p.A,  in  risoluzione,  con  l'obiettivo  di
mantenere la continuita' delle  funzioni  essenziali  precedentemente
svolte dalle medesime banche e, quando le condizioni di mercato  sono
adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o  i  diritti,
le attivita' o  le  passivita'  acquistate,  in  conformita'  con  le
disposizioni del medesimo decreto legislativo. 
  2. Alle societa' di  cui  al  comma  1  possono  essere  trasferiti
azioni, partecipazioni, diritti, nonche' attivita' e passivita' delle
banche in risoluzione di cui al comma 1, ai  sensi  dell'articolo  43
del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. 
  3. Il capitale sociale della Nuova Cassa di  risparmio  di  Ferrara
S.p.A. e' stabilito  in  euro  191.000.000  ed  e'  ripartito  in  n.
10.000.000 (dieci milioni) di azioni; il capitale sociale della Nuova
Banca delle Marche S.p.A. e' stabilito in euro  1.041.000.000  ed  e'
ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni)  di  azioni;  il  capitale
sociale  della  Nuova  Banca  dell'Etruria  e  del  Lazio  S.p.A,  e'
stabilito in euro 442.000.000 ed e' ripartito in n. 10.000.000 (dieci
milioni)  di  azioni;  il  capitale  sociale  della  Nuova  Cassa  di
risparmio della provincia di  Chieti  S.p.A.  e'  stabilito  in  euro
141.000.000 ed e' ripartito  in  n.  10.000.000  (dieci  milioni)  di
azioni. Le azioni sono interamente sottoscritte dal  Fondo  nazionale
di risoluzione; nel rispetto dell'articolo 42, comma 2,  del  decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, il capitale di nuova  emissione
della societa' potra' essere sottoscritto anche da  soggetti  diversi
dal Fondo nazionale di risoluzione. 
  4. La Banca d'Italia con proprio provvedimento adotta  lo  statuto,
nomina i primi componenti degli organi di amministrazione e controllo
e ne determina i compensi. Resta fermo, per la fase  successiva  alla
costituzione, quanto stabilito dall'articolo 42, comma 3, del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Se gia' adottati al momento  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  tali  atti  s'intendono
convalidati. 
  5. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del  presente  decreto
tiene luogo di tutti  gli  adempimenti  di  legge  richiesti  per  la
costituzione delle societa'. Dalla medesima data per le  obbligazioni
sociali rispondono soltanto le societa' con il proprio patrimonio. 
  6. Fermo restando quanto  disposto  al  comma  5,  gli  adempimenti
societari saranno perfezionati dagli  amministratori  delle  societa'
nel piu' breve tempo possibile dall'atto del loro insediamento.