IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83,  recante  "Misure
urgenti per la crescita  del  Paese",  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed in particolare, l'art.  58,  che
prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento dei  programmi
nazionali  di  distribuzione  di  derrate  alimentari  alle   persone
indigenti nel territorio della Repubblica italiana  presso  l'Agenzia
per le erogazioni  in  agricoltura  -  AGEA,  alimentato  da  risorse
pubbliche e private; 
  Visto in particolare, il comma 2 dell'art. 58, ai sensi del  quale,
con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   cooperazione
internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il  30  giugno
di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione delle  derrate
che  identifica  le  tipologie   di   prodotto,   le   organizzazioni
caritatevoli beneficiarie, nonche' le modalita' di attuazione; 
  Visto il decreto 17 dicembre  2012  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro  per  la
cooperazione internazionale  e  l'integrazione,  recante  «Indirizzi,
modalita' e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli
indigenti», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 22 febbraio 2013, n. 45, che definisce le organizzazioni
caritatevoli destinatarie delle  derrate  alimentari  da  distribuire
agli  indigenti  come  i  soggetti  (singoli,  enti  caritatevoli   o
raggruppamenti di enti caritatevoli) riconosciuti e iscritti all'Albo
dell'Agenzia  per  le  Erogazioni  in   Agricoltura   -   AGEA,   per
l'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio  del  22
ottobre 2007; 
  Visto il d.P.R. 21 febbraio 2014 recante nomina dei  Ministri,  dal
quale deriva, per mancata previsione e nomina  del  Ministro  per  la
cooperazione  internazionale  di  cui  all'art.  58,  comma  2,   del
decreto-legge n. 83 del 2012, che il Ministro  concertante,  ai  fini
del presente decreto, e' il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto 17 dicembre  2012,  che  dispone,
tra l'altro, la gestione del fondo da parte di AGEA attraverso propri
provvedimenti, sulla base di atti di  indirizzo  del  Ministro  delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali,  dando  priorita'  dopo
l'acquisto di derrate alimentari, alla  copertura  dei  costi  per  i
servizi di  trasporto,  stoccaggio  e  trasformazione  delle  derrate
alimentari e, quindi, al rimborso dei costi dei servizi logistici  ed
amministrativi prestati dalle Organizzazioni caritatevoli,  quali  lo
stoccaggio,  la  conservazione  e  la  gestione  amministrativa   del
processo distributivo delle derrate alimentari, secondo le  procedure
e le modalita' di  cui,  rispettivamente,  alla  legge  109/94  e  al
decreto legislativo 157/1995; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre  2013  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto l'art. l0, comma 1, n. 12, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in  tema  di
operazioni esenti IVA; 
  Visto l'art.  1  della  legge  25  giugno  2003,  n.  155,  recante
«Disciplina della distribuzione dei prodotti  alimentari  a  fine  di
solidarieta' sociale» che equipara ai consumatori finali, ai fini del
corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli
alimenti, le  organizzazioni  riconosciute  come  organizzazioni  non
lucrative di utilita' sociale  ai  sensi  dell'art.  10  del  decreto
legislativo 4 dicembre 1997,  n.  460,  che  effettuano,  a  fini  di
beneficenza,  distribuzione  gratuita  agli  indigenti  di   prodotti
alimentari, nei limiti del servizio prestato; 
  Visto l'art. 1, comma 131, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190
(legge  di  Stabilita'  2015)  e',  recante  «Disposizioni   per   la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2015)», che ha rifinanziato il fondo per la  distribuzione
delle derrate alimentari alle persone indigenti, per l'anno 2015,  di
un importo pari a 12.000.000,00 di euro; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 4  giugno  2014,  n.  3399,  con  il  quale,  ai  sensi
dell'art. 7 del decreto 17 dicembre 2012,  e'  istituito  il  «Tavolo
permanente  di  coordinamento»   cui   compete,   tra   l'altro,   la
formulazione di pareri e proposte relativi alla gestione del fondo  e
delle erogazioni liberali di derrate alimentari; 
  Considerato  che  nella  seduta  del  12  giugno  2015,  il  Tavolo
permanente di coordinamento di cui all'art. 7 del decreto 17 dicembre
2012, ha espresso il parere favorevole all'unanimita' in ordine  alla
proposta  del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali,  elaborata  sia   tenendo   presente   le   disponibilita'
finanziarie,  sia  le  necessita'   espresse   dalle   Organizzazioni
caritatevoli (tale proposta aveva ad oggetto il paniere  di  prodotti
di cui all'allegato n. 1 del presente decreto); 
  Considerata la necessita' di provvedere ad una modifica del  numero
dei  componenti  della  composizione   del   Tavolo   permanente   di
coordinamento di cui all'art. 7  del  decreto  17  dicembre  2012  in
considerazione dell'opportunita' di  acquisire  ulteriori  competenze
professionali ed amministrative; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Programma annuale 
 
  1. E' adottato il programma annuale  di  distribuzione  di  derrate
alimentari alle  persone  indigenti  per  l'anno  2015,  per  la  cui
attuazione sono  utilizzate  le  disponibilita'  del  «Fondo  per  il
finanziamento dei programmi nazionali  di  distribuzione  di  derrate
alimentari alle persone indigenti», di cui al comma 1  dell'art.  58,
del  decreto-legge  del  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito   con
modificazione dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  istituito  presso
AGEA Agenzia per le Erogazioni  in  Agricoltura,  conformemente  alle
modalita' previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. 
  2. Le tipologie di prodotti alimentati del programma  annuale  sono
riportate  nell'allegato  1  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
  3. AGEA provvede all'espletamento delle procedure di  gara  per  la
fornitura e la successiva  consegna  delle  forniture  delle  derrate
alimentari alle Organizzazioni  caritatevoli  definite  dall'art.  1,
comma 4 del decreto 17 dicembre 2012. 
  4. Le spese per la copertura dei costi  dei  servizi  logistici  ed
amministrativi prestati dalle  Organizzazioni  caritatevoli,  di  cui
all'art. 3, comma 2, lettera c), del decreto 17 dicembre  2012,  sono
ammissibili nel limite del 5%  dei  costi  dell'acquisto  di  derrate
alimentari e, comunque, in valore non devono superare 75.000,00  euro
per singola aggiudicazione della fornitura del prodotto alimentare.