IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista  la  direttiva  2010/53/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 7  luglio  2010  relativa  alle  norme  di  qualita'  e
sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti; 
  Vista la direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9
ottobre 2012 che stabilisce le procedure informative per  lo  scambio
tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti; 
  Vista la legge 1° aprile 1999, n.  91,  recante:  «Disposizioni  in
materia di trapianti di organi e di tessuti» e s.m.i; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2013)» e, in particolare, l'art. 1, comma 340,  che  in
attuazione della direttiva 2010/53/UE, ha apportato alcune  modifiche
alla legge 1° aprile 1999, n. 91, prevedendo, tra  l'altro,  all'art.
6-bis, comma 3, che «Il Ministro della salute, con decreto di  natura
non regolamentare da adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata  in
vigore  del  presente  articolo  su  proposta  del  Centro  nazionale
trapianti e previa intesa in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di  Bolzano,  nel  rispetto  dell'allegato  di  cui  alla   direttiva
2010/53/UE, determina i criteri di qualita' e  sicurezza  che  devono
essere osservati in tutte le fasi del processo che va dalla donazione
al trapianto o all'eliminazione»; 
  Visto l'Accordo tra il Ministro  della  salute,  le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione del bacino
di utenza minimo, riferito alla popolazione, con il quale sono  stati
istituiti i centri interregionali per i trapianti, ai sensi dell'art.
10, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91, sancito  in  sede  di
Conferenza Stato-Regioni il 7 marzo 2002 (Rep. atti n. 1407/CSR); 
  Visto l'Accordo tra il Ministro  della  salute,  le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano concernente «Linee guida per le
attivita' di coordinamento per il reperimento di organi e di  tessuti
in ambito nazionale ai fini  di  trapianto  con  l'unito  Allegato  A
"Linee Guida per uniformare le attivita' di coordinamento  in  ordine
al reperimento di organi e tessuti in ambito nazionale"», sancito  in
sede di Conferenza Stato-Regioni il  21  marzo  2002  (Rep.  atti  n.
1414/CSR); 
  Visto l'Accordo tra il Ministro  della  salute,  le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano concernente i  requisiti  delle
strutture idonee ad effettuare trapianti di organi  e  tessuti  sugli
standard minimi di attivita' di cui all'art. 16, comma 1, della legge
1° aprile 1999, n. 91, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il
21 marzo 2002 (Rep. atti n 1388/CSR); 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  del  2  agosto  2002
recante «Criteri e modalita'  per  la  certificazione  dell'idoneita'
degli organi prelevati al trapianto»,  in  attuazione  dell'art.  14,
comma 5, legge 1  aprile  1999,  n.  91,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 4 novembre 2002, n. 258; 
  Visto l'Accordo tra il Ministro  della  salute,  le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  sul  documento,  recante:
«Linee-guida per  l'accertamento  della  sicurezza  del  donatore  di
organi», sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il  26  novembre
2003 (Rep. atti n. 1876/CSR); 
  Visto l'Accordo tra il Ministro  della  salute,  le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano sul documento  recante:  «Linee
guida per l'idoneita' ed  il  funzionamento  dei  centri  individuati
dalle Regioni come strutture idonee ad effettuare trapianti di organi
e di tessuti», sancito in sede  di  Conferenza  Stato-Regioni  il  29
aprile 2004 (Rep. atti n. 1966/CSR); 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 8 aprile  2000  recante
«Disposizione in materia di prelievi e di trapianti di  organi  e  di
tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione  di
volonta'  dei  cittadini  sulla  donazione  di  organi  a  scopo   di
trapianto» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2000, n.
89; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 11  marzo  2008  recante
«Integrazione  del  decreto  8  aprile  2000  sulla  ricezione  delle
dichiarazioni di volonta' dei cittadini circa la donazione di  organi
a scopo di trapianto», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  12
giugno 2008, n. 136; 
  Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458, recante «Trapianto  di  rene
tra persone viventi»; 
  Vista la legge  16  dicembre  1999,  n.  483,  recante  «Norme  per
consentire il trapianto parziale di fegato»; 
  Vista la legge 19  settembre  2012,  n.  167,  recante  «Norme  per
consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra
persone viventi»; 
  Vista la legge 12 agosto 1993, n. 301, recante «Norme in materia di
prelievo ed innesti di cornea»; 
  Vista la legge  29  dicembre  1993,  n.  578,  recante  «Norme  per
l'accertamento e la certificazione di morte»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  gennaio  1997,
recante «Approvazione dell'atto di  indirizzo  e  coordinamento  alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,  in  materia
di requisiti strutturali, tecnologici  ed  organizzativi  minimi  per
l'esercizio  delle  attivita'  sanitarie  da  parte  delle  strutture
pubbliche e private», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  20
febbraio 1997, n. 42; 
  Visto il decreto legislativo  24  febbraio  1997,  n.  46,  recante
«Attuazione  della  direttiva  93/42/CEE  concernente  i  dispositivi
medici» e s.m.i.; 
  Visto  il  decreto  legislativo  dell'8  settembre  2000,  n.  332,
recante: «Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi
medico-diagnostici in vitro» e s.m.i.; 
  Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e s.m.i.; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'Amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  del  31  marzo  2008,
recante «Disposizioni in materia di trapianti  di  organi  effettuati
all'estero, ai sensi dell'art. 20 della legge 1° aprile 1999, n. 91»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2008, n. 97; 
  Visto il decreto 11 aprile 2008 recante «Aggiornamento del  decreto
22 agosto 1994, n. 582 relativo al: Regolamento recante le  modalita'
per l'accertamento e la certificazione  di  morte»  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2008, n. 136; 
  Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  191,  recante
«Attuazione della direttiva del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
2004/23/CE del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di  qualita'
e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il  controllo,
la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di
tessuti e cellule umani»; 
  Visto il decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  16,  recante
«Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che  attuano  la
direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per
la donazione,  l'approvvigionamento  e  il  controllo  di  tessuti  e
cellule umani, nonche' per quanto riguarda le prescrizioni in tema di
rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi  e
determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e  cellule
umani» e s.m.i.; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 aprile 2010,  n.
116, recante «Regolamento  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
trapianto di organi da donatore vivente», pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 26 luglio 2010, n. 172; 
  Visto il decreto  legislativo  28  giugno  2012,  n.  106,  recante
«Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della  salute,  a
norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183»; 
  Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Testo unico
delle Leggi di Pubblica Sicurezza» e, in particolare, l'art. 3, comma
3, come da ultimo modificato dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98 «Conversione, con modificazioni, del decreto-legge
21  giugno  2013,  n.  69  Disposizioni  urgenti  per   il   rilancio
dell'economia»; 
  Ritenuto, ai fini di un assetto sistematico delle  disposizioni  in
materia di qualita' e sicurezza in tutte le fasi del  processo  dalla
donazione al trapianto o all'eliminazione degli organi, di  garantire
la  contestuale  attuazione  della  direttiva  2010/53/UE   e   della
direttiva di  esecuzione  2012/25/UE,  che  stabilisce  le  procedure
informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati
ai  trapianti,  in  applicazione  dell'art.  29,  lettera  a),  della
predetta direttiva 2010/53/UE; 
  Acquisita la proposta del Centro nazionale trapianti; 
  Acquisito il parere dell'Autorita' Garante per  la  protezione  dei
dati personali, reso in data 28 maggio 2015; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
Stato, Regioni e Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  nella
seduta del 25 marzo 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Obiettivi 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le norme  volte  a  garantire  la
qualita' e la sicurezza degli organi umani destinati al trapianto nel
corpo umano, al fine di assicurare un elevato livello di tutela della
salute umana a garanzia dei diritti fondamentali della persona. 
  2. Il  presente  decreto  disciplina  le  misure  da  applicare  in
occasione  di  scambio  transfrontaliero  di  organi   destinati   ai
trapianti  nell'Unione  europea,  con  particolare  riferimento  alle
procedure   per   la   trasmissione   di   informazioni   circa    la
caratterizzazione di  organi  e  donatori,  la  tracciabilita'  degli
organi, la segnalazione di reazioni ed eventi avversi gravi.