LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; 
  Visto  decreto  legislativo  24   febbraio   1998,   e   successive
modificazioni; 
  Vista la delibera  del  14  maggio  1999,  n.  11971  e  successive
modificazioni  con  la  quale  e'  stato  adottato   il   regolamento
concernente la disciplina degli emittenti in attuazione  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
  Vista  la  direttiva  2004/109/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 15  dicembre  2004,  come  modificata  dalla  direttiva
2013/50/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  22  ottobre
2013, sull'armonizzazione degli obblighi di  trasparenza  riguardanti
le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari  sono  ammessi
alla negoziazione in un mercato regolamentato; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2015/761 della Commissione,  del
17 dicembre 2014, che integra la Direttiva 2004/109/CE del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  determinate  norme
tecniche di regolamentazione sulle partecipazioni rilevanti,  che  si
applicano a decorrere dal 26 novembre 2015; 
  Ritenuto  necessario  modificare  le  disposizioni  contenute   nel
regolamento adottato con la citata delibera del 14  maggio  1999,  n.
11971, al fine di allineare le previsioni ivi  contenute  alle  norme
tecniche del citato Regolamento Delegato (UE) 2015/761; 
  Ritenuto necessario modificare l'art. 119, comma 2, del regolamento
adottato con la citata delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, al fine
di allineare la soglia minima  relativa  agli  obblighi  di  notifica
della  "posizione  lunga  complessiva"  a  quanto   stabilito   dalla
direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  15
dicembre  2004,  come  modificata  dalla  direttiva  2013/50/UE,  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013; 
  Ritenuto non necessario  sottoporre  a  pubblica  consultazione  le
modifiche  apportate  dalla  presente  delibera,  tenuto  conto   del
carattere vincolato e non discrezionale di tali modifiche; 
  Considerata la necessita' di garantire la tutela degli investitori,
nonche' l'efficienza e la trasparenza del mercato dei capitali. 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al regolamento concernente la  disciplina  degli  emittenti
  adottato con delibera del 14 maggio 1999,  n.  11971  e  successive
  modificazioni 
 
  Alla Parte III, Titoto III, Capo I, Sezione I, del  regolamento  di
attuazione  del  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58,
concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera del
14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    1) all'articolo 119, 
      a) al comma 2, lettera a) dopo le parole «il superamento  delle
soglie del» sono aggiunte le seguenti: «5%,», 
      b) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi: 
        «4-bis. Ai fini degli obblighi di comunicazione di  cui  alla
presente sezione,  il  numero  dei  diritti  di  voto  riferiti  agli
strumenti  finanziari  con  regolamento  in  contanti  e'   calcolato
mediante aggiustamento, applicando un coefficiente delta  all'importo
nazionale delle azioni sottostanti, in  conformita'  alle  previsioni
contenute nell'art. 5 del regolamento delegato  (UE)  2015/761  della
Commissione del 17 dicembre 2014. 
        4-ter. Ai fini degli obblighi di comunicazione  di  cui  alla
presente sezione,  il  numero  dei  diritti  di  voto  riferiti  agli
strumenti finanziari collegati ad un paniere di azioni o ad un indice
e' calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del  regolamento
delegato (UE) 2015/761 della Commissione del 17 dicembre 2014.»; 
    2) all'art. 119-bis, 
      a) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi: 
        «4-bis. Ai fini del calcolo della soglia indicata  dal  comma
3, lettera c), dal  comma  4  e  dal  comma  8-bis,  lettera  b),  si
applicano  le  disposizioni  contenute  negli  articoli  2  e  3  del
regolamento delegato (UE) 2015/761 della Commissione del 17  dicembre
2014. 
        4-ter. Il comma 4 si applica anche alle operazioni effettuate
per conto della clientela,  ai  sensi  dell'art.  6  del  regolamento
delegato (UE) 2015/761 della Commissione del 17 dicembre 2014.»; 
      b) al comma 8-bis, le lettere a) e c) sono abrogate.