IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE I SISTEMI  INFORMATIVI
                            E STATISTICI 
         del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
 
 
                 IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164  recante  «Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive»; 
  Visto, in  particolare,  l'art.  21  del  citato  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133 rubricato «Misure per  l'incentivazione  degli
investimenti in abitazioni in locazione»; 
  Visto, altresi', il  comma  6  del  predetto  art.  21  del  citato
decreto-legge n. 133 del 2014, a tenore del  quale  con  decreto  del
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  del  Ministero
dell'economia e delle finanze sono definite  le  ulteriori  modalita'
attuative delle disposizioni recate dal medesimo art. 21; 
  Ravvisata la necessita' di fornire ai contribuenti  un'informazione
completa sui soggetti legittimati, sui titoli abilitanti, sui termini
previsti e sugli adempimenti amministrativi necessari  per  usufruire
della deduzione prevista; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Definizione di unita' immobiliari invendute 
 
  1. Ai fini del presente decreto, sono definite invendute le  unita'
immobiliari  che,  alla  data  del  12  novembre  2014,  erano   gia'
interamente o parzialmente costruite ovvero quelle per le quali  alla
medesima data era stato rilasciato  il  titolo  abilitativo  edilizio
comunque denominato, nonche' quelle  per  le  quali  era  stato  dato
concreto avvio agli adempimenti propedeutici  all'edificazione  quali
la convenzione  tra  Comune  e  soggetto  attuatore  dell'intervento,
ovvero gli accordi similari comunque  denominati  dalla  legislazione
regionale.