IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a  "Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per lo sviluppo. Delega al  Governo  per  la  riorganizzazione  della
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari"; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre  2012,
n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n.
213, concernente "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli
uffici del pubblico ministero a norma dell'art.  1,  comma  2,  della
legge 14 settembre 2011, n. 148", con il quale sono stati soppressi i
tribunali  ordinari,  le  sezioni  distaccate  e  le  procure   della
Repubblica  specificamente  individuati  dalla  tabella  A  ad   esso
allegata; 
  Visto l'art.  2  del  medesimo  provvedimento,  con  il  quale,  in
conformita' delle previsioni dell'art. 1,  sono  state  apportate  le
consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio  1941,  n.  12,
prevedendo, tra l'altro, la sostituzione  della  tabella  A  ad  esso
allegata  con  la  tabella  di  cui  all'allegato  1   del   medesimo
provvedimento; 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.  156,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre  2012,  n.  213,
concernente "Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici  dei
giudici di pace, a  norma  dell'art.  1,  comma  2,  della  legge  14
settembre 2011, n. 148", con il quale sono stati soppressi gli uffici
del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo  stesso
provvedimento, ripartendo le relative  competenze  territoriali  come
specificato nella successiva tabella B; 
  Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con  il  quale  e'
stato sostituito l'art. 2 della  legge  21  novembre  1991,  n.  374,
individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in  coerenza  con
l'assetto  territoriale  fissato  per  i   tribunali   ordinari,   la
circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace; 
  Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo,  con  il
quale viene stabilito che "entro sessanta giorni dalla  pubblicazione
di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati  tra
loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice  di
pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta  la
soppressione,  anche  tramite   eventuale   accorpamento,   facendosi
integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del
servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno  di
personale amministrativo che sara' messo a  disposizione  dagli  enti
medesimi"; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014,  n.  14,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio  2014,  n.  48,  concernente
"Disposizioni  integrative,  correttive  e  di  coordinamento   delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e
7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la  funzionalita'  degli
uffici giudiziari"; 
  Visto l'art. 1, con il quale  la  tabella  A  allegata  al  decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite  dalle  tabelle
di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento; 
  Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e  B  allegate
al decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.  156  e  la  tabella  A
allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono  state  sostituite
dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello  stesso  decreto
legislativo; 
  Visto il  decreto  ministeriale  7  marzo  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  14  aprile   2014,   n.   87,   concernente
"Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai  sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156"; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,  recante  "Misure
urgenti di  degiurisdizionalizzazione  ed  altri  interventi  per  la
definizione dell'arretrato in materia di processo civile", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12  settembre  2014,  convertito,
con modificazioni, con legge 10 novembre  2014,  n.  162,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014; 
  Visto, in particolare, l'art. 21-bis, con il quale, in  conformita'
dell'impianto normativo e  dell'assetto  territoriale  delineati  dal
decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati  istituiti  gli  uffici
del  giudice  di  Barra  e  Ostia,  rinviando  a  specifico   decreto
ministeriale  la  fissazione  della  data  di  inizio  del   relativo
funzionamento; 
  Visto il decreto ministeriale 10 novembre  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 1°  dicembre  2014,  n.  279,  con  il  quale,
all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati  dal  citato
decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione  dell'art.  3  del
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state  determinate
le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico
degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto
territoriale fissato per la giustizia di prossimita'; 
  Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 2014, 22 aprile 2015 e  30
aprile 2015, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali del 30 gennaio e del
13 e 25 maggio 2015, nn. 24, 109 e  119,  con  i  quali,  preso  atto
dell'univoca volonta' di  revoca  dell'istanza  presentata  ai  sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, o della
sussistenza di criticita' ostative  al  passaggio  al  nuovo  assetto
gestionale, e' stata disposta  l'esclusione  dall'elenco  delle  sedi
mantenute di alcuni uffici del giudice di pace, determinando per tali
presidi  la  vigenza  delle  disposizioni  soppressive   emanate   in
attuazione della delega prevista dalla legge 14  settembre  2011,  n.
148; 
  Vista la nota del 3 luglio 2015, come  integrata  con  nota  del  7
ottobre 2015, con la quale il Sindaco di Alghero,  nel  rappresentare
le iniziative assunte per garantire  il  regolare  funzionamento  del
locale ufficio del giudice di pace, ha evidenziato la sussistenza  di
insanabili criticita' gestionali, tali da determinare la revoca della
disponibilita' dell'Ente al mantenimento, con oneri a proprio carico,
del presidio giudiziario; 
  Ritenuto che la  volontaria  assunzione  degli  oneri  connessi  al
funzionamento e alla  erogazione  del  servizio  giustizia  da  parte
dell'ente  richiedente  il  mantenimento   della   sede   giudiziaria
costituisce  il  presupposto  necessario  affinche'  si  realizzi  la
fattispecie delineata dalla norma sopra richiamata; 
  Considerato che il mutato orientamento  espresso  con  le  note  in
precedenza citate determina la decadenza dell'istanza di mantenimento
del presidio giudiziario, ripristinando la vigenza delle disposizioni
soppressive emanate in attuazione della delega prevista  dalla  legge
14 settembre 2011, n. 148; 
  Ritenuto, pertanto, di dover escludere  l'ufficio  del  giudice  di
pace di Alghero dall'elenco delle sedi mantenute con oneri  a  carico
degli  enti  locali,  specificamente  individuate  dal  gia'   citato
allegato 1 al decreto ministeriale  10  novembre  2014  e  successive
variazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'ufficio del giudice di pace di  Alghero  cessa  di  funzionare
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Alla  medesima  data  le  relative  competenze  sono  attribuite
all'ufficio del giudice di pace di Sassari.