IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modificazioni, recante «Nuovo codice della strada», ed in particolare
gli articoli 47, comma 1, lettera n), 59, 75, commi 2 e 3, 93, 100  e
116; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n.  495,  e  successive  modificazioni,   recante   «Regolamento   di
esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada»; 
  Vista la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia
del 22  dicembre  1995  relativa  all'attuazione  della  fase  finale
dell'unione doganale; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  2
maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni,  con  cui  e'  stato
adottato  il  regolamento  recante   «Disposizioni   concernenti   le
procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei  rimorchi,  delle
macchine agricole, delle macchine  operatrici  e  dei  loro  sistemi,
componenti ed entita' tecniche»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del  28  aprile  2008,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008,  di  recepimento  della
direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  5
settembre 2007, e successive modificazioni, che istituisce un  quadro
per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,  nonche'
dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli; 
  Viste le conclusioni della Commissione di studio, di cui al decreto
dirigenziale 8 luglio 2013 per la definizione  delle  caratteristiche
dei veicoli atipici; 
  Acquisito il parere favorevole del Ministro dell'interno, ai  sensi
dell'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285; 
  Vista la nota del 17 ottobre 2014, con cui  la  Direzione  generale
per la motorizzazione ha espletato  la  procedura  d'informazione  in
materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge  21
giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo  23  novembre
2000, n. 427; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2015; 
  Viste le note del 23 aprile 2015 e del  1°  ottobre  2015,  con  le
quali lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizione 
 
  1. La navetta turistica e' considerata un veicolo atipico, ai sensi
dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285.  Si
definisce «navetta turistica» il veicolo a motore  elettrico  isolato
finalizzato esclusivamente al trasporto su strada, in  aree  di  tipo
turistico, di passeggeri seduti non superiori  ad  otto,  escluso  il
conducente, per interessi turistico-ricreativi e attrezzati per  tale
utilizzo. 
  2. La circolazione della navetta turistica deve  avvenire  solo  su
itinerari  predefiniti,   a   connotazione   turistica,   autorizzati
dall'ente o dagli enti proprietari della strada. 
  3. La navetta turistica  deve  raggiungere,  per  costruzione,  una
velocita' massima non superiore a 25 km/h. 
  4. La navetta turistica non e' idonea al traino. 
 
              Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato
          redatto dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  47,  comma  1,
          lettera n), 59, 75, commi 2 e 3, 93, 100 e 116 del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
          strada): 
              «Art. 47. (Classificazione dei veicoli). - 1. I veicoli
          si classificano, ai fini del presente codice, come segue: 
                (Omissis). 
                n) veicoli con caratteristiche atipiche. 
                (Omissis).». 
              «Art. 59. (Veicoli con caratteristiche atipiche). -  1.
          Sono  considerati  atipici  i  veicoli  che  per  le   loro
          specifiche  caratteristiche  non   rientrano   fra   quelli
          definiti nel presente capo. 
              2. Il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
          sentiti i Ministri  interessati,  stabilisce,  con  proprio
          decreto: 
                a) la categoria, fra quelle individuate nel  presente
          capo, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati
          ai fini della circolazione e della guida; 
                b) i requisiti tecnici di idoneita' alla circolazione
          dei  medesimi  veicoli  individuandoli,  con   criteri   di
          equivalenza, fra quelli  previsti  per  una  o  piu'  delle
          categorie succitate.». 
              «Art. 75. (Accertamento dei requisiti di idoneita' alla
          circolazione e omologazione). - (Omissis). 
              2. L'accertamento di cui al  comma  1  puo'  riguardare
          singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo  di
          veicolo ed ha luogo mediante visita e prova  da  parte  dei
          competenti uffici delle direzioni generali territoriali del
          Dipartimento per i  trasporti  terrestri  e  del  trasporto
          intermodale  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, con le modalita'  stabilite  con  decreto  dallo
          stesso Ministero. Con il medesimo decreto  e'  indicata  la
          documentazione che l'interessato  deve  esibire  a  corredo
          della domanda di accertamento. 
              3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti  o
          entita'  tecniche  prodotti   in   serie,   sono   soggetti
          all'omologazione  del  tipo;  questa  ha  luogo  a  seguito
          dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata  su  un
          prototipo, secondo le modalita' stabilite con  decreto  del
          Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Con  lo
          stesso  decreto   e'   indicata   la   documentazione   che
          l'interessato deve  esibire  a  corredo  della  domanda  di
          omologazione. 
              (Omissis).». 
              «Art. 93. (Formalita' necessarie  per  la  circolazione
          degli  autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi).  -  1.  Gli
          autoveicoli, i  motoveicoli  e  i  rimorchi  per  circolare
          devono  essere  muniti  di  una  carta  di  circolazione  e
          immatricolati  presso  il  Dipartimento  per  i   trasporti
          terrestri. 
              2.  L'ufficio  competente  del   Dipartimento   per   i
          trasporti   terrestri   provvede   all'immatricolazione   e
          rilascia la carta di circolazione  intestandola  a  chi  si
          dichiara   proprietario   del   veicolo,   indicando,   ove
          ricorrano, anche le generalita'  dell'usufruttuario  o  del
          locatario con facolta' di  acquisto  o  del  venditore  con
          patto di riservato dominio, con le  specificazioni  di  cui
          all'art. 91. 
              3. La carta di circolazione non puo' essere  rilasciata
          se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o
          il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge. 
              4. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,
          con  propri  decreti,  stabilisce   le   procedure   e   la
          documentazione  occorrente   per   l'immatricolazione,   il
          contenuto  della  carta  di  circolazione,  prevedendo,  in
          particolare per i rimorchi,  le  annotazioni  eventualmente
          necessarie per consentirne il traino. L'ufficio  competente
          del Dipartimento per i  trasporti  terrestri,  per  i  casi
          previsti dal comma 5,  da'  immediata  comunicazione  delle
          nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico
          gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990,  n.
          187. 
              5. Per i veicoli soggetti  ad  iscrizione  nel  P.R.A.,
          oltre la carta di circolazione, e' previsto il  certificato
          di proprieta', rilasciato dallo  stesso  ufficio  ai  sensi
          dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187,  a
          seguito di istanza da presentare  a  cura  dell'interessato
          entro sessanta giorni  dalla  data  di  effettivo  rilascio
          della  carta  di  circolazione.  Della  consegna  e'   data
          comunicazione  dal  P.R.A.  agli  uffici   competenti   del
          Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri  i  tempi  e  le
          modalita'  di  tale   comunicazione   sono   definiti   nel
          regolamento. Dell'avvenuta presentazione della  istanza  il
          P.R.A. rilascia ricevuta. 
              6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati  nell'art.
          10,  comma  1,  e'  rilasciata  una   speciale   carta   di
          circolazione,     che     deve     essere      accompagnata
          dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo  stesso.
          Analogo speciale  documento  e'  rilasciato  alle  macchine
          agricole quando per le stesse ricorrono  le  condizioni  di
          cui all'art. 104, comma 8. 
              7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia
          stata rilasciata la carta di circolazione e' soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          422 ad euro 1.695. Alla  medesima  sanzione  e'  sottoposto
          separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario
          o il locatario con facolta' di acquisto o l'acquirente  con
          patto di riservato dominio. Dalla  violazione  consegue  la
          sanzione  amministrativa  accessoria  della  confisca   del
          veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
          titolo VI. 
              8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad  una
          motrice le cui  caratteristiche  non  siano  indicate,  ove
          prescritto, nella carta di circolazione  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          85 ad euro 338. 
              9. Chiunque non  provveda  a  richiedere,  nei  termini
          stabiliti, il rilascio del  certificato  di  proprieta'  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 169 ad euro 679. La carta di circolazione  e'
          ritirata  da  chi  accerta  la   violazione;   e'   inviata
          all'ufficio del P.R.A. ed e' restituita dopo  l'adempimento
          delle prescrizioni omesse. 
              10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle
          Forze armate di cui all'art. 138,  comma  1,  ed  a  quelli
          degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma
          11; a tali veicoli si applicano le  disposizioni  dell'art.
          138. 
              11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego  dei
          servizi di polizia stradale  indicati  nell'art.  11  vanno
          immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento  per
          i trasporti terrestri, su richiesta del  corpo,  ufficio  o
          comando che utilizza tali veicoli per i servizi di  polizia
          stradale.  A  siffatto  corpo,  ufficio  o  comando   viene
          rilasciata, dall'ufficio competente del Dipartimento per  i
          trasporti terrestri che ha  immatricolato  il  veicolo,  la
          carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i  dati
          di  cui  al  comma  4,  l'indicazione  che  il  veicolo  e'
          destinato esclusivamente a servizio  di  polizia  stradale.
          Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche  di  tali
          veicoli. 
              12. Al fine di realizzare  la  massima  semplificazione
          procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti  con  il
          cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla  legge  7
          agosto  1990,  n.  241,  gli   adempimenti   amministrativi
          previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere
          gestiti dagli uffici  competenti  del  Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri e del Pubblico Registro Automobilistico
          gestito  dall'A.C.I.  a  mezzo   di   sistemi   informatici
          compatibili.   La   determinazione   delle   modalita'   di
          interscambio dei dati, riguardanti il  veicolo  e  ad  esso
          connessi, tra  gli  uffici  suindicati  e  tra  essi  e  il
          cittadino e' disciplinata dal regolamento.». 
              «Art.   100.   (Targhe   di   immatricolazione    degli
          autoveicoli, dei motoveicoli e  dei  rimorchi).  -  1.  Gli
          autoveicoli   devono   essere   muniti,   anteriormente   e
          posteriormente,  di  una  targa  contenente   i   dati   di
          immatricolazione. 
              2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di
          una targa contenente i dati di immatricolazione. 
              3.  I  rimorchi  devono  essere  muniti  di  una  targa
          posteriore contenente i dati di immatricolazione. 
              3-bis. Le targhe  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  sono
          personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a
          piu' di un veicolo e sono trattenute dal titolare  in  caso
          di trasferimento di proprieta', costituzione di  usufrutto,
          stipulazione  di  locazione  con  facolta'   di   acquisto,
          esportazione all'estero e cessazione  o  sospensione  dalla
          circolazione. 
              4. I carrelli appendice, quando sono agganciati ad  una
          motrice, devono essere muniti posteriormente di  una  targa
          ripetitrice dei  dati  di  immatricolazione  della  motrice
          stessa. 
              5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere
          caratteristiche rifrangenti. 
              6. 
              7.  Nel  regolamento  sono  stabiliti  i   criteri   di
          definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e
          di riconoscimento. 
              8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata  dal
          regolamento, l'intestatario  della  carta  di  circolazione
          puo' chiedere, per le targhe di cui ai  commi  1  e  2,  ai
          costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101, comma
          1, e con le modalita'  stabilite  dal  Dipartimento  per  i
          trasporti    terrestri,    una    specifica    combinazione
          alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per  i
          trasporti  terrestri,  dopo   avere   verificato   che   la
          combinazione  richiesta  non  sia  stata  gia'  utilizzata,
          immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione.
          Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto
          Poligrafico dello Stato nel termine di  trenta  giorni  dal
          rilascio della carta di circolazione. Durante tale  periodo
          e' consentita la circolazione ai sensi  dell'articolo  102,
          comma 3. 
              9. Il regolamento stabilisce per le targhe  di  cui  al
          presente articolo: 
                a)  i  criteri  per  la  formazione   dei   dati   di
          immatricolazione; 
                b) la collocazione e le modalita' di installazione; 
                c)  le  caratteristiche  costruttive,   dimensionali,
          fotometriche,  cromatiche  e  di  leggibilita',  nonche'  i
          requisiti di idoneita' per l'accettazione. 
              10.  Sugli  autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi   e'
          vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che  possano
          creare equivoco nella identificazione del veicolo. 
              11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4
          e 9, lettera b) e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338. 
              12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non
          propria  o  contraffatta  e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.004  ad
          euro 8.017. 
              13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 25 ad euro 100. 
              14.  Chiunque  falsifica,  manomette  o  altera  targhe
          automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o
          alterate e' punito ai sensi del codice penale. 
              15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti  deriva
          la sanzione  amministrativa  accessoria  del  ritiro  della
          targa  non  rispondente   ai   requisiti   indicati.   Alle
          violazioni di cui ai commi 11 e  12  consegue  la  sanzione
          accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in  caso
          di reiterazione delle violazioni,  la  sanzione  accessoria
          della confisca amministrativa del veicolo.  La  durata  del
          fermo amministrativo e' di tre mesi, salvo nei casi in  cui
          tale sanzione accessoria e' applicata a seguito del  ritiro
          della targa. Si osservano  le  norme  di  cui  al  capo  I,
          sezione II, del titolo VI.». 
              «Art. 116. (Patente e abilitazioni professionali per la
          guida di veicoli a motore). - 1.  Non  si  possono  guidare
          ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli
          senza  aver  conseguito  la  patente  di  guida   ed,   ove
          richieste, le abilitazioni  professionali.  Tali  documenti
          sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per
          i trasporti, la  navigazione  e  i  sistemi  informativi  e
          statistici a soggetti che hanno la residenza in  Italia  ai
          sensi dell'articolo 118-bis. 
              2. Per sostenere gli esami di idoneita' per la  patente
          di guida occorre presentare apposita domanda al  competente
          ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
          i sistemi informativi e statistici ed  essere  in  possesso
          dei requisiti fisici e psichici  prescritti.  Il  Ministero
          delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   con   decreti
          dirigenziali, stabilisce il procedimento per  il  rilascio,
          l'aggiornamento  e  il  duplicato,  attraverso  il  proprio
          sistema  informatico,  delle  patenti  di  guida  e   delle
          abilitazioni professionali, con l'obiettivo  della  massima
          semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento
          dei medici di  cui  all'articolo  119,  dei  comuni,  delle
          autoscuole di cui all'articolo 123 e dei  soggetti  di  cui
          alla legge 8 agosto 1991, n. 264. 
              3. La patente di guida,  conforme  al  modello  UE,  si
          distingue nelle seguenti categorie ed  abilita  alla  guida
          dei veicoli per ciascuna di esse indicati: 
                a) AM: 
                  1) ciclomotori a  due  ruote  (categoria  L1e)  con
          velocita' massima di costruzione non superiore a  45  km/h,
          la cui cilindrata e' inferiore o  uguale  a  50  cm³  se  a
          combustione  interna,  oppure  la  cui   potenza   nominale
          continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i  motori
          elettrici; 
                  2) veicoli a tre ruote (categoria L2e)  aventi  una
          velocita' massima per costruzione non superiore a 45 km/h e
          caratterizzati da un motore, la cui cilindrata e' inferiore
          o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui
          potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per  gli
          altri motori a combustione interna, oppure la  cui  potenza
          nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4kW per i
          motori elettrici; 
                  3) quadricicli leggeri la  cui  massa  a  vuoto  e'
          inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa
          delle batterie per i veicoli elettrici,  la  cui  velocita'
          massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45  km/h  e
          la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a  50  cm³
          per i motori ad accensione  comandata;  o  la  cui  potenza
          massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW  per  gli  altri
          motori, a combustione interna; o la  cui  potenza  nominale
          continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i  motori
          elettrici; 
                b) A1: 
                  1) motocicli di cilindrata massima di 125  cm³,  di
          potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non
          superiore a 0,1 kW/kg; 
                  2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW; 
                c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con
          un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2  kW/kg  e  che
          non siano derivati da una versione che  sviluppa  oltre  il
          doppio della potenza massima; 
                d) A: 
                  1) motocicli, ossia  veicoli  a  due  ruote,  senza
          carrozzetta (categoria L3e) o  con  carrozzetta  (categoria
          L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³
          se a combustione interna e/o aventi una  velocita'  massima
          per costruzione superiore a 45 km/h; 
                  2) tricicli di potenza superiore  a  15  kW,  fermo
          restando  quanto  previsto  dall'articolo  115,  comma   1,
          lettera e), numero 1); 
                e) B1: quadricicli diversi  da  quelli  di  cui  alla
          lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto e' inferiore  o
          pari a 400  kg  (categoria  L7e)  (550  kg  per  i  veicoli
          destinati al trasporto di merci), esclusa  la  massa  delle
          batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza  massima
          netta del motore e'  inferiore  o  uguale  a  15  kW.  Tali
          veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle
          prescrizioni  tecniche  applicabili   ai   tricicli   della
          categoria  L5e  salvo  altrimenti  disposto  da  specifiche
          disposizioni comunitarie; 
                f) B: autoveicoli la cui  massa  massima  autorizzata
          non  supera  3500  kg  e  progettati  e  costruiti  per  il
          trasporto di non piu' di otto persone oltre al  conducente;
          ai veicoli di questa categoria puo'  essere  agganciato  un
          rimorchio  avente  una  massa   massima   autorizzata   non
          superiore a 750 kg. Agli autoveicoli  di  questa  categoria
          puo' essere agganciato un rimorchio la  cui  massa  massima
          autorizzata  superi  750  kg,  purche'  la  massa   massima
          autorizzata  di  tale  combinazione  non  superi  4250  kg.
          Qualora  tale  combinazione  superi  3500  chilogrammi,  e'
          richiesto il  superamento  di  una  prova  di  capacita'  e
          comportamento  su  veicolo  specifico.  In  caso  di  esito
          positivo, e' rilasciata una patente di guida  che,  con  un
          apposito codice comunitario, indica che  il  titolare  puo'
          condurre tali complessi di veicoli; 
                g) BE: complessi di veicoli composti di  una  motrice
          della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi
          ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore
          a 3500 kg; 
                h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle  categorie
          D1 o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500
          kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti  per
          il trasporto di non  piu'  di  otto  passeggeri,  oltre  al
          conducente;  agli  autoveicoli  di  questa  categoria  puo'
          essere  agganciato  un  rimorchio  la  cui  massa   massima
          autorizzata non sia superiore a 750 kg; 
                i) C1E: 
                  1) complessi di veicoli  composti  di  una  motrice
          rientrante nella categoria C1 e di un  rimorchio  o  di  un
          semirimorchio la cui massa massima autorizzata e' superiore
          a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non
          superi 12000 kg; 
                  2) complessi di veicoli  composti  di  una  motrice
          rientrante nella categoria B e di  un  rimorchio  o  di  un
          semirimorchio la cui massa autorizzata e' superiore a  3500
          kg, sempre che  la  massa  autorizzata  del  complesso  non
          superi 12000 kg; 
                l) C: autoveicoli diversi da quelli  delle  categorie
          D1 o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500
          kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di
          otto passeggeri, oltre al conducente; agli  autoveicoli  di
          questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui
          massa massima autorizzata non superi 750 kg; 
                m) CE: complessi di veicoli composti di  una  motrice
          rientrante nella categoria C e di  un  rimorchio  o  di  un
          semirimorchio la cui massa massima autorizzata  superi  750
          kg; 
                n) D1: autoveicoli  progettati  e  costruiti  per  il
          trasporto di non piu' di 16 persone, oltre al conducente, e
          aventi una lunghezza massima di 8 metri;  agli  autoveicoli
          di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio  la
          cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; 
                o) D1E: complessi di veicoli composti da una  motrice
          rientrante nella categoria D1 e  da  un  rimorchio  la  cui
          massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg; 
                p) D:  autoveicoli  progettati  e  costruiti  per  il
          trasporto di piu' di otto persone oltre  al  conducente;  a
          tali autoveicoli puo' essere agganciato un rimorchio la cui
          massa massima autorizzata non superi 750 kg; 
                q) DE: complessi di veicoli composti da  una  motrice
          rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa
          massima autorizzata supera 750 kg. 
              4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da
          piu' minorazioni, possono conseguire  la  patente  speciale
          delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D,  anche
          se alla guida di veicoli  trainanti  un  rimorchio  la  cui
          massa massima autorizzata non superi 750  kg.  Le  suddette
          patenti possono essere limitate alla guida  di  veicoli  di
          particolari tipi  e  caratteristiche,  e  possono  indicare
          determinate  prescrizioni  in  relazione  all'esito   degli
          accertamenti  di  cui  all'articolo  119,   comma   4.   Le
          limitazioni   devono   essere   riportate   sulla   patente
          utilizzando  i  codici  comunitari  armonizzati,  ovvero  i
          codici  nazionali  stabiliti   dal   Dipartimento   per   i
          trasporti,  la  navigazione  e  i  sistemi  informativi   e
          statistici. Ai titolari di patente B speciale e' vietata la
          guida di autoambulanze. 
              5. La patente di guida conseguita sostenendo  la  prova
          pratica su veicolo munito di cambio di velocita' automatico
          consente di condurre solo veicoli muniti di  tale  tipo  di
          cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si  intende
          un veicolo nel  quale  non  e'  presente  il  pedale  della
          frizione  o  la  leva  manuale  per  la  frizione,  per  le
          categorie A, A2 o A1. 
              6. La validita' della patente puo'  essere  estesa  dal
          competente ufficio del Dipartimento  per  i  trasporti,  la
          navigazione ed i sistemi informativi e  statistici,  previo
          accertamento dei requisiti fisici e psichici  ed  esame,  a
          categorie di patente diversa da quella posseduta. 
              7. Si puo' essere titolari di un'unica patente di guida
          rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o  dello
          Spazio economico europeo. 
              8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente  per
          trasporto di persone, di  cui  all'articolo  85,  comma  2,
          lettere a), b) c)  e  d),  e  di  servizio  di  piazza  con
          autovetture con  conducente,  di  cui  all'articolo  86,  i
          conducenti,  di  eta'  non  inferiore   a   ventuno   anni,
          conseguono un certificato di abilitazione professionale  di
          tipo KA, se per la guida del veicolo  adibito  ai  predetti
          servizi e' richiesta la patente di guida di  categoria  A1,
          A2 o A, ovvero di tipo KB, se  per  la  guida  del  veicolo
          adibito ai predetti servizi  e'  richiesta  la  patente  di
          guida di categoria B1 o B. 
              9. I certificati di abilitazione professionale  di  cui
          al comma 8  sono  rilasciati  dal  competente  ufficio  del
          Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed  i  sistemi
          informativi e statistici, sulla base dei  requisiti,  delle
          modalita'  e  dei  programmi   di   esame   stabiliti   nel
          regolamento. Ai fini del conseguimento del  certificato  di
          abilitazione professionale di tipo KA e' necessario che  il
          conducente abbia la patente di categoria A1,  A2  o  A;  ai
          fini del  conseguimento  del  certificato  di  abilitazione
          professionale di tipo KB e' necessario  che  il  conducente
          abbia almeno la patente di categoria B1. 
              10.  I  mutilati  ed  i  minorati  fisici,  qualora  in
          possesso almeno delle  patenti  speciali  corrispondenti  a
          quelle  richieste  dal  comma  9,  possono   conseguire   i
          certificati di abilitazione professionale di tipo KA e  KB,
          previa  verifica  della  sussistenza   dei   requisiti   di
          idoneita' fisica e  psichica  da  parte  della  commissione
          medica locale, di cui all'articolo 119, comma 4, sulla base
          delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico,
          ai sensi dell'articolo 119, comma 10. 
              11. Quando richiesto  dalle  disposizioni  comunitarie,
          come  recepite  nell'ordinamento  interno,   i   conducenti
          titolari di patente di guida di categoria  C1  o  C,  anche
          speciale,  ovvero  C1E  o  CE,  conseguono  la   carta   di
          qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i
          conducenti titolari di patente di guida  di  categoria  D1,
          D1E, D e DE  conseguono  la  carta  di  qualificazione  del
          conducente per il trasporto  di  persone.  Quest'ultima  e'
          sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari. 
              12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali  cui
          l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli  adibiti  a
          determinati trasporti professionali, i titolari di  patente
          di guida valida per la prescritta categoria devono  inoltre
          conseguire  il  relativo   certificato   di   abilitazione,
          idoneita', capacita' o formazione professionale, rilasciato
          dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la
          navigazione ed i sistemi  informativi  e  statistici.  Tali
          certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e  ai
          minorati fisici. 
              13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno
          ad  un  altro  comune  o  il  cambiamento   di   abitazione
          nell'ambito  dello  stesso  comune,  viene  effettuata  dal
          competente  ufficio  centrale  del   Dipartimento   per   i
          trasporti,  la  navigazione  e  i  sistemi  informativi   e
          statistici che aggiorna  il  dato  nell'anagrafe  nazionale
          degli  abilitati  alla  giuda.  A  tale  fine,   i   comuni
          trasmettono al suddetto ufficio, per via  telematica  o  su
          supporto magnetico secondo i  tracciati  record  prescritti
          dal Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione  e  i
          sistemi informativi  e  statistici,  notizia  dell'avvenuto
          trasferimento  di  residenza,  nel  termine  di   un   mese
          decorrente dalla data  di  registrazione  della  variazione
          anagrafica. 
              14. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di  un
          veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non
          abbia conseguito la  corrispondente  patente  di  guida,  o
          altra abilitazione prevista ai commi 8, 10,  11  e  12,  se
          prescritta, e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 389 ad euro 1.559. 
              15.Chiunque conduce veicoli senza  aver  conseguito  la
          corrispondente patente di guida e' punito con l'ammenda  da
          2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si  applica  ai
          conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non
          rinnovata per mancanza dei  requisiti  fisici  e  psichici.
          Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresi' la
          pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui
          al  presente  comma   e'   competente   il   tribunale   in
          composizione monocratica. 
              15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1
          che guida veicoli per i quali e' richiesta  la  patente  di
          categoria A2, il titolare di patente di guida di  categoria
          A1 o A2 che guida veicoli  per  i  quali  e'  richiesta  la
          patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida
          di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i  quali  e'
          richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D,
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da  1.000  euro  a  4.000  euro.  Si  applica  la
          sanzione accessoria  della  sospensione  della  patente  di
          guida posseduta da quattro a otto mesi,  secondo  le  norme
          del capo I, sezione II, del titolo VI. 
              16.  Fermo  restando  quando  previsto  da   specifiche
          disposizioni, chiunque guida veicoli essendo  munito  della
          patente di guida ma non di altra  abilitazione  di  cui  ai
          commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          400 ad euro 1.600. 
              17. Alle violazioni di cui  al  comma  15  consegue  la
          sanzione accessoria del fermo  amministrativo  del  veicolo
          per un periodo di tre mesi, o in  caso  di  recidiva  delle
          violazioni,   la   sanzione   accessoria   della   confisca
          amministrativa  del  veicolo.  Quando  non   e'   possibile
          disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo,
          si applica la sanzione accessoria della  sospensione  della
          patente di guida eventualmente posseduta per un periodo  da
          tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II,
          sezione II, del titolo VI. 
              18.Le violazioni delle disposizioni di cui al comma  16
          importano la sanzione accessoria del  fermo  amministrativo
          del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del  capo
          I, sezione II, del titolo VI.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   16
          dicembre 1992, n. 495, reca: «Regolamento di  esecuzione  e
          di attuazione del Nuovo codice della strada.». 
              - La decisione n. 1/95 del  Consiglio  di  associazione
          CE-Turchia del 22 dicembre  1995  reca:  «Attuazione  della
          fase finale dell'unione doganale.». 
              -  Il  decreto  del  Ministro  dei  Trasporti  e  della
          navigazione  2  maggio   2001,   n.   277,   e   successive
          modificazioni, adotta il regolamento recante: «Disposizioni
          concernenti le procedure  di  omologazione  dei  veicoli  a
          motore,  dei  rimorchi,  delle  macchine  agricole,   delle
          macchine operatrici  e  dei  loro  sistemi,  componenti  ed
          entita' tecniche.». 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti del 28 aprile 2008,  pubblicato  sul  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  162  del  12  luglio
          2008, reca: «Recepimento  della  direttiva  2007/46/CE  del
          Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007,  e
          successive modificazioni,  che  istituisce  un  quadro  per
          l'omologazione dei veicoli a motore e  dei  loro  rimorchi,
          nonche'  dei  sistemi,  componenti  ed   entita'   tecniche
          destinati a tali veicoli.». 
              - Per il testo dell'articolo 59, comma 2,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle
          premesse. 
              - La legge 21 giugno 1986,  n.  317,  reca:  «Procedura
          d'informazione nel settore delle norme  e  regolamentazioni
          tecniche e delle regole relative ai servizi della  societa'
          dell'informazione in attuazione  della  direttiva  98/34/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno  1998,
          modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento  europeo
          e del Consiglio del 20 luglio 1998.». 
              - Il decreto legislativo  23  novembre  2000,  n.  427,
          reca: «Modifiche ed integrazioni alla L. 21 giugno 1986, n.
          317, concernenti la procedura di informazione  nel  settore
          delle norme e  regolamentazioni  tecniche  e  delle  regole
          relative ai servizi della  societa'  dell'informazione,  in
          attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, commi  3  e  4,
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri): 
              «Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'articolo 59 del decreto legislativo
          30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle premesse.