IL DIRETTORE GENERALE 
    per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V  recante  norme  sulle
denominazioni di origine e  indicazioni  geografiche  e  le  menzioni
tradizionali  e  il  capo  VI  recante  norme  sull'etichettatura   e
presentazione; 
  Visto il regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  14
luglio  2009  che  stabilisce  talune  regole  di  applicazione   del
regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine,   le   indicazioni   geografiche   protette,   le   menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  401/2010  della  Commissione  del  7
maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n.  607/2009
recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)  n.  479/2008,
per quanto riguarda  le  denominazioni  di  origine,  le  indicazioni
geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e  la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto in particolare l'art. 17 del  decreto  legislativo  8  aprile
2010, n. 61, relativo ai consorzi di tutela per le  denominazioni  di
origine e le indicazioni geografiche dei vini; 
  Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini; 
  Visto  il  decreto  dipartimentale  del  12  maggio  2010   recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526,  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee
guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini  DOP
e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto  16  dicembre  2010,  recante
disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale del  6  novembre  2012  recante  la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei  consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526,  e  al  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la  procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto  legislativo
8 aprile 2010, n. 61; 
  Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela  vino  Carignano
del Sulcis, con sede legale in Cagliari, largo Carlo  Felice  n.  72,
presso la camera di commercio, intesa ad ottenere  il  riconoscimento
ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2010  e
il conferimento dell'incarico di cui ai commi 1 e 4 del  citato  art.
17 per la DOC Carignano del Sulcis; 
  Considerato che la DOC Carignano del Sulcis e' stata riconosciuta a
livello nazionale ai sensi della legge  n.  164/1992  e  del  decreto
legislativo n. 61/2010 e, pertanto, sono delle denominazioni protette
ai sensi dell'art. 107 del citato regolamento  (UE)  n.  1308/2013  e
dell'art. 73 del regolamento (CE) n. 607/2009; 
  Verificata la conformita' dello statuto  del  Consorzio  di  tutela
vino Carignano del Sulcis alle prescrizioni di cui al citato  decreto
ministeriale 16 dicembre 2010; 
  Considerato che il Consorzio tutela vino Carignano  del  Sulcis  ha
dimostrato la rappresentativita' di cui ai commi 1 e  4  del  decreto
legislativo n. 61/2010 per la  denominazione  Carignano  del  Sulcis.
Tale  verifica  e'  stata  eseguita  sulla  base  delle  attestazioni
rilasciate dall'organismo di  controllo,  «Valoritalia  S.r.l.»,  con
nota prot. n. Cagliari/2015/13 del 6  novembre  2015,  autorizzato  a
svolgere le attivita' di controllo sulla denominazione citata; 
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento   del
Consorzio tutela vino Carignano del Sulcis, ai  sensi  dell'art.  17,
comma 1  del  decreto  legislativo  n.  61/2010  ed  al  conferimento
dell'incarico  a  svolgere  le  funzioni   di   tutela,   promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e  cura  generale  degli
interessi di cui all'art. 17, commi 1 e 4, del decreto legislativo n.
61/2010 per la DOC Carignano del Sulcis; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Consorzio tutela vino Carignano del Sulcis e' riconosciuto ai
sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8  aprile  2010,
n. 61, ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma  1
e dal comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo  n.  61/2010
sulla DOC Carignano del Sulcis. Tale denominazione  risulta  iscritta
nel  registro  delle  denominazioni  di  origine  protette  e   delle
indicazioni geografiche protette dei vini di  cui  all'art.  104  del
regolamento (UE) n. 1308/2013.