IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283,  concernente  la  disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande; 
  Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  23
agosto 1982, n. 777, come  modificato  dall'articolo  3  del  decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108; 
  Visto il Regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e  gli  oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che  abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21  marzo  1973,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.  104
del 20  aprile  1973,  e  successive  modificazioni,  concernente  la
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili  destinati
a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze  d'uso
personale, ed in particolare il decreto del Ministro della salute  11
novembre 2013, n. 140, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  16
dicembre 2013, n. 294; 
  Ritenuto di  dover  provvedere  all'aggiornamento  e  ad  ulteriori
modificazioni del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973  e
successive     modificazioni      relativamente      all'accertamento
dell'idoneita' degli oggetti di acciaio inossidabile; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso  nella
seduta del 10 marzo 2015; 
  Vista  la  comunicazione  alla  Commissione   dell'Unione   europea
effettuata in data 22 aprile 2015 ai sensi e per gli effetti  di  cui
alla direttiva 98/34/CE; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  nella  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  di  sezione  del  21
maggio 2015; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata in data 30 luglio 2015; 
 
                               ADOTTA 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'articolo 37 del decreto del Ministro della  sanita'  21  marzo
1973 e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 37. - 1. L'idoneita' degli oggetti  in  acciaio  inossidabile
destinati  a  venire  in  contatto  con  gli  alimenti  deve   essere
accertata: 
    a) per quanto riguarda la migrazione globale,  con  le  modalita'
indicate nella sezione 1 dell'Allegato IV; 
    b) per quanto riguarda la migrazione specifica del  cromo  e  del
nichel, ove richiesto, con le modalita'  indicate  nella  sezione  2,
punti 3 e 5, dell'Allegato IV; 
    c) per quanto riguarda la migrazione specifica del manganese, ove
richiesto, con le modalita'  indicate  nella  sezione  2,  punto  10,
dell'Allegato IV; 
  2. Nel caso di oggetti di uso  ripetuto,  la  determinazione  della
migrazione specifica viene effettuata con tre  «attacchi»  successivi
di uguale durata, sul  liquido  di  cessione  proveniente  dal  terzo
«attacco». 
  3. Nel caso di oggetti che possono essere impiegati in contatto con
qualsiasi tipo di alimenti, la valutazione di idoneita'  puo'  essere
basata sulle seguenti prove,  in  quanto  ritenute  piu'  severe  tra
quelle previste nella sezione 1 dell'Allegato IV: 
    a) per oggetti destinati  a  contatto  prolungato  a  temperatura
ambiente: soluzione acquosa di acido acetico al 3 per cento,  per  10
giorni a 40 °C; 
    b) per oggetti destinati ad uso ripetuto, di breve durata a caldo
o a temperatura ambiente: soluzione acquosa di acido acetico al 3 per
cento, a 100  °C  per  30  minuti;  tre  «attacchi»  successivi,  con
determinazione della migrazione globale e della migrazione  specifica
del cromo, del  nichel  e  del  manganese  sul  liquido  di  cessione
proveniente dal terzo «attacco». 
  4. Nel caso di oggetti da taglio da cucina e da  tavola,  destinati
ad uso ripetuto, di breve durata a caldo o a temperatura ambiente, la
valutazione di idoneita' puo' essere  basata  sulle  seguenti  prove:
soluzione acquosa di acido acetico al 3 per cento, a  70  °C  per  30
minuti;  tre  «attacchi»   successivi,   con   determinazione   della
migrazione globale e della migrazione specifica del cromo, del nichel
e del  manganese  sul  liquido  di  cessione  proveniente  dal  terzo
«attacco». 
  5. Nel caso di oggetti ad uso ripetuto, di breve durata a caldo o a
temperatura  ambiente,  che  possono  essere  impiegati  in  contatto
esclusivamente con acqua, la valutazione  di  idoneita'  puo'  essere
basata sulle seguenti prove: acqua distillata  o  acqua  di  qualita'
equivalente a 100 °C per 30 minuti; tre  «attacchi»  successivi,  con
determinazione della migrazione globale e della migrazione  specifica
del cromo, del  nichel  e  del  manganese  sul  liquido  di  cessione
proveniente dal terzo «attacco». 
  6. Per gli oggetti di cui al presente capo i limiti  di  migrazione
specifica sono i seguenti: cromo (trivalente), non piu' di  0,1  ppm;
nichel, non piu' di 0,1 ppm; manganese, non piu' di 0,1 ppm." 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per i provvedimenti  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              Il regolamento CE n.1935/2004 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e
          gli oggetti destinati a venire a contatto  con  i  prodotti
          alimentari  e  che  abroga  le   direttive   80/590/CEE   e
          89/109/CEE, e' stato pubblicato nella GUUE serie L  n.  338
          del 13 novembre 2004. 
              La  legge  30  aprile  1962,  n.  283  (modifica  degli
          articoli 242, 243, 247, 250 e 262  del  testo  unico  delle
          leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934,
          n. 1265:  Disciplina  igienica  della  produzione  e  della
          vendita delle sostanze  alimentari  e  delle  bevande),  e'
          stata pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  139  del  4
          giugno 1962. 
              Il testo dell'art. 3 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica  23  agosto  1982,  n.  777  (Attuazione   della
          direttiva CEE n.  76/893  relativa  ai  materiali  ed  agli
          oggetti destinati  a  venire  a  contatto  con  i  prodotti
          alimentari),  come  modificato  dall'art.  3  del   decreto
          legislativo 25  gennaio  1992,  n.  108  (Attuazione  della
          direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli  oggetti
          destinati a venire a contatto con i  prodotti  alimentari),
          e' il seguente: 
              «Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro  della  sanita',
          sentito il Consiglio superiore di  sanita',  sono  indicati
          per i  materiali  e  gli  oggetti,  destinati  a  venire  a
          contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
          da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
          nella loro produzione, e, ove  occorrano,  i  requisiti  di
          purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
          oggetti   debbono   essere   sottoposti   per   determinare
          l'idoneita'  all'uso  cui   sono   destinati   nonche'   le
          limitazioni, le tolleranze e le condizioni di  impiego  sia
          per i limiti di contaminazione degli alimenti che  per  gli
          eventuali pericoli risultanti dal contatto orale. 
              2. Per i materiali e gli oggetti di  materia  plastica,
          di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
          vetro, di  acciaio  inossidabile,  di  banda  stagnata,  di
          ceramica  e  di  banda  cromata  valgono  le   disposizioni
          contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3  agosto
          1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2  dicembre  1980,
          25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno
          1988, n. 243. 
              3. Il Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio
          superiore di  sanita',  procede  all'aggiornamento  e  alle
          modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2. 
              4.  Chiunque  impieghi  nella  produzione  materiali  o
          oggetti destinati, da soli o in combinazione  tra  loro,  a
          venire  a  contatto  con   le   sostanze   alimentari,   in
          difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi
          1 e 2, e' punito per cio' solo con  l'arresto  sino  a  tre
          mesi  o  con  l'ammenda  da  lire  cinquemilioni   a   lire
          quindicimilioni». 
              Il decreto del Ministro della salute 11 novembre  2013,
          n.  140  (Regolamento  recante  aggiornamento  del  decreto
          ministeriale  21  marzo  1973,  concernente  la  disciplina
          igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a
          venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze
          d'uso personale, limitatamente agli  acciai  inossidabili),
          modificato dal presente decreto e' stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2013. 
              Il testo dell'art. 17, commi 3  e  4,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) e'
          il seguente: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale».