Con l'avvio del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU),  il  compito
di verificare i  requisiti  degli  esponenti  delle  banche  e  delle
societa' capogruppo (c.d. fit and proper assessment) e' svolto  dalla
Banca Centrale Europea per quanto riguarda gli esponenti delle banche
«significative» e dalla Banca d'Italia per quelli delle banche  «meno
significative». Nondimeno, l'art. 93 del Regolamento quadro  sull'MVU
(1) fa rinvio al diritto nazionale per  quanto  concerne  il  termine
entro il quale deve essere adottata e notificata la  decisione  della
BCE relativa a banche «significative». 
    La prassi seguita dalla BCE nella verifica  dei  requisiti  degli
esponenti ha posto in evidenza alcune difficolta'  applicative  della
disciplina nazionale in materia (Circ. 229 del 21 aprile  1999,  Tit.
II, Cap. 2, Sez. II, par. 2), che si ritiene opportuno  superare.  E'
in particolare emersa l'esigenza di allungare i tempi a  disposizione
della Vigilanza per l'accertamento - che ora devono  includere  anche
il riesame da parte della BCE delle valutazioni  condotte  dai  Joint
Supervisory Teams locali - nonche' di definire in modo piu'  compiuto
le diverse fasi della verifica, da condurre nel rispetto dei principi
stabiliti dalla legge n. 241 del 1990. 
    Come noto, l'intera disciplina dei requisiti  e  dei  criteri  di
idoneita' degli esponenti delle banche sara' oggetto di revisione con
l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
che, ai sensi del nuovo testo dell'art. 26 del  TUB,  e'  chiamato  a
disciplinare la materia. Alla Banca d'Italia e' rimesso il compito di
definire nelle proprie disposizioni le  modalita'  e  i  tempi  della
valutazione. 
    In attesa dell'adozione del decreto  ministeriale,  che  rendera'
necessario un complessivo riordino  delle  disposizioni  della  Banca
d'Italia in questa materia, con il presente provvedimento si  procede
ad apportare alcune modifiche alla procedura per la  valutazione  dei
requisiti degli esponenti disciplinata dalla  Circolare  n.  229,  al
fine di coordinarla con le esigenze operative sopra richiamate. 
    Si dispone pertanto che il sesto capoverso del Tit. II,  Cap.  2,
Sez. II, par. 2 della Circolare n. 229 sia sostituito dai seguenti: 
    «Copia del verbale della riunione  deve  essere  trasmessa  entro
trenta giorni alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia  si  riserva  la
facolta', in  quei  casi  in  cui  dovesse  ritenerlo  opportuno,  di
richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il  possesso
dei requisiti e l'inesistenza delle situazioni impeditive. Entro  120
giorni dal ricevimento del verbale la Banca  d'Italia  puo'  avviare,
ove ne ricorrano i presupposti, un  procedimento  d'ufficio  volto  a
pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo  26  del  T.U.;  tale
procedimento si conclude entro 30 giorni. 
    La  Banca  d'Italia  puo'  comunicare  l'esito   positivo   della
valutazione condotta, anche prima  della  scadenza  del  termine  per
l'eventuale avvio del procedimento di decadenza». 
    Per la disciplina del procedimento amministrativo di decadenza  e
per   l'individuazione   della    relativa    unita'    organizzativa
responsabile, si fa rinvio al provvedimento della Banca d'Italia  del
25 giugno 2008 (2) , e successive modifiche e integrazioni. 
    Si rammenta che,  per  gli  esponenti  delle  banche  considerate
«significative» in ambito MVU (3) ,  la  verifica  dei  requisiti  e'
svolta dalla BCE in conformita' con le regole procedurali previste ai
sensi della Parte III, Titolo 2, del Regolamento quadro  sull'MVU,  e
con  la  disciplina  relativa  alla  valutazione  dei  requisiti   di
professionalita' e onorabilita' prevista dalla Parte  VI,  Titolo  2,
del medesimo Regolamento. 
      
    Le modifiche procedurali introdotte con il presente provvedimento
si applicano  alle  verifiche  aventi  ad  oggetto  le  delibere  dei
competenti organi sociali trasmesse a partire dal quindicesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del  presente  provvedimento  in
Gazzetta Ufficiale. 
    La presente disciplina non e' stata  sottoposta  a  consultazione
pubblica e ad analisi di impatto della regolamentazione in quanto  le
modifiche, urgenti  e  di  portata  limitata,  sono  circoscritte  ad
adeguamenti delle regole sul procedimento amministrativo della  Banca
d'Italia ai sensi della legge n. 241/90, alle  quali  il  Regolamento
della  Banca  d'Italia  sull'emanazione  degli  atti   normativi   di
vigilanza non e' applicabile  (4) 
    Roma, 1° dicembre 2015 
 
                                                Il Governatore: Visco 

(1) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca Centrale Europea del  16
    aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito
    del Meccanismo di Vigilanza Unico tra la Banca Centrale Europea e
    le autorita' nazionali competenti e con  le  autorita'  nazionali
    designate. 

(2) «Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle  unita'
    organizzative responsabili  dei  procedimenti  amministrativi  di
    competenza della  Banca  d'Italia  relativi  all'esercizio  delle
    funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi
    degli articoli 2 e 4  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
    successive modificazioni». 

(3) Articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (UE)  n.  1024/2013  del
    Consiglio  del  15  ottobre  2013,  che  attribuisce  alla  Banca
    Centrale Europea compiti specifici in merito  alle  politiche  in
    materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. 

(4) Cfr. art. 1, comma 4, quinto alinea,  del  provvedimento  del  24
    marzo 2010  («Regolamento  recante  la  disciplina  dell'adozione
    degli atti di natura normativa  o  di  contenuto  generale  della
    Banca  d'Italia  nell'esercizio  delle  funzioni   di   vigilanza
    bancaria e finanziaria, ai sensi dell'articolo 23 della legge  28
    dicembre 2005, n. 262»).