IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 
                            E DEL TURISMO 
 
  Visto l'art. 118, ultimo comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai  sensi  dell'art.  10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 
  Visti in particolare gli articoli 57-bis, 106 e  115  del  predetto
codice, concernenti, rispettivamente, le «Procedure di  trasferimento
di immobili pubblici», l'«Uso individuale di  beni  culturali»  e  le
«Forme di gestione» dei beni culturali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n.  171,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  e
dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma
dell'art. 16, comma 4, del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio  2000,
n. 361, recante «Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti di riconoscimento di persone  giuridiche  private  e  di
approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto»; 
  Visto l'art. 1, commi 303, 304 e 305, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e pluriennale dello Stato»; 
  Viste le leggi 7 dicembre 2000, n. 383, recante  «Disciplina  delle
associazioni di promozione sociale», 8 novembre 1991, n. 381, recante
«Disciplina delle cooperative  sociali»,  11  agosto  1991,  n.  266,
recante «Legge-quadro sul volontariato», e 26 febbraio 1987,  n.  49,
recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i  Paesi
in via di sviluppo»; 
  Visto l'art.  4,  comma  8,  del  decreto-legge  n.  95  del  2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005,
n. 296, recante «Regolamento concernente i criteri e le modalita'  di
concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo
Stato»; 
  Visto il decreto ministeriale 11 dicembre, 1997,  n.  507,  recante
«Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso
ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini
monumentali dello Stato»; 
  Visto il decreto  ministeriale  27  giugno  2014,  n.  94,  recante
"Regolamento recante modifiche al decreto 11 dicembre 1997,  n.  507,
concernente «Norme per l'istituzione del  biglietto  di  ingresso  ai
monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita',  parchi  e  giardini
monumentali dello Stato»; 
  Visto l'art. 11 (Shared responsibility for  cultural  heritage  and
public participation) della Convenzione di Faro del 27 ottobre  2005,
sottoscritta dall'Italia il  27  febbraio  2013,  in  particolare  le
lettere da c) a e) del paragrafo 2, che  impegnano  le  Parti  «c.  a
sviluppare  metodi  innovativi  affinche'  le   autorita'   pubbliche
cooperino con altri attori; d. a rispettare e incoraggiare iniziative
volontarie che integrino i ruoli  delle  autorita'  pubbliche;  e.  a
incoraggiare  organizzazioni   non   governative   interessate   alla
conservazione dell'eredita' ad agire nell'interesse pubblico»; 
  Rilevato che l'art. 118, ultimo comma, della Costituzione,  dispone
che  Stato,  regioni,  citta'  metropolitane,   province   e   comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,
per lo svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarieta'; 
  Ritenuto di dare attuazione agli articoli 6, comma 3, e 111,  comma
4, del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  i  quali
dispongono che «La Repubblica favorisce e sostiene la  partecipazione
dei soggetti privati, singoli o associati,  alla  valorizzazione  del
patrimonio culturale» e che «La valorizzazione ad iniziativa  privata
e' attivita' socialmente utile e ne e' riconosciuta la  finalita'  di
solidarieta' sociale»; 
  Considerata l'esigenza  di  migliorare  e  potenziare  il  servizio
pubblico di apertura alla pubblica fruizione e di  valorizzazione  di
immobili del demanio culturale attualmente non aperti  alla  pubblica
fruizione o non adeguatamente  valorizzati,  ricorrendo  a  forme  di
partenariato pubblico-privato rivolte a valorizzare il coinvolgimento
e la partecipazione di enti del «terzo settore» che,  senza  fini  di
lucro, operano nel settore dei beni e  delle  attivita'  culturali  e
vantano una significativa esperienza positiva  di  gestione  di  siti
culturali; 
  Considerata  altresi'  l'esigenza  di   favorire,   attraverso   la
concessione in gestione del  bene  culturale,  la  realizzazione  dei
necessari interventi di conservazione programmata, mediante attivita'
di studio, prevenzione, manutenzione e restauro, anche in tutto o  in
parte  a  carico  dell'ente  concessionario,   da   finanziarsi   sia
attraverso il reinvestimento integrale in tali attivita' dei proventi
della pubblica fruizione e valorizzazione  del  bene  anche  mediante
servizi complementari, sia attraverso forme di raccolta di  fondi  da
persone fisiche  e  aziende,  anche  attraverso  sponsorizzazioni  ed
erogazioni liberali tra il pubblico; 
  Considerata  l'esigenza  di  procedere   alla   valorizzazione   ed
utilizzazione di beni culturali immobili dello Stato, per  l'utilizzo
dei  quali  attualmente  non  e'  corrisposto  alcun  canone  e   che
richiedono interventi di restauro; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Concessione in uso a privati di beni immobili del  demanio  culturale
                             dello Stato 
 
  1. Possono  essere  conferiti  in  concessione  d'uso  ai  soggetti
privati di cui all'art. 2  i  beni  culturali  immobili  del  demanio
culturale dello Stato, per l'utilizzo dei quali  attualmente  non  e'
corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro.  La
concessione d'uso e' finalizzata alla realizzazione di un progetto di
gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione,  secondo
quanto previsto dall'art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai  sensi
dell'art. 10 della legge  6  luglio  2002,  n.  137»,  d'ora  innanzi
«Codice», nonche' l'apertura alla pubblica fruizione  e  la  migliore
valorizzazione. 
  2. Tali beni sono individuati con decreto del  Segretario  generale
del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,
d'ora innanzi  «Ministero»,  anche  sulla  base  di  apposita  lista,
contenente ciascuna fino ad un massimo di dieci beni, trasmessa entro
sessanta giorni dall'emanazione del  presente  decreto,  in  sede  di
prima applicazione, dai competenti Segretari regionali del Ministero,
sentite  le  competenti  Commissioni  regionali  per  il   patrimonio
culturale, al  Segretario  generale  tramite  il  Direttore  generale
«Musei».