IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Vista la legge del 17 febbraio 1992, n. 179, art. 2, comma 2 e successive modifiche con la quale e' stata destinata la somma di Lire 288.000.000.000 per la realizzazione di programmi di riqualificazione urbana (P.Ri.U.) individuati con accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le Regioni; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1994 recante «Programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'art. 2, comma 2, della legge del 17 febbraio 1992, n. 179, art. 2, comma 2 e successive modifiche» - successivamente modificato ed integrato dai DD.MM. del 4 febbraio 1995, del 20 giugno 1995, del 29 novembre 1995 e del 30 ottobre 1997 - con il quale e' stato emanato il bando relativo ai predetti programmi; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 con la quale le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 per gli anni 1993 e 1994 sono utilizzate fino a Lire 300 miliardi per i programmi di riqualificazione urbana; Visto il decreto ministeriale del Ministero del tesoro del 31 dicembre 1996, n. 215847 con cui e' stata assegnata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1996, in termini di sola competenza, la somma di Lire 688 miliardi sul capitolo di nuova istituzione n. 8287: «contributo per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana»; Vista la delibera CIPE del 23 aprile 1997 con cui sono stanziate risorse a valere sui fondi strutturali di provenienza comunitaria per interventi localizzati in aree depresse (obiettivo 1) ed in zone di declino industriale (obiettivo 2) con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha potuto finanziare quei programmi di riqualificazione urbana utilmente collocati in graduatoria, che si proponevano, in via prioritaria, la realizzazione di opere infrastrutturali; Visti gli Accordi di programma attuati con le modalita' e gli effetti di cui all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 1585/A del 22 maggio 2007 con il quale e' stato prorogato al 31 dicembre 2011 il termine previsto dalla durata dei programmi nonche' il termine stabilito per il mantenimento della contabilita' speciale delle singole amministrazioni comunali; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 20 del 16 gennaio 2012 con il quale i sopra citati termini sono stati prorogati al 31 dicembre 2014; Visti i risultati del monitoraggio avviato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'aprile 2014 e le riscontrate difficolta' rappresentate dai comuni nell'organizzazione e gestione di programmi complessi, caratterizzati da una molteplicita' di interventi interconnessi tra loro; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 72 dell'11 febbraio 2014 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» con il quale e' stata trasferita alla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali, la competenza in ordine ai programmi di riqualificazione urbana; Considerato che sono pervenute istanze di proroga corredate da relazioni esplicative; Vista la nota n. 4485/RU dell'8 giugno 2015 con cui la Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali rappresenta che le mutate condizioni economiche ed occupazionali del Paese rendono opportuno accogliere le richieste volte a favorire comunque il completamento e l'avvio di opere pubbliche dotate della necessaria copertura finanziaria nei casi di dimostrata loro cantierabilita' in tempi brevi, anche al fine di dare impulso al completamento delle connesse iniziative private e che e' quindi necessaria l'adozione di idonee misure per la conclusione dei programmi, anche ai fini dell'accertamento delle eventuali economie delle risorse ministeriali a suo tempo assegnate, cosi' modificando i termini contenuti negli accordi di programma; Sulla proposta della Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali di cui alla sopra citata nota n. 4485/RU dell'8 giugno 2015; Decreta: Art. 1 Per le opere pubbliche e private comprese negli Accordi di programma originari o nelle loro modifiche approvate in fase di vigenza degli Accordi stessi e gia' avviate alla data di pubblicazione del presente decreto, il termine di ultimazione e' prorogato alla data indicata nei relativi cronoprogrammi. Tali cronoprogrammi devono essere approvati dai Collegi di vigilanza.