IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633,  recante  disposizioni  in  materia  di  imposta  sul  valore
aggiunto; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 62-bis del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che
prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate  del  Ministero
delle Finanze elaborino, in  relazione  ai  vari  settori  economici,
appositi studi di settore; 
  Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n.  331  del
1993, che prevede che  gli  studi  di  settore  siano  approvati  con
decreto del Ministro delle Finanze; 
  Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998,  n.  146,  e  successive
modificazioni, che individua  le  modalita'  di  utilizzazione  degli
studi di  settore  in  sede  di  accertamento  nonche'  le  cause  di
esclusione dall'applicazione degli stessi; 
  Visto l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146,  concernente
le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195 e successive modificazioni, recante  disposizioni  concernenti  i
tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; 
  Considerato che,  a  seguito  delle  analisi  e  delle  valutazioni
effettuate sulla  base  dei  dati  in  possesso  dell'Amministrazione
finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli  studi  di
settore; 
  Visto il decreto del Ministro delle  Finanze  10  novembre  1998  e
successive modificazioni, che ha istituito la Commissione di  esperti
prevista dall'art.  10,  comma  7,  della  legge  n.  146  del  1998,
modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre
2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio  2004,  27  gennaio  2007,  19
marzo 2009, 4 dicembre 2009,  20  ottobre  2010,  29  marzo  2011,  8
ottobre 2012 e 17 dicembre 2013; 
  Visto l'art. 23, del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,
che  ha  istituito  il  Ministero  dell'Economia  e  delle   Finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del Tesoro, del  Bilancio  e
della Programmazione Economica e delle Finanze; 
  Visto l'art. 57, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e
successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali; 
  Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate  16
novembre 2007, che ha approvato la tabella di  classificazione  delle
attivita' economiche; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze  11
febbraio 2008,  concernente  la  semplificazione  degli  obblighi  di
annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi  di
settore; 
  Visto l'art. 8 del decreto-legge del  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito con la legge n. 2 del  28  gennaio  2009,  recante  misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi   il   quadro   strategico
nazionale; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze  19
maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione  degli  studi  di
settore su base regionale o comunale; 
  Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate  20
maggio 2014, e successive modificazioni,  concernente  l'approvazione
dei  modelli  per  la  comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai   fini
dell'applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo
d'imposta 2013; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze  24
marzo 2014, concernente l'approvazione di  modifiche  agli  studi  di
settore, relativi al periodo di imposta 2013; 
  Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate  23
febbraio 2015, concernente l'approvazione del programma di  revisione
degli studi di settore applicabili a partire  dal  periodo  d'imposta
2015; 
  Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 2
dicembre 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Approvazione degli studi di settore 
 
  1. Sono approvati, in base all'art.  62-bis  del  decreto-legge  30
agosto 1993, n. 331 gli  studi  di  settore  relativi  alle  seguenti
attivita' economiche nel settore del commercio: 
    a) Studio di settore VM87U (che sostituisce lo  studio  UM87U)  -
Grandi magazzini, codice attivita' 47.19.10; Empori ed  altri  negozi
non specializzati di vari prodotti non alimentari,  codice  attivita'
47.19.90; Commercio al dettaglio in altri esercizi  specializzati  di
medicinali non  soggetti  a  prescrizione  medica,  codice  attivita'
47.73.20; Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli
da collezionismo, codice attivita' 47.78.91; Commercio  al  dettaglio
di  spaghi,  cordami,  tele  e  sacchi  di  juta   e   prodotti   per
l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone),  codice  attivita'
47.78.92; Commercio al dettaglio di articoli funerari e  cimiteriali,
codice attivita' 47.78.93; Commercio al  dettaglio  di  articoli  per
adulti (sexy shop), codice attivita' 47.78.94; Commercio al dettaglio
di altri prodotti non alimentari n. c.a., codice attivita'  47.78.99;
Commercio al dettaglio di libri di  seconda  mano,  codice  attivita'
47.79.10; Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti  usati,
codice attivita' 47.79.30; 
    b) Studio di settore VM88U (che sostituisce lo studio di  settore
UM88U)  -  Commercio  all'ingrosso  di  tappeti,   codice   attivita'
46.47.20; Commercio all'ingrosso di  vari  prodotti  di  consumo  non
alimentare n. c.a., codice attivita' 46.49.90; Commercio all'ingrosso
di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici  esercizi,  codice
attivita' 46.69.93; Commercio all'ingrosso di articoli antincendio  e
antinfortunistici, codice attivita' 46.69.94; Commercio  all'ingrosso
di  moquette  e  linoleum,  codice  attivita'   46.73.21;   Commercio
all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate, codice attivita'
46.76.10; Commercio  all'ingrosso  di  imballaggi,  codice  attivita'
46.76.30; Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi n. c.a.,
codice attivita' 46.76.90; Commercio all'ingrosso non  specializzato,
codice attivita' 46.90.00; 
    c) Studio di settore WM11U (che sostituisce lo studio di  settore
VM11U) - Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in  legno  e
legno artificiale, codice attivita' 46.73.10; Commercio  all'ingrosso
di  altri  materiali  per  rivestimenti   (inclusi   gli   apparecchi
igienico-sanitari), codice attivita' 46.73.22; Commercio all'ingrosso
di infissi, codice  attivita'  46.73.23;  Commercio  all'ingrosso  di
altri materiali da costruzione, codice attivita' 46.73.29;  Commercio
all'ingrosso di vetro piano,  codice  attivita'  46.73.30;  Commercio
all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici,  codice  attivita'
46.73.40; Commercio all'ingrosso di articoli  in  ferro  e  in  altri
metalli   (ferramenta),   codice   attivita'   46.74.10;    Commercio
all'ingrosso di apparecchi e accessori  per  impianti  idraulici,  di
riscaldamento  e  di  condizionamento,  codice  attivita'   46.74.20;
Commercio  al  dettaglio  di  ferramenta,  vernici,  vetro  piano   e
materiale elettrico  e  termoidraulico,  codice  attivita'  47.52.10;
Commercio  al  dettaglio  di   articoli   igienico-sanitari,   codice
attivita'  47.52.20;  Commercio  al   dettaglio   di   materiali   da
costruzione,  ceramiche  e  piastrelle,  codice  attivita'  47.52.30;
Commercio  al  dettaglio  di  carta  da  parati  e  rivestimenti  per
pavimenti (moquette e linoleum), codice attivita' 47.53.20; Commercio
al dettaglio di sistemi di sicurezza, codice attivita' 47.59.50; 
    d) Studio di settore WM12U (che sostituisce lo studio di  settore
VM12U)  -  Commercio  al  dettaglio  di  libri  nuovi   in   esercizi
specializzati, codice attivita' 47.61.00; 
    e) Studio di settore WM13U (che sostituisce lo studio di  settore
VM13U) - Commercio al dettaglio di  giornali,  riviste  e  periodici,
codice attivita' 47.62.10; 
    f) Studio di settore WM17U (che sostituisce lo studio di  settore
VM17U) - Commercio all'ingrosso di cereali e  legumi  secchi,  codice
attivita' 46.21.10; Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti  per
il bestiame (mangimi), piante  officinali,  semi  oleosi,  patate  da
semina, codice attivita' 46.21.22; 
    g) Studio di settore WM23U (che sostituisce lo studio di  settore
VM23U) -  Commercio  all'ingrosso  di  medicinali,  codice  attivita'
46.46.10;  Commercio  all'ingrosso  di  prodotti  botanici  per   uso
farmaceutico, codice attivita' 46.46.20;  Commercio  all'ingrosso  di
articoli medicali ed ortopedici, codice attivita' 46.46.30; 
    h) Studio di settore WM24U (che sostituisce lo studio di  settore
VM24U) - Commercio all'ingrosso  di  carta,  cartone  e  articoli  di
cartoleria, codice attivita' 46.49.10; 
    i) Studio di settore WM31U (che sostituisce lo studio di  settore
VM31U) - Commercio all'ingrosso di orologi e di  gioielleria,  codice
attivita' 46.48.00; 
    j) Studio di settore WM33U (che sostituisce lo studio di  settore
VM33U) - Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli  gregge  e  lavorate
(escluse  le  pelli  per  pellicceria),  codice  attivita'  46.24.10;
Commercio all'ingrosso di pelli gregge e  lavorate  per  pellicceria,
codice attivita' 46.24.20;  Commercio  all'ingrosso  di  articoli  in
pelliccia, codice attivita' 46.42.20; 
    k) Studio di settore WM34U (che sostituisce lo studio di  settore
VM34U) - Commercio all'ingrosso  di  calzature  e  accessori,  codice
attivita' 46.42.40; Commercio  all'ingrosso  di  articoli  in  pelle;
articoli  da  viaggio  in  qualsiasi  materiale,   codice   attivita'
46.49.50; 
    l) Studio di settore WM36U (che sostituisce lo studio di  settore
VM36U) - Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali,  codice
attivita' 46.49.20; 
    m) Studio di settore WM37U (che sostituisce lo studio di  settore
VM37U) - Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti
per la pulizia, codice attivita' 46.44.30; Commercio all'ingrosso  di
profumi e cosmetici, codice attivita' 46.45.00; 
    n) Studio di settore WM39U (che sostituisce lo studio di  settore
VM39U) - Commercio al dettaglio di combustibile per uso  domestico  e
per riscaldamento, codice attivita' 47.78.40; 
    o) Studio di settore WM40B (che sostituisce lo studio di  settore
VM40B) - Commercio al dettaglio ambulante di  fiori,  piante,  bulbi,
semi e fertilizzanti, codice attivita' 47.89.01; 
    p) Studio di settore WM42U (che sostituisce lo studio di  settore
VM42U) - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici  in
esercizi specializzati, codice attivita' 47.74.00; 
    q) Studio di settore WM43U (che sostituisce lo studio di  settore
VM43U) - Commercio all'ingrosso di  macchine,  accessori  e  utensili
agricoli, inclusi i trattori, codice attivita' 46.61.00; Commercio al
dettaglio di macchine, attrezzature  e  prodotti  per  l'agricoltura;
macchine  e  attrezzature  per  il  giardinaggio,  codice   attivita'
47.52.40; 
    r) Studio di settore WM44U (che sostituisce lo studio di  settore
VM44U) - Commercio al  dettaglio  di  computer,  unita'  periferiche,
software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati, codice
attivita' 47.41.00; Commercio al dettaglio  di  mobili  per  ufficio,
codice attivita' 47.78.10; 
    s) Studio di settore WM46U (che sostituisce lo studio di  settore
VM46U)  -  Commercio  all'ingrosso  di   articoli   per   fotografia,
cinematografia  e  ottica,  codice  attivita'   46.43.30;   Commercio
all'ingrosso di strumenti  e  attrezzature  di  misurazione  per  uso
scientifico, codice attivita' 46.69.91; 
    t) Studio di settore WM48U (che sostituisce lo studio di  settore
VM48U) - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici,  codice
attivita' 47.76.20. 
  2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi
relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono  individuati
sulla base della nota  tecnica  e  metodologica,  delle  tabelle  dei
coefficienti nonche' della lista delle variabili  per  l'applicazione
dello studio di cui agli allegati: 
    1 per lo studio di settore VM87U; 
    2 per lo studio di settore VM88U; 
    3 per lo studio di settore WM11U; 
    4 per lo studio di settore WM12U; 
    5 per lo studio di settore WM13U; 
    6 per lo studio di settore WM17U; 
    7 per lo studio di settore WM23U; 
    8 per lo studio di settore WM24U; 
    9 per lo studio di settore WM31U; 
    10 per lo studio di settore WM33U; 
    11 per lo studio di settore WM34U; 
    12 per lo studio di settore WM36U; 
    13 per lo studio di settore WM37U; 
    14 per lo studio di settore WM39U; 
    15 per lo studio di settore WM40B; 
    16 per lo studio di settore WM42U; 
    17 per lo studio di settore WM43U; 
    18 per lo studio di settore WM44U; 
    19 per lo studio di settore WM46U; 
    20 per lo studio di settore WM48U. 
  3. La neutralizzazione relativa  agli  aggi  ed  ai  ricavi  fissi,
applicabile agli studi di cui agli allegati da n. 1 a n. 3 e da n.  6
a n. 20, e' individuata sulla base della nota tecnica e  metodologica
in allegato n. 21. 
  4. Gli elementi necessari  per  il  calcolo  del  "ricavo  minimo",
relativi agli studi di settore di cui agli allegati da n. 1 a n.  19,
sono riportati in allegato n. 22. 
  5. Gli elementi necessari  per  il  calcolo  del  "ricavo  minimo",
relativo allo studio di settore  di  cui  all'allegato  n.  20,  sono
riportati in allegato n. 23. 
  6. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle Entrate,
di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala  anche  la
coerenza  agli  specifici  indicatori  di  coerenza  economica  e  di
normalita' economica. 
  7. Gli studi di  settore  approvati  con  il  presente  decreto  si
applicano ai contribuenti esercenti attivita' d'impresa che  svolgono
in maniera prevalente  le  attivita'  indicate  nel  comma  1,  fermo
restando il disposto dell'art. 2 e tenuto conto delle disposizioni di
cui al decreto 11  febbraio  2008.  In  caso  di  esercizio  di  piu'
attivita' d'impresa, per attivita' prevalente, con  riferimento  alla
quale si applicano gli studi di settore, si  intende  quella  da  cui
deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entita' dei ricavi. 
  8. Gli studi di  settore  approvati  con  il  presente  decreto  si
applicano, ai fini dell'accertamento,  a  decorrere  dal  periodo  di
imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015. Ai sensi dell'art. 8
del decreto legge del 29 novembre 2008, n.  185,  gli  studi  possono
essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei
mercati.