IL DIRETTORE GENERALE 
                  per la promozione della qualita' 
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  Regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V  recante  norme  sulle
denominazioni di origine e  indicazioni  geografiche  e  le  menzioni
tradizionali  e  il  capo  VI  recante  norme  sull'etichettatura   e
presentazione; 
  Visto il regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  14
luglio  2009  che  stabilisce  talune  regole  di  applicazione   del
Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine,   le   indicazioni   geografiche   protette,   le   menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  401/2010  della  Commissione  del  7
maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n.  607/2009
recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE)  n.  479/2008,
per quanto riguarda  le  denominazioni  di  origine,  le  indicazioni
geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e  la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n.  61  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto in particolare l'art. 17 del  decreto  legislativo  8  aprile
2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per  le  denominazioni  di
origine e le indicazioni geografiche dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale 12  maggio  2010  n.  7422  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010  n.
7422 che individua le modalita' per la verifica della sussistenza del
requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini; 
  Visto  il   decreto   ministeriale   9   ottobre   2012   n.   939,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 250  del  25  ottobre  2012,  con  il  quale  e'  stato
attribuito, per un triennio, al Consorzio di tutela Vini del Trentino
il riconoscimento e l'incarico a  svolgere  le  funzioni  di  tutela,
promozione,  valorizzazione,  informazione  del  consumatore  e  cura
generale degli  interessi  relative  alle  DOC  Trentino»,  «Trento»,
«Teroldego Rotaliano», «Casteller» e «Valdadige»; 
  Considerato che  lo  statuto  del  Consorzio  di  tutela  vini  del
Trentino, approvato da questa Amministrazione,  e'  stato  sottoposto
alla verifica  di  cui  all'art.  3,  comma  2,  del  citato  decreto
dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422; 
  Considerato altresi' che nel citato statuto il Consorzio di  tutela
vini del Trentino richiedeva il  conferimento  dell'incarico  di  cui
all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo dell'8 aprile 2010,
n. 61 anche per le IGP  «Vigneti  delle  Dolomiti»,  «Vallagarina»  e
«Delle Venezie»; 
  Considerato che  il  Consorzio  di  tutela  vini  del  Trentino  ha
dimostrato la rappresentativita' di cui all'art. 17,  comma  1  e  4,
del decreto legislativo n. 61/2010 per le DOC  «Trentino»,  «Trento»,
«Teroldego Rotaliano» e «Casteller»  e  per  le  IGP  «Vigneti  delle
Dolomiti» e «Vallagarina». Tale verifica e' stata eseguita sulla base
delle attestazioni rilasciate dalla Camera di  Commercio,  Industria,
Artigianato ed Agricoltura di Trento con nota 13 ottobre  2015  prot.
n. 28039-119/GC-Id, autorizzato a svolgere l'attivita'  di  controllo
sulle DOC «Trentino» «Trento», «Teroldego Rotaliano» e «Casteller»  e
sulle IGP «Vigneti delle Dolomiti» e «Vallagarina»; 
  Considerato che il Consorzio di tutela vini  del  Trentino  non  ha
dimostrato la rappresentativita' di cui all'art. 17,  comma  1  e  4,
del decreto legislativo n. 61/2010 per le DOC «Valdadige» e per l'IGP
«Delle Venezie». Tale verifica e' stata  eseguita  sulla  base  delle
attestazioni  rilasciate  dall'organismo  di  controllo   Valoritalia
S.r.l.  con  nota  12  ottobre  2015  prot.   10-Peschiera-2015-7710,
autorizzato a svolgere l'attivita' di controllo sulla DOC «Valdadige»
e con nota 10 novembre 2015 prot.  Sop12/2015/131372,  autorizzato  a
svolgere l'attivita' di controllo sull'IGP «Delle Venezie»; 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio di tutela vini del Trentino a svolgere  le  funzioni  di
tutela, promozione, valorizzazione, informazione  del  consumatore  e
cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e  4,  del 
decreto legislativo n.  61/2010  per  le  DOC  «Trentino»,  «Trento»,
«Teroldego Rotaliano» e «Casteller»; 
  Ritenuto    altresi'    necessario    procedere    all'integrazione
dell'incarico al Consorzio di tutela Vini del Trentino a svolgere  le
funzioni di  tutela,  promozione,  valorizzazione,  informazione  del
consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma
1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per le IGP  «Vigneti  delle
Dolomiti» e «Vallagarina». 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' confermato  per  un  triennio,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto,  l'incarico  concesso  con  il
decreto ministeriale 9 ottobre 2012 n. 939  al  Consorzio  di  tutela
vini del Trentino, con sede legale in Trento, via del Suffragio n. 3,
a  svolgere  le  funzioni  di  tutela,  promozione,   valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi  di  cui
all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010  per  le
DOC «Trentino», «Trento», «Teroldego Rotaliano» e «Casteller». 
  2. E' integrato,  a  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto, al Consorzio di tutela vini del Trentino, con  sede
legale in Trento, Via del Suffragio n. 3, l'incarico  a  svolgere  le
funzioni di  tutela,  promozione,  valorizzazione,  informazione  del
consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma
1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per le IGP  «Vigneti  delle
Dolomiti» e «Vallagarina».