IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare
                            e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Considerato  che,  con  regolamento   (UE)   n.   2267/2015   della
Commissione del 24 novembre  2015,  la  denominazione  «Pampapato  di
Ferrara / Pampepato di Ferrara» riferita alla categoria «Prodotti  di
panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria» e' iscritta quale
Indicazione geografica protetta nel registro delle  Denominazioni  di
origine protette (D.O.P.) e delle  Indicazioni  geografiche  protette
(I.G.P.) previsto dall'art. 52, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE)
n. 1151/2012; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  il  disciplinare  di  produzione
della  Indicazione  geografica  protetta  «Pampapato  di  Ferrara   /
Pampepato  di  Ferrara»,  affinche'  le  disposizioni  contenute  nel
predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes  sul
territorio nazionale; 
 
                              Provvede: 
 
alla pubblicazione dell'allegato  disciplinare  di  produzione  della
Indicazione geografica protetta «Pampapato di Ferrara / Pampepato  di
Ferrara», registrata in sede  comunitaria  con  regolamento  (UE)  n.
2267/2015 del 24 novembre 2015. 
  I produttori che intendono  porre  in  commercio  la  denominazione
«Pampapato di Ferrara / Pampepato di Ferrara», possono utilizzare, in
sede di  presentazione  e  designazione  del  prodotto,  la  suddetta
denominazione e la menzione «Indicazione  geografica  protetta»  solo
sulle produzioni conformi al regolamento (UE)  n.  1151/2012  e  sono
tenuti al rispetto di tutte le condizioni  previste  dalla  normativa
vigente in materia. 
    Roma, 10 dicembre 2015 
 
                                         Il direttore generale: Gatto