IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica;  ed  in  particolare  l'articolo  80  concernente   "Misure
transitorie"; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59",  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
"Ripartizione   delle   competenze"   e   l'articolo   119    recante
"Autorizzazioni"; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  "Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4,  della  legge  4  novembre
2010, n. 183"; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute",  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
"Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione"; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
"Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente "Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti",   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
"Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi", e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
"Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
pesticidi"; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti  fitosanitari,  ai  sensi  dell'articolo   6   del   decreto
legislativo 14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  "Attuazione  della
direttiva  2009/128/CE  che  istituisce  un   quadro   per   l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»; 
  Visto il decreto ministeriale  11  settembre  2008  di  recepimento
della direttiva 2008/66/CE della  Commissione  del  30  giugno  2008,
relativo all'iscrizione nell'allegato I del  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che  ora  figurano  nei
Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della  Commissione,  tra  le  quali  la
sostanza attiva fenoxaprop-p-etile; 
  Visto che l'approvazione della sostanza attiva  fenoxaprop-p-etile,
decade il 31 dicembre 2018, come indicato nell'allegato al Reg.  (UE)
540/2011; 
  Visti il decreto di autorizzazione all'immissione  in  commercio  e
all'impiego dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato  al
presente decreto; 
  Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volta ad ottenere
la  ri-registrazione  secondo  i  principi  uniformi   dei   prodotti
fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla  base
del dossier relativo al prodotto fitosanitario  STARPROP,  presentato
dall'impresa Cheminova A/S, conforme ai requisiti di cui all'allegato
III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg.  (UE)
n. 545/2011 della Commissione; 
  Considerato  che  l'impresa  titolare  delle   autorizzazioni   dei
prodotti  fitosanitari  di  cui  trattasi  ha  ottemperato  a  quanto
previsto dai decreti di recepimento, nei tempi e nelle forme da  essi
stabilite ed in conformita' alle condizioni definite per la  sostanza
attiva fenoxaprop-p-etile; 
  Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari
di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
ha preso atto della conclusione  della  valutazione  del  sopracitato
fascicolo CHA 4960, svolta dall'Universita' di  Milano,  al  fine  di
ri-registrare i prodotti fitosanitari di  cui  trattasi  fino  al  31
dicembre 2018, alle nuove condizioni di impiego; 
  Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 42227 in data  9  novembre
2015 con la  quale  e'  stata  richiesta  all'Impresa  Cheminova  A/S
rappresentata in Italia da Cheminova Agro Italia S.r.l. titolare  del
dossier la documentazione ed i  dati  tecnico-scientifici  aggiuntivi
indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro sei mesi dalla
data della medesima; 
  Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver
provveduto  alla  classificazione  dei  prodotti  fitosanitari  sotto
indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008; 
  Ritenuto di  ri-registrare  fino  al  31  dicembre  2018,  data  di
scadenza  dell'approvazione  del   fenoxaprop-p-etile,   i   prodotti
fitosanitari  indicati  in  allegato  al   presente   decreto,   alle
condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi  di
cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base  del
dossier conforme ai requisiti di  cui  all'allegato  III  del  citato
decreto legislativo 194/1995, trasposti nel  Reg.  (UE)  n.  545/2011
della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario STARPROP; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto  ministeriale  9
luglio  1999  concernente  "Determinazione  delle  tariffe   relative
all'immissione in commercio  di  prodotti  fitosanitari  e  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a richiesta"; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono ri-registrati fino al  31  dicembre  2018,  data  di  scadenza
dell'approvazione del  fenoxaprop-p-etile,  i  prodotti  fitosanitari
indicati in allegato al presente decreto registrati al  numero,  alla
data e a nome dell'impresa a  fianco  indicata,  autorizzato  con  la
composizione  alle  condizioni  e  sulle   colture   indicate   nelle
rispettive  etichette  allegate  al  presente  decreto,  fissate   in
applicazione dei principi uniformi. 
  Sono autorizzate le modifiche  di  composizione  in  adeguamento  a
quella del prodotto di riferimento nonche' le modifiche indicate  per
ciascun prodotto fitosanitario  riportate  in  allegato  al  presente
decreto. 
  Sono approvate quale  parte  integrante  del  presente  decreto  le
etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi,  munita  di
classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento  (CE)
n. 1272/2008. 
  L'impresa titolare dell'autorizzazione e' tenuta a rietichettare  i
prodotti   fitosanitari   muniti    dell'etichetta    precedentemente
autorizzata,  non  ancora  immessi  in  commercio  e  a  fornire   ai
rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni  di
prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al  fine  della  sua
consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E'  altresi'  tenuta  ad
adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad
assicurare  un  corretto  impiego  dei   prodotti   fitosanitari   in
conformita' alle nuove disposizioni. 
  La succitata impresa Cheminova A/S e' tenuta alla presentazione dei
dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui
in premessa. 
  E' fatto comunque salvo ogni eventuale  successivo  adempimento  ed
adeguamento  delle  condizioni   di   autorizzazione   dei   prodotti
fitosanitari, anche  in  conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e
ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata. 
  I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono  disponibili  nel
sito del  Ministero  della  salute  www.salute.gov.it  nella  sezione
"Banca dati". 
    Roma, 2 dicembre 2015 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco