IL DIRETTORE GENERALE 
           della sanita' animale e dei farmaci veterinari 
 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  Vista la legge 12 febbraio 1992, n.  157,  recante  «Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio» e in particolare  l'art.  18,  comma  1,  lettera  a)  che
individua gli esemplari di fauna  selvatica  cacciabili  nel  periodo
compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Vista la decisione della Commissione 2005/734/CE del 19 ottobre del
2005  e  successive   modificazioni   «che   istituisce   misure   di
biosicurezza per ridurre il rischio  di  trasmissione  dell'influenza
aviaria ad alta patogenicita' provocata dal virus  dell'influenza  A,
sottotipo H5N1, dai volatili  che  vivono  allo  stato  selvatico  al
pollame e ad altri volatili in cattivita' e che prevede un sistema di
individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio»,  ed  in
particolare l'art. 2-ter, comma 1, lettera d) che, per le  «attivita'
approvate dalla autorita' competente» tra cui rientra la caccia  agli
uccelli,  prevede  la  possibilita'  di  derogare   all'art.   2-bis,
paragrafo 1,  concernente  il  divieto  di  utilizzo  di  uccelli  da
richiamo come misura integrativa di riduzione del rischio; 
  Visto il decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  9,  recante:
«Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure  comunitarie
di lotta  contro  l'influenza  aviaria  e  che  abroga  la  direttiva
92/40/CEE»; 
  Vista la decisione della Commissione 2010/734/CE  del  30  novembre
2010  che  modifica  la   predetta   decisione   2005/734/CE,   nella
definizione dell'uso degli  uccelli  da  richiamo  appartenenti  agli
ordini degli anseriformi e dei caradriformi; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 8 aprile  2014  recante
«Attuazione  dell'art.  1  della  Decisione   di   esecuzione   della
Commissione 2013/635/UE del 31 ottobre 2013 che proroga  fino  al  31
dicembre  2015  l'applicazione  della  Decisione  della   Commissione
2005/734/CE  del  19  ottobre  2005   recante   deroga   al   divieto
dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli  ordini  degli
anseriformi e caradriformi  nell'attivita'  venatoria,  e  successive
modifiche e  integrazioni,  come  modificata  dalla  decisione  della
Commissione  2006/574/CE  del  18  agosto  2006»,  pubblicata   nella
Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2014, n. 130; 
  Visto l'art. 1 della  Decisione  di  esecuzione  della  Commissione
2015/2225 del 30 novembre 2015 che proroga la  31  dicembre  2017  il
termine di applicabilita' della Decisione 2005/734/CE; 
  Considerata, in  base  all'attuale  situazione  epidemiologica,  la
possibilita' di concedere la deroga al divieto di utilizzo di uccelli
da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi
nell'attivita' venatoria, mediante l'adozione di adeguate  misure  di
biosicurezza,  come  previsto  dalla  Decisione   della   Commissione
2005/734/CE del 19 ottobre 2005 e successive modificazioni; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In attuazione dell'art. 1 della Decisione  di  esecuzione  della
Commissione  2015/2225  del  30  novembre  2015  di  modifica   della
Decisione 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 e' concessa  la  deroga  al
divieto di utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti  agli  ordini
degli anseriformi e caradriformi nell'attivita' venatoria  fino  alla
data del 31 dicembre 2017. 
  2. La deroga di cui al comma 1 e' ammessa alle  condizioni  fissate
dal protocollo operativo allegato al presente dispositivo. 
  3. La deroga e' immediatamente sospesa qualora dovessero mutare  le
condizioni epidemiologiche che ne hanno permesso l'adozione. 
  Il  presente  atto  e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 14 dicembre 2015 
 
                                      Il direttore generale: Borrello 

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2015 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 4831