IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
   Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993,  n.  400,  convertito,  con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993,
n. 494, e  successive  modificazioni,  recante  disposizioni  per  la
determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime; 
  Visto l'articolo 1, comma 257, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, il quale prevede che le disposizioni di cui all'articolo  8  del
decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 494 del 1993, si interpretano nel senso che le utilizzazioni
ivi contemplate fanno  riferimento  alla  mera  occupazione  di  beni
demaniali  marittimi  e   relative   pertinenze;   qualora,   invece,
l'occupazione  consista  nella  realizzazione  sui   beni   demaniali
marittimi  di  opere  inamovibili  in  difetto  assoluto  di   titolo
abilitativo o in presenza  di  titolo  abilitativo  che  per  il  suo
contenuto e' incompatibile con la destinazione e disciplina del  bene
demaniale, l'indennizzo dovuto e' commisurato ai valori  di  mercato,
ferma restando l'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi
compreso il ripristino dello stato dei luoghi; 
  Visto  l'articolo  17,  comma  2,  lettera   h-ter)   del   decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quale dispone  che  il  sistema
del versamento unitario  e  la  compensazione  delle  imposte  e  dei
contributi  dovuti  possono  essere   estesi   alle   altre   entrate
individuate con decreto del Ministro delle finanze, di  concerto  con
il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e   della   programmazione
economica, e con i ministri competenti per settore; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del  Governo  a
norma dell'articolo 11 della  legge  15  marzo  1997,  n.  59  e,  in
particolare, l'articolo 23 concernente  l'istituzione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze e le sue attribuzioni e  l'articolo  41
riguardante l'istituzione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e le sue attribuzioni; 
  Rilevata, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti posti a
carico  dei  contribuenti  e  di  complessiva  razionalizzazione  dei
sistemi di pagamento, l'esigenza di ampliare le tipologie di  entrate
che possono essere versate con modello F.24, anche in via telematica,
e di disporre a tal fine che  le  modalita'  di  versamento  previste
dall'articolo 17 del decreto  legislativo  n.  241  del  1997,  siano
applicabili anche ai pagamenti  dei  canoni  relativi  a  concessioni
demaniali marittime, nonche'  dei  relativi  accessori,  interessi  e
sanzioni e degli indennizzi dovuti in  caso  di  utilizzazioni  senza
titolo  di  beni  del  demanio  marittimo  e  relative  pertinenze  e
realizzazione sui beni demaniali marittimi di  opere  inamovibili  in
difetto assoluto di  titolo  abilitativo  o  in  presenza  di  titolo
abilitativo  che  per  il  suo  contenuto  e'  incompatibile  con  la
destinazione e disciplina del bene demaniale,  nonche'  al  pagamento
dei relativi accessori, interessi e sanzioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Estensione delle modalita' di versamento unitario previste  dall'art.
  17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ad altre entrate 
 
  Le modalita' di versamento unitario delle imposte,  dei  contributi
dovuti all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  previste
dall'art. 17 del decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  si
applicano anche  ai  pagamenti  dei  canoni  relativi  a  concessioni
demaniali marittime e dei relativi accessori,  interessi  e  sanzioni
dovuti in osservanza delle disposizioni di  cui  al  decreto-legge  5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1,
comma 1, della  legge  4  dicembre  1993,  n.  494,  ivi  compresi  i
pagamenti riguardanti gli indennizzi dovuti in caso di  utilizzazioni
senza titolo di beni del demanio marittimo e  relative  pertinenze  e
realizzazione sui beni demaniali marittimi di  opere  inamovibili  in
difetto assoluto di  titolo  abilitativo  o  in  presenza  di  titolo
abilitativo  che  per  il  suo  contenuto  e'  incompatibile  con  la
destinazione e disciplina del  bene  demaniale,  nonche'  i  relativi
accessori, interessi e sanzioni.