IL DIRETTORE GENERALE 
    per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  Regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  Regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto, in particolare, l'art. 72, par. 1,  del  citato  Regolamento
(CE) n. 607/2009, ai sensi  del  quale  a  decorrere  dalla  data  di
presentazione alla Commissione U.E. della domanda di protezione delle
DOP o IGP dei vini, ovvero qualora si verifichino  le  condizioni  di
cui all'art. 38, par. 5,  Regolamento  CE  n.  479/2008  (attualmente
sostituito dall'art. 96, par. 5 del Regolamento UE n.  1308/2013),  i
vini della relativa denominazione di origine o indicazione geografica
possono essere etichettati in conformita' alle disposizioni di cui al
capo IV del Regolamento (CE) n. 607/2009, fatte salve  le  condizioni
di cui al par. 2 dell'art. 72 del medesimo Regolamento; 
  Ritenuto, che le disposizioni di etichettatura  temporanea  di  cui
all'art. 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009 sono  applicabili  anche
nei confronti delle proposte di modifica dei disciplinari DOP  e  IGP
che comportano una o piu' modifiche al documento unico, per le quali,
a conclusione della  fase  di  procedura  nazionale  preliminare,  le
relative domande sono inoltrate alla  Commissione  UE,  conformemente
alle disposizioni di cui al citato art. 96, par.  5  del  Regolamento
(UE) n. 1308/2013 relative alle domande  di  protezione,  applicabili
per analogia alle domande di modifica dei disciplinari in questione; 
  Visto il Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto il DM 7 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
275 del 24 novembre 2012, recante la procedura  a  livello  nazionale
per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle  DOP
e IGP  dei  vini  e  di  modifica  dei  disciplinari,  ai  sensi  del
Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del  decreto legislativo n. 61/2010; 
  Visto in particolare, l'art. 13 del  citato  DM  7  novembre  2012,
concernente le disposizioni nazionali transitorie  di  etichettatura,
ai sensi del richiamato art. 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009; 
  Considerato che sono tuttora in corso le procedure  per  l'adozione
degli atti delegati e di esecuzione della Commissione  U.E.  previsti
dall'art. 109, par. 3, e  dall'art.  110  del  citato  Reg.  (UE)  n.
1308/2013,  ove  saranno  contenute,  opportunamente   aggiornate   e
semplificate, talune disposizioni del citato Reg. (CE)  n.  607/2009,
ivi compresa la disposizione di cui al citato art. 72; 
  Ritenuto pertanto che, nelle  more  dell'adozione  da  parte  della
Commissione U.E. dei citati atti delegati e di esecuzione, continuano
ad essere applicabili per le modalita' procedurali  in  questione  le
disposizioni   del   citato   Regolamento   (CE)   n.   607/2009    e
conseguentemente del predetto DM 7 novembre 2012; 
  Visti i decreti ministeriali con i quali, conformemente ai principi
ed alla  procedura  di  cui  alla  richiamata  normativa  dell'Unione
europea e nazionale, sono stati autorizzati  i  soggetti  richiedenti
delle specifiche  DOP  e  IGP  ad  avvalersi  delle  disposizioni  di
etichettatura transitoria, a conclusione  della  procedura  nazionale
preliminare di esame delle relative richieste  e  della  trasmissione
alla Commissione UE delle stesse; 
  Considerato che, al fine di non generare incertezza negli operatori
del  settore  in  merito  all'applicazione  delle  autorizzazioni  in
questione, occorre evitare che sia  possibile  la  coesistenza  della
proposta di modifica del disciplinare trasmessa alla Commissione UE e
delle disposizioni del preesistente disciplinare; 
  Ritenuto che la presentazione della richiesta di autorizzazione per
l'etichettatura transitoria,  e'  conseguente  all'espressione  della
volonta'  del  relativo   soggetto   richiedente   legittimato,   che
rappresenta la maggioranza qualificata dei produttori  della  DOP/IGP
interessata, e che, pertanto, al fine di evitare  la  coesistenza  di
due  disciplinari,  e'  necessario  riferire   l'autorizzazione   per
l'etichettatura transitoria al disciplinare aggiornato con  tutte  le
modifiche  inserite  nella  proposta  di  modifica   trasmessa   alla
Commissione UE; 
  Ritenuto di dover, per tale ultimo aspetto, adeguare le  situazioni
pregresse,  nel  rispetto  delle  disposizioni  procedurali  di   cui
all'art. 13 del DM 7 novembre 2012; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  definire  i  termini  temporali  per
ottenere  le  autorizzazioni   di   etichettatura   transitoria,   in
conformita' alla procedura di cui all'art. 13 del DM 7 novembre 2012,
al fine di  stabilire  la  decorrenza  di  entrata  in  vigore  delle
autorizzazioni stesse, le quali, per essere applicabili nei confronti
dei prodotti  derivanti  da  una  determinata  campagna  vendemmiale,
devono essere rilasciate antecedentemente all'inizio di tale campagna
vendemmiale (1° agosto di ciascun anno); 
  Acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale  vini  DOP  e
IGP nella riunione del 15 dicembre 2015; 
  Considerato che le Regioni e Province autonome hanno  condiviso  lo
schema di provvedimento inviato con nota ministeriale n. 77025 del 12
novembre 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Termini  di   applicazione   dell'autorizzazione   di   etichettatura
                             transitoria 
              di cui all'art. 13 del DM 7 novembre 2012 
 
  1. Il decreto di autorizzazione per l'etichettatura transitoria  di
cui all'art. 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009,  da  rilasciare  al
soggetto richiedente, conformemente alle disposizioni di cui all'art.
13 del DM 7 novembre 2012, si applica alle  produzioni  derivanti  da
una determinata campagna vendemmiale,  a  condizione  che  lo  stesso
entri  in  vigore  antecedentemente  all'inizio  di  detta   campagna
vendemmiale (1° agosto di ciascun anno).  Tale  campagna  vendemmiale
deve essere espressamente individuata nel decreto  di  autorizzazione
per l'etichettatura transitoria della specifica DOP o IGP.