IL PRESIDENTE 
 
  Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei  conti,  approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; 
  Visto il decreto-legge 15 novembre 1993, n.  453,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  gennaio  1994,   n.   19,   recante
«Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31  gennaio  1996,
n. 194, recante «Regolamento per l'approvazione dei  modelli  di  cui
all'art. 114  del  decreto  legislativo  25  febbraio  1995,  n.  77,
concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; 
  Visto l'art. 227, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto  2000,
n. 267 (di seguito TUEL), come  modificato  dall'art.  28,  comma  6,
legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prescrive  agli  enti  locali  di
trasmettere telematicamente alla Sezione  enti  locali  (ora  Sezione
delle autonomie) della Corte dei  conti  il  rendiconto  completo  di
allegati,  le  informazioni  relative  al  rispetto  del   patto   di
stabilita' interno, nonche' i  certificati  del  conto  preventivo  e
consuntivo; 
  Visto il decreto 24 giugno  2004  del  Ministero  dell'interno,  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  recante
«Determinazione dei  tempi,  delle  modalita'  e  del  protocollo  di
comunicazione per la trasmissione telematica dei dati contabili degli
enti locali, ai sensi dell'art. 28 della legge 27 dicembre  2002,  n.
289»; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo  in
materia di federalismo fiscale, in  attuazione  dell'art.  119  della
Costituzione», e in particolare la delega di cui all'art. 2, comma 2,
lettera h) che affida al Governo il compito di armonizzare i  bilanci
degli enti territoriali; 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica», che ha per obiettivo, tra  l'altro,
l'armonizzazione  dei   bilanci   delle   amministrazioni   pubbliche
italiane; 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato
e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126,  recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  di
concerto con il  Ministero  dell'interno  e  con  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri del 20 maggio  2015,  di  aggiornamento  degli
allegati al decreto legislativo n. 118/2011, ai sensi degli  articoli
3, 4 e 11 del medesimo decreto legislativo; 
  Vista la legge 5 giugno 2003, n.  131,  recante  «Disposizioni  per
l'adeguamento   dell'ordinamento   della   Repubblica   alla    legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», ed in  particolare  l'art.  7,
comma 7, che, tra l'altro, attribuisce alla Corte dei conti, ai  fini
del coordinamento della finanza pubblica, la  verifica  del  rispetto
degli equilibri di bilancio da  parte  di  comuni,  province,  citta'
metropolitane e regioni, in relazione al patto di stabilita'  interno
ed ai  vincoli  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  all'Unione
europea; 
  Visto  il  decreto-legge  10  ottobre   2012,   n.   174,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  finanza  e  funzionamento  degli
enti territoriali, nonche' ulteriori  disposizioni  in  favore  delle
zone terremotate nel maggio 2012»,  convertito  con  modifiche  dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213, che rafforza le funzioni  della  Corte
dei conti in materia di controllo sulla  gestione  finanziaria  delle
regioni e degli enti locali; 
  Visto l'art. 20-bis del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
che prevede che con decreto del Presidente della Corte dei conti sono
stabilite le  regole  tecniche  ed  operative  per  l'adozione  delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attivita' di
controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei  conti
in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  68,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 82/2005, sopra richiamato,  e'  necessario  che  siano
adottate soluzioni informatiche che assicurino l'interoperabilita'  e
la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati
in piu' formati di cui almeno uno di tipo aperto, come  definito  dal
comma 3 del medesimo articolo; 
  Considerato che, a seguito degli  approfondimenti  svolti  in  sede
tecnica,  il  linguaggio  prescelto  per  la  rappresentazione  delle
predette informazioni contabili e'  l'eXtensible  Business  Reporting
Language - XBRL, che ha le caratteristiche  di  «formato  aperto»  ai
sensi della normativa sopra citata e che e' stato  individuato  anche
dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  10  dicembre
2008,  recante   «Specifiche   tecniche   del   formato   elettronico
elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci  di  esercizio  e
consolidati e di altri atti  al  registro  delle  imprese»  ai  sensi
dell'art. 37, comma 21-bis, del decreto-legge 4  luglio  n.  223  del
2006, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248; 
  Considerato che dal 2004, ai sensi  del  richiamato  art.  227  del
TUEL, la Corte dei conti acquisisce i rendiconti annuali  di  comuni,
province, comunita' montane attraverso il SIRTEL, in base agli schemi
contabili definiti dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
194/1996, predisposti da ciascun  ente  locale,  secondo  un  formato
elettronico   elaborabile   (XML,   eXtended   Markup   Language)   e
successivamente trasmessi telematicamente alla Corte dei conti; 
  Considerato che, ai sensi  dell'art.  11,  comma  15,  del  decreto
legislativo n. 118/2011, gli enti territoriali in sperimentazione nel
2014 adottano, dall'esercizio finanziario 2015,  i  nuovi  schemi  di
bilancio, che assumono valore a tutti gli  effetti  giuridici,  anche
con riguardo alla funzione autorizzatoria, cui affiancano  nel  2015,
con funzione conoscitiva, gli schemi  di  bilancio  e  di  rendiconto
vigenti nel 2014; mentre, ai sensi del comma 12 del  richiamato  art.
11, i restanti enti adottano gli schemi di bilancio e  di  rendiconto
vigenti  nel  2014,  che  conservano  valore  a  tutti  gli   effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai  quali
affiancano i nuovi, cui e' attribuita funzione conoscitiva; 
  Considerato che e' necessario adeguare il sistema SIRTEL alla nuova
disciplina contabile armonizzata degli enti  territoriali  e  che,  a
tale fine, sono stati avviati i necessari interventi di sviluppo  che
porteranno alla realizzazione del  nuovo  sistema  informativo  SMART
(Sistema di monitoraggio armonizzazione territoriale) che utilizzera'
XBRL come linguaggio di rappresentazione delle informazioni contabili
degli enti territoriali; 
  Considerato, inoltre, che i dati contabili delle  regioni  e  delle
province autonome sono attualmente acquisiti  attraverso  il  sistema
informativo   della   contabilita'   territoriale   Con.Te.   e   che
l'armonizzazione consente l'acquisizione delle informazioni contabili
di  tutti  gli  enti  territoriali  attraverso  una  rappresentazione
unitaria; 
  Tenuto  conto  che  la   Corte   di   conti,   per   la   rilevanza
dell'iniziativa, che si inserisce nell'ambito del complesso  processo
di  armonizzazione  contabile  degli  enti  territoriali,  ha  inteso
promuoverne  la  condivisione  con   le   Istituzioni   preposte   al
monitoraggio della  finanza  territoriale  e  con  le  organizzazioni
associative rappresentative di comuni, province, regioni  e  province
autonome,  nella  prospettiva  della  razionalizzazione  delle  fonti
informative e della semplificazione degli oneri informativi a  carico
degli enti predetti; 
  Dato atto che per i fini sopra detti il Presidente della Corte  dei
conti ha proposto  la  costituzione  di  un  tavolo  tecnico  con  la
partecipazione del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  del
Ministero dell'interno, dell'ISTAT, della Conferenza  dei  presidenti
delle regioni, dell'ANCI e dell'UPI, e che tutti i predetti Ministeri
ed organismi hanno aderito all'iniziativa con propri rappresentanti; 
  Dato atto che a  seguito  del  confronto  e  degli  approfondimenti
svolti nell'attivita' del predetto tavolo tecnico i rappresentanti di
tutte le componenti hanno condiviso i risultati cosi' riepilogati: 
  a) la  struttura  delle  informazioni  contabili  degli  schemi  di
bilancio di cui all'allegato 10 del decreto legislativo n.  118/2011,
compresi gli allegati previsti dall'art. 11, comma 4, lettere da a) a
k); 
  b) la struttura delle informazioni contabili secondo la transazione
elementare (articoli da 4 a 7 e allegato 7,  decreto  legislativo  n.
118/2011); 
  c)  il  linguaggio  per  la  rappresentazione  delle   informazioni
contabili, individuato nello standard XBRL; 
  d) il  protocollo  http  (hyper  text  transfer  protocol)  per  la
trasmissione delle informazioni contabili; 
  e)  l'utilizzo  in  prima  applicazione  del  codice  fiscale   per
l'identificazione    dell'ente    territoriale,    pur    rilevandosi
l'esistenza, allo stato attuale, di possibili  omocodie,  non  aventi
impatto, peraltro, sul perimetro degli enti tenuti alla  trasmissione
delle informazioni contabili; 
  Considerato che per l'adozione del linguaggio XBRL occorre  rendere
tempestivamente disponibili agli enti interessati le  tassonomie  per
la rappresentazione  delle  informazioni  contabili  necessarie  alla
prima fase di sviluppo del sistema SMART; 
  Vista la nota n.  4223  del  21  dicembre  2015  con  la  quale  il
magistrato referente per i sistemi  informativi  automatizzati  della
Corte dei conti ha trasmesso su supporto  informatico  le  tassonomie
XBRL  per  la  rappresentazione  delle  informazioni   contabili   di
rendiconto ai fini della trasmissione nel sistema SMART; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. In conformita' all'art.  20-bis  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221,  concernente  l'informatizzazione  delle  attivita'  di
controllo e  giurisdizionali  della  Corte  dei  conti,  il  presente
decreto stabilisce le tassonomie XBRL per la  rappresentazione  delle
informazioni contabili di rendiconto ai fini della  trasmissione  nel
sistema SMART (Sistema di monitoraggio armonizzazione territoriale). 
  2. Le tassonomie definite con il presente  decreto  si  riferiscono
agli schemi di  rendiconto  previsti  dall'allegato  10  del  decreto
legislativo n. 118/2011, compresi gli allegati previsti dall'art. 11,
comma 4, lettere da a) a k) (Schemi di bilancio-SDB), nonche' ai dati
contabili  analitici  (DCA)  basati  sulla   transazione   elementare
(articoli da 4 a 7 e allegato 7 decreto legislativo n. 118/2011). 
  3. Le tassonomie, di cui ai commi precedenti, sono  pubblicate  sul
sito    Internet    della    Corte    dei     conti     all'indirizzo
www.corteconti.it/servizi_/smart.