IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
    IL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre  2012,
n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che  prevede,
al fine di  salvaguardare  la  salute  dei  cittadini  che  praticano
un'attivita' sportiva non agonistica o amatoriale,  che  il  Ministro
della salute, con  decreto  adottato  di  concerto  con  il  Ministro
delegato al  turismo  ed  allo  sport,  disponga  garanzie  sanitarie
mediante l'obbligo di idonea  certificazione  medica,  nonche'  linee
guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e  per
la dotazione e  l'impiego,  da  parte  delle  societa'  sportive  sia
professionistiche    sia    dilettantistiche,    di    defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita; 
  Visto il decreto del Ministro della salute,  adottato  di  concerto
con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e  lo  sport  in
data 24  aprile  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana 20 luglio 2013, n. 169, recante "Disciplina della
certificazione dell'attivita' sportiva non agonistica e amatoriale  e
linee  guida  sulla  dotazione   e   l'utilizzo   di   defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi  salvavita",  ed,  in
particolare, l'articolo 5, comma  5,  che  dispone  per  le  societa'
dilettantistiche   l'obbligo   di    dotarsi    dei    defibrillatori
semiautomatici entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore  del
medesimo decreto; 
  Considerato che il Presidente del CONI, con  nota  del  2  novembre
2015 ha chiesto il differimento del predetto termine,  che  verra'  a
scadere in data 20 gennaio 2016, in considerazione delle specificita'
delle attivita' sportive esercitate a livello dilettantistico; 
  Considerato che l'Assessore della regione autonoma  Friuli  Venezia
Giulia, nella qualita' di coordinatore degli  assessori  allo  Sport,
con nota del 5 gennaio 2016,  ha  formulato  la  medesima  richiesta,
evidenziando l'impossibilita' che, entro la data del 20 gennaio 2016,
vengano completate, su tutto il territorio nazionale, le attivita' di
formazione degli operatori del settore sportivo dilettantistico circa
il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici; 
  Ritenuta, pertanto, l'opportunita' di disporre il differimento  del
predetto termine di sei  mesi  al  fine  di  consentire  che  vengano
completate,  su  tutto  il  territorio  nazionale,  le  attivita'  di
formazione degli operatori del settore sportivo dilettantistico circa
il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto del Ministro della salute, adottato di  concerto  con
il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, in  data
24 aprile 2013, all'articolo 5, comma 5, le  parole  "30  mesi"  sono
sostituite dalle seguenti: "36 mesi". 
  Il presente decreto  viene  trasmesso  all'organo  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 11 gennaio 2016 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                     Lorenzin         
            Il Sottosegretario 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
               De Vincenti 

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2016 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 85