IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 870, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296
(legge finanziaria 2007) che istituisce  nello  stato  di  previsione
della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca il Fondo per gli investimenti  nella  ricerca  scientifica  e
tecnologica (di seguito FIRST) al quale confluiscono gli stanziamenti
relativi  ai  Progetti  di  ricerca  di  interesse  nazionale   delle
universita' (PRIN), al Fondo  agevolazioni  alla  ricerca  (FAR),  al
Fondo per gli investimenti della ricerca di base  (FIRB)  nonche'  le
risorse del Fondo per le aree  sottoutilizzate  (FAS)  assegnate  dal
CIPE; 
  Visto l'art. 1, comma 872, della medesima legge 27  dicembre  2006,
n. 296, come sostituito  dall'art.  32,  comma  2,  lettera  a),  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  il  quale  reca  disposizioni  in
ordine alle procedure da adottare per la  ripartizione  del  FIRST  e
prevede   l'emanazione   di    apposito    decreto    del    Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, con la destinazione di una  quota  non
inferiore al quindici per cento delle disponibilita' complessive  del
Fondo  al  finanziamento  di  interventi  presentati  nel  quadro  di
programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali; 
  Visto l'art.  20,  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240  come
sostituito dall'art. 63, comma 4, del decreto-legge 22  giugno  2012,
n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,
legge 7 agosto 2012, n. 134,  che  prevede  che  una  percentuale  di
almeno il dieci per cento del Fondo sia destinata  ad  interventi  in
favore di giovani ricercatori di eta' inferiore a quaranta anni; 
  Ritenuto opportuno promuovere iniziative di supporto  alla  ricerca
fondamentale nell'ambito  degli  atenei  e  degli  enti  pubblici  di
ricerca afferenti al MIUR; 
  Visto l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 25  settembre  2002,  n.
212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002,  n.
268, che prevede che la spesa relativa ai compensi nelle procedure di
selezione e di valutazione dei programmi e progetti  di  ricerca  sia
compresa nell'ambito  dei  fondi  riguardanti  il  finanziamento  dei
progetti o programmi di  ricerca  e  abbia  un  importo  massimo  non
superiore all'uno per cento dei predetti fondi; 
  Visto l'art. 32, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  che
stabilisce  che  «Gli  oneri  derivanti  dalla  costituzione  e   dal
funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche o  professionali
di valutazione e  controllo  dei  progetti  di  ricerca,  compresi  i
compensi   a   favore   di    esperti    di    alta    qualificazione
tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del  Fondo  per  gli
investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'art.
1, comma 870, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  destinate  ai
medesimi progetti, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica»; 
  Visto l'art. 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240  che
prevede che la spesa per il funzionamento del Comitato nazionale  dei
garanti della ricerca (CNGR) e per i compensi relativi alle procedure
di selezione e di valutazione dei progetti  di  ricerca  fondamentale
sia compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il  finanziamento  dei
progetti o programmi di ricerca, per un importo massimo non superiore
al tre per cento dei predetti fondi; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 19 febbraio 2013, n. 115, registrato  dalla  Corte  dei
conti in data 13 maggio 2013, reg. 6, foglio 118, con  il  quale,  ai
sensi di quanto previsto dall'art. 62, comma 4, del decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, legge  7  agosto  2012,  n.  134,  vengono  stabilite  le
modalita' di utilizzo e gestione del FIRST, nonche' le procedure  per
la concessione delle agevolazioni a  valere  sulle  relative  risorse
finanziarie; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, commi 1 e 2 del  medesimo  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  19
febbraio  2013,  n.  115,  che,  rispettivamente,  prevedono  che  le
"complessive  disponibilita'  del  FIRST   [...]   sono   annualmente
ripartite con decreto del  Ministro,  adottato  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze"  e  "sono  in  particolare
definite le assegnazioni per  gli  specifici  interventi  [...],  gli
eventuali settori e aree tecnologiche e territoriali  di  intervento,
gli obiettivi e  i  risultati  perseguiti  nonché  le  modalità  di
presentazione delle domande e dell'assegnazione dei fondi"; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, del 23 dicembre 2014, con il quale sono state  ripartite  le
somme disponibili sul  "Fondo  per  gli  investimenti  nella  ricerca
scientifica e tecnologica" per l'anno finanziario 2014; 
  Visto l'art. 1 comma 172 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge
di stabilita' 2015), con il quale viene stabilito che una quota  pari
almeno al cinquanta per cento del Fondo per  gli  investimenti  nella
ricerca  scientifica  e  tecnologica  (FIRST)  venga   destinata   al
finanziamento di progetti di ricerca di  interesse  nazionale  (PRIN)
presentati dalle universita'; 
  Considerato che le risorse del FIRST,  iscritte  sul  p-g.  01  del
capitolo   7245   dello   stato   di   previsione    del    Ministero
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  effettivamente
disponibili per l'anno 2015 sono pari ad euro 60.803.041; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Ripartizione disponibilita' 
 
  1. Le risorse disponibili sul p.g. 01 del capitolo  7245,  riferite
al  "Fondo  per  gli  Investimenti  nella   Ricerca   Scientifica   e
Tecnologica  -  FIRST"  del  bilancio  di  previsione  del  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   per   l'anno
finanziario 2015, pari ad euro 60.803.041, sono cosi' ripartite: 
    a) Euro 9.130.000 (pari al 15%, arrotondato  per  difetto,  delle
risorse  disponibili  per  l'anno  2015)  per  il  finanziamento   di
interventi riguardanti progetti di  cooperazione  internazionale,  di
cui all'art. 2, comprensivo dei  costi  relativi  alle  attivita'  di
valutazione  e  monitoraggio  per  un  ammontare   di   91.300   euro
(corrispondente all'1% del relativo finanziamento, ai sensi dell'art.
5, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268); 
    b) Euro 51.673.041 (pari all'85%, arrotondato per eccesso,  delle
risorse disponibili per l'anno 2015) per l'incremento della dotazione
gia' prevista nel riparto 2014 per il finanziamento di interventi  di
supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei  e  degli
enti pubblici di ricerca  afferenti  al  MIUR,  di  cui  all'art.  3,
comprensivo dei  costi  relativi  alle  attivita'  di  valutazione  e
monitoraggio per un ammontare di 1.550.191  euro  (corrispondente  al
3%, arrotondato per difetto, del  relativo  finanziamento,  ai  sensi
dell'art. 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240). 
  Nell'ambito di tali risorse, una quota di 6.100.000 euro, (pari  al
10%, arrotondato per difetto, delle  risorse  FIRST  disponibili  per
l'anno 2015) viene destinata ad una specifica linea d'intervento  del
PRIN riservata a giovani ricercatori under 40,  ai  sensi  di  quanto
disposto dal gia' citato art. 1, comma 1, legge  7  agosto  2012,  n.
134.