IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  "Disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri"; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
22  novembre   2010,   concernente   la   disciplina   dell'autonomia
finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 14  luglio  2008,  n.  121,  che  ha,  tra
l'altro, attribuito al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  le
funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in  materia  di  politiche
giovanili; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, recante "Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del  Consiglio  di  ministri"  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2012, che individua tra le strutture
generali della Presidenza del Consiglio dei ministri il  Dipartimento
della Gioventu' e del Servizio civile nazionale; 
  Visto l'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n.  223,
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.  248,  con
il  quale,  al  fine  di  promuovere  il  diritto  dei  giovani  alla
formazione culturale e professionale  e  all'inserimento  nella  vita
sociale,  anche  attraverso  interventi   volti   ad   agevolare   la
realizzazione del  diritto  dei  giovani  all'abitazione,  nonche'  a
facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e
servizi,  e'  istituito,  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, il Fondo per le politiche giovanili (di seguito "Fondo"); 
  Visto il decreto legge 27 dicembre 2006,  n.  297,  convertito  con
modificazioni  nella  legge  23  febbraio  2007,   n.   15,   recante
"Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive  comunitarie
2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento  a  decisioni  in  ambito
comunitario  relative  all'assistenza  a   terra   negli   aeroporti,
all'Agenzia nazionale per i giovani e  al  prelievo  venatorio"  che,
all'art. 5, istituisce, ai sensi dell'art. 8 del decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del  decreto  legge
16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni  nella  legge  14
luglio 2008, n. 121, sono attribuite in via esclusiva alla Presidenza
del Consiglio dei ministri  le  funzioni  di  indirizzo  e  vigilanza
sull'Agenzia nazionale per i giovani; 
  Visto il dPR 21 febbraio 2014 registrato alla Corte dei conti il 25
febbraio 2014 al n. 571, con il quale il  Sig.  Giuliano  Poletti  e'
stato nominato Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
aprile 2014, registrato alla Corte dei conti in data 8  maggio  2014,
n. 1213, con il quale il predetto Ministro  e'  stato  delegato,  tra
l'altro, ad esercitare le funzioni ed i compiti, ivi compresi  quelli
di  indirizzo  e  coordinamento,  di  tutte  le   iniziative,   anche
normative, nella materie concernenti  le  politiche  giovanili  e  il
Servizio civile nazionale; 
  Vista l'Intesa in data 7 maggio 2015, come modificata  in  data  16
luglio 2015, sancita in sede  di  Conferenza  Unificata,  di  cui  al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  avente  ad  oggetto  la
ripartizione del "Fondo" per il 2015 tra lo  Stato,  le  Regioni,  le
Province Autonome e il sistema delle  Autonomie  locali  (di  seguito
solo Intesa); 
  Considerato, in particolare, che l'Intesa medesima, ai  fini  della
determinazione della quota-parte del "Fondo" destinata annualmente  a
cofinanziare gli interventi delle Regioni e delle  Province  Autonome
di Trento e Bolzano (art. 2), nonche' degli Enti Locali (art. 4),  fa
espresso riferimento agli  stanziamenti  annuali,  come  quantificati
"dalla  legge  di  stabilita'  per  l'anno  2015  e  dagli  eventuali
aggiornamenti e  riallocazioni  disposti  da  successive  manovre  di
finanza pubblica"; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)" e, in particolare,  l'allegata  Tabella  C,  che
indica la quantificazione delle dotazioni da  iscrivere  nei  singoli
stati di previsione del bilancio per l'anno finanziario 2015 e per il
triennio 2015 - 2017 in relazione a leggi di spesa permanente la  cui
quantificazione e' rinviata alla legge di stabilita'; 
  Vista la legge  23  dicembre  2014,  n.  191  di  approvazione  del
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e  per
il triennio 2015 - 2017; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
18 dicembre 2014, recante "Approvazione del  bilancio  di  previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri  per  l'anno  finanziario
2015", che ha assegnato al  capitolo  853  "Fondo  per  le  politiche
giovanili" del bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri, nell'ambito del CdR n.  16  "Gioventu'  e  Servizio  civile
nazionale", una dotazione finanziaria di euro 5.761.589,00; 
  Visto l'art. 7, comma 1, lettera  b)  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto  2012,
n. 135, che ha stabilito che la Presidenza del Consiglio dei ministri
debba operare "un  contenimento  delle  spese  per  le  strutture  di
missione e riduzione degli stanziamenti per le politiche dei  singoli
Ministri senza portafoglio e Sottosegretari,  con  un  risparmio  non
inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e  di  40  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2013"; 
  Visto l'art. 1, comma 291, della citata legge 23 dicembre 2014,  n.
190, che ha stabilito che "Ai fini  del  concorso  al  raggiungimento
degli obiettivi programmati di finanza pubblica,  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  assicura,  a  decorrere   dall'anno   2015,
un'ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio,  rispetto  a
quelle gia' previste a  legislazione  vigente,  non  inferiore  a  13
milioni di euro."; 
  Vista la nota prot. 8796 del  21.04.2015,  con  la  quale  l'UBRRAC
della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  in  attuazione  delle
suddette norme di finanza pubblica, ha  proceduto  all'accantonamento
di euro 675.431,00 sull'ammontare del Fondo per l'anno 2015; 
  Vista la nota prot. n. DGSCN/4385 del 24.02.2015, con la  quale  il
Dipartimento della gioventu'  e  del  servizio  civile  nazionale  ha
richiesto la riassegnazione sul "Fondo per  le  politiche  giovanili"
delle economie derivanti da pregressi accordi con ANCI e UPI, per  un
importo complessivo di euro 2.692.463.38; 
  Considerato che, a seguito del  parere  favorevole  del  Segretario
Generale pro tempore della Presidenza del Consiglio dei ministri,  in
data 1° aprile 2015, con il dPCM n. 66/BIL,  una  prima  quota  delle
economie richieste, pari ad euro 1.354.194,41, e' stata  riassegnata,
nell'esercizio finanziario 2015,  sul  capitolo  853  "Fondo  per  le
politiche giovanili"; 
  Vista la nota prot. n. DGSCN/9930 del 16.04.2015, con la  quale  il
Dipartimento della gioventu'  e  del  servizio  civile  nazionale  ha
richiesto la riassegnazione della restante quota di economie, pari ad
euro 1.338.268,97; 
  Considerato che, in attuazione delle novita' introdotte dalla legge
7 aprile 2014, n. 56, l'Intesa ha stabilito che l'ANCI rappresentera'
complessivamente il sistema delle Autonomie locali nelle attivita' di
gestione del Fondo per le politiche giovanili; 
  Vista la nota prot. n. DGSCN/12380 datata 11.05.2015, con la  quale
il Dipartimento della gioventu' e del servizio  civile  nazionale  ha
rinnovato la richiesta  di  riassegnazione  della  suddetta  restante
quota di economie, pari ad euro 1.338.268,97, derivanti da  pregressi
accordi con ANCI e UPI; 
  Visto il dPCM 138/BIL in data 03.06.2015  con  il  quale  e'  stata
riassegnata sul pertinente  capitolo  853  "Fondo  per  le  politiche
giovanili" la somma di euro 1.338.268,97; 
  Visto il dPCM 37/BIL in data 09.03.2015 con il quale, nel  corrente
esercizio finanziario, e' stata riassegnata,  a  valere  sulla  quota
nazionale del "Fondo per le politiche giovanili", la  somma  di  euro
903.931,20, quali  economie  derivanti  da  pregresse  iniziative  di
rilevanza nazionale attuate dal Dipartimento; 
  Viste le note prot. n. DGSCN/8313 del 02.04.2015 e  DGSCN/9927  del
16.04.2015 con  le  quali  il  Dipartimento  della  gioventu'  e  del
servizio civile nazionale ha richiesto la  riassegnazione,  a  valere
sulla quota nazionale del "Fondo per le politiche  giovanili",  delle
economie, pari ad euro 1.150.143,96, derivanti da varie iniziative di
rilevanza nazionale a suo tempo attuate dal Dipartimento; 
  Visto il dPCM 134/BIL in data 27.05.2015  con  il  quale  e'  stata
riassegnata sul capitolo 853 "Fondo per le  politiche  giovanili"  la
suddetta somma di euro 1.150.143,96; 
  Visto il decreto legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito  con
modificazioni dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  recante  misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica, e in particolare l'art. 14, comma 2, concernente "Patto di
stabilita' interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali"; 
  Visto l'art. 12, comma 11-septies, del decreto legge 2 marzo  2012,
n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26  aprile  2012,  n.
44, che, con riferimento alla disposizione di cui al punto precedente
(gia'  autorizzativa  di  trasferimenti  compensativi,  a   finalita'
indistinta, a favore delle Regioni, previa corrispettiva riduzione di
risorse statali), sancisce altresi' la finalizzazione di  quota-parte
delle medesime riduzioni di risorse statali "al  finanziamento  degli
interventi regionali in materia di edilizia  sanitaria",  sulla  base
dell'Accordo tra Governo e regioni del 21  dicembre  2011  e  secondo
criteri di riparto adottati  nell'Intesa,  sancita  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano, in data 18 novembre 2010; 
  Vista la Deliberazione n. 2/2013/G, emessa dalla Corte dei conti  -
Sezione centrale di controllo sulla  gestione  delle  Amministrazioni
dello Stato, concernente l'indagine di controllo sul  "Fondo  per  le
politiche giovanili", e, in particolare,  le  pagine  62  e  seguenti
della  relazione  approvata  con  la  Deliberazione  che,  al   primo
capoverso  del  paragrafo  10,  recitano  testualmente:  "Il   quadro
normativo di riferimento delle  risorse  regionali,  per  i  progetti
concernenti le politiche giovanili, deve  collocarsi  nella  corretta
applicazione dei principi d'ordine costituzionale, che  prevedono  la
competenza regionale per detti  interventi  e  che  trovano  similari
esempi nel caso del Fondo per le politiche sociali, sul quale  si  e'
pronunciata la Corte costituzionale, nel senso che le risorse  vadano
trasferite  tout  court,  alle  regioni,  tanto  da   aver   statuito
l'esigenza che non vi  sia  un'articolazione  del  Fondo  predefinita
dall'Amministrazione statale, come avveniva in passato. Le  modalita'
di trasferimento delle risorse  alle  regioni  sono  espressione  del
dettato costituzionale (Legge costituzionale 18.10.2001, n.  3),  che
fa rientrare le  politiche  giovanili  nell'ambito  delle  competenze
concorrenti tra Stato e Regioni"; 
  Visto il decreto 22/BIL del Segretario  Generale  della  Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri  in  data  26  febbraio  2015  che,  in
attuazione dell'autonomia finanziaria e  contabile  di  cui  gode  la
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ai  sensi   del   decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  ha  quantificato  in   euro
2.216.015,63 le variazioni in aumento del capitolo n. 853 CdR n.  16,
denominato «gioventu' e servizio civile nazionale»,  per  l'esercizio
finanziario  2015,  in  considerazione   dell'avanzo   di   esercizio
realizzatosi nel precedente esercizio finanziario 2014; 
  Visto l'art. 2,  comma  1,  dell'Intesa,  che  individua  la  quota
destinata  a  cofinanziare  gli  interventi  delle  regioni  e  delle
province autonome nella misura del 30% dello stanziamento annuale del
"Fondo" come determinato dalla  legge  di  stabilita'  2015  e  dagli
eventuali  aggiornamenti  e  riallocazioni  disposti  da   successive
manovre di finanza pubblica (pari, pertanto, ad  euro  1.525.847,40),
come risultante dall'Allegato 1 dell'Intesa stessa; 
  Visto inoltre l'art. 4, comma  1,  dell'Intesa,  che  individua  la
quota destinata a cofinanziare gli interventi  a  favore  degli  Enti
Locali nella misura del 24% dello stanziamento  annuale  del  "Fondo"
come determinato dalla legge di stabilita'  2015  e  dagli  eventuali
aggiornamenti e  riallocazioni  disposti  da  successive  manovre  di
finanza pubblica (pari, pertanto, ad euro 1.220.677,92); 
  Visto l'art. 2, comma 109, della citata legge 23 dicembre 2009,  n.
191, che, a decorrere dal 1° gennaio  2010,  abroga  l'art.  5  della
legge 30 novembre 1989, n. 386, e sancisce,  tra  l'altro,  il  venir
meno di ogni erogazione a carico dello  Stato  in  favore  delle  due
Province Autonome prevista da leggi di settore -  ad  esclusione  dei
contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di  mutui  o
prestiti  obbligazionari,  nonche'  dei   rapporti   giuridici   gia'
definiti; 
  Vista la Circolare n. 128699 del  5  febbraio  2010  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, che, in attuazione del  predetto  art.
2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,  richiede  che
ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare  finanziamenti  alle
Autonomie speciali; 
  Considerato che occorre determinare i criteri di utilizzo del Fondo
medesimo per l'anno 2015,  al  fine  di  garantire  l'attuazione  dei
principi di imparzialita', buon andamento,  efficacia,  efficienza  e
trasparenza  dell'azione  amministrativa,  nonche'  il  principio  di
sussidiarieta': 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Ripartizione del Fondo per le politiche giovanili 
 
  1. Il Fondo per  le  politiche  giovanili,  istituito  al  fine  di
promuovere  il  diritto  dei  giovani  alla  formazione  culturale  e
professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche  attraverso
interventi volti  ad  agevolare  la  realizzazione  del  diritto  dei
giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per
l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, e' destinato a  finanziare
le  azioni  ed  i  progetti   di   rilevante   interesse   nazionale,
specificamente indicati all'art. 2, nonche' le azioni ed  i  progetti
destinati  al  territorio,  individuati   d'intesa   con   gli   Enti
territoriali, secondo i criteri di riparto  indicati  negli  articoli
seguenti.