IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l'altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di ministri" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2012, che individua tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento della Gioventu' e del Servizio civile nazionale; Visto l'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per le politiche giovanili (di seguito "Fondo"); Visto il decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito con modificazioni nella legge 23 febbraio 2007, n. 15, recante "Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio" che, all'art. 5, istituisce, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani; Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, sono attribuite in via esclusiva alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale per i giovani; Visto il dPR 21 febbraio 2014 registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2014 al n. 571, con il quale il Sig. Giuliano Poletti e' stato nominato Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014, registrato alla Corte dei conti in data 8 maggio 2014, n. 1213, con il quale il predetto Ministro e' stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni ed i compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento, di tutte le iniziative, anche normative, nella materie concernenti le politiche giovanili e il Servizio civile nazionale; Vista l'Intesa in data 7 maggio 2015, come modificata in data 16 luglio 2015, sancita in sede di Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la ripartizione del "Fondo" per il 2015 tra lo Stato, le Regioni, le Province Autonome e il sistema delle Autonomie locali (di seguito solo Intesa); Considerato, in particolare, che l'Intesa medesima, ai fini della determinazione della quota-parte del "Fondo" destinata annualmente a cofinanziare gli interventi delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano (art. 2), nonche' degli Enti Locali (art. 4), fa espresso riferimento agli stanziamenti annuali, come quantificati "dalla legge di stabilita' per l'anno 2015 e dagli eventuali aggiornamenti e riallocazioni disposti da successive manovre di finanza pubblica"; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)" e, in particolare, l'allegata Tabella C, che indica la quantificazione delle dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015 - 2017 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge di stabilita'; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191 di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015 - 2017; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 18 dicembre 2014, recante "Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2015", che ha assegnato al capitolo 853 "Fondo per le politiche giovanili" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito del CdR n. 16 "Gioventu' e Servizio civile nazionale", una dotazione finanziaria di euro 5.761.589,00; Visto l'art. 7, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha stabilito che la Presidenza del Consiglio dei ministri debba operare "un contenimento delle spese per le strutture di missione e riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013"; Visto l'art. 1, comma 291, della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha stabilito che "Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, a decorrere dall'anno 2015, un'ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio, rispetto a quelle gia' previste a legislazione vigente, non inferiore a 13 milioni di euro."; Vista la nota prot. 8796 del 21.04.2015, con la quale l'UBRRAC della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione delle suddette norme di finanza pubblica, ha proceduto all'accantonamento di euro 675.431,00 sull'ammontare del Fondo per l'anno 2015; Vista la nota prot. n. DGSCN/4385 del 24.02.2015, con la quale il Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale ha richiesto la riassegnazione sul "Fondo per le politiche giovanili" delle economie derivanti da pregressi accordi con ANCI e UPI, per un importo complessivo di euro 2.692.463.38; Considerato che, a seguito del parere favorevole del Segretario Generale pro tempore della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 1° aprile 2015, con il dPCM n. 66/BIL, una prima quota delle economie richieste, pari ad euro 1.354.194,41, e' stata riassegnata, nell'esercizio finanziario 2015, sul capitolo 853 "Fondo per le politiche giovanili"; Vista la nota prot. n. DGSCN/9930 del 16.04.2015, con la quale il Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale ha richiesto la riassegnazione della restante quota di economie, pari ad euro 1.338.268,97; Considerato che, in attuazione delle novita' introdotte dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, l'Intesa ha stabilito che l'ANCI rappresentera' complessivamente il sistema delle Autonomie locali nelle attivita' di gestione del Fondo per le politiche giovanili; Vista la nota prot. n. DGSCN/12380 datata 11.05.2015, con la quale il Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale ha rinnovato la richiesta di riassegnazione della suddetta restante quota di economie, pari ad euro 1.338.268,97, derivanti da pregressi accordi con ANCI e UPI; Visto il dPCM 138/BIL in data 03.06.2015 con il quale e' stata riassegnata sul pertinente capitolo 853 "Fondo per le politiche giovanili" la somma di euro 1.338.268,97; Visto il dPCM 37/BIL in data 09.03.2015 con il quale, nel corrente esercizio finanziario, e' stata riassegnata, a valere sulla quota nazionale del "Fondo per le politiche giovanili", la somma di euro 903.931,20, quali economie derivanti da pregresse iniziative di rilevanza nazionale attuate dal Dipartimento; Viste le note prot. n. DGSCN/8313 del 02.04.2015 e DGSCN/9927 del 16.04.2015 con le quali il Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale ha richiesto la riassegnazione, a valere sulla quota nazionale del "Fondo per le politiche giovanili", delle economie, pari ad euro 1.150.143,96, derivanti da varie iniziative di rilevanza nazionale a suo tempo attuate dal Dipartimento; Visto il dPCM 134/BIL in data 27.05.2015 con il quale e' stata riassegnata sul capitolo 853 "Fondo per le politiche giovanili" la suddetta somma di euro 1.150.143,96; Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica, e in particolare l'art. 14, comma 2, concernente "Patto di stabilita' interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali"; Visto l'art. 12, comma 11-septies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che, con riferimento alla disposizione di cui al punto precedente (gia' autorizzativa di trasferimenti compensativi, a finalita' indistinta, a favore delle Regioni, previa corrispettiva riduzione di risorse statali), sancisce altresi' la finalizzazione di quota-parte delle medesime riduzioni di risorse statali "al finanziamento degli interventi regionali in materia di edilizia sanitaria", sulla base dell'Accordo tra Governo e regioni del 21 dicembre 2011 e secondo criteri di riparto adottati nell'Intesa, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data 18 novembre 2010; Vista la Deliberazione n. 2/2013/G, emessa dalla Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, concernente l'indagine di controllo sul "Fondo per le politiche giovanili", e, in particolare, le pagine 62 e seguenti della relazione approvata con la Deliberazione che, al primo capoverso del paragrafo 10, recitano testualmente: "Il quadro normativo di riferimento delle risorse regionali, per i progetti concernenti le politiche giovanili, deve collocarsi nella corretta applicazione dei principi d'ordine costituzionale, che prevedono la competenza regionale per detti interventi e che trovano similari esempi nel caso del Fondo per le politiche sociali, sul quale si e' pronunciata la Corte costituzionale, nel senso che le risorse vadano trasferite tout court, alle regioni, tanto da aver statuito l'esigenza che non vi sia un'articolazione del Fondo predefinita dall'Amministrazione statale, come avveniva in passato. Le modalita' di trasferimento delle risorse alle regioni sono espressione del dettato costituzionale (Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3), che fa rientrare le politiche giovanili nell'ambito delle competenze concorrenti tra Stato e Regioni"; Visto il decreto 22/BIL del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 26 febbraio 2015 che, in attuazione dell'autonomia finanziaria e contabile di cui gode la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ha quantificato in euro 2.216.015,63 le variazioni in aumento del capitolo n. 853 CdR n. 16, denominato «gioventu' e servizio civile nazionale», per l'esercizio finanziario 2015, in considerazione dell'avanzo di esercizio realizzatosi nel precedente esercizio finanziario 2014; Visto l'art. 2, comma 1, dell'Intesa, che individua la quota destinata a cofinanziare gli interventi delle regioni e delle province autonome nella misura del 30% dello stanziamento annuale del "Fondo" come determinato dalla legge di stabilita' 2015 e dagli eventuali aggiornamenti e riallocazioni disposti da successive manovre di finanza pubblica (pari, pertanto, ad euro 1.525.847,40), come risultante dall'Allegato 1 dell'Intesa stessa; Visto inoltre l'art. 4, comma 1, dell'Intesa, che individua la quota destinata a cofinanziare gli interventi a favore degli Enti Locali nella misura del 24% dello stanziamento annuale del "Fondo" come determinato dalla legge di stabilita' 2015 e dagli eventuali aggiornamenti e riallocazioni disposti da successive manovre di finanza pubblica (pari, pertanto, ad euro 1.220.677,92); Visto l'art. 2, comma 109, della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e sancisce, tra l'altro, il venir meno di ogni erogazione a carico dello Stato in favore delle due Province Autonome prevista da leggi di settore - ad esclusione dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui o prestiti obbligazionari, nonche' dei rapporti giuridici gia' definiti; Vista la Circolare n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, che, in attuazione del predetto art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle Autonomie speciali; Considerato che occorre determinare i criteri di utilizzo del Fondo medesimo per l'anno 2015, al fine di garantire l'attuazione dei principi di imparzialita', buon andamento, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa, nonche' il principio di sussidiarieta': Decreta: Art. 1 Ripartizione del Fondo per le politiche giovanili 1. Il Fondo per le politiche giovanili, istituito al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, e' destinato a finanziare le azioni ed i progetti di rilevante interesse nazionale, specificamente indicati all'art. 2, nonche' le azioni ed i progetti destinati al territorio, individuati d'intesa con gli Enti territoriali, secondo i criteri di riparto indicati negli articoli seguenti.